Autore: Andrea Marton

  • Art. 29 Imp. Reg. – transazione – Testo aggiornato

    Art. 29 Imp. Reg. – transazione – Testo aggiornato

    Art. 29 Imp. Reg. – Transazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa.

  • Art. 1152 Codice della Navigazione

    Art. 1152 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 135 TUEL – Articolo 135

    Art. 135 TUEL – Articolo 135

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il Prefetto, nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2, comma, 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 , e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

    2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall’articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all’affissione all’albo.

  • Art. 9 L. 24/2017 – Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

    Art. 9 L. 24/2017 – Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

    2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

    3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

    4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

    5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all' articolo 1916, primo comma, del codice civile , per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo . Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.

    6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell' articolo 1916, primo comma, del codice civile , per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo . Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.

    7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.

  • Separazione dei beni e debiti del coniuge: esempi pratici sull’art. 215 c.c.

    Separazione dei beni e debiti del coniuge: esempi pratici sull’art. 215 c.c.

    In sintesi

    • Con la separazione dei beni ciascun coniuge resta titolare esclusivo dei propri acquisti (art. 215 c.c.).
    • Si sceglie nell’atto di matrimonio o con convenzione per atto pubblico (art. 162).
    • Protegge dai debiti dell’altro coniuge, non dai propri.
    • Se non si prova chi ha comprato un bene, si presume comproprietà al 50% (art. 219), ma solo tra i coniugi.
    • Non è uno scudo anti-creditori come il fondo patrimoniale: sono cose diverse.

    Cosa dice l’art. 215 c.c.

    «I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.»

    È l’alternativa alla comunione legale: in separazione, ciò che ciascuno acquista resta suo, con la sua amministrazione e i suoi frutti. Si adotta con dichiarazione nell’atto di matrimonio o, in seguito, con convenzione notarile (art. 162).

    Cosa protegge davvero (e cosa no)

    Situazione Effetto in separazione dei beni
    Debiti del coniuge A I creditori di A NON toccano i beni esclusivi di B
    Debiti propri (del coniuge A) I creditori di A aggrediscono i beni personali di A (nessuno scudo)
    Bene acquistato insieme Comproprietà ordinaria secondo le quote di acquisto
    Bene di proprietà incerta Presunzione di comproprietà 50% solo tra coniugi (art. 219)

    Il fraintendimento più comune è pensare che la separazione metta al riparo il patrimonio dai propri creditori: non è così. Serve a tenere distinti i patrimoni dei coniugi, non a sottrarli alle proprie obbligazioni.

    La presunzione dell’art. 219

    Quando non si riesce a dimostrare a chi appartiene un bene, l’art. 219 stabilisce che esso si presume di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi. Ma è una presunzione che opera nei rapporti tra i coniugi (tipicamente in caso di separazione personale o divorzio), non verso i creditori terzi. Per questo, in separazione dei beni, è importante documentare gli acquisti (fatture, bonifici, atti) per provare la titolarità esclusiva.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Coniuge imprenditore esposto ai creditori

    Scenario. Uno dei coniugi svolge attività d’impresa con rischio di debiti.

    Inquadramento. In separazione, i creditori dell’imprenditore non possono aggredire i beni esclusivi dell’altro coniuge. Restano però pienamente aggredibili i beni personali dell’imprenditore stesso.

    Cosa curare

    • scelta del regime nell’atto/convenzione;
    • intestazione corretta degli acquisti;
    • tracciamento dei pagamenti;
    • distinzione netta dei patrimoni.

    Caso 2 – Acquisto della casa “insieme”

    Scenario. I coniugi comprano un immobile contribuendo entrambi.

    Inquadramento. Nasce una comproprietà ordinaria secondo le quote indicate nell’atto: in separazione non c’è automatismo della comunione. Le quote vanno definite con attenzione nel rogito.

    Cosa definire

    • quote di proprietà nell’atto;
    • provenienza della provvista;
    • eventuali conguagli;
    • regime fiscale dell’acquisto.

    Caso 3 – Proprietà di un bene contestata in divorzio

    Scenario. In sede di divorzio si discute di chi sia un bene.

