Autore: Andrea Marton

  • Art. 20 L. 91/1992

    Art. 20 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 185 TULPS – Obbligo di lavoro e prescrizioni al confinato

    Art. 185 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.

    L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.

    L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

    Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.

    Della consegna è redatto processo verbale.

  • Art. 356 DPR 495/1992 – Ingombro della carreggiata

    Art. 356 DPR 495/1992 – Ingombro della carreggiata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.

    2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in: a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata; b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non è stato posto il segnale; c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale più vicino al luogo dell'incidente.

  • Welfare CCNL Studi Professionali: Cadiprof, Ebipro e Gestione Professionisti

    CCNL Studi Professionali

    In sintesi

    Il CCNL Studi Professionali offre uno dei sistemi di welfare contrattuale più ricchi del terziario italiano: Cadiprof (fondo sanità integrativa), Ebipro (ente bilaterale nazionale), Gestione Professionisti (dal 2015 per i professionisti). Contributo unico di 29 €/mese per lavoratore (di cui 2 € a carico lavoratore). Prestazioni includono sanità integrativa, sostegno famiglia, asilo nido, formazione, prestiti agevolati.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
    Vigenza
    2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
    Platea
    ~700.000

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Studi Professionali
    Strumento Tipo Beneficiari
    Cadiprof Sanità integrativa Lavoratori dipendenti
    Ebipro Ente bilaterale nazionale Studi e lavoratori
    Gestione Professionisti Welfare professionisti Anche non dipendenti
    BeProf Servizi welfare Tutti i professionisti
    Contributo unico 29 €/mese 27 € datore + 2 € lavoratore

    Cadiprof: il fondo sanità integrativa

    Cadiprof (Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti degli Studi Professionali) è il fondo di sanità integrativa per i lavoratori del CCNL Studi Professionali. Iscrizione automatica per tutti i dipendenti.

    Cosa copre Cadiprof:

    • Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (RM, TAC, ecografie)
    • Prestazioni odontoiatriche (ablazione, otturazioni, ortodonzia, impianti)
    • Ricoveri ospedalieri (anche in strutture private)
    • Prestazioni oculistiche (visite, occhiali)
    • Maternità e check-up annuali
    • Prevenzione oncologica
    • Rimborsi per fisioterapia, riabilitazione

    Cadiprof: prestazioni a sostegno della famiglia

    Una caratteristica distintiva di Cadiprof: ampi servizi a sostegno della famiglia:

    • Asilo nido: contributo annuale per rimborso parziale della retta
    • Scuole materne: contributo per scuole convenzionate
    • Baby-sitter: contributo in casi specifici (emergenze familiari)
    • Centri estivi figli: contributo per attività estive
    • Sostegno non autosufficienti: assistenza a familiari anziani o disabili
    • Borse di studio per i figli: per merito scolastico

    Queste prestazioni rendono il welfare Cadiprof particolarmente ricco rispetto ad altri fondi di settore.

    Ebipro: l'ente bilaterale nazionale

    Ebipro (Ente Bilaterale Nazionale Studi Professionali) è l’ente bilaterale paritetico del settore. Funzioni:

    • Formazione professionale e aggiornamento
    • Sostegno al reddito (in casi specifici)
    • Conciliazione di controversie
    • Sostegno alle imprese (servizi alle PMI e studi)
    • Politiche del lavoro (incentivi all’occupazione)

    Gestione Professionisti e BeProf

    Gestione Professionisti, istituita nell’ente bilaterale degli studi professionali nel 2015, è una gestione autonoma e separata dedicata a coperture e servizi per i professionisti (anche non datori di lavoro, cioè senza dipendenti).

