Autore: Andrea Marton

  • Art. 205 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione dell’esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

    Art. 205 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione dell’esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso per revocazione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

    2. Per il procedimento si applica l’articolo 190, comma 6.

  • CCNL Cooperative Agricole: tabelle retributive e minimi salariali

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: tabelle retributive e minimi salariali

    La retribuzione dei lavoratori delle cooperative agricole è strutturata su livelli di inquadramento che differenziano operai e impiegati. I minimi tabellari sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e aggiornati a ogni rinnovo: questa guida ne illustra la logica, le componenti e le regole inderogabili di legge.

    In sintesi

    Il CCNL cooperative e consorzi agricoli — rinnovato il 19 luglio 2024 da Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e AGCI-Agrital con Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 — prevede un aumento a regime di 170 euro al 5° livello, in quattro tranche: +95 euro da aprile 2024, +25 da maggio 2025, +25 da maggio 2026 e +25 da febbraio 2027. Gli importi esatti per livello si leggono nelle tabelle allegate all’accordo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il rinnovo 2024-2027: aumenti e decorrenze

    L’accordo del 19 luglio 2024 copre i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli per il quadriennio 2024-2027. L’aumento di 170 € al 5° livello (riparametrato sugli altri) segue questo calendario: +95 € dal 1° aprile 2024, +25 € dal 1° maggio 2025, +25 € dal 1° maggio 2026 (tranche appena scattata) e +25 € dal 1° febbraio 2027.

    Fonte: accordo di rinnovo 19/7/2024 (circolari Confcooperative e comunicati Fai-Flai-Uila). Dati verificati l’8 luglio 2026.

    La struttura della retribuzione: paga base e voci accessorie

    La retribuzione prevista dal CCNL Cooperative Agricole non si esaurisce nel solo minimo tabellare. La busta paga di un lavoratore del settore è composta da più voci che il contratto distingue e disciplina separatamente.

    Le principali componenti sono:

    • Paga base (minimo tabellare): la quota fissa stabilita dal contratto per ciascun livello di inquadramento. Rappresenta il nucleo irriducibile della retribuzione.
    • Indennità di contingenza: elemento retributivo storico, cristallizzato nella misura prevista al momento del blocco della scala mobile. Confluisce nella retribuzione globale di fatto.
    • Elemento distinto della retribuzione (EDR): voce aggiuntiva introdotta dalla contrattazione e anch’essa parte della retribuzione complessiva.
    • Scatti di anzianità: aumenti periodici maturati al compimento di ogni biennio o triennio di servizio continuativo, in misura e numero definiti dal contratto per ciascun livello e categoria.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta di norma a dicembre, pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto maturata proporzionalmente all’anno lavorato.
    • Quattordicesima mensilità: prevista da alcune tornate contrattuali per specifiche categorie (tipicamente gli operai); se spettante, è erogata in prossimità del periodo estivo.

    La somma di paga base, contingenza ed EDR costituisce solitamente il riferimento per il calcolo di istituti come lo straordinario, le ferie non godute, il TFR e le indennità di malattia a carico del datore. Verificare la definizione di «retribuzione globale di fatto» nel testo contrattuale vigente.

    Distinzione tra operai e impiegati

    Il CCNL Cooperative Agricole si applica a due macro-categorie con sistemi di inquadramento distinti, che si riflettono anche nelle tabelle retributive.

    Operai

    Gli operai delle cooperative agricole sono tradizionalmente retribuiti su base oraria o giornaliera. La tabella retributiva per gli operai prevede livelli che vanno dalle mansioni più elementari (raccolta, carico e scarico) fino alle qualifiche specializzate (conduttori di macchine agricole complesse, addetti a lavorazioni tecniche specifiche). La retribuzione minima per ora o giornata lavorativa è stabilita dalla contrattazione nazionale e varia a seconda del livello di inquadramento.