    Inquadramento. Se nessuno prova la proprietà esclusiva, scatta la presunzione di comproprietà 50% (art. 219) tra i coniugi. Chi rivendica l’esclusiva deve provarla con ogni mezzo.

    Cosa conservare

    • fatture e ricevute;
    • estratti conto e bonifici;
    • atti di acquisto;
    • documenti di provenienza.

    Spunti pratici

    • Sai cosa protegge: dai debiti dell’altro coniuge, non dai tuoi.
    • Documenta gli acquisti: serve a provare la titolarità esclusiva (art. 219).
    • Definisci le quote negli acquisti comuni, nel rogito.
    • Non confonderla con il fondo patrimoniale: obiettivi diversi.
    • Si può cambiare regime con convenzione notarile, anche dopo le nozze.

    Per scegliere il regime patrimoniale più adatto puoi far valutare separazione, comunione o strumenti di protezione.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 215 (separazione dei beni), art. 219 (prova della proprietà), art. 162 (forma delle convenzioni), art. 177 (comunione legale). Vedi anche fondo patrimoniale e tutela dai creditori.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cosa significa separazione dei beni?

    È il regime per cui ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.): non si forma la comunione legale degli acquisti.

    Come si sceglie la separazione dei beni?

    Con dichiarazione resa nell’atto di matrimonio oppure con convenzione per atto pubblico (art. 162 c.c.). Si può adottare anche dopo, modificando il regime patrimoniale.

    La separazione dei beni protegge dai debiti?

    Protegge dai debiti dell’altro coniuge: i creditori di uno non possono aggredire i beni esclusivi dell’altro. Non protegge dai debiti propri: i creditori del singolo coniuge agiscono sui suoi beni personali.

    Di chi è un bene se non si sa chi l’ha comprato?

    L’art. 219 c.c. prevede che, se nessuno prova la proprietà esclusiva, il bene si presume in comproprietà per pari quota. La presunzione opera tra i coniugi, non verso i creditori terzi.

    Meglio separazione dei beni o fondo patrimoniale?

    Sono strumenti diversi: la separazione regola la titolarità degli acquisti tra coniugi; il fondo patrimoniale vincola beni ai bisogni della famiglia con una limitata protezione esecutiva. Vanno scelti in base all’obiettivo.

  • Articolo 145 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 145 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 145 CCII – Formalita’ eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell’apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

  • Art. 158 Cod. Amb. – opere e interventi per il trasferimento di acqua

    Art. 158 Cod. Amb. – opere e interventi per il trasferimento di acqua

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini di pianificare l’utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell’ articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all’articolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.

    2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all’utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell’accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare .

    3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell’onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esperisce le procedure per la concessione d’uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l’esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l’affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.

  • Art. 87 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 87 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 87 Bis L. Fall. – Inventario su altri beni

    Inventario su altri beni

  • CCNL Lavoro Domestico: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Domestico prevede preavviso di 8-30 giorni per le cessazioni, variabile per anzianità e per orario settimanale (più o meno di 25h). Il licenziamento è ad nutum (senza giustificazione, eccetto durante gravidanza e per giusta causa documentata). Le dimissioni vanno presentate per iscritto al datore, NON telematicamente (eccezione al regime generale).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Domestico per anzianità e orario
    Anzianità Orario >=25h/sett Orario <25h/sett
    Fino a 5 anni 15 giorni di calendario 8 giorni di calendario
    Oltre 5 anni 30 giorni di calendario 15 giorni di calendario

    Il preavviso si dimezza per le DIMISSIONI del lavoratore rispetto al licenziamento.

    Preavviso variabile per anzianità e orario

    Il CCNL Domestico ha una struttura unica: il preavviso varia sia per anzianità che per orario settimanale. Ci sono 4 casi possibili:

    Caso Preavviso
    Orario >=25h/sett, anzianità fino a 5 anni 15 giorni
    Orario >=25h/sett, anzianità oltre 5 anni 30 giorni
    Orario <25h/sett, anzianità fino a 2 anni 8 giorni
    Orario <25h/sett, anzianità oltre 2 anni 15 giorni

    I giorni sono di calendario (non lavorativi), e iniziano a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione.

