Autore: Andrea Marton

  • Articolo 130 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 130 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 130 CCII – Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un’informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.

    2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all’articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 49 e specificamente indicate nell’istanza di autorizzazione.

    3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.

    4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell’insorgere della crisi e del manifestarsi dell’insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell’ultimo esercizio formato ai sensi dell’articolo 198, comma 2, nonchè il rendiconto di gestione di cui all’articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.

    5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l’ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

    6. Quando non si fa luogo all’accertamento del passivo ai sensi dell’articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

    7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.

    8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonchè alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.

    9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

  • Art. 1147 Codice della Navigazione – Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto

    Art. 1147 Codice della Navigazione – Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila. Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Art. 71 T.U.B.: Organi della procedura

    Art. 71 T.U.B.: Organi della procedura

    Art. 71 T.U.B. – Organi della procedura.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d’Italia nomina:

    a) uno o piu’ commissari straordinari;

    b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

    2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.

    3. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 16, lett. c) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    4. Le indennita’ spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d’Italia.

    5. La Banca d’Italia, per ragioni d’urgenza e fino all’insediamento degli organi straordinari, puo’ nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

    6. Agli organi della procedura si applica l’articolo 26, comma 3, lettere a) e d). I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.”

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  • Art. 52-octies T.U. Espropriazione – Decreto di imposizione di servitù

    Art. 52-octies T.U. Espropriazione – Decreto di imposizione di servitù

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l’ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell’articolo 24.

    Art. 52-nonies. Determinazione dell’indennità di espropriazione

    1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l’autorità espropriante per la determinazione dell’indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.

  • Art. 7 Ipot. Cat. – Termine annotazioni 30 giorni

    Art. 7 Ipot. Cat. – Termine annotazioni 30 giorni

    Art. 7 Ipot. Cat. – Termine per le annotazioni

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.

  • Art. 73 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 73 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 73 T.U.B. – Adempimenti iniziali. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.24 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 29/02/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

    “1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
    2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorita’ a insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della forza pubblica.
    3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalita’ indicate nei commi 1 e 2.
    4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione e’ accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E’ comunque esclusa ogni distribuzione di utili.”

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  • Art. 121 CPI – Ripartizione dell’onere della prova

    Art. 121 CPI – Ripartizione dell’onere della prova

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Salvo il caso di decadenza per non uso, l’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell’articolo 67 l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare. In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell’uso del marchio a norma dell’articolo 24.

    2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.

    2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all’articolo 144, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

    3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

    4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

    5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.

  • Art. 119 CPI – Paternità

    Art. 119 CPI – Paternità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

    2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l’istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest’ultimo.

    3. Se un terzo presenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l’Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.

  • Art. 24 Cont. Trib. – documenti e motivi aggiunti

    Art. 24 Cont. Trib. – documenti e motivi aggiunti

    Art. 24 Cont. Trib. – Produzione di documenti e motivi aggiunti

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

    2. L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito.

    3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l’interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l’udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

    4. L’integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all’art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l’art. 20, commi 1 e 2, l’art. 22, commi 1, 2, 3 e 5 e l’art. 23, comma 3.

  • Articolo 134 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 134 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 134 CCII – Revoca del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore.

    2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

    3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall’articolo 124. Il reclamo non sospende l’efficacia del decreto.

  • Art. 144 Cod. Amb. – tutela e uso delle risorse idriche

    Art. 144 Cod. Amb. – tutela e uso delle risorse idriche

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.

    2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

    3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

    4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. 4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l’estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all’utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l’automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso

    5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.

  • Cartella di pagamento ricevuta: esempi pratici sull’art. 25 DPR 602/1973

    Cartella di pagamento ricevuta: esempi pratici sull’art. 25 DPR 602/1973

    In sintesi

    • La cartella di pagamento richiede somme iscritte a ruolo e intima il pagamento entro 60 giorni.
    • Va notificata a pena di decadenza entro termini precisi (art. 25 DPR 602/1973).
    • Termini: 3 anni (controllo automatizzato), 4 anni (controllo formale), 2 anni dalla definitività dell’accertamento.
    • La notifica tardiva è un classico motivo di opposizione.
    • Alla ricezione: valutare pagamento, rateizzazione, autotutela o ricorso.

