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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Condotta vietata: il comandante che sbarca arbitrariamente o abbandona un componente dell'equipaggio o un passeggero fuori del territorio nazionale, impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza.
  • Pena base: reclusione da sei mesi a tre anni e multa, elevata ad almeno un anno se la persona è priva dei mezzi necessari alla sussistenza o al rimpatrio.
  • Aggravanti di evento: la pena sale da uno a sei anni in caso di lesioni personali, e da tre a otto anni in caso di morte.
  • Territorialità: il reato presuppone che il fatto avvenga fuori del territorio nazionale, poiché all'estero la vittima è priva delle ordinarie garanzie consolari facilmente accessibili.
  • Soggetto attivo: solo il comandante della nave o dell'aeromobile, titolare esclusivo del potere decisionale sullo sbarco e sulla partenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1155 Codice della Navigazione — Sbarco e abbandono arbitrario di persone

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a tremila. La pena non può essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata è priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Commento

Ratio della norma e tutela della persona a bordo

L'art. 1155 del Codice della navigazione risponde a un'esigenza di tutela particolarmente sentita nell'ordinamento della navigazione: l'impossibilità, per un componente dell'equipaggio o un passeggero, di reagire efficacemente a un provvedimento arbitrario di sbarco quando si trovano in un paese straniero, lontani da ogni rete di protezione familiare, consolare o lavorativa. Il legislatore ha individuato nella condotta del comandante — unico soggetto dotato del potere decisionale sullo sbarco e sulla partenza — il destinatario del precetto penale.

La norma tutela congiuntamente la libertà personale e la sicurezza individuale della vittima. Lo sbarco arbitrario la priva non solo del diritto al trasporto contrattualmente garantito, ma la espone concretamente a rischi per la vita, la salute e l'incolumità, soprattutto nei casi in cui sia priva dei mezzi per sopravvivere o tornare in patria.

Struttura della condotta tipica

La condotta vietata si articola in tre varianti tra loro alternative: (1) lo sbarco arbitrario, inteso come allontanamento coattivo della persona dalla nave o dall'aeromobile senza giustificazione legale; (2) l'abbandono con impedimento del ritorno a bordo, ossia la situazione in cui la persona è già a terra e il comandante non le consente di risalire, in violazione dei suoi diritti; (3) l'anticipo della partenza, che ha il medesimo effetto dell'abbandono.

Il carattere arbitrario della condotta è elemento costitutivo: se lo sbarco è autorizzato dalla legge (es. per ragioni di sicurezza ex art. 185 Cod. nav., o su ordine dell'autorità portuale straniera), la condotta non integra la fattispecie. Il comandante ha tuttavia precisi obblighi informativi e di assistenza verso la persona sbarcata, come delineato dall'art. 1156.

Il requisito della extraterritorialità

La norma si applica solo se il fatto avviene fuori del territorio nazionale. Questo limite geografico non significa che lo sbarco in Italia non possa essere punito, ma che in quel caso si applicheranno le norme comuni del codice penale (sequestro, violenza privata, ecc.), mentre l'art. 1155 copre specificamente le situazioni di maggior rischio: quelle in cui la vittima viene lasciata in un paese straniero, lontana dalle proprie risorse. Il riferimento al territorio nazionale va inteso in senso stretto: acque territoriali italiane e porti italiani.

L'aggravante delle scarse risorse e le circostanze di evento

La legge prevede un aumento del minimo edittale a un anno quando la persona sbarcata o abbandonata è priva dei mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria. Questa aggravante di contesto riflette il maggior disvalore della condotta quando l'abbandono espone la vittima a un rischio concreto di indigenza o di impossibilità di rimpatriare autonomamente.

Le aggravanti di evento — lesioni personali e morte — operano in modo analogo a quanto previsto dall'art. 1156: la pena sale rispettivamente da uno a sei anni (lesioni) e da tre a otto anni (morte). Si tratta di ipotesi di responsabilità aggravata dall'evento, nelle quali l'evento lesivo o mortale deve essere causalmente ricollegabile alla condotta di abbandono, anche senza dolo specifico rispetto all'evento stesso. Il coordinamento con le norme del codice penale in tema di concorso di circostanze rimane pienamente operativo.

Profili pratici e coordinamento con l'art. 1156

L'art. 1155 disciplina lo sbarco arbitrario in senso stretto, mentre l'art. 1156 riguarda la diversa ipotesi dello sbarco lecito di un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, senza provvedere ai mezzi di cura e rimpatrio. Le due norme coprono dunque situazioni diverse: nella prima il vizio è nell'atto dello sbarco stesso; nella seconda il vizio è nell'omissione dei presidi assistenziali successivi a uno sbarco di per sé legittimo.

Casi pratici

Caso 1: Sbarco arbitrario del mozzo a Marsiglia

Tizio, comandante di un mercantile, fa sbarcare il mozzo Caio a Marsiglia a seguito di una lite, senza alcuna base legale e senza fornirgli denaro sufficiente per il rimpatrio. Poiché Caio è sprovvisto di risorse, si applica il minimo di un anno di reclusione, oltre alla multa, ai sensi dell'art. 1155, secondo comma, Cod. nav.

Caso 2: Anticipo della partenza con passeggero a terra

Sempronio, comandante di un traghetto che effettua scali nel Mediterraneo orientale, decide di anticipare la partenza da Atene mentre la passeggera Caia è ancora a terra per una breve visita concordata. Caio perde il volo di collegamento e subisce una lesione cadendo nel tentativo di raggiungere il molo: si configura la fattispecie aggravata con reclusione da uno a sei anni per il danno personale derivato dall'abbandono.

Caso 3: Impedimento del ritorno a bordo

Tizio, comandante di un aeromobile privato, si rifiuta di far risalire a bordo il tecnico Caio che era sceso per una breve manutenzione a Barcellona, e decolla lasciandolo a terra. Non emergono lesioni né insufficienza di risorse. Si applica la pena base da sei mesi a tre anni per l'abbandono arbitrario fuori del territorio nazionale.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 1155 Cod. nav. e non le norme penali comuni?

L'art. 1155 si applica quando lo sbarco o l'abbandono arbitrario avvengono fuori del territorio nazionale. Per fatti analoghi commessi in Italia si applicano le norme penali comuni (es. violenza privata, sequestro di persona).

La pena minima di un anno quando scatta?

Il minimo di un anno scatta quando la persona sbarcata o abbandonata è priva dei mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria, aggravando il disvalore della condotta.

Cosa succede se dalla condotta derivano la morte della vittima?

La pena sale da tre a otto anni di reclusione, configurandosi un'ipotesi di responsabilità aggravata dall'evento. La morte deve essere causalmente riconducibile alla condotta di abbandono.

Il reato si applica anche ai passeggeri oltre ai componenti dell'equipaggio?

Sì, la norma tutela espressamente sia i componenti dell'equipaggio sia i passeggeri, purché lo sbarco o l'abbandono avvenga in modo arbitrario fuori del territorio nazionale.

Uno sbarco per ragioni di sicurezza è punibile ex art. 1155?

No. Lo sbarco effettuato per ragioni di sicurezza previste dalla legge non è arbitrario e non integra la fattispecie. Il comandante deve però rispettare gli obblighi assistenziali previsti dall'art. 1156 se la persona è ammalata o ferita.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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