    Impiegati

    Gli impiegati delle cooperative agricole sono retribuiti su base mensile. I livelli di inquadramento vanno dall’impiegato d’ordine fino al quadro, con tabelle retributive differenziate che riflettono la complessità delle mansioni e il grado di autonomia richiesto. Il sistema degli scatti di anzianità per gli impiegati segue criteri propri, distinti da quelli degli operai.

    Minimi tabellari: come leggerli e aggiornarli

    I minimi tabellari sono pubblicati nell’allegato retributivo del CCNL. Ogni rinnovo contrattuale aggiorna questi valori, solitamente con decorrenza retroattiva dalla scadenza del contratto precedente. Questo genera talvolta la corresponsione di arretrati ai lavoratori in forza nel periodo di vacanza contrattuale.

    Per verificare i minimi vigenti in un dato momento occorre:

    1. Identificare il livello di inquadramento del lavoratore (vedi la guida su livelli e qualifiche).
    2. Individuare la tabella retributiva dell’ultimo rinnovo sottoscritto.
    3. Verificare se siano previste decorrenze scaglionate (aumenti in più tranche).
    4. Sommare le voci fisse per ottenere la retribuzione globale contrattuale.

    Le tabelle sono disponibili presso le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e delle associazioni datoriali dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Il testo integrale è depositato al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

    Scatti di anzianità: maturazione e importo

    Gli scatti di anzianità remunerano la fedeltà aziendale e la progressiva acquisizione di esperienza. Il contratto stabilisce:

    • la cadenza degli scatti (di norma ogni due o tre anni di anzianità maturata nella stessa cooperativa);
    • il numero massimo di scatti spettanti per ciascun livello e categoria;
    • il valore unitario di ciascuno scatto, espresso in cifra assoluta o in percentuale del minimo tabellare.

    L’anzianità utile per gli scatti decorre dalla data di assunzione e si cumula anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità e ferie. Il trasferimento del lavoratore a una mansione di livello inferiore (demansionamento) non fa perdere gli scatti già maturati.

    Tredicesima e quattordicesima mensilità

    La tredicesima mensilità è un diritto contrattuale consolidato per tutti i lavoratori delle cooperative agricole, operai e impiegati. Matura proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno solare: chi inizia o cessa il rapporto a anno in corso percepisce i ratei corrispondenti al periodo prestato.

    La quattordicesima mensilità, dove prevista dal contratto, è corrisposta solitamente entro il mese di giugno o luglio. È anch’essa maturata proporzionalmente. In caso di risoluzione del rapporto prima dell’erogazione, il lavoratore ha diritto al rateo maturato.

    In caso di assenza per malattia, i ratei di tredicesima e quattordicesima continuano a maturare normalmente per la parte di retribuzione a carico del datore (integrazione contrattuale), mentre la quota coperta dall’INPS non incide sulla mensilità aggiuntiva salvo disposizione contrattuale specifica.

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, applicabile a tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dal contratto collettivo applicato. Per i lavoratori delle cooperative agricole il calcolo segue le regole generali:

    • La quota annua di TFR si ottiene dividendo la retribuzione annua utile ai fini TFR per il coefficiente 13,5.
    • La retribuzione utile comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo quelle espressamente escluse (es. rimborsi spese documentati).
    • Le quote accantonate sono rivalutate annualmente al 31 dicembre con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    • Il lavoratore può destinare il TFR ai fondi pensione complementari (d.lgs. 252/2005) o lasciarlo in azienda (se la cooperativa ha meno di 50 dipendenti) o trasferirlo all’INPS tramite il Fondo di Tesoreria (cooperativa con 50 o più dipendenti).