    Cosa dice l’art. 25 DPR 602/1973

    L’Agente della riscossione notifica la cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

    a) «del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» (somme da controllo automatizzato, art. 36-bis; del quarto anno per la dichiarazione del sostituto d’imposta);
    b) «del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» (somme da controllo formale, art. 36-ter);
    c) «del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo» (somme dovute in base ad accertamenti).

    Sono termini di decadenza: il loro mancato rispetto è un vizio che si può far valere.

    I termini di notifica a colpo d’occhio

    Origine della somma Termine di notifica (entro il 31/12)
    Controllo automatizzato (art. 36-bis) Terzo anno successivo alla dichiarazione
    Controllo formale (art. 36-ter) Quarto anno successivo alla dichiarazione
    Accertamento divenuto definitivo Secondo anno successivo alla definitività

    Cosa fare quando arriva la cartella

    I 60 giorni sono decisivi. In questo termine conviene: verificare la notifica e i termini (decadenza, prescrizione del credito sottostante), controllare l’esistenza e l’importo del debito, e scegliere la strada: pagare, chiedere la rateizzazione, presentare istanza di autotutela per errori evidenti, oppure proporre ricorso al giudice competente se la pretesa è contestabile. Ignorarla espone a fermo, ipoteca e pignoramenti.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Cartella notificata troppo tardi

    Scenario. Arriva una cartella oltre i termini dell’art. 25.

    Inquadramento. La decadenza dalla notifica è motivo di opposizione: va eccepita nei termini e davanti al giudice competente, allegando le date.

    Cosa verificare

    • data di presentazione della dichiarazione;
    • tipo di controllo (36-bis/36-ter/accertamento);
    • data di notifica della cartella;
    • rispetto del termine di decadenza.

    Caso 2 – Importo errato

    Scenario. La cartella riporta somme non dovute o già pagate.

    Inquadramento. Si può chiedere l’annullamento in autotutela e, in parallelo, valutare il ricorso nei termini per non perdere il diritto di difesa.

    Cosa raccogliere

    • prova dei pagamenti;
    • dichiarazioni e versamenti;
    • istanza di autotutela;
    • termini per il ricorso.

    Caso 3 – Debito reale ma non sostenibile subito

    Scenario. Il debito è dovuto ma non si riesce a pagarlo in un’unica soluzione.

    Inquadramento. Conviene chiedere la rateizzazione (art. 19): blocca le nuove azioni esecutive e dilaziona il pagamento.

    Cosa fare

    • istanza di rateizzazione;
    • scelta del numero di rate;
    • rispetto delle scadenze;
    • monitoraggio della decadenza dal piano.

    Spunti pratici

    • Conta i 60 giorni dalla notifica: è la finestra per decidere.
    • Controlla i termini di decadenza: la cartella tardiva è impugnabile.
    • Autotutela e ricorso non sempre coincidono: tutela i termini del ricorso.
    • Valuta la rateizzazione se il debito è dovuto.
    • Non ignorarla: seguono fermo, ipoteca e pignoramenti.

    Per verificare una cartella e scegliere la strategia puoi far controllare termini, importi e vizi.

    Norme collegate

    DPR 602/1973: art. 25 (cartella di pagamento), art. 19 (rateizzazione), art. 50 (intimazione e avvio dell’esecuzione). DPR 600/1973: art. 36-bis, art. 36-ter.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cos’è la cartella di pagamento?

    È l’atto con cui l’Agente della riscossione richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo (imposte, sanzioni, interessi), con intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica.

    Entro quanto va notificata la cartella?

    A pena di decadenza: entro il 31/12 del terzo anno successivo alla dichiarazione per i controlli automatizzati (36-bis); del quarto anno per i controlli formali (36-ter); del secondo anno successivo alla definitività dell’accertamento.

    Cosa succede se la cartella è notificata oltre i termini?

    La notifica oltre i termini di decadenza rende la pretesa non più azionabile con quella cartella: è uno dei principali motivi di opposizione, da far valere nei termini e davanti al giudice competente.

    Quanto tempo ho per pagare o reagire?

    La cartella intima il pagamento entro 60 giorni dalla notifica. Nello stesso termine si valuta ricorso, rateizzazione o autotutela.

    Cosa posso fare se la cartella è sbagliata?

    Si può chiedere l’annullamento in autotutela, presentare ricorso nei termini al giudice competente, o chiedere la rateizzazione se si intende pagare; le strade vanno valutate in base al vizio.