Autore: Andrea Marton

  • Art. 25-bis Cont. Trib. – certificazione conformità

    Art. 25-bis Cont. Trib. – certificazione conformità

    Art. 25 Bis Cont. Trib. – Potere di certificazione di conformita’

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.

    3. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

    4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

    5. Nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. 5 bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.

  • Articolo 138 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 138 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 138 CCII – Nomina del comitato dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l’incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall’articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

    2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

    3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

    4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.

    5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l’accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.

    6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

    7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l’espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.

  • Successione con beni in Italia e all’estero: esempi pratici sull’art. 2 D.Lgs. 346/1990

    Successione con beni in Italia e all’estero: esempi pratici sull’art. 2 D.Lgs. 346/1990

    In sintesi

    • L’art. 2 del D.Lgs. 346/1990 (TUS) fissa la territorialità dell’imposta di successione.
    • Se il defunto era residente in Italia, l’imposta è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti, anche esistenti all’estero (tassazione mondiale).
    • Se il defunto non era residente, l’imposta è dovuta solo per i beni e diritti esistenti in Italia.
    • La residenza del defunto al momento dell’apertura della successione è quindi il criterio decisivo.

    La norma (art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 346/1990)

    «1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. 2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.»

    Residenza del defunto Beni tassati
    Residente in Italia Tutti i beni, anche esteri (worldwide)
    Non residente Solo i beni esistenti in Italia
    Beni esteri di residente Imponibili (con credito per imposte estere)

    Tre casi pratici

    Defunto residente con conti all’estero

    Una persona residente in Italia lascia immobili in Italia e conti correnti all’estero.

    Cosa fare: Dichiarare e tassare in Italia anche i beni esteri: spetta il credito d’imposta per le imposte di successione eventualmente pagate all’estero, per evitare la doppia imposizione.

    Defunto non residente con immobile in Italia

    Un cittadino estero non residente possedeva solo una casa in Italia.

    Cosa fare: L’imposta italiana è dovuta limitatamente all’immobile situato in Italia: gli altri beni esteri non rientrano nell’imposizione italiana.

    Eredi che ricevono beni esteri

    Gli eredi di un residente devono gestire beni in più Stati.

    Cosa fare: Verificare le convenzioni contro le doppie imposizioni e la documentazione dei beni esteri: la base imponibile italiana comprende il valore di tutti i beni del de cuius residente.

    Spunti pratici

    • Per i beni esteri spetta un credito d’imposta per le imposte di successione pagate all’estero in via definitiva.
    • La residenza del defunto va valutata secondo le regole generali, non solo l’iscrizione anagrafica.
    • I beni esteri vanno comunque indicati nella dichiarazione di successione se il defunto era residente.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 2 (TUS)
    • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (riforma imposte indirette)
    • Agenzia delle Entrate, circolare n. 3/E del 2025

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  • Art. 152 Cod. Amb. – poteri di controllo e sostitutivi

    Art. 152 Cod. Amb. – poteri di controllo e sostitutivi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. l’ente di governo dell’ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.

    2. Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l’ente di governo dell’ambito interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l’ente di governo dell’ambito , previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

    3. Qualora l’ente di governo dell’ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario “ad acta”. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario “ad acta”.

    4. l’ente di governo dell’ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.

  • Canoni non pagati e riconsegna in ritardo: esempi pratici sull’art. 1591 c.c.

    Canoni non pagati e riconsegna in ritardo: esempi pratici sull’art. 1591 c.c.

    In sintesi

    • Il conduttore in mora nella restituzione deve il canone convenuto fino alla riconsegna (art. 1591 c.c.).
    • In più deve il maggior danno, ma solo se il locatore lo prova.
    • Sono due obbligazioni autonome: il canone (automatico) e il maggior danno (da dimostrare).
    • Il maggior danno si prova anche per presunzioni (Cass. 1372/2012), ma in concreto (Cass. 9545/2002).
    • I danni materiali all’immobile sono altra cosa (art. 1590).

    Cosa dice l’art. 1591 c.c.

    «Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.»

    La norma tutela il locatore quando l’inquilino, finito il contratto, non rilascia l’immobile: continua a dover pagare e, se il locatore subisce un pregiudizio ulteriore, deve risarcirlo.

    Le due obbligazioni dell’art. 1591

    Obbligazione Cosa comprende Prova
    Corrispettivo fino alla riconsegna Il canone convenuto, finché l’immobile non è restituito Automatica (basta la mora)
    Maggior danno Il pregiudizio che eccede il canone (es. occasione di nuova locazione persa) A carico del locatore, in concreto

    Le due voci hanno natura diversa: il canone è un’obbligazione di valuta (produce interessi dalla domanda); il maggior danno è un’obbligazione di valore.

