Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 14 L. 24/2017 – Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

    Art. 14 L. 24/2017 – Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

    2. 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti: a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a); c) i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa; d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

    3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

    4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), è aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

    5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

    6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

    7. 7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi: a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6; b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

    7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6

    8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.

    9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Art. 106 D.Lgs. 209/2005 – (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)

    Art. 106 D.Lgs. 209/2005 – (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

    2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

    ))

  • Art. 199 D.P.R. 115/2002

    Art. 199 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

  • CCNL Logistica 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadri (Q) 2.574,98 €
    Liv. 1 2.411,46 €
    Liv. 2 2.218,22 €
    Liv. 3 Super 2.000,37 €
    Liv. 3 1.946,84 €
    Liv. 4 1.850,23 €
    Liv. 4 Junior 1.802,92 €
    Liv. 5 1.761,64 €
    Liv. 6 1.648,74 €
    Viaggiante C3 2.021,61 €
    Viaggiante B3 2.010,37 €
    Viaggiante A3 2.002,47 €
    Viaggiante F2 1.948,09 €
    Viaggiante E2 1.946,91 €
    Viaggiante D2 1.945,68 €
    Viaggiante H1 1.885,20 €
    Viaggiante G1 1.876,08 €

    Importi = minimo tabellare + Elemento Professionale d’Area (EPA) del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024 (associazioni datoriali del settore con FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti; vigenza 1/4/2024-31/12/2027). L’aumento a regime è di 260 € al B3 viaggiante (140 sui minimi + 120 di EPA) e 230 € al 3 Super non viaggiante (140 + 90 EPA), in 4 tranche: 1/1/2025, 1/1/2026 (quella in tabella), 1/1/2027 (solo EPA) e 1/6/2027. L’EPA è parte integrante della retribuzione e incide su tutti gli istituti contrattuali; dal 1/1/2025 è cessata l’ICE. Esempio scomposizione al B3: 1.970,37 € di minimo tabellare + 40 € di EPA = 2.010,37 €. Prossimi aumenti: dal 1/1/2027 al B3 +40 € di EPA (totale 2.050,37 €) e dal 1/6/2027 +10 tabellare e +40 EPA (totale a regime 2.100,37 €). Dal 1/1/2026 è stato inoltre soppresso il livello 6J nell’ambito della revisione della classificazione. Attenzione nel confronto tra fonti: alcune riportano il solo minimo tabellare senza EPA (circa 23-50 € in meno secondo il livello).

    Fonte: tabelle allegate all’accordo di rinnovo del 6/12/2024 (PDF ufficiale, 52 pagine, verificato) — incrocio al centesimo con due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura del minimo: tabellare + EDR

    Il minimo del CCNL Logistica è composto da:

    • Minimo tabellare: base contrattuale per livello
    • Scatti di anzianità: ogni 3 anni, importo variabile per livello

    A queste si sommano indennità variabili (trasferta, ADR, notturno, festivo) e bonus aziendali (premio produttività).

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 114-bis D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112)

    Art. 114-bis D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione.

    2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli articoli 109-bis, 110, 111, 112 e rendono disponibili all'IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della funzione di cui al comma 1.

    3. L'IVASS con regolamento può individuare disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all'impresa richiesti per l'osservanza dei commi 1 e 2.))

    45

  • Art. 116-ter D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

    Art. 116-ter D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'intermediario di cui all'articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni: a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 dell'intermediario; b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro; d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare; e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la quale è possibile ottenere documenti; f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza permanente.

    2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario in relazione all'attività di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

    3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'intermediario l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, nonché l'accessibilità alle disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività in tale Stato membro attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.

