Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Florovivaismo: assunzione OTD, OTI e contratti stagionali

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Nel florovivaismo coesistono operai a tempo indeterminato (OTI) e operai a tempo determinato (OTD), questi ultimi largamente maggioritari per la stagionalita del settore. I contratti OTD agricoli hanno regole speciali rispetto al D.Lgs. 81/2015 (lavoro privato): limite acausale piu ampio, proroghe e rinnovi per campagne, agevolazioni contributive. Il contratto deve essere sempre in forma scritta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    OTD e OTI nel florovivaismo – confronto
    Caratteristica OTD (tempo determinato) OTI (tempo indeterminato)
    Durata Limitata (campagna, stagione, ciclo colturale) Indeterminata
    Ferie Inglobate nella paga (8,33% maggiorazione) 26 gg lavorativi annui
    Contribuzione INPS Aliquota agricola ridotta (fondo INPS agricoltori) Idem, con agevolazioni OTI-zona
    Periodo di prova Di norma non previsto per campagne brevi Previsto (7-30 giorni da CCNL)
    Preavviso Non previsto alla scadenza naturale Da 8 a 30 giorni da CCNL
    TFR Liquidato a ogni cessazione Maturato e liquidato alla cessazione finale

    OTD agricolo: regole speciali

    Il contratto OTD in agricoltura beneficia di una disciplina piu flessibile rispetto al contratto a termine del settore privato (D.Lgs. 81/2015). In particolare:

    • Non si applica il limite del 20% della forza lavoro fissa per gli OTD agricoli stagionali
    • Le proroghe e i rinnovi sono ammessi con maggiore liberta, legati ai cicli produttivi
    • Non e richiesta la causale per i contratti legati alla stagione o alla campagna
    • I contributi previdenziali agricoli sono calcolati su parametri diversi (giornate di lavoro, non sui redditi mensili come nel settore industriale)

    Periodo di prova

    Per i contratti OTI il CCNL prevede un periodo di prova durante il quale entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La durata varia per qualifica:

    • Operaio comune: 7 giorni lavorativi
    • Operaio qualificato: 15 giorni lavorativi
    • Operaio specializzato: 30 giorni lavorativi

    Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale. Per i contratti OTD stagionali brevi il periodo di prova e di norma inapplicato o ridotto ai primissimi giorni.

    Obblighi di assunzione e comunicazioni

    L’assunzione deve essere comunicata al Centro per l’Impiego tramite il sistema UniLav (comunicazione obbligatoria telematica) entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (non oltre). Il contratto di lavoro deve essere consegnato per iscritto al lavoratore.

    Per le assunzioni in agricoltura, il datore deve iscrivere i lavoratori all’INPS-Gestione agricola. I contributi si versano trimestralmente sulla base delle giornate lavorate, con aliquote agevolate per le zone svantaggiate (montagna, aree meridionali).

    Casi pratici

    Tizio – OTD: quante volte si puo rinnovare il contratto?
    Tizio e assunto ogni anno per la campagna primaverile (4 mesi) dallo stesso vivaio. Dopo 4 rinnovi annuali, il datore valuta se trasformarlo in OTI. Il contratto OTD agricolo stagionale non e soggetto al limite dei 4 rinnovi previsto dal D.Lgs. 81/2015 per il settore privato ordinario. Tuttavia, il prolungamento senza soluzione di continuita puo configurare un rapporto di fatto a tempo indeterminato.
    Caia – Periodo di prova: recesso nella prima settimana
    Caia e assunta come operaia qualificata OTI con periodo di prova di 15 giorni lavorativi. Al 10° giorno il datore decide di non confermarla. Il recesso in prova non richiede preavviso ne motivazione (salvo abuso del diritto). Caia ha diritto alla retribuzione per i 10 giorni lavorati + ratei maturati (TFR, tredicesima, ferie).
    Sempronio – Trasformazione da OTD a OTI: quando e obbligatoria?
    Sempronio lavora ininterrottamente per lo stesso datore da 11 mesi con contratti OTD mensili consecutivi. La continuita del rapporto puo far presumere un rapporto a tempo indeterminato di fatto. Il datore, su diffida del sindacato, formalizza la trasformazione in OTI, riconoscendo l’anzianita maturata e i conseguenti diritti (ferie, scatti, preavviso).