    BeProf, attiva dal 2020, ha esteso queste opportunità a tutti i professionisti, anche non datori di lavoro. Vantaggi per i professionisti:

    • Sanità integrativa
    • Pensione complementare
    • Supporto a non autosufficienti
    • Sostegno famiglia

    Contributo: 29 €/mese suddiviso

    Il contributo complessivo unificato per Cadiprof + Ebipro è di 29 €/mese per lavoratore, di cui:

    • 27 € a carico del datore (studio)
    • 2 € a carico del lavoratore

    Il contributo del lavoratore (24 €/anno) è una piccola quota detraibile fiscalmente. Genera diritto a prestazioni del valore di centinaia o migliaia di euro l’anno (visite, ricoveri, contributi asilo).

    Casi pratici

    Tizio – Visita odontoiatrica con Cadiprof
    Tizio (3° livello) deve fare un impianto dentale (~1.500 €). Cadiprof copre fino al 70% secondo nomenclatore: rimborso ~1.050 €. Tizio paga solo ~450 €. Senza Cadiprof avrebbe pagato l’intero importo.
    Caia – Contributo asilo nido per la figlia
    Caia (2° livello) iscrive la figlia all’asilo nido comunale (~3.000 €/anno). Cadiprof le rimborsa ~600 € all’anno. Caia compila la richiesta con la documentazione delle spese.
    Sempronio – Praticante avvocato con BeProf
    Sempronio è praticante avvocato. Anche se non è ancora professionista qualificato, può accedere ai servizi BeProf: sanità integrativa, formazione, supporto. Particolarmente utile durante il praticantato quando il reddito è ridotto.

    Domande frequenti

    Cos'è Cadiprof?
    Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti degli Studi Professionali. Fondo di sanità integrativa con iscrizione automatica, copre visite, ricoveri, odontoiatria, sostegno famiglia.
    Quale contributo paga il datore?
    27 € al mese a carico dello studio (più 2 € a carico del lavoratore, trattenuti in busta). Totale 29 € per lavoratore. In cambio: prestazioni di valore molto superiore.
    Cadiprof offre contributo asilo nido?
    Sì, contributo annuale per rimborso parziale della tassa di iscrizione all’asilo nido. Da richiedere con documentazione spese. Importo orientativo 500-700 € l’anno.
    Cos'è BeProf?
    Sistema welfare attivo dal 2020 esteso a tutti i professionisti (anche non datori di lavoro). Include sanità integrativa, pensione complementare, supporto familiare. Particolarmente utile per professionisti freelance.
    Conviene aderire ai fondi pensione del settore?
    Sì, soprattutto per giovani. Il CCNL non prevede un contributo specifico del datore al fondo pensione, ma esistono fondi negoziali (Fonte) e aperti con vantaggi fiscali significativi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1146 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei

    Art. 1146 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila. Per gli appartenenti al personale marittimo e alla personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell'articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo.

  • CCNL Edilizia Cooperative: tabelle retributive e minimi salariali 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: tabelle retributive e minimi salariali 2025-2028

    Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha aggiornato i minimi di paga base per operai e impiegati delle cooperative edili. Ecco la struttura retributiva, gli aumenti programmati e il ruolo della Cassa Edile.

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Cooperative (rinnovato il 21 febbraio 2025, vigente fino al 30 giugno 2028) prevede un incremento complessivo di 180 euro al parametro 100 (operaio comune) in tre tranche: 80 euro dal 1° febbraio 2025, 50 euro dal 1° marzo 2026 e 50 euro dal 1° marzo 2027. Gli operai sono retribuiti ad ore; gli impiegati a mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025 (ipotesi di accordo 28 gennaio 2025)
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Platea
    Oltre 1 milione di lavoratori (industria e cooperative insieme)
    Codice CCNL
    CCNL Edilizia – Cooperative (codice contrattuale separato dall’industria, stesso testo base)

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Dove trovare i minimi ufficiali per livello

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Edilizia (Cooperative) sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Nel settore edile la retribuzione comprende inoltre elementi territoriali variabili per provincia, fissati dalla Cassa Edile competente. Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Struttura della retribuzione degli operai edili