    4. L'intermediario può altresì iniziare ad esercitare l'attività nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.

    5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

    6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante))

    45

  • Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo

    Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo

    Art. 5 c.c. – Atti di disposizione del proprio corpo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

    289a

  • CCNL Florovivaismo: previdenza agricola, INPS e welfare di settore

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    I lavoratori florovivaisti sono iscritti alla Gestione INPS Agricoltura. I contributi sono calcolati sulle giornate lavorate (non sul reddito mensile). In caso di disoccupazione, spetta la DISO agricola (ex DSAG). Il welfare di settore include l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT), che eroga prestazioni integrative: sostegno al reddito, formazione, assistenza sanitaria integrativa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Previdenza e welfare operai florovivaisti
    Istituto Ente gestore Prestazione principale
    Previdenza pensionistica INPS – Gestione Agricoltura Pensione di vecchiaia / anticipata
    Disoccupazione agricola (DISO) INPS Indennita disoccupazione per OTD
    Fondo pensione Previagri Previagri (COVIP) Previdenza complementare
    Fondo pensione Agrifondo Agrifondo (COVIP) Previdenza complementare alternativa
    Ente Bilaterale Agricolo (EBAT) Bilateralita agricola territoriale Formazione, integrazione malattia, welfare
    Assistenza sanitaria integrativa Casse territoriali (da CPL) Rimborsi sanitari aggiuntivi

    Gestione INPS Agricoltura: come funziona

    I lavoratori florovivaisti OTI e OTD sono iscritti alla Gestione INPS Agricoltura, che ha regole diverse dalla gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti. I contributi si calcolano su retribuzioni convenzionali giornaliere fissate annualmente con decreto ministeriale, differenziate per qualifica e zona geografica (non direttamente sul salario percepito).

    Per gli OTD, le giornate di lavoro effettive vengono certificate dai datori e trasmesse all’INPS tramite il modello DMAG (Dichiarazione di Manodopera Agricola) trimestrale. E fondamentale che il lavoratore verifichi che le giornate effettivamente lavorate siano correttamente dichiarate, poiche influenzano la maturazione dei requisiti pensionistici e delle prestazioni INPS.

    Disoccupazione agricola (DISO)

    Gli OTD agricoli che perdono il lavoro per scadenza del contratto o mancata rioccupazione hanno diritto alla DISO agricola (disoccupazione agricola, ex DSAG). I requisiti:

    • Almeno 102 giornate di lavoro effettivo nell’anno solare di riferimento
    • Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
    • Domanda telematica all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di lavoro

    L’indennita e pari al 40% della retribuzione convenzionale giornaliera, per un numero di giornate pari alle giornate effettivamente lavorate nell’anno.

    Enti bilaterali e welfare territoriale

    Il sistema di bilateralita agricola e strutturato in EBAT provinciali (Enti Bilaterali Agricoli Territoriali), finanziati da contributi datori e lavoratori. Le prestazioni tipiche includono:

    • Integrazione dell’indennita di malattia per i lavoratori OTI
    • Contributi per la formazione professionale (inclusa formazione per patentino fitosanitario)
    • Assistenza sanitaria integrativa in alcune province
    • Sostegno alle lavoratrici madri durante la maternita facoltativa

    L’iscrizione all’EBAT e obbligatoria per le aziende che applicano il CCNL. I lavoratori devono verificare quali prestazioni sono disponibili nel proprio EBAT provinciale.

    Casi pratici

    Tizio – DISO agricola: come si richiede
    Tizio e OTD in Toscana e ha lavorato 120 giornate nel 2025. Entro il 31 marzo 2026 presenta domanda DISO agricola online all’INPS. Con 120 giornate ha diritto all’indennita per 120 giorni, calcolata al 40% della retribuzione convenzionale giornaliera (es. 52 € convenzionale x 40% = 20,80 € al giorno = 2.496 € totali). La domanda e necessaria ogni anno.
    Caia – Verifica giornate DMAG: errore del datore
    Caia ha lavorato 150 giornate ma il DMAG del datore ne dichiara 130. L’errore riduce la DISO e il computo pensionistico. Caia richiede la rettifica all’INPS con documentazione (buste paga, fogli presenze). L’INPS aggiorna gli elenchi nominativi. E importante controllare ogni anno il proprio estratto conto contributivo INPS online.
    Sempronio – Previagri: aderire conviene?
    Sempronio e OTI da 5 anni e non ha ancora aderito a Previagri. Aderendo, il datore versa 1,5% della retribuzione + lui stesso 1,5%: su 1.400 € mensili = 42 € datoriali + 21 € propri = 63 €/mese (756 €/anno). Il rendimento storico di Previagri (comparto bilanciato) e superiore alla rivalutazione del TFR. L’adesione entro i 6 mesi dall’assunzione porta il contributo datoriale aggiuntivo che altrimenti non percepisce.

