- I conducenti di veicoli in convogli militari, colonne di truppa, cortei e processioni devono occupare la minima larghezza di carreggiata indispensabile sul lato destro, arrecando il minor intralcio possibile alla circolazione.
- Le colonne di scolari devono usare preferibilmente il marciapiede; se procedono sulla sede stradale, devono farlo in formazione per ridurre l'ingombro ai veicoli.
- Le formazioni a piedi non possono tenere il passo sui ponti, per evitare le vibrazioni di risonanza che potrebbero danneggiare la struttura.
- Nei convogli di oltre dieci autoveicoli devono essere esposti cartelli «INIZIO COLONNA» e «FINE COLONNA» sui veicoli di testa e di coda, rispettivamente anteriore e posteriore.
- I conducenti di convoglio devono rispettare la distanza di sicurezza (art. 149 del Codice della Strada) e tutte le norme sulle luci e segnalazioni visive.
Testo dell'articoloVigente
Art. 360 DPR 495/1992 — Convogli militari, cortei e simili
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.
2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare.
3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.
4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonché tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive.
5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovrà essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA. Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento può essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA…." e "FINE GARA…." con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 360 Codice Civile: Funzioni del protutore
- Articolo 360 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 360 c.p.c.: Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 360 c.p.p.: Accertamenti tecnici non ripetibili
- Art. 360 c.p.: Cessazione della qualità di pubblico ufficiale
- Art. 360 Codice della Navigazione — Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento
Commento
La nozione di convoglio e l'ambito applicativo
L'art. 360 del DPR 495/1992 disciplina le modalità di circolazione di formazioni organizzate che si muovono compatte lungo le strade, occupando una porzione significativa della carreggiata. La norma copre fattispecie molto diverse tra loro: i convogli militari e le colonne di truppa, che sono formazioni dell'esercito che si spostano su strade pubbliche; i cortei, che comprendono sia i cortei funebri sia quelli civili e politici; le processioni religiose; le colonne di scolari; le più generiche «formazioni in marcia a piedi». La norma non distingue in base alla composizione o allo scopo della formazione, ma fissa regole di comportamento stradale valide per tutte.
Il fondamento della disciplina è la tutela della fluidità del traffico: una formazione organizzata che avanza compatta su una strada pubblica costituisce per definizione un elemento di rallentamento della circolazione. La norma mira a ridurre al minimo questo impatto, imponendo alle formazioni di occupare il minor spazio possibile e di segnalarsi in modo adeguato agli altri utenti della strada.
I veicoli in convoglio: obbligo di tenersi a destra
Il comma 1 dell'art. 360 impone ai conducenti dei veicoli in convoglio militare (o colonna di truppa, o corteo) di «occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra». La regola si integra con il principio generale di marcia a destra sancito dall'art. 143 del Codice della Strada, ma lo specifica e lo rafforza per i convogli: non basta tenere la destra nella posizione ordinaria, occorre tenersi il più possibile verso il margine destro della carreggiata, lasciando libera la corsia di sinistra per il sorpasso dei veicoli privati.
Questo obbligo ha conseguenze pratiche rilevanti per la gestione dei convogli militari su strade strette o su tratti con senso unico: il comandante del convoglio deve pianificare il percorso tenendo conto della larghezza dei propri mezzi e della possibilità di consentire il sorpasso, eventualmente prevedendo soste nei piazzali o nelle aree di sosta per lasciar defluire il traffico accumulatosi.
Le colonne di scolari: marciapiede e formazione
Il comma 2 si occupa delle colonne di scolari, con una disposizione che ha grande rilevanza pratica per i pedoni minori di età. La norma prevede in primo luogo che le colonne di scolari «devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede»: il marciapiede è il luogo naturale e sicuro per i pedoni, e le scolaresche non fanno eccezione.
Quando l'uso del marciapiede non è possibile — perché assente o inadeguato — la colonna di scolari deve procedere sulla sede stradale «in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare». La «formazione di marcia» implica una colonna ordinata, tipicamente in fila per due al massimo, tenendosi il più possibile verso il margine destro della carreggiata. Gli accompagnatori devono vigilare che la formazione sia compatta e che nessuno scolaro si discosti verso la corsia di transito dei veicoli.
Il divieto di tenere il passo sui ponti
Il comma 3 introduce un divieto tecnico apparentemente secondario ma con una solida base ingegneristica: «formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti». Il «passo» è la marcia cadenzata con piede sinistro e destro che cade contemporaneamente per tutti i componenti della formazione, tipica delle sfilate militari o di certe cerimonie.