    A differenza di quasi tutti gli altri settori, l’operaio edile è retribuito a ore. La sua busta paga mensile non riporta un fisso ma il prodotto tra le ore lavorate nel mese e la paga oraria complessiva. Questa è composta da quattro elementi nazionali fissi e due variabili territoriali:

    • Paga base (minimo tabellare orario): fissata dal CCNL nazionale per livello, aggiornata alle tranche 2025-2027.
    • Contingenza (indennità di contingenza): voce storica, congelata dal 1992 (Protocollo Ciampi), costante per tutti i livelli.
    • Indennità Territoriale di Settore (ITS): fissata dalla contrattazione provinciale/regionale; può variare significativamente da un capoluogo all’altro.
    • EVR (Elemento Variabile della Retribuzione): quota variabile mensile legata a indicatori di settore (ore denunciate alle Casse Edili, valore della produzione, occupazione). Una parte è erogata in busta paga, una parte accantonata alla Cassa Edile.
    • APE (Anzianità Professionale Edile): sostituto degli scatti di anzianità, gestito dal FNAPE, erogato annualmente.

    Aumenti contrattuali 2025-2028 per livello

    Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha definito incrementi totali sulla paga base nazionale differenziati per parametro. Parametro 100 = operaio comune (1° livello). I livelli superiori scalano proporzionalmente:

    Retribuzione degli impiegati: minimi mensili

    Gli impiegati delle cooperative edili sono retribuiti a mese. Il CCNL prevede otto livelli (dal I al VIII, con il VII che corrisponde alla categoria dei quadri). Il livello I (stipendio più basso) partiva da circa 987 € mensili lordi ante-rinnovo; con la prima tranche 2025 è salito a circa 1.067 €, con la seconda tranche del 1° marzo 2026 a circa 1.117 €, per arrivare a circa 1.167 € dal 1° marzo 2027. I livelli superiori scalano fino a circa il doppio del livello I per il livello VIII (quadri con parametro 250), che ha ricevuto un incremento complessivo di 450 €.

    Il ruolo della Cassa Edile nella retribuzione

    • 10% per la gratifica natalizia (tredicesima mensilità);