    Casi pratici

    Tizio — Operaio qualificato, verifica della busta paga
    Tizio lavora come trattorista in una cooperativa di raccolta e conferimento cerealicolo. Nella sua busta paga figurano: minimo tabellare del livello di inquadramento, contingenza, EDR, due scatti di anzianità già maturati. Alla fine di dicembre riceve la tredicesima, calcolata sulla retribuzione globale dei mesi lavorati nell’anno. Vuole sapere se gli spetta anche la quattordicesima: deve verificare il testo del CCNL vigente (nella sezione dedicata agli operai) se tale voce è prevista per il suo livello e categoria.
    Caia — Impiegata amministrativa, scatto di anzianità e TFR
    Caia è impiegata di concetto nella sede amministrativa di una cooperativa di trasformazione lattiero-casearia. Ha appena completato il terzo anno di servizio e matura il suo primo scatto di anzianità. Il valore dello scatto le viene comunicato in busta paga con decorrenza dal mese successivo all’anniversario. Vuole sapere se lo scatto incide sul TFR: sì, poiché lo scatto è una voce stabile della retribuzione che rientra nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c.

    Domande frequenti

    Come sono strutturate le tabelle retributive del CCNL Cooperative Agricole?
    Le tabelle retributive distinguono la posizione di operaio da quella di impiegato e prevedono minimi differenziati per ciascun livello di inquadramento. I valori sono aggiornati a ogni rinnovo contrattuale e sono consultabili nel testo ufficiale depositato al CNEL o presso le organizzazioni sindacali firmatarie.
    Cos’è la paga base e come si distingue dagli altri elementi retributivi?
    La paga base (o minimo tabellare) è la quota della retribuzione fissata dal contratto per ciascun livello. Si affianca a essa la contingenza, eventuali scatti di anzianità, il rateo di tredicesima mensilità e, ove applicabile, la quattordicesima. Il totale di queste voci costituisce la retribuzione contrattuale globale.
    Gli operai agricoli delle cooperative hanno diritto alla tredicesima?
    Sì. Il CCNL Cooperative Agricole prevede la tredicesima mensilità, corrisposta di norma in prossimità delle festività natalizie. Il diritto matura proporzionalmente al periodo lavorato nell’anno, in ragione dei ratei mensili.
    Il datore può pagare meno del minimo tabellare se il lavoratore è d’accordo?
    No. I minimi tabellari fissati dal contratto collettivo sono inderogabili in peius. L’art. 36 della Costituzione garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente: qualsiasi accordo individuale in deroga ai minimi collettivi è nullo.
    Come viene calcolato il TFR per un lavoratore delle cooperative agricole?
    Il TFR è calcolato secondo l’art. 2120 c.c.: si divide la retribuzione annua utile per il coefficiente 13,5. Le quote si rivalutano annualmente. Il contratto individua le voci retributive che confluiscono nella base di calcolo.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e descrivono la struttura tipica del CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole. Per i valori retributivi aggiornati è indispensabile consultare il testo contrattuale vigente depositato al CNEL, le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o un consulente del lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Guida alle retribuzioni minime, agli aumenti per livello e alla struttura salariale del CCNL per le imprese artigiane del legno, arredamento e mobili. Tutti i dati aggiornati al rinnovo del 5 marzo 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato (rinnovo 5 marzo 2024, vigenza 2023-2026) prevede aumenti complessivi di 180 euro al livello D in quattro tranches: +55 euro da marzo 2024, +50 euro da gennaio 2025, +40 euro da gennaio 2026, +35 euro da ottobre 2026. Otto livelli da F ad AS, un’una tantum di 130 euro per il periodo scoperto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    5 marzo 2024 (ipotesi di accordo); verbale integrativo 15 marzo 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Settore
    Imprese artigiane del legno, arredamento, mobili (distinto dalle PMI e dall’industria)
    Platea indicativa
    Circa 80.000 lavoratori e 20.000 imprese

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Dove trovare i minimi ufficiali per livello

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Struttura dei livelli retributivi

    Il CCNL del settore artigiano del legno e arredamento articola i lavoratori in otto livelli, denominati con lettere: AS (o A Super, quadri), A, B, C Super (CS), C, D, E e F. Ogni livello corrisponde a un profilo professionale definito da declaratorie contrattuali. Il livello F è destinato ai lavoratori di prima assunzione privi di esperienza: dopo 12 mesi di servizio effettivo il passaggio al livello E avviene in modo automatico.