    Licenziamento ad nutum e tutele specifiche

    Il datore può licenziare ad nutum (senza giustificazione) il lavoratore domestico, perché l’art. 4 della legge 108/1990 esclude i lavoratori domestici dalle tutele contro i licenziamenti illegittimi.

    Le uniche tutele rimaste:

    • Divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino al 1° anno del bambino
    • Divieto di licenziamento discriminatorio (razza, religione, opinioni politiche, ecc.)
    • Obbligo di rispettare il preavviso o pagare l’indennità sostitutiva

    Dimissioni: regola particolare

    Le dimissioni dei lavoratori domestici sono una eccezione alla regola generale: NON vanno presentate telematicamente all’INPS (come nel resto dei settori). Vanno consegnate al datore per iscritto, con preavviso secondo l’anzianità.

    Il preavviso delle dimissioni è dimezzato rispetto al licenziamento:

    • Orario >=25h, anzianità qualsiasi: 15 giorni
    • Orario <25h, anzianità qualsiasi: 8 giorni

    Indennità di mancato preavviso

    Se una parte recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso.

    Esempio: badante CS con 7 anni di anzianità, orario 40h/sett. Preavviso dovuto: 30 giorni. Stipendio mensile: € 1.313,50. Se il datore licenzia con effetto immediato: deve pagare € 1.313,50 + ferie e tredicesima maturate.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento di colf B con 3 anni
    Tizio è colf livello B (40h/sett) da 3 anni. Il datore lo licenzia con 15 giorni di preavviso (orario >=25h, anzianità fino a 5 anni). Tizio lavora i 15 giorni e poi cessa. Riceve TFR, ferie non godute, tredicesima proporzionale.
    Caia – Dimissioni di badante DS con 6 anni
    Caia è badante DS convivente da 6 anni. Dà le dimissioni per cambiare famiglia. Preavviso dovuto: 15 giorni (dimissioni dimezzate, anche se anzianità oltre 5 anni). Lavora 15 giorni, poi cessa. Riceve TFR e quote maturate.
    Sempronio – Licenziamento immediato senza preavviso
    Sempronio è colf B da 4 anni (30h/sett). Il datore lo licenzia con effetto immediato (no preavviso). Deve pagare indennità sostitutiva: 15 giorni × stipendio mensile / 30 = ~€ 380, oltre a TFR, ferie, tredicesima maturate.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Dipende dall’orario settimanale: 15 giorni se lavori 25 o più ore alla settimana, 8 giorni se lavori meno. Le dimissioni dimezzano il preavviso rispetto al licenziamento.
    Il datore può licenziarmi senza motivo?
    Sì, ad nutum (l’art. 4 della legge 108/1990 esclude i lavoratori domestici dalle tutele anti-licenziamento). Ma deve rispettare il preavviso (15-30 giorni) o pagare l’indennità sostitutiva.
    Le dimissioni devono essere telematiche?
    NO, eccezione per i lavoratori domestici: le dimissioni vanno presentate per iscritto al datore (lettera consegnata a mano con firma per ricevuta o raccomandata A/R). NON serve la procedura telematica INPS.
    Cos'è l'indennità di mancato preavviso?
    È la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso, dovuta da chi recede senza rispettare i giorni di preavviso. Esempio: licenziamento immediato di badante con 30 giorni di preavviso dovuti = 1 mese di stipendio.
    Posso essere licenziata durante la gravidanza?
    NO, è VIETATO dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento del 1° anno del bambino. È una tutela specifica del Testo Unico Maternità (D.Lgs. 151/2001), applicabile anche al lavoro domestico.
    La giusta causa esiste anche nel CCNL Domestico?
    Sì, in caso di grave inadempimento (furto, violenza, abbandono dell’assistito): licenziamento immediato SENZA preavviso. Il datore deve documentare i fatti per evitare contestazioni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lavoro Domestico: Cas.sa.Colf, Ebincolf e Fondo Colf

