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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministro dell'interno può revocare la libertà condizionale del confinato che tenga cattiva condotta, rinviandolo al confino.
  • Il rinvio al confino avviene fino al completamento del termine originario, senza che il periodo trascorso in libertà condizionale venga computato.
  • Allo stesso modo non è computato il tempo trascorso in espiazione di pena durante il periodo di libertà condizionale.
  • La norma attribuisce al Ministro un ampio potere discrezionale fondato sulla valutazione della condotta del confinato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 188 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell'interno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in espiazione di pena.

Commento

Ratio e contesto storico

L'articolo 188 del TULPS disciplina uno strumento tipico del sistema del confino di polizia fascista: la revoca della libertà condizionale precedentemente accordata al confinato. Il confino di polizia era una misura di prevenzione amministrativa, applicata non come pena ma come strumento di controllo sociale, che comportava l'obbligo di risiedere in una colonia o in un comune prestabilito. La libertà condizionale rappresentava un beneficio che il sistema accordava al confinato meritevole, con la possibilità di ritirarlo in caso di comportamento non conforme.

Il fondamento storico di questa disposizione si inserisce nel quadro delle misure di pubblica sicurezza dell'ordinamento pre-costituzionale, caratterizzato da una forte concentrazione di poteri discrezionali in capo all'autorità governativa centrale.

Analisi del contenuto normativo

Il meccanismo delineato dall'articolo è il seguente: il confinato già ammesso alla libertà condizionale può essere rinviato al luogo di confino qualora l'autorità accerti un deterioramento della sua condotta. La valutazione compete in via esclusiva al Ministro dell'interno, con una concentrazione di potere discrezionale che riflette l'impianto centralista del TULPS.

La conseguenza del rinvio è particolarmente rigorosa sotto il profilo della durata: il tempo trascorso in libertà condizionale non viene conteggiato ai fini del computo del termine di confino. In altre parole, il confinato che viene richiamato deve scontare l'intera parte residua del confino come se non fosse mai stato in libertà condizionale. Analoga regola vale per il periodo trascorso in espiazione di pena durante la libertà condizionale.

Profili di compatibilità costituzionale e attuale vigore

Il confino di polizia nella sua forma originaria è stato abolito con la Legge n. 1423/1956 e poi con la normativa sulle misure di prevenzione (L. 575/1965, poi D.Lgs. 159/2011 — Codice antimafia). L'articolo 188 TULPS, pur formalmente non abrogato espressamente nella sua totalità, ha perso ogni applicazione pratica diretta, in quanto la misura del confino di polizia di cui era espressione non esiste più nell'ordinamento repubblicano.

La Corte Costituzionale, nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, ha dichiarato l'incostituzionalità di numerose disposizioni del TULPS incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione del 1948, in particolare con gli articoli 13 (libertà personale), 16 (libertà di circolazione) e 24 (diritto di difesa). Il confino, non più previsto dall'ordinamento vigente come misura di prevenzione, è stato sostituito da istituti dotati di maggiori garanzie procedurali quali la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

Rapporti con altre norme

Le disposizioni del TULPS sul confino di polizia (artt. 180-195) costituivano un sistema organico ormai privo di applicazione concreta. Il moderno sistema delle misure di prevenzione personale è regolato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), che disciplina la sorveglianza speciale, l'obbligo e il divieto di soggiorno, istituti assai distanti — quanto a garanzie procedurali — dal confino poliziesco del TULPS.

Casi pratici

Caso 1: Revoca per inosservanza degli obblighi durante la libertà condizionale

Tizio, confinato politico ammesso alla libertà condizionale, viene segnalato dall'autorità locale per aver frequentato ambienti considerati pericolosi per l'ordine pubblico e per aver violato ripetutamente le prescrizioni impostegli. Il Ministro dell'interno, valutata la sua cattiva condotta, dispone il rinvio al confino. Il periodo trascorso in libertà condizionale — quattro mesi — non viene computato nel termine residuo di confino, che ricomincia a decorrere integralmente dalla data del rinvio.

Caso 2: Cumulo con pena detentiva e calcolo del termine

Caia, confinata e ammessa alla libertà condizionale, viene condannata per un reato commesso durante tale periodo e sconta sei mesi di detenzione. Al termine della pena, il Ministro dispone il rinvio al confino. Né il periodo di libertà condizionale né quello di detenzione vengono computati nella durata del confino originario, che deve quindi essere espiato per intero a partire dal momento del rinvio.

Caso 3: Valutazione ministeriale della condotta e discrezionalità

Sempronio, confinato in un comune del Sud Italia e ammesso alla libertà condizionale con prescrizione di non allontanarsi dalla provincia, viene segnalato dalla questura locale per aver tenuto comportamenti giudicati contrari all'ordine pubblico. Il prefetto trasmette la relazione al Ministero dell'interno, che valuta discrezionalmente la gravità della condotta e decide se procedere al rinvio al confino o mantenere il beneficio della libertà condizionale, eventualmente con prescrizioni più stringenti.

Domande frequenti

Che cos'è la libertà condizionale del confinato nel TULPS?

Era un beneficio concesso al confinato di polizia che ne aveva scontato una parte della misura, consentendogli di risiedere liberamente fuori dalla colonia o dal comune di confino, a condizione di osservare determinate prescrizioni comportamentali.

Chi aveva il potere di revocare la libertà condizionale?

Il potere spettava in via esclusiva al Ministro dell'interno, con ampia discrezionalità nella valutazione della condotta del confinato e senza obbligo di garanzie procedurali equivalenti a quelle oggi previste per le misure di prevenzione.

Il tempo in libertà condizionale veniva conteggiato nella durata del confino?

No. In caso di revoca e rinvio al confino, il periodo trascorso in libertà condizionale non era computato nel termine di confino, che ricominciava a decorrere dalla data del rinvio, rendendo di fatto più gravosa la misura.

Il confino di polizia esiste ancora nell'ordinamento italiano?

No. Il confino di polizia nella sua forma originaria è stato abolito con la Legge n. 1423/1956 e non è più previsto dal sistema delle misure di prevenzione vigente, disciplinato oggi dal D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia).

Quali misure hanno sostituito il confino di polizia?

Le misure di prevenzione personale oggi vigenti includono la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo di soggiorno, disciplinate dal Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), con garanzie procedurali di tipo giurisdizionale assenti nel sistema del confino TULPS.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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