    Come si prova il maggior danno

    La Cassazione (n. 9545/2002) ha precisato che la condanna al maggior danno richiede la prova specifica della sua esistenza e del suo ammontare concreto: non basta affermarlo, e non coincide con un generico danno da perdita di chance. La Cassazione (n. 1372/2012) ha però chiarito che la prova può essere fornita anche per presunzioni, tenendo conto che la mancanza di concrete offerte di locazione è giustificata proprio dalla persistente occupazione dell’immobile da parte del conduttore. In pratica: il locatore deve portare elementi (trattative interrotte, richieste di canone più alto, contratto pronto) da cui desumere il danno.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – L’inquilino resta dopo la scadenza

    Scenario. Finito il contratto, il conduttore non rilascia l’immobile.

    Inquadramento. Deve il canone convenuto fino alla riconsegna (art. 1591), a prescindere dal danno. Il locatore agisce per il rilascio e per le somme dovute.

    Cosa fare

    • costituzione in mora/diffida al rilascio;
    • conteggio dei canoni dalla scadenza;
    • avvio della procedura di rilascio;
    • documentazione delle comunicazioni.

    Caso 2 – Nuovo conduttore già pronto

    Scenario. Il locatore aveva un nuovo inquilino disposto a pagare di più.

    Inquadramento. È un classico maggior danno: va provato (anche per presunzioni, Cass. 1372/2012) con la proposta del nuovo conduttore e la differenza di canone persa.

    Cosa conservare

    • proposta del nuovo conduttore;
    • differenza di canone;
    • date e trattative;
    • prova del nesso con il ritardo.

    Caso 3 – Immobile riconsegnato in ritardo e danneggiato

    Scenario. L’inquilino restituisce tardi e con danni.

    Inquadramento. Due piani distinti: il ritardo segue l’art. 1591 (canone + maggior danno); i danni materiali seguono l’art. 1590 (restituzione nello stato, salvo il normale deterioramento d’uso).

    Cosa documentare

    • verbale di riconsegna;
    • stato dell’immobile (foto);
    • preventivi di ripristino;
    • distinzione tra ritardo e danni.

    Spunti pratici

    • Il canone decorre fino alla riconsegna: conteggialo dalla scadenza.
    • Costituisci in mora e documenta ogni comunicazione.
    • Per il maggior danno servono prove: trattative, offerte, differenze di canone.
    • Distingui ritardo e danni materiali (art. 1591 vs art. 1590).
    • Verbale di riconsegna con foto: chiude il conteggio e fotografa lo stato.

    Per il recupero dei canoni e del maggior danno puoi far verificare conteggi e azione di rilascio.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 1591 (ritardata restituzione), art. 1590 (restituzione della cosa locata), art. 1587 (obblighi del conduttore), art. 1219 (costituzione in mora).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cosa deve l’inquilino che non restituisce l’immobile?

    Il conduttore in mora a restituire la cosa deve al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno (art. 1591 c.c.).

    Cos’è il “maggior danno” dell’art. 1591?

    È il danno che eccede il canone, ad esempio una nuova locazione a condizioni migliori andata persa. Va provato dal locatore nella sua esistenza e nell’ammontare, anche tramite presunzioni (Cass. 9545/2002; 1372/2012).

    Il canone continua a decorrere anche dopo la scadenza?

    Sì: finché il conduttore non riconsegna, è tenuto a versare il corrispettivo convenuto. È un’obbligazione automatica, distinta dal risarcimento del maggior danno.

    Devo provare il maggior danno o è automatico?

    Non è automatico. Il canone è dovuto in ogni caso fino alla riconsegna; il maggior danno richiede prova specifica dell’esistenza concreta e dell’ammontare.

    Cosa succede se l’immobile è restituito danneggiato?

    È una questione distinta, regolata dall’art. 1590 (restituzione nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento d’uso): il risarcimento dei danni materiali segue regole proprie.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: tabelle retributive 2024-2026

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Tabelle retributive CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato 2024-2026

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha fissato aumenti complessivi del 12% circa distribuiti in quattro tranches fino ad aprile 2026, con tabelle distinte per il settore alimentare artigiano e per il settore panificazione artigianato.

