Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 1460 c.c. consente, nei contratti con prestazioni corrispettive, di rifiutare la propria prestazione se l’altra parte non adempie o non offre di adempiere.
- È il principio inadimplenti non est adimplendum: chi non riceve la controprestazione può legittimamente sospendere la propria.
- Il rifiuto non è ammesso se, in base alle circostanze, è contrario alla buona fede.
- Lo strumento opera anche in caso di inadempimento parziale, purché la reazione sia proporzionata.
La norma (art. 1460 c.c.)
«Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.»
| Condizione | Effetto |
|---|---|
| Contratto a prestazioni corrispettive | Possibile sospendere la propria prestazione |
| Termini diversi pattuiti | L’eccezione non opera contro chi deve adempiere dopo |
| Rifiuto contrario a buona fede | Eccezione non ammessa |
| Inadempimento di scarsa importanza | Sospensione sproporzionata: non legittima |
Tre casi pratici
Fornitura difettosa
Un cliente riceve merce non conforme e il fornitore pretende il pagamento integrale.
Cosa fare: Sollevare l’eccezione di inadempimento e sospendere (in tutto o in parte) il pagamento finché la fornitura non è regolarizzata, in modo proporzionato al difetto.
Servizio non reso
Un committente non ottiene il servizio pattuito e gli viene chiesto il saldo.
Cosa fare: Rifiutare il pagamento del saldo invocando l’art. 1460: chi non riceve la prestazione può sospendere la propria, salvo che ciò sia contrario a buona fede.
Sospensione sproporzionata
A fronte di un piccolo ritardo, una parte blocca l’intera propria prestazione.
Cosa fare: Attenzione: il rifiuto contrario a buona fede non è ammesso; la reazione deve essere proporzionata all’inadempimento dell’altra parte.
Spunti pratici
- L’eccezione è una difesa: paralizza la pretesa altrui senza sciogliere il contratto.
- Per liberarsi dal vincolo serve la risoluzione (artt. 1453 e seguenti).
- La proporzionalità tra inadempimenti è il criterio chiave per la legittimità.
Norme collegate
Fonti affidabili
- Codice civile, art. 1460
- Codice civile, artt. 1453-1455 (risoluzione per inadempimento)
- Corte di Cassazione, giurisprudenza sull’eccezione di inadempimento
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