    Le liquidazioni avvengono semestralmente: a luglio per le competenze da ottobre a marzo, a dicembre per quelle da aprile a settembre. Quando il lavoratore fruisce delle ferie, la cooperativa anticipa l’importo e si rivalsa poi sulla Cassa Edile.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato in cooperativa edile
    Tizio è un muratore (operaio qualificato, 2° livello) che ha lavorato 168 ore nel mese di marzo 2026. La sua paga oraria complessiva è circa € lordi. Il cedolino riporta: 168 ore × € = 2.009 € lordi, a cui si aggiunge la quota EVR mensile. La cooperativa ha già versato alla Cassa Edile il % su quella paga per le ferie e la gratifica natalizia di Tizio: Tizio non le vede in busta paga, ma le riceverà nei conguagli semestrali.
    Caia – Impiegata amministrativa di 3° livello
    Caia è impiegata di terzo livello in una cooperativa edile. Dal 1° marzo 2026 il suo stipendio minimo mensile sale di 50 € rispetto a febbraio, in applicazione automatica della seconda tranche contrattuale. Il datore non deve firmare alcun’integrazione: l’aumento decorre di diritto dal cedolino di marzo 2026.
    Sempronio – Operaio di 4° livello con APE
    Sempronio è un caposquadra (4° livello) con sei anni di continuità nel settore edile, accumulati tra più cooperative. Grazie al sistema FNAPE, le ore denunciate alla Cassa Edile dalle varie imprese vengono sommate: quando raggiunge le 2.100 ore computabili nel biennio, matura l’APE annuale che riceve entro il 1° maggio. Questo è possibile proprio perché la Cassa Edile tiene il conto delle ore a livello territoriale, indipendentemente da quante cooperative abbiano assunto Sempronio nel tempo.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo orario di un operaio comune nel CCNL Edilizia Cooperative?
    Dal 1° marzo 2026 la paga base oraria complessiva (paga base + contingenza + EDR) di un operaio comune di primo livello è di circa euro orari lordi, inclusa l’indennità territoriale di settore locale. Il valore esatto varia in base alla Cassa Edile territorialmente competente.
    Quando scattano gli aumenti contrattuali 2025-2028?
    Gli aumenti sono scaglionati in tre tranche: 80 euro (parametro 100) dal 1° febbraio 2025, 50 euro dal 1° marzo 2026 e 50 euro dal 1° marzo 2027. Per i livelli superiori l’importo è proporzionalmente maggiore.
    Il minimo tabellare è uguale in tutta Italia?
    La paga base nazionale, la contingenza e l’EDR sono uguali ovunque. L’indennità territoriale di settore (ITS) e l’elemento variabile della retribuzione (EVR) variano invece per provincia, perché fissati dalla contrattazione di secondo livello.
    Ferie e tredicesima sono in busta paga?
    No, per gli operai le quote di ferie (%) e gratifica natalizia (10%) vengono accantonate dalla cooperativa alla Cassa Edile territoriale e liquidate ai lavoratori in due soluzioni annuali (luglio e dicembre). L’imprenditore anticipa l’importo al lavoratore quando fruisce delle ferie.
    Cosa si intende per APE nel settore edile?
    L’APE (Anzianità Professionale Edile) sostituisce gli scatti di anzianità tipici degli altri settori. Matura tramite il FNAPE (Fondo Nazionale APE) quando il lavoratore accumula almeno 2.100 ore computabili nel biennio di riferimento e viene erogata annualmente entro il 1° maggio.
    Gli aumenti 2025 vanno applicati anche ai soci-lavoratori?
    Sì. La L. 142/2001 stabilisce che le cooperative devono garantire ai soci-lavoratori un trattamento economico non inferiore ai minimi contrattuali del CCNL di riferimento. Chi ha scelto il rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa ha diritto agli stessi aumenti tabellari previsti dal CCNL Edilizia Cooperative.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. I valori orari riportati nella tabella si riferiscono alla Cassa Edile di Trento come esempio; le tabelle definitive con i valori nazionali sono disponibili sui siti di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o il sindacato di categoria.

  • CCNL Aziende Termali: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Aziende Termali

    Tabelle retributive CCNL Aziende Termali 2024-2027: minimi, aumenti e scatti

    Il rinnovo dell’8 ottobre 2024 ha introdotto aumenti graduali fino a 200 euro al livello 4 entro dicembre 2026. Questa guida illustra la struttura retributiva, i livelli salariali, gli scatti biennali e le novità economiche per i circa 15.000 addetti del settore termale.

    In sintesi

    Il CCNL Aziende Termali 2024-2027 prevede un aumento complessivo di 200 euro al livello 4, distribuito in cinque tranches da ottobre 2024 a dicembre 2026. I minimi variano da circa 770 euro (livello 6) a oltre 2.100 euro (livello 1 Super A). I lavoratori hanno diritto a 14 mensilità e a 5 scatti biennali di anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    8 ottobre 2024
    Vigenza
    1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 15.000 lavoratori
    Ambito
    Aziende termali e centri benessere termali delle stesse aziende

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Aziende Termali, vigenti dal 1° giugno 2026
    Livello Minimo tabellare Contingenza Retribuzione totale
    1 Super A 2.046,11 € 531,96 € 2.578,07 €
    1 Super B 1.918,12 € 531,38 € 2.449,50 €
    1 1.739,07 € 528,99 € 2.268,06 €
    2 1.423,65 € 521,47 € 1.945,12 €
    3 1.193,48 € 516,42 € 1.709,90 €
    4 Super 1.125,30 € 515,01 € 1.640,31 €
    4 1.091,20 € 514,86 € 1.606,06 €
    5 971,61 € 513,22 € 1.484,83 €
    6 852,65 € 510,89 € 1.363,54 €

    Nota: rinnovo Federterme-Filcams/Fisascat/Uiltucs dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1/10/2024-31/12/2027): aumento a regime di 200 € sul 4° livello in 5 tranche; l’ultima (+35 €) decorre dal 1° dicembre 2026.