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato (rinnovo 6 giugno 2024, vigenza 2023-2026) prevede aumenti complessivi di 206 € al livello 3A e 198 € al livello A2, distribuiti in quattro tranches fino ad aprile 2026. Il minimo più elevato del settore alimentare artigiano è 2.506,56 € (livello 1°S) e quello della panificazione 2.117,37 € (livello A1S) a regime.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI (datoriali) · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil (sindacali)
    Ultimo rinnovo
    6 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Platea
    Circa 130.000 lavoratori, 30.000 imprese artigiane
    Settori coperti
    Imprese artigiane alimentari (pasticcerie, gelaterie, pastifici, conservifici artigiani, ecc.) e imprese artigiane di panificazione

    Tabella riepilogativa: minimi a regime (dal 1° aprile 2026)

    Minimi tabellari a regime – Settore Alimentare Artigiano (in euro lordi mensili)
    Livello Minimo fino al 31.3.2024 Minimo a regime (1.4.2026) Aumento complessivo Scatto biennale
    1°S (Quadri) 2.237,60 € 2.506,56 € +268,96 € 33,57 €
    1° (Dir. tecnico-amm.) 2.009,01 € 2.250,48 € +241,47 € 28,92 €
    2° (Imp. tecnico-amm.) 1.839,16 € 2.060,22 € +221,06 € 24,79 €
    3°A (Operaio autonomo) 1.713,85 € 1.919,85 € +206,00 € 21,69 €
    3° (Operaio qualificato) 1.621,06 € 1.815,90 € +194,84 € 19,11 €
    4° (Operaio spec.) 1.554,94 € 1.741,84 € +186,90 € 17,56 €
    5° (Operaio com. spec.) 1.483,14 € 1.661,41 € +178,27 € 16,01 €
    6° (Operaio generico) 1.387,62 € 1.554,41 € +166,79 € 14,46 €

    Nota: i minimi includono paga base, ex indennità di contingenza ed EDR conglobati. L’indennità di funzione per il livello 1°S è pari a 36,15 € mensili per 13 mensilità, non inclusa nella tabella sopra. Gli importi sono al lordo di IRPEF e contributi previdenziali.

    Minimi tabellari a regime – Settore Panificazione Artigianato (in euro lordi mensili)
    Livello Profilo Minimo fino al 31.3.2024 Minimo a regime (1.4.2026) Scatto biennale
    A1S Capo panificatore / direttore produzione 1.889,96 € 2.117,37 € 21,69 €
    A1 Panificatore specializzato senior 1.757,02 € 1.968,43 € 19,11 €
    A2 Panificatore qualificato 1.645,54 € 1.843,54 € 17,56 €
    A3 Operaio qualificato produzione 1.506,79 € 1.688,09 € 16,01 €
    A4 Operaio generico produzione 1.427,60 € 1.599,37 € 14,46 €
    B1 Gerente / responsabile vendita 1.850,39 € 2.073,04 € 21,69 €
    B2 Commesso, cassiere, contabile 1.520,17 € 1.703,08 € 19,11 €
    B3S Addetto vendita qualificato 1.479,47 € 1.657,48 € 17,64 €
    B3 Aiuto commesso 1.431,21 € 1.603,43 € 16,01 €
    B4 Personale di fatica / fattorino 1.357,35 € 1.520,67 € 14,46 €

    Il settore panificazione prevede anche una indennità speciale (non inclusa nelle cifre sopra) di circa 82-95 € mensili a seconda del livello, riconosciuta per le specificità del lavoro di panificazione (orari notturni, lavorazione continuativa).

    Il calendario degli aumenti 2024-2026

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha stabilito quattro tranches di aumento, calcolate sul livello parametrico di riferimento (3A per il settore alimentare, A2 per la panificazione) e riparametrate proporzionalmente sugli altri livelli.

    Scaglioni di aumento – Settore Alimentare (livello 3A) e Panificazione (livello A2)
    Decorrenza Aumento livello 3A (alimentare) Aumento livello A2 (panificazione) Cumulato 3A
    1° aprile 2024 +60,00 € +60,00 € +60 €
    1° gennaio 2025 +40,00 € +40,00 € +100 €
    1° novembre 2025 +55,00 € +55,00 € +155 €
    1° aprile 2026 +51,00 € +43,00 € +206 €

    La prima tranche, relativa al periodo aprile-maggio 2024, è stata erogata in arretrato con il cedolino di giugno 2024 sotto la voce «Arretrato C.C.N.L.». L’incidenza della prima tranche su tutti gli istituti economici, anche indiretti e differiti, è garantita.