    Domande frequenti

    Qual e la differenza principale tra OTD e OTI nel florovivaismo?
    L’OTD ha un contratto a termine (stagionale o per campagna specifica), con ferie inglobate nella paga e TFR liquidato a ogni cessazione. L’OTI ha un contratto stabile, ferie separate, TFR accumulato e maggiori tutele in caso di licenziamento.
    Il contratto OTD agricolo ha un limite di rinnovi?
    Il contratto OTD agricolo stagionale non e soggetto al limite dei 4 rinnovi del D.Lgs. 81/2015. Tuttavia, contratti continuativi senza soluzione di continuita per lunghi periodi possono essere riqualificati come rapporti a tempo indeterminato.
    L'assunzione deve essere comunicata prima dell'inizio lavoro?
    Si, tramite il sistema UniLav al Centro per l’Impiego, entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro (o entro le ore 24 del giorno antecedente). L’omissione e sanzionata amministrativamente.
    Il florovivaismo ha agevolazioni contributive particolari?
    Si. I datori di lavoro agricoli in zone svantaggiate (montagna, aree meridionali) beneficiano di riduzioni contributive INPS. I lavoratori OTI in queste zone pagano aliquote ridotte rispetto al settore industriale.
    Il periodo di prova vale anche per i contratti OTD?
    Di norma per i contratti OTD stagionali brevi il periodo di prova non si applica o e molto ridotto (1-3 giorni). E previsto per contratti OTD di durata superiore ai 3-4 mesi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 97 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 97 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 97 L. Fall. – Comunicazione dell’esito del procedimento

    Comunicazione dell’esito del procedimento

  • Art. 76 L. 354/1975 – Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto

    Art. 76 L. 354/1975 – Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all’assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

  • Art. 138 TUEL – Articolo 138

    Art. 138 TUEL – Articolo 138

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. In applicazione dell’ articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d’ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.

  • Art. 360 DPR 495/1992 – Convogli militari, cortei e simili

    Art. 360 DPR 495/1992 – Convogli militari, cortei e simili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.

    2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare.

    3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.

    4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonché tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive.

    5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovrà essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA. Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento può essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA…." e "FINE GARA…." con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.

  • CCNL Chimici Industria: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria prevede preavviso di 1-4 mesi in base a categoria e anzianità. Per i livelli A-C: 1 mese fino a 5 anni, 1,5 mesi fino a 10 anni, 2 mesi oltre. Per livelli D-F: tempi più lunghi, fino a 4 mesi per Quadri senior. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. Indennità sostitutiva per mancato preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Chimica Industria per categoria e anzianità
    Categoria Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    F, E 15 giorni 1 mese 1,5 mesi
    D, C 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    B 2 mesi 3 mesi 3,5 mesi
    A3 (Quadro) 2,5 mesi 3 mesi 4 mesi
    A1, A2 (Quadri) 3 mesi 4 mesi 4 mesi

    Durante la prova: nessun preavviso. Per dimissioni: stessi termini del licenziamento (non dimezzati).

    Preavviso variabile per categoria e anzianità

    Il preavviso nel CCNL Chimica Industria si modula su due variabili: categoria e anzianità di servizio. La logica: più qualificata la mansione e più lunga la permanenza in azienda, più lungo il preavviso.

    Esempi tipici:

    • Operaio F con 2 anni: 15 giorni
    • Operaio D con 7 anni: 1,5 mesi
    • Impiegato B con 12 anni: 3,5 mesi
    • Quadro A1 con 15 anni: 4 mesi

    Decorrenza e modalità

    Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione. I giorni sono di calendario (sabato, domenica e festivi inclusi).

    Le comunicazioni di licenziamento o dimissioni devono essere:

    • Scritte (raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con firma)
    • Motivate per il licenziamento (giustificato motivo o giusta causa)
    • Telematiche all’INPS per le dimissioni (modulo telematico INPS, NON serve raccomandata se telematica)

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Chi recede senza rispettare il preavviso deve all’altra parte l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso.

    Esempio: impiegato B con 8 anni di anzianità, stipendio €2.400. Preavviso dovuto: 3 mesi. Se il datore licenzia con effetto immediato: deve pagare €2.400 × 3 = €7.200 di indennità sostitutiva, oltre a TFR, ferie, 13ª maturate.