    Il piano di aumenti 2024-2027

    Il rinnovo dell’8 ottobre 2024 ha previsto un percorso di aumento retributivo articolato in cinque tranches, calcolato con riferimento al livello 4 come parametro di raffronto. Per i livelli superiori e inferiori gli importi sono proporzionali ai parametri contrattuali di ciascun livello.

    Come si compone la retribuzione

    La retribuzione mensile del lavoratore termale si articola in più voci:

    • Paga base contrattuale: il minimo tabellare fissato dal CCNL per ciascun livello, soggetto agli aumenti periodici stabiliti dal rinnovo.
    • Contingenza: importo fisso storico derivante dall’indennità di contingenza, cristallizzato negli anni e incorporato nella retribuzione.
    • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato tra azienda e lavoratore, che può essere assorbibile o non assorbibile.

    Le 14 mensilità e il calcolo dei ratei

    Il CCNL Aziende Termali prevede 14 mensilità: oltre alle 12 mensili ordinarie, i lavoratori hanno diritto a tredicesima (pagata a dicembre) e quattordicesima (pagata in luglio). Entrambe le mensilità aggiuntive sono commisurate alla retribuzione tabellare vigente al momento del pagamento e sono frazionabili in dodicesimi in proporzione al servizio prestato nell’anno solare di riferimento.

    Stagionalità e retribuzione

    Il settore termale è caratterizzato da una marcata stagionalità, con picchi da aprile a ottobre legati alle cure idrotermali e ai soggiorni benessere. Il CCNL disciplina le assunzioni stagionali: i lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei lavoratori a tempo indeterminato per il livello corrispondente, nonché alla maturazione proporzionale di ferie, tredicesima e quattordicesima. La contrattazione di secondo livello può prevedere specifici trattamenti per la stagionalità.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto alle cure termali, livello 4
    Tizio lavora da tre anni alle terme come addetto alle cure fangoterapiche, inquadrato al livello 4. Prima del rinnovo il suo minimo era inferiore. Con l’incremento del 1° ottobre 2024 (+60 euro) ha visto aumentare immediatamente la busta paga; con le successive tranches raggiungerà i 200 euro di aumento complessivi a dicembre 2026. Avendo maturato uno scatto biennale (circa euro), la sua retribuzione base a regime sarà il minimo tabellare di livello 4 più uno scatto.
    Caia — Receptionist, livello 3
    Caia è inquadrata al livello 3 come receptionist senior con mansioni di coordinamento prenotazioni e rapporti con il SSN. Il suo incremento dal rinnovo è proporzionalmente superiore a quello del livello 4, poiché calcolato sul parametro del livello 3. Con due scatti di anzianità già maturati, la sua busta paga mensile si colloca stabilmente oltre il minimo tabellare di livello 3.
    Sempronio — Inserviente, livello 6, stagionale
    Sempronio è assunto con contratto stagionale (aprile-ottobre) come inserviente di livello 6 in uno stabilimento termale. Pur lavorando solo sette mesi all’anno, matura i ratei di tredicesima e quattordicesima in proporzione ai mesi effettivamente lavorati, riceve i minimi tabellari del livello 6 e accumula anzianità ai fini degli scatti biennali computando i periodi stagionali.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un lavoratore di livello 4 nel CCNL Terme?
    A regime (dicembre 2026) il minimo tabellare del livello 4 è indicativamente intorno a 1.346-1.350 euro mensili lordi (su 14 mensilità). A questo si aggiungono eventuali scatti di anzianità, indennità e superminimi individuali.
    Quanti aumenti sono previsti dal rinnovo 2024-2027?
    Cinque tranches: 60 euro da ottobre 2024, poi 35 euro ciascuna da giugno 2025, dicembre 2025, giugno 2026 e dicembre 2026, per un totale di 200 euro al livello 4. I livelli superiori e inferiori ricevono aumenti proporzionali.
    Quante mensilità prevede il CCNL Terme?
    Il CCNL Aziende Termali prevede 14 mensilità: tredicesima (dicembre) e quattordicesima (luglio). Entrambe sono frazionabili in dodicesimi in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno.
    Come funzionano gli scatti di anzianità?
    I lavoratori maturano 5 aumenti biennali di anzianità per ogni due anni di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale. L’importo varia da circa euro (livelli bassi) a circa euro (livelli alti) al mese per ogni scatto.
    Il minimo tabellare è uguale in tutta Italia?
    Sì, il CCNL Aziende Termali fissa minimi nazionali uniformi. Possono esistere differenze tramite contrattazione di secondo livello (premi di produttività, accordi aziendali), ma il minimo nazionale è identico su tutto il territorio.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce a FONTUR?
    Le aziende che non versano i contributi all’assistenza sanitaria integrativa FONTUR sono obbligate a erogare un EDR non riassorbibile di 16 euro lordi per ciascuna delle 14 mensilità ai lavoratori interessati.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). I valori retributivi riportati sono indicativi: per i minimi ufficiali fare riferimento alle tabelle pubblicate da Federterme Confindustria e dalle organizzazioni sindacali firmatarie. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 184 D.P.R. 115/2002

