Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 98 D.Lgs. 209/2005 – Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

    Art. 98 D.Lgs. 209/2005 – Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

  • Art. 100 D.Lgs. 209/2005 – Relazione sulla gestione

    Art. 100 D.Lgs. 209/2005 – Relazione sulla gestione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano: a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente; c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative; d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.

    1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. L'analisi di cui al comma 1, è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione. (74) 79

    1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento. (5)

  • CCNL Chimici Industria: tredicesima e Premio di Risultato

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria prevede 13 mensilità annue (12 ordinarie + tredicesima a dicembre). Si aggiunge il Premio di Risultato annuale, variabile in base a obiettivi aziendali (produttività, qualità, redditività), tipicamente €1.500-€3.500. Il Premio può essere convertito in welfare aziendale (senza tasse) o detassato al 5% se erogato in cash.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    13ª e Premio Risultato CCNL Chimica
    Voce Quantità Tassazione
    13ª mensilità 1 mensilità intera IRPEF ordinaria + contributi
    Premio Risultato Variabile €1.500-€3.500 5% se cash (detassato) o 0% se welfare
    Welfare aziendale (Cassa) Fino a €3.000 detassati 0% se entro soglia
    Bonus produttività ad personam Variabile IRPEF ordinaria

    Tredicesima: calcolo e scadenza

    La tredicesima mensilità è pari a una mensilità di retribuzione per chi ha lavorato l’intero anno. Per chi ha lavorato meno: quota proporzionale (1/12 per ogni mese, frazione di mese di almeno 15 giorni = mese intero).

    Va erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. Composizione:

    • Minimo tabellare + contingenza
    • Scatti di anzianità
    • EDR (dal 2027)
    • Indennità fisse (turno, mansione)

    NON entrano in 13ª: rimborsi spese, indennità trasferta, premi una tantum non ricorrenti.

    Premio di Risultato: la componente variabile

    Il Premio di Risultato (PdR) è una componente variabile della retribuzione, prevista dal CCNL e dettagliata in accordo aziendale. Caratteristiche:

    • Importo: variabile, tipicamente €1.500-€3.500/anno per categoria intermedia
    • Parametri: produttività, redditività, qualità, sicurezza, partecipazione
    • Erogazione: di norma giugno/luglio dell’anno successivo
    • Fiscalità vantaggiosa: detassazione al 5% (sostitutiva IRPEF) fino a €3.000/anno se in cash

    L’accordo aziendale può prevedere parametri specifici (es. assenteismo <3%, produttività >X, redditività >Y) con percentuali di premio per ciascuno.

    Conversione in welfare: vantaggi fiscali

    Il PdR può essere convertito in welfare aziendale con vantaggi fiscali. Modalità:

    • Il lavoratore sceglie cash o welfare entro una scadenza (di norma 30 giorni)
    • In welfare: nessuna tassazione fino a €3.000 (limite legge), nessun contributo
    • Welfare disponibile: rimborso spese sanitarie, scolastiche, asilo nido, mutuo, abbonamenti trasporti, voucher carburante

    Esempio: PdR di €2.000 lordi → in cash €1.900 netti (5% detassazione) → in welfare €2.000 netti effettivi. Conviene welfare.

    Bonus produttività e bonus ad personam

    Oltre al PdR contrattuale, le aziende possono prevedere:

    • Bonus produttività individuale (MBO): legato a obiettivi del singolo (es. progetti, vendite)
    • Bonus ad personam: una tantum, discrezionali del datore
    • Premi di fedeltà: per anniversari di servizio (es. 20 anni)

    Questi premi sono soggetti a IRPEF ordinaria (no detassazione). Sono complementari al PdR, non sostitutivi.

    Casi pratici

    Tizio – 13ª piena per operaio D
    Tizio è D, lavora dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (€1.870/mese). 13ª dicembre 2026: €1.870 lordi. Pagata entro il 20 dicembre. Netto: ~€1.330.
    Caia – Premio Risultato convertito in welfare
    Caia è B, PdR 2026 €2.500 lordi. Sceglie 100% welfare: rimborso retta asilo nido figlio €1.500 + voucher carburante €600 + abbonamento bus €400. Risultato: €2.500 netti contro €2.000 netti se cash. Risparmio: €500.
    Sempronio – 13ª proporzionale per assunzione a metà anno
    Sempronio è assunto come D dal 1° luglio 2026. Mesi lavorati al 31 dicembre: 6. 13ª: €1.870 × 6/12 = €935 lordi a dicembre.