    Tutele in caso di licenziamento illegittimo

    Il licenziamento nel CCNL Chimica è soggetto alle tutele dello Statuto dei Lavoratori e del Jobs Act:

    • Aziende >15 dipendenti, assunti pre-2015: art. 18 – reintegra o indennizzo (12-24 mensilità)
    • Aziende >15 dipendenti, assunti post-2015: tutele crescenti – indennizzo 6-36 mensilità per anzianità
    • Aziende <=15 dipendenti: 2,5-6 mensilità di indennizzo

    NASpI: spetta in caso di disoccupazione involontaria (licenziamento non per giusta causa). Durata variabile per anzianità.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento operaio D con 8 anni
    Tizio è D, 8 anni anzianità. Il datore lo licenzia con preavviso di 1,5 mesi. Stipendio €1.870. Tizio lavora i 45 giorni di preavviso, poi cessa. TFR, ferie, 13ª maturate. Riceve anche NASpI per disoccupazione involontaria.
    Caia – Dimissioni Quadro A2 senza preavviso
    Caia è Quadro A2 da 7 anni (€2.950/mese). Si dimette per nuova offerta immediata. Preavviso dovuto: 4 mesi. Senza preavviso: deve €2.950 × 4 = €11.800 di indennità all’azienda. Soluzione: rinuncia al preavviso d’accordo con il datore (esonero).
    Sempronio – Licenziamento per giusta causa
    Sempronio è D, sorpreso a rubare materiale aziendale. Licenziamento per giusta causa senza preavviso, senza indennità sostitutiva (la giusta causa esonera dal preavviso). Riceve solo TFR, ferie e 13ª. Non spetta NASpI.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Stesso preavviso del licenziamento, NON dimezzato come in altri CCNL. Es. operaio D con 5 anni: 1 mese. Impiegato B con 10 anni: 3 mesi. Quadro A1: 3-4 mesi.
    Posso dimettermi via PEC?
    No, per le dimissioni serve la procedura telematica INPS (eccezione: i lavoratori domestici sono esclusi). Si compila il modulo telematico sul sito INPS o tramite patronato. Senza procedura telematica le dimissioni sono nulle.
    Cos'è la NASpI?
    Indennità di disoccupazione INPS spettante in caso di disoccupazione involontaria (licenziamento, fine contratto, dimissioni per giusta causa). Durata: max 24 mesi, importo decrescente. Per chimici con stipendio €1.870: ~€1.100/mese.
    Posso essere licenziato senza giusta causa?
    Dipende dal tipo di tutela: per assunti post-2015 in aziende >15 dipendenti si applicano le “tutele crescenti” (indennizzo 6-36 mensilità). Per assunti pre-2015 si applica l’art. 18 (reintegra possibile).
    Cos'è l'indennità sostitutiva del preavviso?
    È la somma dovuta da chi recede senza rispettare il preavviso, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso. Es. 3 mesi non rispettati = 3 mensilità di indennità.
    Le dimissioni per giusta causa danno NASpI?
    Sì, sono equiparate al licenziamento per la NASpI: giusta causa è ad esempio mancato pagamento dello stipendio per più mesi, molestie sul lavoro, demansionamento illegittimo. Servono prove documentate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 58 D.Lgs. 198/2006 – Disposizioni finanziarie

    Art. 58 D.Lgs. 198/2006 – Disposizioni finanziarie

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità Baccini, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Berlusconi, Ministro della salute (ad interim) Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli articolo precedente

  • Art. 96 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 96 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 96 L. Fall. – Formazione ed esecutività dello stato

    Formazione ed esecutività dello stato

  • Art. 93 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 93 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 93 L. Fall. – Domanda di ammissione al passivo

    Domanda di ammissione al passivo

  • CCNL Chimici Industria: ferie, permessi e festività

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria riconosce 22 giorni di ferie annui per i primi 10 anni di servizio, 25 giorni dopo i 10 anni. Si aggiungono 72 ore di ROL e 32 ore di ex-festività (104h totali = 13 giornate aggiuntive). 11 festività nazionali retribuite + Santo Patrono. Le ferie vanno godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e festività CCNL Chimici
    Voce Quantità Note
    Ferie 0-10 anni anzianità 22 giorni lavorativi 4,4 settimane
    Ferie oltre 10 anni 25 giorni lavorativi 5 settimane
    ROL annui 72 ore 9 giornate equivalenti
    Ex-festività 32 ore 4 giornate equivalenti
    Festività nazionali 11 + Patrono Retribuite
    Permessi studio 150h triennio Per corsi qualificati
    Permessi visite mediche 20h/anno retribuite Con certificato

    Ferie: 22 o 25 giorni per anzianità

    Il CCNL Chimica Industria distingue le ferie annuali in base all’anzianità di servizio:

    • Fino a 10 anni di servizio: 22 giorni lavorativi all’anno (4,4 settimane)
    • Oltre 10 anni: 25 giorni lavorativi (5 settimane)

    Il calcolo è di 1,83 giorni al mese (primi 10 anni) o 2,08 giorni al mese (dopo). La frazione di mese di almeno 15 giorni di servizio conta come mese intero.