    Art. 184 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tabelle retributive e stipendi

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tabelle retributive e stipendi 2024-2027

    Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli 2024-2027, rinnovato il 18 giugno 2024, ha ridefinito i minimi tabellari con un aumento complessivo del 6,9% in due tranche. Questa guida illustra gli stipendi per ciascun livello, gli scatti di anzianità, l’indennità di funzione dei Quadri e le regole di calcolo della paga oraria e giornaliera.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 ha aumentato i minimi del 6,9% in due tranche: +5% dal 1° aprile 2024 e +1,9% dal 1° gennaio 2025. I livelli vanno dal Q (Quadri, €1.788,38 lordi mensili dal 1° luglio 2024) al 6° livello. L’orario ordinario è 39 ore settimanali; tredicesima e quattordicesima sono entrambe previste.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 22.000 lavoratori (impiegati, quadri, periti agrari nelle aziende agricole)
    Ambito
    Aziende agricole, zootecniche, florovivaistiche, di irrigazione e bonifica, consorzi agrari

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi conglobati – dal 1° luglio 2024 (in euro)
    Livello Qualifica Minimo mensile Indennità funzione Scatto anzianità
    Q Quadro € 1.788,38 € 100,00 € 33,05
    Impiegato di concetto (1° grado) € 1.686,76 € 33,05
    Impiegato di concetto (2° grado) € 1.541,41 € 29,44
    Impiegato d’ordine (1° grado) € 1.417,89 € 26,86
    Impiegato d’ordine (2° grado) € 1.335,93 € 24,79
    Impiegato d’ordine (3° grado) € 1.278,60 € 23,76
    Impiegato ausiliario / esecutivo € 1.217,23 € 22,21

    Nota: I valori sono stati aggiornati al 1° luglio 2024 in occasione del rinnovo contrattuale del 18 giugno 2024 e comprendono le voci già conglobate (minimo, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione). Dal 1° gennaio 2025 si applica un ulteriore aumento dell’1,9% su tutti i livelli. I valori definitivi al centesimo per il 2025 sono pubblicati nelle tabelle ufficiali di Confagricoltura, Coldiretti e Cia.

