Art. 358 DPR 495/1992 — Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162, comma 2, del codice, che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice, riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103 (fig. II.35).
2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.
3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mo- bile di pericolo con le procedure previste all'articolo
192. 4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati… nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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