- L'autorizzazione all'attività di volontariato penitenziario è concessa a chi dimostra interesse per la condizione umana dei detenuti e ha dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno.
- L'autorizzazione può riguardare anche gruppi di persone appartenenti a organizzazioni di volontariato, con convenzioni che assicurano continuità di presenza in specifici settori.
- L'attività dei volontari deve svolgersi in piena integrazione con le attività degli operatori istituzionali, secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali.
- L'autorizzazione ha durata annuale con rinnovo automatico se la valutazione della direzione è positiva; può essere sospesa e revocata se il volontario si rivela inidoneo.
- La norma attua l'art. 78 della L. 354/1975, che ha introdotto il volontariato penitenziario come componente strutturale del trattamento rieducativo, coerentemente con l'art. 27, co. 3, Cost.
Testo dell'articoloVigente
Art. 120 DPR 230/2000 — Assistenti volontari
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.
2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.
3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.
4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociale secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.
5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 120 Cod. Amb. — rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
- Art. 120 D.Lgs. 159/2011 — Abrogazioni
- Art. 120 D.Lgs. 209/2005 — (Informazione precontrattuale)
- Art. 120 D.Lgs. 42/2004 — Sponsorizzazione di beni culturali
- Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere
- Articolo 120 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Il volontariato penitenziario come pilastro del trattamento rieducativo
L'art. 120 del DPR 230/2000 disciplina in dettaglio il regime degli assistenti volontari negli istituti penitenziari e negli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE). La norma attua l'art. 78 della L. 354/1975, che ha introdotto il volontariato penitenziario nell'ordinamento italiano come componente stabile e qualificata del sistema trattamentale, rompendo con la tradizione del carcere come istituzione chiusa e autoreferenziale.
La scelta del legislatore del 1975 — confermata e rafforzata dalle riforme successive — è stata quella di aprire il carcere alla società civile, riconoscendo che il reinserimento del condannato non può essere un processo interno all'istituzione penitenziaria ma richiede il coinvolgimento attivo della comunità esterna. Gli assistenti volontari sono il tramite tra il detenuto e la società: portano dentro le mura il mondo esterno, coltivano relazioni umane autentiche, sviluppano attività che l'Amministrazione da sola non potrebbe sostenere, e preparano concretamente il terreno per il ritorno del detenuto nella vita libera.
I requisiti per l'autorizzazione: competenza umana e capacità di assistenza
Il comma 1 individua i requisiti soggettivi per l'accesso all'autorizzazione al volontariato penitenziario. Il candidato deve dimostrare:
Interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà. Non è sufficiente la buona volontà generica: occorre una consapevolezza specifica della condizione del detenuto, con le sue dimensioni di privazione della libertà, separazione familiare, stigma sociale, spesso di disagio psichiatrico o dipendenza da sostanze. Questa consapevolezza è il presupposto di un approccio rispettoso e non paternalistico.
Concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. Il volontario penitenziario non è un visitatore curioso ma un operatore con competenze verificabili. L'esperienza pregressa in contesti assistenziali (ospedaliero, scolastico, di recupero delle dipendenze, di supporto a persone senza dimora) è un indicatore rilevante. La valutazione spetta alla direzione dell'istituto, che deve fare un giudizio non meramente formale ma sostanziale sulle attitudini del richiedente.
Questi requisiti riflettono la consapevolezza che il volontariato penitenziario è un'attività delicata: il volontario entra in contatto con persone vulnerabili, in un contesto chiuso e con dinamiche relazionali complesse. Un volontario impreparato o con motivazioni inconsistenti può fare danni — alle persone detenute, agli operatori istituzionali, all'intero sistema trattamentale — anziché contribuire positivamente.
Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato: continuità e coordinamento
Il comma 1 prevede che l'autorizzazione possa riguardare anche più persone appartenenti a organizzazioni di volontariato, che stipulano apposite convenzioni con le direzioni degli istituti o dei centri di servizio sociale. Queste convenzioni assicurano continuità di presenza in determinati settori di attività, e la loro revoca comporta automaticamente la decadenza delle singole autorizzazioni degli appartenenti all'organizzazione.
Il meccanismo convenzionale ha una logica precisa: non tutte le organizzazioni di volontariato operano in modo continuativo in tutti gli ambiti. Una cooperativa che gestisce corsi di teatro, un'associazione che porta libri in carcere, un'organizzazione che fornisce supporto spirituale, hanno esigenze organizzative diverse e presenze diverse nell'istituto. La convenzione formalizza questo rapporto, garantisce una pianificazione stabile delle attività, definisce i settori di intervento di ciascuna organizzazione, e crea un quadro di responsabilità chiara sia per l'Amministrazione penitenziaria che per le organizzazioni.
L'automatica decadenza delle autorizzazioni individuali in caso di revoca della convenzione tutela l'istituto da situazioni in cui singoli volontari continuassero a operare dopo che la loro organizzazione ha perso l'accreditamento, eventualmente in assenza dei necessari controlli.