    La tabella retributiva distingue due tipologie di datore di lavoro che applicano lo stesso CCNL:

    • Imprese artigiane: iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 443/1985, con i relativi limiti dimensionali.
    • Piccole e Medie Imprese (PMI): non artigiane, ma che applicano il medesimo CCNL in virtù di accordi di categoria. I minimi PMI sono di circa 1-2 euro mensili superiori a quelli artigiani.

    Questo contratto si distingue nettamente dal CCNL Legno e Arredamento Industria (firmato da Federlegno Arredo con Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil sul versante industria), che ha una struttura di livelli e minimi tabellari differente e generalmente più elevata.

    Minimi tabellari: dove trovarli e come leggerli

    I minimi tabellari mensili lordi per ciascun livello e ciascuna decorrenza sono contenuti nelle tabelle ufficiali pubblicate dalle organizzazioni firmatarie. A titolo di riferimento orientativo, sulla base del minimo vigente prima del rinnovo 2024 e degli incrementi documentati, il livello D (parametro) si attestava intorno a 1.712 euro lordi mensili al 1° gennaio 2025 (dopo le prime due tranches). I livelli superiori (A, B, CS) raggiungono importi progressivamente più alti; il livello AS (quadri) si colloca indicativamente intorno a 2.278 euro lordi al completamento delle quattro tranches nel 2026.

    Una tantum 2024 e scatti di anzianità

    Sul fronte degli scatti di anzianità, il rinnovo ha previsto un incremento di 5 euro per tutti gli scatti che maturano dal 1° gennaio 2025. I lavoratori che avevano già raggiunto il numero massimo di scatti previsti ricevono il maggior importo di 5 euro sull’ultimo scatto già maturato. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (8 euro per scatto), un diritto introdotto ex novo dal rinnovo 2024.

    Come si compone la busta paga

    Il minimo tabellare è la base della retribuzione, ma la busta paga di un lavoratore del legno artigianato può includere ulteriori voci:

    • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.): dovuto ai lavoratori non iscritti agli enti bilaterali EBNA/FSBA (25 euro mensili per 13 mensilità). Non è assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Indennità di mancata iscrizione a San.Arti.: ulteriori 25 euro mensili per 13 mensilità se il datore non provvede all’iscrizione al fondo sanitario.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.
    • Maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno, festivo (vedi articolo dedicato all’orario).

    Casi pratici

    Tizio – Falegname livello D, assunto prima del rinnovo
    Tizio è un falegname assunto a livello D da un’impresa artigiana del mobile dal 2022. Con il rinnovo 2024, il suo minimo tabellare è aumentato di 55 euro da marzo 2024 e di ulteriori 50 euro da gennaio 2025. Ha anche percepito l’una tantum di 130 euro in due rate (aprile e maggio 2024). Dal gennaio 2026 il suo minimo sale di altri 40 euro. Complessivamente, a regime (ottobre 2026), Tizio avrà ricevuto 180 euro in più al mese rispetto al precedente contratto.
    Caia – Impiegata commerciale livello A, verifica cedolino
    Caia lavora come impiegata di livello A presso un’azienda artigiana di arredamento. Nel suo cedolino di marzo 2024 compare la prima tranche di aumento: la voce «minimo tabellare» è aumentata in modo proporzionale al livello D. Se non trovasse l’aumento in busta paga, Caia dovrebbe rivolgersi al sindacato (Fillea-Cgil, Filca-Cisl o Feneal-Uil) o all’Ispettorato del Lavoro, perché l’applicazione degli aumenti è automatica e obbligatoria.
    Sempronio – Responsabile di produzione livello B, verifica E.A.R.
    L’azienda artigiana di Sempronio non ha mai aderito a EBNA/FSBA. In questo caso, la legge contrattuale impone al datore di erogare a Sempronio un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità, non assorbibile dagli aumenti contrattuali. L’importo deve comparire esplicitamente nel cedolino paga.