    Gli aumenti contrattuali del rinnovo 2024-2027

    Il rinnovo del CCNL firmato il 18 giugno 2024 ha definito un aumento retributivo complessivo del 6,9% calcolato sulle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2023, articolato in due momenti distinti:

    Piano degli aumenti retributivi 2024-2025
    Decorrenza Aumento Note
    1° aprile 2024 +5% Prima tranche; arretrati da aprile a luglio 2024 erogati con la busta paga di luglio
    1° gennaio 2025 +1,9% Seconda tranche; nuovi minimi tabellari conglobati dal 1° gennaio 2025

    L’aumento è uniforme in percentuale per tutte le categorie, dal livello Q agli impiegati esecutivi. A partire dal 1° luglio 2024 sono entrate in vigore le nuove tabelle dei «minimi nazionali di stipendio mensile conglobato» che incorporano base stipendiale, indennità di contingenza e terzo elemento in un’unica voce semplificata.

    La struttura della busta paga degli impiegati agricoli

    Il minimo tabellare è la voce di partenza della retribuzione. In busta paga si aggiungono normalmente altre voci:

    • Scatti di anzianità: il CCNL prevede 12 aumenti biennali. Ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore matura uno scatto, il cui importo varia per livello (vedi tabella sopra). Con 12 scatti il lavoratore ha il massimo tabellare.
    • Indennità di funzione per i Quadri: €100,00 mensili aggiuntivi al minimo Q, riconosciuti per la responsabilità gestionale della categoria.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: entrambe previste dal CCNL (vedi articolo dedicato).
    • Straordinari e maggiorazioni: 30% per lavoro straordinario ordinario, 50% per lavoro notturno, 50% per lavoro festivo, 60% per straordinario festivo, 65% per straordinario notturno festivo.
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi eventualmente concordati a livello aziendale o individuale.

    Come si calcola la paga giornaliera e oraria

    Il CCNL stabilisce criteri precisi per la riduzione della retribuzione mensile a quote giornaliere e orarie:

    • Paga giornaliera: retribuzione mensile ÷ 26
    • Paga oraria: retribuzione mensile ÷ 169

    Il divisore 169 corrisponde all’orario settimanale ordinario di 39 ore moltiplicato per 52 settimane, diviso 12 mesi. È il divisore da usare per calcolare le ore di straordinario, i permessi orari, le trattenute per assenza, ecc.

    Differenze rispetto al CCNL Agricoltura Operai

    È fondamentale non confondere questo contratto con il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti. I due CCNL si rivolgono a platea differente:

    • Il CCNL Operai Agricoli si applica agli operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD): braccianti, addetti a lavori manuali, conduttori di macchine agricole.
    • Il CCNL Impiegati e Quadri Agricoli (questo) si applica a impiegati tecnici, amministrativi, commerciali, contabili, periti agrari, zootecnici, biologi, fisiologi vegetali, social media manager, e ai quadri (dirigenti tecnici) che collaborano con la direzione aziendale con autonomia di iniziativa.

    Le due categorie hanno tabelle retributive, livelli, istituti normativi ed enti previdenziali (INPS per gli operai, ENPAIA per gli impiegati) del tutto separati.

    Casi pratici

    Tizio – Impiegato di 2ª categoria, primo anno
    Tizio è assunto il 1° marzo 2025 come impiegato di concetto di 2° grado (2ª categoria) in un’azienda vitivinicola. Il suo minimo tabellare mensile è di circa €1.570 lordi (valore post-aumento gennaio 2025). Non ha ancora maturato scatti di anzianità. In busta paga troverà: minimo tabellare + quote pro-rata di tredicesima e quattordicesima che maturano mensilmente.
    Caia – Quadro con 10 anni di servizio
    Caia è inquadrata al livello Q da 10 anni nella stessa azienda olivicola. Ha maturato 5 scatti di anzianità (uno ogni due anni). La sua retribuzione base è: €1.788,38 (minimo Q) + €100,00 (indennità funzione) + 5 × €33,05 (scatti) = €2.053,63 lordi mensili, oltre eventuali superminimi aziendali. A dicembre riceve la tredicesima e ad agosto la quattordicesima, pari ciascuna all’intera retribuzione del mese.
    Sempronio – Perito agrario di 3ª categoria, calcolo straordinario
    Sempronio lavora come perito agrario inquadrato in 3ª categoria (impiegato d’ordine di 1° grado). Stipendio base 2025: circa €1.444 lordi mensili. In un mese lavora 10 ore di straordinario ordinario. La sua paga oraria è €1.444 ÷ 169 = €8,55. Lo straordinario è maggiorato del 30%: €8,55 × 1,30 × 10 ore = €111,15 aggiuntivi in busta.