    Struttura della retribuzione: cosa compone la busta paga

    Il minimo tabellare del CCNL Alimentari Artigianato è un valore conglobato: include paga base, ex indennità di contingenza ed EDR. È il punto di partenza della busta paga, a cui si sommano:

    • Scatti di anzianità: fino a 5 scatti biennali, con importo crescente per livello. Decorrono dal 1° giorno del mese successivo al compimento del biennio.
    • Indennità di funzione quadri: 36,15 € mensili per 13 mensilità per i lavoratori di livello 1°S.
    • Indennità speciale panificazione: riconosciuta ai lavoratori del settore panificazione per compensare le specificità dell’orario (lavoro notturno, turnazione).
    • Eventuale indennità maneggio denaro: 7% della retribuzione tabellare per chi maneggia denaro con responsabilità finanziaria (settore alimentare).
    • Superminimi individuali: concordati con il datore, assorbibili o non assorbibili.
    • Tredicesima mensilità: erogata a dicembre (non è prevista la quattordicesima nel CCNL artigianato alimentare).

    Una tantum per la carenza contrattuale

    A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – data di sottoscrizione), il contratto ha previsto un importo forfettario una tantum di 160 € lordi, erogato in due rate di 80 € (giugno e settembre 2024). Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione è stato erogato il 70% dell’importo. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

    Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) e bilateralità

    Le imprese che non aderiscono agli enti bilaterali dell’artigianato (EBNA a livello nazionale, enti bilaterali territoriali) sono tenute ad erogare a ogni lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 25 € lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo è non assorbibile e incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti (escluso il TFR). Chi invece aderisce alla bilateralità ha diritto alle prestazioni di EBNA e al fondo sanitario integrativo San.Arti. in sostituzione dell’EAR.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere qualificato (livello A2), anzianità 3 anni
    Tizio lavora in un panificio artigianale dal 2021. Dal 1° aprile 2026 il suo minimo tabellare sale a 1.843,54 € mensili. Ha maturato 1 scatto biennale di anzianità (17,56 €), quindi la sua retribuzione base è di 1.861,10 € lordi mensili, più la quota della tredicesima accantonata mensilmente (circa 155 €/mese). Il netto in busta (orientativo, senza carichi familiari) si aggira intorno a 1.380-1.420 €.
    Caia – Pasticcera artigiana (livello 3A), prima assunzione aprile 2025
    Caia viene assunta in aprile 2025 da una pasticceria artigiana al livello 3A. Il suo minimo tabellare alla data di assunzione è 1.868,85 € (dopo la terza tranche di novembre 2025 sarà 1.868,85 + 55 = 1.923,85 €). Non ha ancora maturato scatti di anzianità (occorrono 2 anni). A regime da aprile 2026 raggiungerà 1.919,85 € di minimo. L’azienda versa 10,42 €/mese per San.Arti. (assistenza sanitaria integrativa) e l’1,50% della retribuzione TFR a Fon.Te. (previdenza complementare).
    Sempronio – Responsabile di punto vendita panificio (livello B1)
    Sempronio è responsabile di vendita in un panificio artigianale, inquadrato al livello B1. Dal 1° aprile 2026 il suo minimo è 2.073,04 €. Ha maturato 3 scatti biennali di anzianità (3 × 21,69 € = 65,07 €), arrivando a 2.138,11 € mensili lordi di retribuzione base. Con la tredicesima di dicembre percepisce un importo pari a una mensilità completa.

    Domande frequenti

    Quali sono i minimi tabellari del CCNL Alimentari Panificazione Artigianato nel 2026?
    Dal 1° aprile 2026 i minimi a regime del settore alimentare artigiano vanno da 1.554,41 € (livello 6°) a 2.506,56 € (livello 1°S). Nel settore panificazione artigianato vanno da 1.520,67 € (livello B4) a 2.117,37 € (livello A1S).
    Quando sono stati aumentati gli stipendi del CCNL Alimentari Artigianato?
    Gli aumenti sono stati distribuiti in quattro tranches: 60 € dal 1° aprile 2024, 40 € dal 1° gennaio 2025, 55 € dal 1° novembre 2025, e 51 € dal 1° aprile 2026 (riferiti al livello 3A alimentare; 43 € l’ultima tranche per A2 panificazione). L’aumento complessivo è di circa il 12% rispetto ai minimi pre-rinnovo.
    Gli scatti di anzianità sono previsti nel CCNL Alimentari Artigianato?
    Sì, sono previsti al massimo 5 scatti biennali. L’importo varia per livello: nel settore alimentare da 14,46 € (livello 6°) a 33,57 € (livello 1°S) mensili per scatto. Maturano dal 1° giorno del mese successivo al compimento del biennio e vengono rivalutati in caso di passaggio a livello superiore.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce alla bilateralità?
    L’azienda non aderente alla bilateralità è obbligata ad erogare un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 25 € lordi mensili per 13 mensilità a ciascun lavoratore, in sostituzione delle prestazioni degli enti bilaterali (EBNA, San.Arti.). L’EAR è non assorbibile e incide su tutti gli istituti retributivi.
    La quattordicesima è prevista nel CCNL Alimentari Artigianato?
    No, il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato non prevede la quattordicesima mensilità. È prevista solo la tredicesima, erogata in occasione delle festività natalizie.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 131 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 131 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 131 CCII – Deposito delle somme riscosse

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.

