← Torna a Revisione Legale
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 14 è il cuore tecnico della revisione: definisce contenuto della relazione e modalità di formulazione del giudizio sul bilancio.
  • Il revisore esprime giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato, verifica la regolare tenuta della contabilità e la coerenza della relazione sulla gestione.
  • Sono previsti quattro esiti: giudizio positivo, con rilievi, negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.
  • La relazione è redatta secondo ISA Italia (in particolare ISA 700, 705, 706, 720) e include i key audit matters per gli EIP.
  • Il deposito segue gli artt. 2429, c. 3, e 2435, c. 1, c.c., salvo i termini specifici dell’art. 154-ter TUF per le quotate.
  • Il revisore ha diritto di accesso a documenti, notizie e atti necessari, con dovere di collaborazione degli amministratori.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 Rev. Leg. – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all’articolo 11, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicato alla sua redazione; b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio; e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione; f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale; g) l’indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale. g-bis) per la relazione di revisione del bilancio d’esercizio delle imprese di cui all’articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, l’attestazione circa l’eventuale sussistenza dell’obbligo di redigere la comunicazione di cui all’articolo 5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire dall’esercizio finanziario precedente a quello sul cui bilancio è chiamato a esprimere un giudizio e circa l’avvenuta predisposizione e pubblicazione di tale comunicazione da parte degli amministratori. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione è applicata nella misura disposta dall’articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 3 bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell’incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l’incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell’incarico.

5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall’articolo 154ter del TUF.

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

L’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 è la disposizione che racconta «al pubblico» il lavoro del revisore: è nella relazione di revisione che si concentra il valore segnaletico della funzione, perché è quel documento — e solo quello — che gli stakeholder leggono per orientare decisioni di investimento, di finanziamento o di governance. Il legislatore italiano ha recepito i contenuti degli ISA Italia (in particolare la serie 700) e li ha integrati con norme civilistiche di deposito, costruendo una struttura puntuale che lascia poco margine all’improvvisazione.

Il doppio binario: giudizio e verifica della contabilità

Il comma 1 fissa due doveri inscindibili: esprimere il giudizio con relazione apposita e verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione. Il primo è l’output finale; il secondo è un’attività procedurale continua che alimenta evidenze, audit working papers e infine la base di evidenza per il giudizio. È un’architettura coerente con ISA Italia 315 e ISA Italia 330.

Contenuto obbligatorio della relazione

Il comma 2 detta il contenuto minimo: paragrafo introduttivo identificativo del bilancio, descrizione della portata del lavoro e dei principi di revisione applicati (ISA Italia), giudizio sul bilancio con indicazione esplicita della conformità alle norme e della rappresentazione veritiera e corretta, eventuali richiami di informativa o rilievi, giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, dichiarazione su errori significativi nell’informazione non finanziaria ove dovuta. La struttura riflette puntualmente ISA Italia 700.

I quattro tipi di giudizio

La revisione conosce quattro esiti: (i) giudizio positivo (clean opinion) quando il bilancio offre rappresentazione veritiera e corretta; (ii) giudizio con rilievi (qualified opinion) per errori significativi ma non pervasivi o limitazioni alla portata; (iii) giudizio negativo (adverse opinion) per errori significativi e pervasivi; (iv) dichiarazione di impossibilità (disclaimer) quando il revisore non riesce ad acquisire sufficienti elementi probativi. Il comma 3 impone l’illustrazione analitica dei motivi: una frase di rito non basta, occorre spiegare in concreto la natura della divergenza.

Joint audit e disaccordo tra co-revisori

Il comma 3-bis disciplina il joint audit: i revisori devono raggiungere un accordo sui risultati e presentare una relazione unica; in caso di disaccordo ciascuno presenta il proprio giudizio in paragrafo distinto. Clausola di trasparenza che evita «negoziazioni» interne fra firms.

Firma e responsabilità del responsabile dell’incarico

La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell’incarico (engagement partner) per conto della società di revisione; per joint audit firmano tutti i responsabili. La firma cristallizza la responsabilità personale del revisore persona fisica, profilo che richiama l’art. 15 sulla responsabilità civile.