    Domande frequenti

    Quando si paga la 13ª nel CCNL Chimici?
    Entro il 20 dicembre di ogni anno. Composizione: minimo + contingenza + scatti + EDR + indennità fisse. È pari a una mensilità intera per chi ha lavorato tutto l’anno; quota proporzionale per chi ha lavorato meno.
    Quanto vale il Premio di Risultato?
    Variabile per azienda e categoria, tipicamente €1.500-€3.500/anno per categoria intermedia (D). Per Quadri può superare i €5.000. È legato a obiettivi aziendali e definito in accordo sindacale.
    Conviene convertire il Premio in welfare?
    Sì, generalmente: in welfare non si pagano tasse né contributi (fino a €3.000/anno), mentre in cash si paga il 5% di detassazione. Risparmio netto: ~20-25% rispetto al cash.
    Cosa è la detassazione al 5%?
    È una tassazione sostitutiva dell’IRPEF ordinaria, applicata ai premi di risultato fino a €3.000 lordi/anno. Si paga il 5% invece del 23-30% di IRPEF. Vantaggio: ~20% di netto in più rispetto al regime ordinario.
    Esiste anche la 14ª nel CCNL Chimici?
    NO, il CCNL Chimica prevede 13 mensilità (12 + 13ª). Non è prevista 14ª, a differenza del CCNL Commercio. Il “extra” del settore è il Premio di Risultato annuale variabile.
    Il bonus per assenteismo basso è legittimo?
    Sì, può essere un parametro del PdR, se definito in accordo sindacale. Tipico: percentuale aggiuntiva di premio se assenteismo individuale o di reparto resta sotto soglia (es. <3% annuo). Non può penalizzare assenze legittime (malattia, ferie).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 99 D.Lgs. 209/2005 – Data di riferimento

    Art. 99 D.Lgs. 209/2005 – Data di riferimento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.

  • Art. 69 quinquies T.U.B.: Piani di risanamento di gruppo

    Art. 69 quinquies T.U.B.: Piani di risanamento di gruppo

    Art. 69 quinquies T.U.B. – Piani di risanamento di gruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

    2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo italiana di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell’articolo 69-septies.

    3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.

    4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all’attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all’allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.

    5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall’organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d’Italia, in conformità dell’articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell’Unione europea.

    6. La Banca d’Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell’articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:

    a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;

    b) alle autorità competenti degli Stati dell’Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;

    c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

    7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

    7-bis. Le società indicate all’articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l’articolo 69-novies, comma 2.

    7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.”

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  • Art. 127 CPI – Sanzioni penali e amministrative

    Art. 127 CPI – Sanzioni penali e amministrative

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Salva l’applicazione degli articoli 473 , 474 e 517 del codice penale , chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.

    1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall’ articolo 372 del codice penale , ridotte della metà.

    2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro .

    3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

  • Articolo 159 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 159 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 159 CCII – Rendita perpetua e rendita vitalizia

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’articolo 1866 del codice civile.

    2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.

  • Articolo 155 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 155 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 155 CCII – Compensazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorchè non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

    2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.

  • Art. 98 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 98 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 98 L. Fall. – Impugnazioni

    Impugnazioni

  • CCNL Lavoro Domestico: vitto e alloggio dei conviventi

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Per i lavoratori domestici conviventi il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura obbligatorie, con valore convenzionale di € 6,06/giorno (2026). Il vitto deve essere sufficiente, sano e variato; l’alloggio deve essere un ambiente decoroso e separato da spazi di servizio. Le ferie e i periodi di riposo lasciano in capo al datore l’obbligo di alloggio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Vitto e alloggio convenzionale CCNL Domestico 2026
    Voce Valore giornaliero Valore mensile
    Pranzo € 2,11 € 54,86
    Colazione + cena € 2,11 € 54,86
    Alloggio (camera + servizi) € 1,84 € 47,84
    Totale convenzionale € 6,06 € 157,56

    Soggetto a contributi INPS, NON erogato in busta paga (è in natura). Base imponibile per TFR, tredicesima e contributi.

    Obblighi del datore: vitto sano e variato

    Il datore di lavoro deve fornire ai conviventi:

    • 3 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena (o equivalenti)
    • Qualità adeguata: alimenti sani, freschi, in quantità sufficiente
    • Variazione: menù vari (non gli stessi alimenti tutti i giorni)
    • Rispetto delle esigenze: vegetarismo, allergie, celiachia, religione (es. niente maiale per musulmani)
    • Pasto separato dal nucleo familiare se richiesto dal lavoratore (con accordo)

    Il vitto va consumato nei locali della famiglia (cucina o sala da pranzo), non in luoghi degradanti.

    Alloggio: standard di dignità

    L’alloggio deve avere standard minimi di dignità:

    • Camera singola con letto, armadio, sedia, illuminazione, riscaldamento adeguato
    • Bagno con doccia o vasca, accessibile in modo riservato (non condiviso con la famiglia se possibile)
    • Accesso a internet: non obbligatorio ma fortemente consigliato (lavoratori conviventi 24/7)
    • Privacy: la camera deve avere porta che chiuda, non essere uno sgabuzzino

    L’alloggio in cantina o soffitta non riscaldati è considerato indecoroso e contrario al CCNL.

    Periodi senza vitto/alloggio

    Durante le ferie, il lavoratore può scegliere se restare nell’abitazione del datore o tornare a casa propria:

    • Se resta nell’abitazione: vitto e alloggio gratuiti continuano (non sono conteggiati come ferie)
    • Se torna a casa: il datore versa al lavoratore un’indennità sostitutiva pari al valore convenzionale (€ 6,06/giorno × giorni di ferie)

    Durante i riposi settimanali: il vitto e l’alloggio sono garantiti senza interruzione.