    Domande frequenti

    Qual è lo stipendio minimo degli impiegati agricoli nel 2025?
    Dal 1° gennaio 2025, dopo il secondo aumento dell’1,9%, i minimi tabellari conglobati mensili sono: Q (Quadri) circa €1.822 lordi, 1ª categoria circa €1.718, 2ª circa €1.570, 3ª circa €1.444, 4ª circa €1.361, 5ª circa €1.302, 6ª circa €1.240. Aggiungere €100 di indennità di funzione per i Quadri. I valori esatti sono pubblicati da Confagricoltura, Coldiretti e Cia.
    Quanto vale lo scatto di anzianità per un impiegato agricolo?
    Il CCNL prevede 12 aumenti biennali. L’importo per scatto varia per livello: circa €33,05 mensili per il livello Q e 1ª categoria, €29,44 per la 2ª, €26,86 per la 3ª, €24,79 per la 4ª, €23,76 per la 5ª, €22,21 per la 6ª. Gli scatti si maturano ogni due anni di servizio continuativo.
    Come si calcola la paga giornaliera e oraria?
    La paga giornaliera si ottiene dividendo il minimo mensile per 26; la paga oraria si ottiene dividendo per 169, valore che corrisponde a 39 ore settimanali × 52 ÷ 12. Questi divisori sono fissati dal CCNL e servono per calcolare straordinari, trattenute per assenza e ratei di mensilità aggiuntive.
    I Quadri hanno un trattamento retributivo diverso?
    Sì. Oltre al minimo tabellare del livello Q (€1.788,38 dal 1° luglio 2024), i Quadri percepiscono un’indennità di funzione di €100,00 mensili riconosciuta per l’autonomia decisionale e la responsabilità della categoria. Lo scatto di anzianità è lo stesso della 1ª categoria (€33,05).
    Dove trovo le tabelle ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate dalle associazioni datoriali firmatarie (Confagricoltura, Coldiretti, Cia) e dai sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia). Il testo integrale del CCNL 2024-2027 è disponibile sul sito della Flai-Cgil e di Confagricoltura.
    Questo CCNL si applica anche ai lavoratori stagionali?
    No. Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli si applica ai lavoratori con contratto impiegatizio (tempo indeterminato o determinato) nelle funzioni amministrative, tecniche e direttive. Gli operai agricoli stagionali (OTD) rientrano nel CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, un contratto separato con tabelle e istituti propri.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 114 CPI – Denominazione della varietà

    Art. 114 CPI – Denominazione della varietà

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

    2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest’altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

    3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

    4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.

    5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

    6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all’UPOV.

    7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l’estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

    8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d’impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

  • Art. 39 DPR 448/1988 – Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

    Art. 39 DPR 448/1988 – Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può disporre l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.

  • Art. 147 Cod. Amb. – organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

    Art. 147 Cod. Amb. – organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 . Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre

    2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’ articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 . Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma

    1. 1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma

    4.

    2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

    2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti. 2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis

    3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. —————- AGGIORNAMENTO Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio – 10 marzo 2016, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 16/03/2016, n. 11), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 7, comma 1, lettera b) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 , (che ha introdotto il comma 1-bis al presente articolo), limitatamente alle parole «e dalle province autonome».