    Domande frequenti

    Quando decorrono gli aumenti del CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    In quattro tranches: +55 euro dal 1° marzo 2024, +50 euro dal 1° gennaio 2025, +40 euro dal 1° gennaio 2026, +35 euro dal 1° ottobre 2026. Il parametro di riferimento è il livello D (operaio qualificato).
    Quanti livelli prevede il CCNL Legno Artigianato?
    Otto livelli per il settore Legno, Arredamento, Mobili: AS (quadri), A, B, C Super (CS), C, D, E e F. Il livello F è quello di prima assunzione, con passaggio automatico al livello E dopo 12 mesi.
    Che cos’è l’una tantum prevista dal rinnovo 2024?
    Un importo forfettario di 130 euro lordi (91 euro per gli apprendisti, pari al 70%) erogato in due soluzioni di 65 euro in aprile e maggio 2024, a copertura del periodo contrattuale scoperto dal 1° gennaio al 28 febbraio 2024.
    Cosa si intende per impresa artigiana ai fini del CCNL?
    Un’impresa iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane, che opera nel settore del legno, arredamento e mobili con i limiti dimensionali previsti dalla L. 443/1985. Le tabelle retributive delle imprese artigiane differiscono lievemente da quelle delle PMI che applicano il medesimo CCNL.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare contrattuale costituisce inadempimento. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per ottenere il pagamento delle differenze retributive.
    Gli scatti di anzianità sono stati aggiornati dal rinnovo 2024?
    Sì. Dal 1° gennaio 2025 gli importi degli scatti di anzianità sono aumentati di 5 euro per tutti i livelli. Per i lavoratori che avevano già raggiunto il massimo degli scatti, l’incremento di 5 euro viene riconosciuto sull’ultimo scatto maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) del 5 marzo 2024 e al verbale integrativo del 15 marzo 2024. I minimi tabellari esatti per ciascun livello vanno verificati sulle tabelle ufficiali pubblicate da Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e dalle associazioni datoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 149 Cod. Amb. – piano d’ambito

    Art. 149 Cod. Amb. – piano d’ambito

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l’ente di governo dell’ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito. Il piano d’ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario.

    2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

    3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione . Il programma degli interventi, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

    4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

    5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

    6. Il piano d’ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all’ente di governo dell’ambito , entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all’adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell’evoluzione tariffaria di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

  • CCNL Lavoro Domestico: tabelle retributive 2026 di colf e badanti

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2026 sono in vigore i nuovi minimi del CCNL Lavoro Domestico: per i conviventi vanno da € 908,10 (livello A) a € 1.474,73 (DS), per i non conviventi da € 6,51/ora (A) a € 9,97/ora (DS). L’accordo Fidaldo-Domina dell’11 febbraio 2026 prevede aumenti progressivi fino al 2028 (+€ 100 totali).

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    DS (badante formata) 1.474,73 €
    D 1.404,51 €
    CS (badante persona non autosufficiente) 1.193,84 €
    C 1.123,63 €
    BS (assistente persona autosufficiente / baby-sitter) 1.053,39 €
    B (colf generica) 983,16 €
    AS 958,55 €
    A (mansioni base) 908,10 €

    Importi = minimo mensile per lavoratori CONVIVENTI del CCNL lavoro domestico (Fidaldo e Domina con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf), rinnovato il 28 ottobre 2025 (vigenza 2025-2028): i minimi in tabella decorrono dal 1° gennaio 2026 come da verbale della Commissione nazionale dell’11 febbraio 2026 (aumento medio +3,5%). Per i livelli D e DS si aggiunge l’indennità di funzione di 207,69 €. Per i NON conviventi la paga è oraria: da 6,51 € (livello A) a 9,97 € (DS); il livello CS — la badante di persona non autosufficiente, il caso più comune — vale 8,30 €/ora. Assistenza notturna conviventi: 1.372,91 € (CS) e 1.695,99 € (DS); presenza notturna 811,09 €. L’indennità sostitutiva di vitto e alloggio vale 11,32 € al giorno (2,33 pranzo + 2,33 cena + 6,66 alloggio). A questi minimi si aggiungono scatti di anzianità biennali, tredicesima e TFR.