    2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell’eventuale revoca del curatore.

    3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

    4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Tabelle retributive CCNL Tessile e Moda Artigianato 2024-2026

    Guida ai minimi tabellari mensili lordi per le piccole imprese artigiane del tessile, abbigliamento, calzaturiero e lavorazioni a mano: livelli, aumenti programmati e struttura della busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo 16 luglio 2024, vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) prevede 7 livelli retributivi. Il minimo tabellare va da 1.404,41 € (livello 1, ottobre 2025) a 2.039,91 € (livello 6S). Gli aumenti sono erogati in quattro tranche: luglio 2024, gennaio 2025, ottobre 2025 e ottobre 2026.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Platea
    ~142.000 lavoratori, ~26.000 imprese artigiane
    Ambito
    Imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, lavorazioni a mano e su misura, pulitintolavanderie, occhialeria

    Tabella riepilogativa dei minimi mensili lordi

    Minimi tabellari mensili lordi – Settore Abbigliamento (Artigianato) – in vigore dal 1° ottobre 2025
    Livello Profilo tipico Minimo mensile lordo Indennità di funzione Scatto anzianità
    6S (Quadri) Quadro, dirigente di piccola impresa 2.039,91 € +20,66 € 15,49 €
    6 Impiegato direttivo, responsabile di reparto 1.910,15 € 12,91 €
    5 Impiegato/intermedio specializzato, capo squadra 1.751,06 € 10,85 €
    4 Operaio specializzato, impiegato qualificato 1.617,92 € 9,30 €
    3 Operaio qualificato, addetto a macchine specifiche 1.551,03 € 8,26 €
    2 Operaio comune, addetto a lavorazioni semplici 1.485,39 € 7,75 €
    1 Operaio generico, mansioni ausiliarie 1.404,41 € 7,23 €

    Nota: i valori si riferiscono al settore Abbigliamento (artigianato). Il sottosettore Tessile Calzaturiero presenta minimi leggermente superiori (es. livello 3: 1.559,10 €; livello 6S: 2.038,39 € da ottobre 2025). Gli importi sono al lordo di IRPEF e contributi previdenziali. Il quadro 6S percepisce l’indennità di funzione di 20,66 € aggiuntivi. Le tabelle definitive per l’ottobre 2026 saranno pubblicate con verbale integrativo.

    Struttura degli aumenti programmati 2023-2026

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha previsto aumenti retributivi erogati in quattro tranche su base quadriennale (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Il piano è stato costruito sul parametro del livello 3 come riferimento e propagato agli altri livelli in proporzione.

    Cronologia degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo 16 luglio 2024
    Tranche Decorrenza Note
    1° luglio 2024 Prima tranche applicata con il rinnovo
    1° gennaio 2025 Livello 3 abbigliamento: 1.510,10 €
    1° ottobre 2025 Livello 3 abbigliamento: 1.551,03 €
    1° ottobre 2026 Importi definitivi da verbale integrativo

    L’incremento complessivo nel quadriennio è di circa il 12% (circa 3% annuo medio), calcolato sul livello di riferimento. A titolo di copertura per la carenza contrattuale del primo semestre 2024 (1° gennaio – 30 giugno 2024) è stata erogata una una tantum di 110 € lordi (77 € per gli apprendisti), non computabile ai fini del TFR, in due rate: 55 € a settembre 2024 e 55 € a marzo 2025.

    Scatti di anzianità

    Il CCNL prevede scatti di anzianità biennali per il settore tessile-abbigliamento. Gli importi per scatto, riferiti al livello, sono fissi e non assorbibili da altri miglioramenti. Dal 1° gennaio 2025 gli scatti sono stati estesi anche agli apprendisti: per i nuovi apprendisti del settore tessile-abbigliamento l’importo è fissato a 6,00 € per tutti i livelli; gli apprendisti già in forza al 16 luglio 2024 nel sottosettore tessile mantengono il valore previgente di 5,16 €.