Tempistiche e deposito

Il comma 5 rinvia agli artt. 2429, c. 3, e 2435, c. 1, c.c.: la relazione è depositata presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l’assemblea ed entro 30 giorni dall’approvazione presso il Registro delle Imprese. Per le quotate si applica l’art. 154-ter TUF con termini più stringenti e informativa al pubblico tramite stoccaggio Consob.

Diritti del revisore e key audit matters

Il comma 6 sancisce il diritto del revisore a ottenere documenti e notizie utili e a procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti: gli amministratori non possono opporre confidenzialità generica. Per gli EIP, l’art. 10 del Reg. UE 537/2014 impone l’indicazione dei key audit matters nella relazione, descrittivi delle aree di maggiore rischio e dell’approccio del revisore.

Bilancio consolidato

Il comma 7 estende la disciplina al bilancio consolidato: i requisiti dei commi da 2 a 4 si applicano integralmente; la coerenza della relazione sulla gestione è valutata rispetto al bilancio consolidato e alla relazione consolidata, riconoscendo il primato dell’informativa di gruppo.

Aspetti operativi

Nella pratica la relazione è «blindata» dai format ISA Italia che riducono la discrezionalità stilistica. Le criticità ricorrenti: (a) adeguata motivazione dei rilievi; (b) informativa su continuità aziendale ex ISA Italia 570; (c) coerenza con la relazione sulla gestione. Il revisore deve documentare nella audit file ogni passaggio: la mancata documentazione è sanzionata da MEF/Consob anche in assenza di errori sostanziali sul bilancio.

Continuità aziendale e relazione di revisione

Tema sensibile e ricorrente è quello della going concern. Quando il revisore identifica eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare a operare come entità in funzionamento, deve: (a) verificare se gli amministratori hanno adeguatamente valutato il presupposto; (b) richiedere informativa specifica in bilancio (nota integrativa); (c) calibrare di conseguenza la relazione (paragrafo «richiamo di informativa» se il presupposto regge con disclosure adeguata; giudizio con rilievi se l’informativa è insufficiente; giudizio negativo se il presupposto non sussiste). ISA Italia 570 è il riferimento tecnico.

Eventi successivi e responsabilità del revisore

Tra la data di chiusura del bilancio e quella della relazione di revisione possono accadere eventi successivi che impongono al revisore di rivedere il proprio giudizio o di richiedere modifiche al bilancio. ISA Italia 560 disciplina la verifica degli eventi successivi: il revisore svolge procedure attive (es. interrogazione dei legali, lettura dei verbali assembleari) fino alla data della relazione e poi, anche dopo, deve valutare l’impatto di eventi sopravvenuti. La data della relazione è quindi cruciale: cristallizza il punto in cui il revisore ha completato le procedure.

Coordinamento con la relazione sulla gestione

Il revisore esprime giudizio anche sulla coerenza della relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. ISA Italia 720 disciplina questa attività: il revisore legge la relazione sulla gestione, identifica errori significativi o incongruenze rispetto al bilancio o alle conoscenze acquisite nel corso del lavoro, e li segnala. Per gli EIP, la relazione sulla gestione deve includere anche elementi non finanziari (DNF / rendicontazione di sostenibilità) il cui esame può richiedere competenze e procedure specifiche.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali sono i quattro tipi di giudizio del revisore?

Giudizio positivo, giudizio con rilievi, giudizio negativo e dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Cosa deve contenere obbligatoriamente la relazione di revisione?

Paragrafo introduttivo, descrizione del lavoro svolto, principi di revisione applicati, giudizio sul bilancio, eventuali rilievi e giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione.

Entro quando va depositata la relazione di revisione?

Almeno 15 giorni prima dell’assemblea presso la sede sociale ai sensi dell’art. 2429, c. 3, c.c., con deposito presso il Registro delle Imprese ex art. 2435 c.c. Per le quotate vale l’art. 154-ter TUF.

Cosa sono i key audit matters?

Aspetti chiave della revisione, indicati nella relazione per le società EIP ai sensi dell’art. 10 del Reg. UE 537/2014, che descrivono i rischi più significativi e le risposte di revisione.

Chi firma la relazione di revisione?

Il responsabile dell’incarico (engagement partner) per conto della società di revisione; in caso di joint audit firmano tutti i responsabili.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.