    Fonte: tabelle ufficiali 2026 Assindatcolf (parte datoriale firmataria) + banca dati specializzata lavoro domestico, riscontro esatto al centesimo su tutti i livelli. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (parte economica, in vigore dal 1° novembre 2025); valori 2026 dalla tabella ministeriale dell’11 febbraio 2026
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Tabelle retributive CCNL Lavoro Domestico 2026 (vigenti dal 1° gennaio 2026)
    Livello Convivente (mese) Non convivente (ora) Indennità mensile
    A € 908,10 € 6,51
    AS € 958,55 € 6,76
    B € 983,16 € 7,01
    BS € 1.053,39 € 7,45
    C € 1.123,63 € 7,86
    CS € 1.193,84 € 8,30 + € 119,66 conv. / € 0,70/h non conv.
    D € 1.404,51 € 9,57
    DS € 1.474,73 € 9,97 + € 207,69 conv. / € 1,21/h non conv.

    Importi al lordo, escludono vitto/alloggio (valore convenzionale € 6,66/giorno: pranzo € 2,33 + cena € 2,33 + alloggio € 2,00), tredicesima e contributi a carico del lavoratore (~6%).

    Conviventi vs non conviventi

    La distinzione fondamentale del CCNL Domestico è tra conviventi (alloggio presso il datore) e non conviventi (a ore). I conviventi hanno minimo mensile e vitto/alloggio gratuito; i non conviventi hanno minimo orario.

    Per i conviventi tempo pieno l’orario massimo è 54 ore settimanali. Per i conviventi part-time (orario inferiore a 30h settimanali) si applica una tabella ridotta.

    Aumenti contrattuali 2025-2028

    Il rinnovo del 28 ottobre 2025 prevede aumenti complessivi di +€ 100 lordi sui minimi del livello B, distribuiti in 4 step:

    • 1° novembre 2025: + € 40
    • 1° gennaio 2027: + € 20
    • 1° gennaio 2028: + € 20
    • 1° ottobre 2028: + € 20

    A questi si aggiungono gli adeguamenti ISTAT automatici al 90% dell’indice FOI ogni anno (per il 2026: +1,0% rilevato al 30 novembre 2025).

    Valore convenzionale di vitto e alloggio

    Per i conviventi, il valore convenzionale 2026 di vitto e alloggio è:

    Voce Valore giornaliero Valore mensile
    Pranzo € 2,11 € 54,86
    Colazione + cena € 2,11 € 54,86
    Alloggio € 1,84 € 47,84
    Totale € 6,06 € 157,56

    Questo importo è soggetto a contribuzione INPS ma non è erogato in busta paga (il valore è in natura).

    Maggiorazioni per bambini

    La baby-sitter con bambini sotto i 6 anni ha un’indennità aggiuntiva di € 138,54/mese (conviventi) o € 0,84/ora (non conviventi). Per i conviventi part-time: € 97,06/mese.

    L’assistenza a più persone non autosufficienti prevede: + € 119,66/mese (conviventi), + € 0,70/ora (non conviventi).

    Casi pratici

    Tizio – Colf part-time 12h/settimana
    Tizio è colf livello B, lavora 12 ore settimanali presso una famiglia. Tariffa oraria: € 7,01. Stipendio lordo: € 7,01 × 12h × 4,33 sett = € 364,30/mese, più tredicesima (€ 30,36/mese accantonato) e ferie maturate.
    Caia – Badante CS convivente con anziano
    Caia è badante livello CS convivente. Minimo mensile € 1.193,84 + indennità € 119,66 = € 1.313,50/mese. Più vitto e alloggio (€ 157,56 valore conv., non in busta). Tredicesima a dicembre: € 1.313,50.
    Sempronio – Badante DS con diploma
    Sempronio ha diploma OSS, lavora come badante DS convivente. Stipendio: € 1.474,73 + indennità € 207,69 = € 1.682,42/mese. Su 13 mensilità: € 21.871,46 lordi annui. Differenza vs CS senza diploma: ~€ 4.800/anno in più.

