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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 94 L. Fall. – Effetti della domanda
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
La domanda di cui all’articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 93 L. Fall. – Domanda di ammissione al passivo→Art. 95 L. Fall. – Progetto di stato passivo e udienza di discussione→Art. 92 L. Fall. – Avviso ai creditori ed agli altri interessati→Art. 96 L. Fall. – Formazione ed esecutività dello stato passivo→Art. 91 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 97 L. Fall. – Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo→Art. 90 L. Fall. – Fascicolo della procedura→Art. 98 L. Fall. – Impugnazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.