    Quando godere le ferie

    Il CCNL impone che le ferie vengano fruite:

    • Almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione, di norma estate (giugno-settembre)
    • Il resto entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (es. ferie 2026 entro giugno 2028)

    Per impianti a ciclo continuo le ferie vengono pianificate con il calendario aziendale (rotazione tra turnisti).

    Festività retribuite

    I lavoratori chimici hanno 11 festività nazionali retribuite + il Santo Patrono del comune di lavoro: 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12.

    Per il lavoro nelle festività (es. turnisti 3×7 in impianti ciclo continuo): retribuzione + maggiorazione del 50% + giorno di riposo compensativo.

    Permessi specifici

    Permessi retribuiti aggiuntivi:

    • Visite mediche: 20 ore/anno con certificato
    • Matrimonio: 15 giorni consecutivi (primo matrimonio, dopo 1 anno servizio)
    • Lutto: 3 giorni per coniuge/genitori/figli, 1 giorno per fratello/nonno
    • Donazione sangue/midollo: 1 giorno retribuito
    • Diritto allo studio: 150 ore nel triennio per corsi qualificati (con cumulo possibile)
    • Esami scolastici/universitari: giorno dell’esame + giorno precedente

    Casi pratici

    Tizio – Operaio D con 12 anni e ferie 25 gg
    Tizio è D, 12 anni di servizio. Ferie annuali: 25 giorni lavorativi (5 settimane). Più 9 giorni ROL + 4 giorni ex-festività = 13 giornate aggiuntive. Totale tempo libero retribuito: 38 giorni/anno (escluse festività).
    Caia – Operaia turnista in ciclo continuo
    Caia lavora in turno 3×7 in impianto ciclo continuo. Per il 25 dicembre lavora (turno normale): retribuzione + maggiorazione 50% sulle 8 ore + giorno di riposo compensativo entro 30 giorni. Stipendio extra: ~€90 lordi.
    Sempronio – Permessi studio 150h
    Sempronio frequenta corso di laurea ingegneria chimica part-time. Richiede permessi studio: 150 ore nel triennio retribuite. Fruite come 5 settimane di permessi totali in 3 anni per lezioni e preparazione esami.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un chimico?
    22 giorni lavorativi annui per i primi 10 anni di servizio, 25 giorni dopo i 10 anni. Si aggiungono 9 giorni di ROL e 4 di ex-festività (104h totali). Totale: 35-38 giorni di assenza retribuita.
    Cosa succede se non godo le ferie?
    Devo goderne almeno 2 settimane nell’anno di maturazione. Il resto entro 18 mesi dalla fine dell’anno. Le ferie non godute oltre questo termine vanno pagate come “ferie non godute” in busta paga, ma con sanzioni amministrative al datore.
    Le ex-festività cosa sono?
    Sono 4 giornate di 8 ore (totale 32h) che sostituiscono le 4 festività religiose soppresse nel 1977 (19 marzo, 29 giugno, 4 novembre, etc). Fruibili come permessi retribuiti, anche come ore singole.
    I turnisti hanno le stesse ferie?
    Sì, 22 o 25 giorni come gli altri. La pianificazione è però fatta dall’azienda con calendario rotativo per garantire continuità produttiva. In genere ferie estate spalmate tra giugno e settembre.
    Posso usare i ROL anche per ore singole?
    Sì, è la caratteristica principale dei ROL: fruibili come permessi orari o giornata intera, con preavviso 24-48h. Le ore non utilizzate a fine anno vanno monetizzate (con maggiorazione del 15% sulla paga oraria).
    Quanti permessi per visite mediche posso usare?
    20 ore/anno retribuite con certificato medico. Oltre le 20 ore i permessi sono non retribuiti ma sempre garantiti. Comprende anche prelievi e visite specialistiche.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 125 CPI – (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione) . ((

    Art. 125 CPI – (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione) . ((

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile , tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

    2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

    3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

  • Art. 186 D.P.R. 115/2002

    Art. 186 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.