    Domande frequenti

    Cos'e il DMAG e perche e importante?
    Il DMAG (Dichiarazione di Manodopera Agricola) e il modello trimestrale con cui il datore agricolo dichiara all’INPS le giornate di lavoro degli OTD. Le giornate dichiarate determinano le prestazioni INPS (DISO, pensione, malattia). E fondamentale verificarne la correttezza ogni anno tramite l’estratto conto contributivo online.
    Quante giornate servono per la DISO agricola?
    Almeno 102 giornate di lavoro nell’anno solare di riferimento. La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo. L’indennita e pari al 40% della retribuzione convenzionale giornaliera, per tante giornate quante quelle lavorate.
    I lavoratori florovivaisti hanno una pensione diversa?
    Sono iscritti alla Gestione INPS Agricoltura, che utilizza retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi. I requisiti pensionistici (67 anni + 20 anni di contributi per la vecchiaia) sono gli stessi del regime generale, ma il calcolo dei contributi per gli OTD si basa sulle giornate lavorate.
    Cos'e l'EBAT e come si accede alle prestazioni?
    L’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale) e un ente paritetico (datori + sindacati) che eroga prestazioni integrative. Ogni provincia ha il proprio EBAT. Il lavoratore deve essere dipendente di un’azienda iscritta all’EBAT. Per le prestazioni disponibili, rivolgersi all’EBAT provinciale o alle OO.SS. territoriali.
    Previagri e Agrifondo sono obbligatori?
    No, l’adesione e volontaria. Tuttavia, aderire entro 6 mesi dall’assunzione permette di ottenere anche il contributo datoriale aggiuntivo, che altrimenti viene perso. Il TFR destinato al fondo pensione beneficia di agevolazioni fiscali sulla rendita finale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 208 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione della sentenza impugnata

    Art. 208 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione della sentenza impugnata

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l’esecutività della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell’articolo 209.

  • Art. 6 D.Lgs. 42/2004 – Valorizzazione del patrimonio culturale

    Art. 6 D.Lgs. 42/2004 – Valorizzazione del patrimonio culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura . Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

    2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

    3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

  • Art. 113 D.Lgs. 209/2005 – Cancellazione

    Art. 113 D.Lgs. 209/2005 – Cancellazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di: (45) a) radiazione; b) rinunzia all'iscrizione; c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni; d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112; e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS; f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3; (45) g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115. g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso

    2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e). (45)

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187 .

  • CCNL Logistica: ferie e festività di autisti e magazzinieri

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica riconosce 22 giorni di ferie annui per chi lavora 5 giorni a settimana, 26 giorni per chi lavora 6 giorni. La programmazione spetta al datore di lavoro tenendo conto delle esigenze aziendali e del lavoratore. 11 festività nazionali retribuite + Santo Patrono. Per chi lavora la festività: maggiorazione del 50% + riposo compensativo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e festività CCNL Logistica
    Regime Ferie annuali Note
    5 giorni/settimana 22 giorni lavorativi 4,4 settimane
    6 giorni/settimana 26 giorni lavorativi 4,33 settimane
    Festività nazionali 11 + Patrono Retribuite
    Permessi retribuiti 8h/anno (banca ore inclusa) Per esigenze personali
    Visite mediche 16h/anno retribuite Con certificato

    Ferie 22 o 26 giorni

    Il CCNL Logistica distingue le ferie in base al regime orario:

    • 5 giorni/settimana (lun-ven): 22 giorni lavorativi all’anno
    • 6 giorni/settimana (lun-sab): 26 giorni lavorativi all’anno

    In entrambi i casi corrispondono a circa 4,4 settimane di calendario. Il calcolo è di 1,83 (5gg) o 2,17 (6gg) giorni al mese di servizio. Frazione di mese di almeno 15 giorni: mese intero.