    Domande frequenti

    Quando sono entrate in vigore le nuove tabelle 2026?
    Dal 1° gennaio 2026, dopo l’accordo siglato presso il Ministero del Lavoro l’11 febbraio 2026. L’accordo include il primo step di aumento del rinnovo (+€ 40) e l’adeguamento ISTAT (+1,0%).
    Quanto deve guadagnare una colf di livello B?
    Almeno € 983,16/mese se convivente, oppure € 7,01/ora se non convivente. Sotto questi minimi il contratto è in violazione del CCNL.
    Quanto vale il vitto e l'alloggio?
    Valore convenzionale 2026 (tabella ministeriale): € 6,66/giorno (pranzo € 2,33 + cena € 2,33 + alloggio € 2,00). Soggetto a contributi ma non corrisposto in busta paga quando fornito in natura.
    La baby-sitter ha aumenti specifici?
    Sì: se i bambini hanno meno di 6 anni, indennità di € 138,54/mese (convivente) o € 0,84/ora (non convivente). Se assiste più bambini, l’indennità si applica a ciascuno.
    Come si calcola lo stipendio annuale di una badante?
    Stipendio mensile × 13 mensilità (12 + tredicesima). Una badante DS convivente: € 1.682,42 × 13 = € 21.871,46 lordi annui, più vitto/alloggio in natura.
    Gli scatti di anzianità esistono nel CCNL Domestico?
    Sì, scatti del 4% del minimo tabellare ogni 2 anni, fino a un massimo di 7 scatti. Il calcolo è sulla retribuzione minima del livello.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 70 bis T.U.B.: Rimozione collettiva dei componenti degli or

    Art. 70 bis T.U.B.: Rimozione collettiva dei componenti degli or

    Art. 70 bis T.U.B. – Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

    In vigore dal 27/06/2015 al 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.

    2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

    3. Resta salva la possibilita’ in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all’articolo 76 e l’amministrazione straordinaria della banca di cui all’articolo 70, secondo le modalita’ e con gli effetti previsti dal presente titolo.”

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  • Art. 80 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 80 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 80 Bis L. Fall. – [Contratto di affitto d’azienda]

    [Contratto di affitto d’azienda]

  • Art. 33 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 33 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669 , 672 , 687 , 693 e 694 del codice penale ; b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 , nella parte non abrogata dall' articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398 ; c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ; d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88 , comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394 , nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486 ; e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

  • Art. 72 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

    Art. 72 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

    Art. 72 T.U.B. – Poteri e funzionamento degli organi straordinari (1).

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Salvo che non sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, puo’ stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.

    1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l’amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarita’ e promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All’atto della nomina, la Banca d’Italia puo’ stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma.

    2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

    2-bis. La Banca d’Italia puo’, in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri.

    3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento degli stessi ai sensi dell’articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.

    4. La Banca d’Italia puo’ stabilire, all’atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d’Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

    5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonche’ dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilita’ e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse.

    5-bis. Nell’interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono sostituire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura stessa.

    6. Il potere di convocare l’assemblea dei soci e gli altri organi indicati all’articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d’Italia. L’ordine del giorno e’ stabilito in via esclusiva dai commissari e non e’ modificabile dall’organo convocato.

    7. Quando i commissari siano piu’ di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E’ fatta salva la possibilita’ di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o piu’ commissari.

    8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parita’ prevale il voto del presidente.

    9. La responsabilita’ dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico e’ limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    9-bis. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 17 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Art. 182 D.P.R. 115/2002

    Art. 182 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.

    2. 2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati: a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico; b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti; c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza; d) la sottoscrizione del funzionario addetto.

    3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.

    4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.

    5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.

  • Art. 12 Rev. Leg. – [Elaborazione dei principi]

    Art. 12 Rev. Leg. – [Elaborazione dei principi]

    Art. 12 Rev. Leg. – [Elaborazione dei principi]

    [Elaborazione dei principi]

  • Art. 83 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 83 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 83 Bis L. Fall. – Clausola arbitrale

    Clausola arbitrale