Il contenuto dell'autorizzazione e l'integrazione con le attività istituzionali
Il comma 2 stabilisce che l'autorizzazione individua specificamente il tipo di attività che il volontario può svolgere e, in particolare, se è ammesso a frequentare uno o più istituti o a collaborare con i centri di servizio sociale. Questo aspetto è operativamente cruciale: l'autorizzazione non è generica ma è circoscritta a specifici ambiti e luoghi. Un volontario autorizzato ad operare nell'istituto A, nelle attività culturali, non ha titolo per entrare nell'istituto B o per svolgere attività di supporto psicologico non previste nell'autorizzazione.
Il comma 4 chiarisce il principio di integrazione: le attività del volontariato devono svolgersi in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. I volontari non sostituiscono il personale penitenziario ma lo affiancano e ne completano l'azione in settori che richiedono continuità relazionale, creatività educativa o risorse umane che la struttura istituzionale non sempre può garantire. L'accesso degli assistenti volontari agli istituti e ai centri avviene secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali: non si tratta di accesso libero e incondizionato, ma di presenza organizzata e coordinata con il programma dell'istituto.
La durata dell'autorizzazione, il rinnovo automatico e la revoca
Il regime dell'autorizzazione è calibrato per bilanciare flessibilità e continuità. Il comma 3 stabilisce che l'autorizzazione ha durata annuale ma si considera rinnovata automaticamente alla scadenza se la valutazione della direzione è positiva. Questo meccanismo di rinnovo tacito è funzionale alla continuità delle relazioni tra volontari e detenuti: interrompere formalmente ogni anno un rapporto consolidato e poi ricostituirlo su istanza sarebbe una burocrazia controproducente rispetto agli obiettivi trattamentali.
Il comma 5 regola la revoca dell'autorizzazione per inidoneità: se il volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza. La comunicazione al magistrato è importante: garantisce un controllo giurisdizionale esterno sulla decisione di revoca, evitando che essa possa essere usata arbitrariamente per limitare l'accesso di volontari «scomodi» che segnalano irregolarità o difendono i diritti dei detenuti.
L'«inidoneità» può manifestarsi in forme diverse: violazione delle regole di sicurezza dell'istituto, comportamenti che turbino l'ordine interno, relazioni con i detenuti che vadano oltre i limiti dell'attività autorizzata (incluse le relazioni affettive), gestione di corrispondenza o messaggi non autorizzata. La valutazione spetta alla direzione, che deve agire con proporzionalità e motivazione adeguata.
Il raccordo con il sistema trattamentale e il Terzo Settore
L'art. 120 si inserisce in un quadro normativo che negli ultimi decenni ha progressivamente riconosciuto il Terzo Settore come partner strutturale dell'esecuzione penale italiana. Il D.Lgs. 124/2018 — parte della riforma dell'ordinamento penitenziario — ha ulteriormente valorizzato il ruolo del volontariato e della cooperazione sociale nell'esecuzione penale, aprendo a forme di collaborazione più strutturate e finanziate.
Gli assistenti volontari operano spesso in sinergia con le cooperative sociali che gestiscono programmi di reinserimento lavorativo, con le associazioni che gestiscono comunità di accoglienza per detenuti in misura alternativa, con le organizzazioni che supportano i familiari dei detenuti. Il volontariato penitenziario non è dunque un'attività marginale o di facciata: è parte integrante di quel sistema di terzo settore che rende possibile in concreto la finalità rieducativa della pena affermata dall'art. 27, co. 3, Cost.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può diventare assistente volontario in un istituto penitenziario?
Chi dimostra interesse e sensibilità per la condizione umana delle persone detenute e ha dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. La valutazione spetta alla direzione dell'istituto. Non è richiesta una formazione specifica, ma un'esperienza pregressa in contesti assistenziali è un elemento positivo nella valutazione.
Come si ottiene l'autorizzazione al volontariato penitenziario?
Si presenta domanda alla direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale (UEPE) in cui si intende operare. La direzione valuta i requisiti soggettivi e, se la valutazione è positiva, rilascia un'autorizzazione che specifica il tipo di attività consentita, l'istituto o gli istituti in cui si può operare e, se applicabile, i giorni e gli orari di accesso.
L'autorizzazione si rinnova automaticamente ogni anno?
Sì, se la valutazione della direzione è positiva. L'art. 120, co. 3, prevede il rinnovo automatico alla scadenza annuale, senza necessità di una nuova domanda formale. Il rinnovo presuppone che la direzione non abbia sollevato rilievi sull'operato del volontario nel corso dell'anno.
Un'organizzazione di volontariato può perdere la convenzione con l'istituto?
Sì. La direzione dell'istituto può revocare la convenzione, ad esempio per inadempimento degli obblighi assunti (mancanza di continuità di presenza) o per comportamenti incompatibili con le esigenze dell'istituto. La revoca della convenzione comporta automaticamente la decadenza di tutte le autorizzazioni individuali dei volontari appartenenti all'organizzazione.
Come si tutela il detenuto nel caso in cui un volontario si comporti in modo scorretto?
Il direttore dell'istituto può sospendere l'autorizzazione e richiedere la revoca al DAP, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza. Il coinvolgimento del magistrato garantisce un controllo giurisdizionale esterno, evitando che la revoca possa essere usata arbitrariamente. Il detenuto può segnalare comportamenti scorretti del volontario tramite reclamo al direttore o al magistrato di sorveglianza.
Vedi anche