    Programmazione ferie

    La programmazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che tiene conto:

    • Esigenze aziendali (continuità operativa, picchi stagionali)
    • Esigenze del lavoratore (motivi familiari, sanitari)
    • Calendario rotativo per garantire copertura

    Almeno 2 settimane consecutive vanno godute nell’anno di maturazione. Il resto entro 18 mesi dalla fine dell’anno (es. ferie 2026 entro giugno 2028).

    Festività retribuite

    I lavoratori della logistica hanno 11 festività nazionali retribuite + il Santo Patrono: 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12.

    Per il lavoro nelle festività (frequente nel settore per consegne, magazzini h24): retribuzione normale + maggiorazione del 50% + giorno di riposo compensativo entro 30 giorni.

    I lavoratori che osservano festività religiose non cristiane (es. Pasqua ebraica, Eid musulmana) hanno diritto a giornata di permesso retribuito alternativo.

    Permessi retribuiti aggiuntivi

    Permessi retribuiti aggiuntivi:

    • Visite mediche: 16h/anno con certificato
    • Matrimonio: 15 giorni consecutivi (primo matrimonio, dopo 1 anno servizio)
    • Lutto: 3 giorni per coniuge/genitori/figli, 1 giorno per fratello/nonno
    • Donazione sangue: 1 giorno retribuito
    • Esami scolastici/universitari: giorno dell’esame
    • Permessi banca ore: fino a 8h/anno per esigenze personali (variabile per accordo aziendale)

    Casi pratici

    Tizio – Autista 5 giorni con 22 gg ferie
    Tizio lavora lun-ven, ha 22 giorni di ferie. Maturazione: 1,83 gg/mese. A fine anno: 22 giorni totali. Programma 2 settimane in luglio + 1 settimana a Natale + 5 giorni sparsi. Resta in linea con CCNL.
    Caia – Magazziniera 6 giorni con 26 gg ferie
    Caia lavora lun-sab, ha 26 giorni di ferie. Maturazione: 2,17 gg/mese. Tutti i sabati sono lavorativi (no riposo settimanale duplice). Compensa con 26 giorni effettivi di ferie (4 giorni in più di chi fa 5 giorni).
    Sempronio – Lavoro a Natale con maggiorazione
    Sempronio è autista, lavora il 25 dicembre per consegna urgente. Stipendio + maggiorazione 50% sulle 8 ore + giorno di riposo compensativo entro 30 giorni. Lordo aggiuntivo: ~€85.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un autista?
    Dipende dal regime: 22 giorni se lavora 5 giorni a settimana (lun-ven), 26 giorni se lavora 6 giorni (lun-sab). In entrambi i casi corrispondono a circa 4,4 settimane di calendario.
    Chi decide quando vado in ferie?
    Il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze aziendali (continuità operativa) e del lavoratore. Tipicamente con calendario rotativo. Almeno 2 settimane consecutive vanno godute nell’anno di maturazione.
    Posso lavorare a Natale come autista?
    Sì, è frequente per consegne urgenti. Riceverai stipendio normale + maggiorazione 50% sulle ore + giorno di riposo compensativo entro 30 giorni. Il consenso preventivo è normalmente necessario.
    Quante festività ci sono nel CCNL Logistica?
    11 festività nazionali (1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12) + il Santo Patrono del comune di lavoro.
    Posso prendere ferie in periodo di picco?
    Dipende dall’accordo con il datore. Tipicamente non è permesso prendere ferie nei picchi (Natale, Black Friday) per autisti e magazzinieri. Si compensa con bonus o ferie posticipate.
    Le ferie non godute vanno perse?
    No, vanno godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Le 2 settimane minime annue NON possono essere monetizzate (legge). Il resto, in caso di cessazione: pagato come “ferie non godute”.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.