    Implicazioni fiscali e contributive

    Il vitto e l’alloggio sono retribuzione in natura e sono soggetti a:

    • Contributi INPS: si calcolano sul valore convenzionale di € 6,06/giorno
    • Base TFR: il valore mensile (€ 157,56) entra nella retribuzione annua imponibile
    • Tredicesima: si calcola anche sul vitto/alloggio
    • NON in busta paga: il valore non viene erogato in denaro, è una prestazione in natura

    Il lavoratore NON può rinunciare al vitto/alloggio per ottenere un’aumento in denaro: è una previsione di legge a tutela.

    Casi pratici

    Tizio – Badante che chiede stanza con bagno privato
    Tizio è badante DS convivente. La famiglia datrice gli assegna una stanza di 12 mq con bagno di pertinenza (non condiviso). È conforme al CCNL Domestico. Il valore convenzionale resta € 1,84/giorno per l’alloggio, € 6,06 totale.
    Caia – Vitto vegetariano per credo religioso
    Caia è colf convivente vegetariana. Comunica al datore le sue esigenze. Il datore è obbligato a fornirle pasti vegetariani (sufficienti, vari). Caia non può essere costretta a mangiare carne. Stesso valore convenzionale di € 6,06/giorno.
    Sempronio – Ferie con rientro a casa propria
    Sempronio è badante CS convivente. Va in ferie per 2 settimane (14 giorni) e torna nella sua città di origine. Il datore versa indennità sostitutiva vitto/alloggio: € 6,06 × 14 = € 84,84, in aggiunta alle ferie pagate.

    Domande frequenti

    Cos'è il valore convenzionale di vitto e alloggio?
    È il valore “in natura” del vitto e alloggio fornito ai conviventi, stabilito dal CCNL: € 6,06/giorno totale (2026), composto da € 2,11 pranzo + € 2,11 colazione/cena + € 1,84 alloggio. Soggetto a contributi e TFR.
    Posso rinunciare al vitto/alloggio per avere più stipendio?
    NO, è VIETATO. Il vitto/alloggio per i conviventi è obbligatorio per legge. Il lavoratore può solo concordare una “indennità sostitutiva” per periodi specifici (es. ferie a casa propria), ma non rinunciare al diritto.
    Quali sono gli standard minimi dell'alloggio?
    Camera singola con letto, armadio, sedia, illuminazione e riscaldamento adeguati. Bagno accessibile (se possibile non condiviso). La camera deve avere porta che chiuda e privacy garantita. Cantine e soffitte non sono accettabili.
    Il datore deve rispettare allergie e religioni?
    Sì, il vitto deve essere “sano, sufficiente e variato” e rispettare le esigenze del lavoratore: vegetarismo, celiachia, allergie, prescrizioni religiose (es. niente maiale, halal, kosher). Non può essere imposto un menu unico.
    Il vitto/alloggio entra nel TFR?
    Sì, il valore convenzionale di € 157,56/mese entra nella retribuzione annua imponibile per il calcolo del TFR. Per un convivente con € 1.000/mese di stipendio: base TFR = € 1.157,56 × 13 / 13,5 = € 1.114/anno.
    Durante le ferie ho diritto al vitto?
    Sì, se resti nell’abitazione del datore. Se torni a casa tua: ricevi indennità sostitutiva pari a € 6,06/giorno × giorni di ferie. Il datore non può “risparmiarti” il vitto durante le ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 359 DPR 495/1992 – Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo

    Art. 359 DPR 495/1992 – Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'articolo 162, comma 2, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella. ===================================================================== | Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone | Fattore di | consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. | luminanza Colore | 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria | minimo | 45/0) | _________|_______________________________________________|___________ | 1 2 3 4 | |_______________________________________________| | | Bianco x | 0,305 0,355 0,335 0,285 | 0,40 y | 0,305 0,355 0,375 0,325 | _________|_______________________________________________|___________ | | Rosso x | 0,690 0,595 0,569 0,655 | 0,03 y | 0,310 0,315 0,341 0,345 |

    2. Il coefficiente areico di intensità luminosa del materiale rifrangente nuovo, deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella tabella seguente: ===================================================================== Angolo | Angolo | Coefficiente areico di divergenza | di illuminazione | di intensità luminosa (Alfa) in | (Beta) in | R' in cd x lux(elevato)-1 x | 1 | m(elevato)-2 | |_____________________________ | (con Beta = 0) | Bianco Rosso | 2 | _______________|_______________________|_____________________________ | | | 5 | 800 215 0,2 | 30 | 400 100 | 40 | 250 60 | 5 | 550 150 0,33 | 30 | 265 60 | 40 | 125 28 | 5 | 200 45 0,5 | 30 | 100 26 | 40 | 50 13

    3. Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui è applicato senza punti di distacco.

  • Art. 140 TUEL – Articolo 140

    Art. 140 TUEL – Articolo 140

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all’articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.