    Importi per scatto biennale (lavoratori in forza, da ottobre 2025):

    • Livello 1: 7,23 €
    • Livello 2: 7,75 €
    • Livello 3: 8,26 €
    • Livello 4: 9,30 €
    • Livello 5: 10,85 €
    • Livello 6: 12,91 €
    • Livello 6S: 15,49 €

    Cosa compone la busta paga oltre al minimo tabellare

    Il minimo tabellare è la base retributiva garantita dal contratto collettivo, ma la busta paga effettiva può includere voci aggiuntive:

    • Scatti di anzianità: maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato aziendalmente, può essere assorbibile o non assorbibile a seconda di quanto concordato per iscritto.
    • Indennità di funzione: riservata al livello 6S (Quadri), pari a 20,66 € mensili.
    • Maggiorazioni per straordinario e lavoro notturno/festivo: disciplinate dall’art. sull’orario di lavoro.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre, pari a un dodicesimo per ogni mese di servizio nell’anno.
    • Contributo bilaterale EBNA/FSBA/San.Arti.: trattasi di costi a carico del datore, non di voci in busta, ma incidono sul costo del lavoro complessivo.

    Differenza tra CCNL Artigianato e CCNL Industria

    Il presente CCNL si applica esclusivamente alle imprese artigiane che soddisfano i requisiti dimensionali e soggettivi della legge-quadro sull’artigianato (L. n. 443/1985). Non va confuso con il CCNL Tessile Abbigliamento Moda per le aziende industriali, siglato da Confindustria Moda con le stesse sigle sindacali ma con contenuti e minimi diversi (rinnovato a novembre 2024, vigenza aprile 2024 – marzo 2027, platea ~372.000 dipendenti). La distinzione è essenziale: un’impresa artigiana che applica per errore il contratto industriale (o viceversa) incorre in irregolarità retributiva e contributiva.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato di livello 3 con due anni di anzianità
    Tizio lavora come cucitore specializzato in una piccola sartoria artigiana dal giugno 2023. Da ottobre 2025 il suo minimo tabellare è 1.551,03 €. Avendo maturato due anni di servizio continuativo, ha già maturato il primo scatto di anzianità da 8,26 € mensili, portando la sua retribuzione base contrattuale a 1.559,29 € lordi. A dicembre 2025 percepisce la tredicesima pari a un mese di retribuzione base.
    Caia – Impiegata di livello 5 in un laboratorio di moda
    Caia è responsabile amministrativa di un laboratorio artigiano di abbigliamento. Inquadrata al livello 5, da ottobre 2025 percepisce un minimo tabellare di 1.751,06 € lordi mensili. Il datore le ha riconosciuto un superminimo non assorbibile di 80 € mensili concordato per iscritto. La sua retribuzione base è quindi 1.831,06 € lordi, oltre alla tredicesima.
    Sempronio – Trasferimento da azienda industriale ad artigiana
    Sempronio era inquadrato al livello 4 in un’azienda industriale del tessile (CCNL Industria, minimo ~1.800 € circa). Lascia quell’impiego e viene assunto da una piccola impresa artigiana: il nuovo datore applica il CCNL Artigianato, con livello 4 a 1.617,92 € da ottobre 2025. La differenza retributiva è dovuta alla diversa natura del contratto collettivo applicato: Sempronio deve verificare che l’azienda abbia i requisiti per qualificarsi come impresa artigiana.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del livello 3 da ottobre 2025?
    Il minimo tabellare del livello 3 è 1.551,03 € lordi mensili per il sottosettore Abbigliamento e 1.559,10 € per il Tessile Calzaturiero, in vigore dal 1° ottobre 2025 secondo le tabelle definite dal rinnovo del 16 luglio 2024.
    Quando scatta l’aumento di ottobre 2026?
    La quarta e ultima tranche di aumento decorre dal 1° ottobre 2026. I valori definitivi saranno fissati con verbale integrativo tra le parti. Il piano quadriennale prevede un incremento complessivo di circa il 12% sul livello di riferimento.
    Il livello 6S ha una retribuzione aggiuntiva rispetto al livello 6?
    Sì. Il livello 6S (Quadri) percepisce il minimo tabellare di 2.039,91 € più l’indennità di funzione di 20,66 €, per un totale contrattuale di 2.060,57 € lordi mensili da ottobre 2025.
    Gli scatti di anzianità si perdono cambiando datore?
    Sì. Gli scatti di anzianità maturano in ragione del servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Cambiando impresa, il conteggio riparte da zero, anche se si rimane nello stesso settore e con lo stesso livello di inquadramento.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento inferiore al minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi ai sindacati (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per richiedere le differenze retributive maturate.
    Il CCNL Artigianato si applica anche alle cooperative tessili?
    No. Il CCNL Artigianato si applica alle imprese che hanno la qualifica di impresa artigiana ai sensi della L. n. 443/1985. Le cooperative sociali o di produzione e lavoro applicano contratti collettivi diversi, anche se operano nel tessile.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato Moda, CNA Federmoda, Casartigiani) e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 357 DPR 495/1992 – Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo

    Art. 357 DPR 495/1992 – Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Tutti i veicoli indicati dall'articolo 162, comma 1, del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati…, quando si verifichino le seguenti circostanze: a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo; b) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso.

