Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 L. Fall. – Comunicazione dell’esito del procedimento
Comunicazione dell’esito del procedimento
Stesso numero, altri codici
- Art. 97 Codice Civile: Documenti per la pubblicazione
- Articolo 97 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 97 Codice del Consumo: Diritto di surrogazione
- Articolo 97 Codice della Strada: Circolazione dei ciclomotori
- Articolo 97 Codice di Procedura Civile: Responsabilità di più soccombenti
- Articolo 97 Codice di Procedura Penale: Difensore di ufficio<ref>Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60</ref>
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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