Il divieto si giustifica con il fenomeno della risonanza strutturale: quando le sollecitazioni ritmiche di una marcia cadenzata coincidono con la frequenza di vibrazione naturale del ponte, le oscillazioni si amplificano progressivamente, potenzialmente fino al cedimento strutturale. Questo fenomeno — noto anche come «risonanza di Broughton» dal famoso incidente del 1831 in cui un ponte sospeso inglese collassò sotto una colonna di soldati che marciavano al passo — è alla base del divieto. Le formazioni che attraversano i ponti devono quindi procedere «in disordine», cioè senza sincronizzare il passo.
La distanza di sicurezza e le segnalazioni visive
Il comma 4 ribadisce per i convogli veicolari l'obbligo ordinario di rispettare la distanza di sicurezza prevista dall'art. 149 del Codice della Strada, nonché «tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive». Questo chiarisce che l'appartenenza a un convoglio organizzato non esonera i singoli conducenti dagli obblighi ordinari di circolazione: ogni veicolo del convoglio mantiene la propria individualità giuridica sotto il profilo del rispetto del Codice della Strada.
La distanza di sicurezza in un convoglio ha un doppio rilievo: protegge i veicoli del convoglio tra loro (evitando tamponamenti in caso di frenata improvvisa) e consente ai veicoli esterni che devono immettersi nella carreggiata di trovare uno spazio adeguato. Un convoglio che avanzasse «a catena» senza alcuna distanza interna renderebbe impossibile per gli altri utenti attraversare la formazione in corrispondenza di incroci.
I cartelli di segnalazione per i convogli di oltre dieci veicoli
Il comma 5 introduce un obbligo specifico per i convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità: sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia devono essere collocati anteriormente un cartello «INIZIO COLONNA» e posteriormente un cartello «FINE COLONNA»; sull'ultimo veicolo della colonna devono comparire anteriormente «FINE COLONNA» e posteriormente «INIZIO COLONNA».
Questa disposizione può sembrare controintuitiva, ma la logica è quella della segnalazione bidirezionale: un veicolo che sorpassa la colonna dal retro vede dapprima «FINE COLONNA» e poi, avanzando, «INIZIO COLONNA»; un veicolo che sopraggiunge in senso contrario vede prima «INIZIO COLONNA» e poi «FINE COLONNA». In questo modo, qualunque sia la direzione da cui si avvicini, ogni utente della strada è informato tanto dell'inizio quanto della fine della colonna.
I cartelli devono avere fondo bianco e iscrizione in nero. Un regime analogo è previsto per le competizioni ciclistiche o atletiche: i cartelli riportano le iscrizioni «INIZIO GARA» e «FINE GARA» con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara. Questa equiparazione conferma la logica di fondo: ogni formazione che occupa in modo esteso la carreggiata deve segnalarsi adeguatamente al traffico circostante.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un corteo funebre deve rispettare le norme del Codice della Strada?
Sì. L'art. 360 del Regolamento si applica a tutti i cortei, inclusi quelli funebri. I veicoli in corteo devono tenersi il più possibile a destra, rispettare la distanza di sicurezza tra loro e segnalarsi adeguatamente. Se il corteo supera i dieci autoveicoli, devono essere esposti i cartelli INIZIO COLONNA e FINE COLONNA.
Perché è vietato marciare al passo sui ponti?
Il divieto si fonda sul fenomeno della risonanza strutturale: se la cadenza del passo coincide con la frequenza di vibrazione naturale del ponte, le oscillazioni si amplificano progressivamente, con rischio di danni alla struttura. Le formazioni in marcia devono attraversare i ponti senza sincronizzare il passo.
Quanti veicoli deve avere un convoglio per essere obbligato a esporre i cartelli?
I cartelli INIZIO COLONNA e FINE COLONNA sono obbligatori quando il convoglio di autoveicoli supera le dieci unità. I cartelli, su fondo bianco con scritte in nero, devono essere collocati sul primo e sull'ultimo veicolo sia anteriormente che posteriormente, con le iscrizioni invertite per garantire la visibilità in entrambe le direzioni di traffico.
Le norme del Codice della Strada si applicano anche ai convogli militari?
Sì. I conducenti dei veicoli militari in convoglio sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza (art. 149 del Codice della Strada) e tutte le norme sulle luci e segnalazioni visive. L'appartenenza a un convoglio non esonera il singolo conducente dagli obblighi ordinari di circolazione.
Come deve comportarsi una scolaresca che cammina su una strada senza marciapiede?
In assenza di marciapiede, la colonna di scolari deve procedere in formazione ordinata sulla carreggiata, tenendosi il più possibile verso il margine destro e arrecando il minimo intralcio ai veicoli. Gli accompagnatori devono vigilare che la formazione sia compatta e che nessuno si discosti verso la corsia di transito.
Vedi anche