    2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1…, è imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione più idonea per essere avvistato.

    3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.

    4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.

  • Art. 127 TUEL – Articolo 127

    Art. 127 TUEL – Articolo 127

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illeggittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L’organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

    3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell’organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell’ente secondo le modalità di cui all’articolo 133.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: tabelle retributive e minimi 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: tabelle retributive e minimi salariali

    Guida completa alle tabelle retributive del CCNL per dipendenti di teatri, fondazioni lirico-sinfoniche e compagnie di spettacolo dal vivo: struttura dei livelli, minimi mensili, compensi per scritturati e voci accessorie della busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Spettacolo dal Vivo articola le retribuzioni in due grandi filoni: i dipendenti a tempo indeterminato (personale tecnico-amministrativo di teatri e fondazioni) e i lavoratori scritturati (artisti, tecnici e amministrativi con contratto a termine di scrittura). Per le fondazioni lirico-sinfoniche il rinnovo del novembre 2024 ha introdotto un aumento del 4% sui minimi dal gennaio 2024. Il personale dipendente ha diritto a 14 mensilità e a scatti di anzianità biennali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (teatri di prosa)
    FEDERVIVO · AGIS e associazioni di categoria · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (fondazioni lirico-sinfoniche)
    ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Rinnovo fondazioni lirico-sinfoniche
    14 novembre 2024 (vigenza dal 2019, scadenza 2024)
    Rinnovo teatri di prosa
    18 aprile 2024 (in corso di definizione tabelle)
    Ambito
    Teatri stabili, teatri di rilevante interesse culturale, centri di produzione, compagnie professionali, fondazioni lirico-sinfoniche

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    La struttura della retribuzione nel settore spettacolo

    Il settore dello spettacolo dal vivo si caratterizza per una duplice tipologia contrattuale che incide direttamente sulla struttura retributiva:

    • Dipendenti fissi: lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o a tempo determinato continuativo) assunti dai teatri o dalle fondazioni; percepiscono una retribuzione mensile strutturata su minimo tabellare, scatti di anzianità e voci accessorie.
    • Scritturati: artisti, tecnici e amministrativi con contratto di scrittura a termine legato a una singola produzione o a una stagione; la retribuzione è calcolata in compensi giornalieri o mensili minimi fissati dalle tabelle contrattuali.

    Questa distinzione riflette la natura ciclica e progettuale del lavoro teatrale, dove accanto a un nucleo di personale stabile coesiste una forza lavoro variabile, mobilitata per singole produzioni o tournée.

    Tabella riepilogativa – Minimi retributivi fondazioni lirico-sinfoniche

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Spettacolo dal Vivo sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Nota: i valori indicati si basano sui dati pubblicati dopo l’aumento del 4% decorrente da gennaio 2024 (rinnovo ANFOLS del 14 novembre 2024). Alle fondazioni La Scala di Milano e Accademia Nazionale di Santa Cecilia si applicano contratti autonomi. Per i teatri di prosa e le compagnie, le tabelle sono oggetto di negoziazione separata nell’ambito di FEDERVIVO-AGIS.

    Compensi per gli scritturati (artisti e tecnici a termine)

    Il personale assunto con contratto di scrittura – la forma contrattuale tipica del settore per attori, danzatori, registi, tecnici di produzione – ha diritto a compensi minimi giornalieri o mensili. Sulla base delle tabelle contrattuali applicabili ai teatri di prosa e alle compagnie professionali:

    • Tecnici scritturati (macchinisti, elettricisti, fonici in produzione): compensi correlati al livello di inquadramento e alla durata della scrittura.

    I compensi giornalieri per gli scritturati sono intesi al lordo delle ritenute previdenziali (contributi ex-ENPALS, ora Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo gestito da INPS) e fiscali.

    Voci accessorie della retribuzione

    Sul minimo tabellare mensile dei dipendenti fissi si aggiungono:

    • Scatti di anzianità biennali: il CCNL riconosce fino a 5 scatti biennali, il cui importo è proporzionale al livello di inquadramento.
    • Indennità specifiche di mansione: per es. prime parti orchestrali, capo macchinista, responsabile di biglietteria; l’importo è negoziato a livello aziendale o fissato dalle tabelle integrative.
    • Diaria: compenso forfettario per le prestazioni svolte fuori sede (tournée); il CCNL fissa importi minimi giornalieri, di norma integrati dagli accordi aziendali.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (vedi articolo dedicato).

