In sintesi
- Chi è parte di un contratto a prestazioni corrispettive può rifiutare la propria prestazione se l’altra non adempie.
- Il rifiuto deve essere proporzionato e conforme a buona fede.
- Sospendere tutto per un difetto minimo è rischioso.
- Servono contestazioni tempestive e prove.
- Il mancato pagamento va gestito per iscritto.
Prima degli esempi: non pagare non è sempre legittimo
L’art. 1460 c.c. consente, nei contratti con prestazioni reciproche, di rifiutare l’adempimento se l’altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente. È la classica eccezione di inadempimento.
La norma è pratica ma pericolosa se usata male. Non basta lamentarsi per bloccare il pagamento. Il rifiuto deve essere coerente con l’inadempimento altrui e non contrario a buona fede.
Per questo bisogna documentare difetti, ritardi e contestazioni prima di sospendere. Se il giudice ritiene sproporzionato il rifiuto, chi ha sospeso può diventare inadempiente.
Prima di sospendere
- prestazione dell’altra parte;
- gravità del difetto;
- contestazione scritta;
- quota da trattenere;
- proposta di soluzione.
Caso 1: lavori incompleti e saldo fattura
Scenario. L’impresa chiede saldo, ma mancano finiture importanti.
Come si legge in pratica. Il committente può trattenere una parte proporzionata se documenta lavori mancanti. Trattenere tutto può essere rischioso se gran parte dell’opera è utile.
Documenti
- contratto;
- SAL;
- foto difetti;
- preventivo ripristino;
- comunicazione saldo trattenuto.
Caso 2: software consegnato con bug
Scenario. Il cliente blocca il pagamento integrale per bug che non impediscono l’uso base.
Come si legge in pratica. Serve proporzione. Se i bug sono marginali, meglio contestare e trattenere quota ragionevole o chiedere correzione.
Prove
- bug report;
- test;
- funzioni mancanti;
- ticket;
- valore residuo.
Caso 3: merce parzialmente difettosa
Scenario. Su 1.000 pezzi consegnati, 80 sono difettosi.
Come si legge in pratica. La sospensione deve collegarsi alla parte difettosa o al danno concreto. Bloccare tutto il pagamento va motivato con attenzione.
Controlli
- campionamento;
- DDT;
- foto pezzi;
- contestazione;
- calcolo trattenuta.
Quando chiedere una verifica
Prima di bloccare pagamenti o consegne: valuta rischio contrattuale.
Norme e fonti collegate
Art. 1460 c.c., art. 1453 c.c..
Fonti affidabili
Domande frequenti
Posso non pagare se il lavoro ha difetti?
Solo se la sospensione è proporzionata e documentata.
Serve contestare per iscritto?
Sì, è prudente.
Posso trattenere tutto?
Dipende da gravità e proporzione.
La buona fede conta?
Sì, è centrale nell’uso dell’eccezione.