    Differenza tra minimi tabellari e retribuzione effettiva

    Il minimo tabellare è il pavimento inderogabile: nessun lavoratore può percepire meno di quella cifra per effetto del CCNL. La retribuzione effettiva è spesso superiore grazie a:

    • Contrattazione di secondo livello (accordi integrativi aziendali o di fondazione).
    • Superminimi individuali concordati in fase di assunzione.
    • Indennità di produzione variabili.
    • Premi di risultato o di partecipazione, laddove previsti dagli accordi aziendali.

    Chi percepisce una retribuzione inferiore al minimo tabellare può rivolgersi alle organizzazioni sindacali (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per una conciliazione o per l’avvio di un’azione di recupero.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico di palcoscenico (livello 2, fondazione lirico-sinfonica)
    Tizio è assunto come macchinista senior al livello 2 di una fondazione lirico-sinfonica aderente ad ANFOLS. Dal gennaio 2024 il suo minimo tabellare mensile è di , grazie all’aumento del 4% previsto dal rinnovo contrattuale. Avendo maturato 6 anni di anzianità (3 scatti biennali), la sua retribuzione base effettiva è superiore di circa 90- rispetto al minimo, oltre ai contributi al fondo Byblos per la previdenza complementare.
    Caia – Attrice scritturata per una stagione teatrale
    Caia è un’attrice professionista scritturata da un teatro di prosa per l’intera stagione con contratto di scrittura continuata. Il compenso giornaliero minimo contrattuale è di circa 72-, pari a circa 2.100- mensili per una scrittura a tempo pieno. I contributi previdenziali sono versati al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex-ENPALS) presso INPS.
    Sempronio – Amministrativo neoassunto (livello 5, teatro stabile)
    Sempronio è assunto come impiegato amministrativo di livello 5 in un teatro stabile. Il minimo tabellare applicabile (secondo le tabelle CCNL per impiegati e tecnici dipendenti dai teatri) è indicativamente di poco superiore a . Non avendo ancora maturato scatti di anzianità, la sua retribuzione iniziale corrisponde al minimo tabellare. Dopo 2 anni il primo scatto biennale aumenterà la retribuzione di una quota definita dalle tabelle contrattuali.

    Domande frequenti

    Quali sono i minimi retributivi del CCNL Spettacolo dal Vivo?
    Per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche i minimi (aggiornati con gli aumenti del 4% dal gennaio 2024) variano da mensili per il livello 6 fino a per i Funzionari A. Per i teatri di prosa le tabelle sono negoziate nell’ambito dei rinnovi FEDERVIVO-AGIS. In assenza di tabelle ufficiali aggiornate, i valori indicativi vanno verificati sul testo contrattuale pubblicato da SLC-CGIL, FISTEL-CISL o UILCOM-UIL.
    Il CCNL prevede 13 o 14 mensilità?
    Il CCNL Spettacolo dal Vivo prevede 14 mensilità per il personale dipendente dei teatri. Al minimo tabellare mensile si sommano tredicesima (dicembre) e quattordicesima (di norma a giugno). Per i lavoratori scritturati il trattamento delle mensilità aggiuntive segue le regole specifiche della scrittura.
    Come sono calcolati i compensi degli scritturati?
    Gli scritturati sono retribuiti con compensi giornalieri o mensili minimi fissati dalle tabelle contrattuali. Per attori con scrittura continuata il compenso minimo giornaliero è indicativamente di 72- per scritture continuate e per contratti intermittenti. Questi importi sono soggetti a contribuzione previdenziale ex-ENPALS (INPS FPLS) e a ritenuta fiscale.
    Dove si trovano le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate sui siti di SLC-CGIL (slc-cgil.it), FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, nonché sul portale ANFOLS per le fondazioni lirico-sinfoniche e su FEDERVIVO per i teatri di prosa. La fonte primaria è sempre il testo contrattuale firmato dalle parti.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare?
    Sul minimo si stratificano gli scatti biennali di anzianità (fino a 5 scatti), eventuali superminimi individuali, indennità specifiche di mansione, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, la diaria per le tournée e le quote del welfare contrattuale (/anno nelle fondazioni lirico-sinfoniche).

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026 (rinnovo ANFOLS fondazioni lirico-sinfoniche del 14 novembre 2024; rinnovo FEDERVIVO-AGIS teatri di prosa del 18 aprile 2024). I valori retributivi indicati sono indicativi e possono differire da quelli ufficiali delle tabelle contrattuali. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 137 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 137 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 137 CCII – Compenso del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

    2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un’integrazione del compenso per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’articolo 234. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

    3. Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

    4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

    5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.