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Domestico prevede 3 enti bilaterali: Cas.sa.Colf (assistenza sanitaria integrativa), Ebincolf (ente bilaterale per formazione e welfare) e Fondo Colf (assistenza in casi specifici). Il contributo è di € 0,06/ora (di cui € 0,02 a carico del lavoratore) per finanziare gli enti. L’iscrizione è obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Enti bilaterali CCNL Domestico
    Ente Funzione Contributo
    Cas.sa.Colf Assistenza sanitaria integrativa (visite, esami, ricoveri) € 0,03/ora datore
    Ebincolf Ente bilaterale: formazione, mediazione conflitti € 0,01/ora datore
    Fondo Colf Assistenza casi specifici (es. lunga malattia) € 0,02/ora (€ 0,01 datore + € 0,01 lavoratore)
    Totale obbligatorio € 0,06/ora (€ 0,04 datore + € 0,02 lavoratore)

    Cas.sa.Colf: assistenza sanitaria integrativa

    La Cas.sa.Colf (Cassa per l’assistenza sanitaria degli addetti al lavoro domestico) è la cassa sanitaria bilaterale di settore. Eroga prestazioni sanitarie integrative al SSN:

    • Visite specialistiche (cardiologia, dermatologia, ginecologia, ecc.)
    • Esami diagnostici (laboratori, radiologia, ecografie)
    • Ricoveri (rimborso ticket SSN o intervento in struttura privata convenzionata)
    • Cure odontoiatriche (pulizie, otturazioni con franchigia)
    • Indennità di degenza (€ 30/giorno per ricoveri ospedalieri)

    Le prestazioni sono accessibili al lavoratore in regola con i contributi (almeno 24 mesi precedenti per alcune prestazioni).

    Ebincolf: ente bilaterale formazione

    L’Ebincolf (Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro Domestico) ha funzioni di:

    • Formazione professionale: corsi gratuiti per colf e badanti (igiene, cura anziani, primo soccorso, lingua italiana)
    • Certificazione delle competenze: rilascia attestati validi per accedere ai livelli “S” del CCNL
    • Mediazione: aiuta a risolvere conflitti tra datore e lavoratore senza ricorso al tribunale
    • Sportello informativo: assistenza su contratto, busta paga, contributi

    I corsi Ebincolf possono valere per il passaggio da CS a DS (con 500 ore di formazione certificata).

    Fondo Colf: assistenza in casi specifici

    Il Fondo Colf eroga assistenze straordinarie in casi specifici:

    • Indennità lunga malattia: oltre il comporto previsto dal CCNL
    • Indennità per gravi eventi familiari (decessi, malattie gravi dei familiari)
    • Contributo per spese funerarie in caso di decesso del lavoratore
    • Sussidio in caso di disoccupazione involontaria

    L’erogazione è subordinata alla regolarità dei contributi (almeno 12-24 mesi precedenti).

    Contributo orario e modalità di versamento

    Il contributo bilaterale è di € 0,06/ora lavorata:

    • € 0,04/ora a carico del datore di lavoro
    • € 0,02/ora a carico del lavoratore (trattenuto in busta paga)

    Il versamento avviene tramite il bollettino MAV trimestrale INPS: il datore riceve il bollettino con tutti i contributi (INPS + ferie + tredicesima + bilaterale) e versa entro la scadenza (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio).

    Mancato versamento: sanzioni e perdita delle prestazioni per il lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Cas.sa.Colf per visita cardiologica
    Tizio è colf B con 3 anni di contributi regolari. Deve fare una visita cardiologica privata (€ 150). Presenta richiesta a Cas.sa.Colf con fattura. Cas.sa.Colf rimborsa l’80% = € 120. Tizio paga € 30 di sua tasca.
    Caia – Formazione Ebincolf per diventare DS
    Caia è badante CS, vuole diventare DS. Si iscrive a corso Ebincolf di 500 ore. Il corso è gratuito (finanziato dall’ente). Al termine ottiene il diploma valido per il passaggio a DS, con aumento di ~€ 280/mese nello stipendio.
    Sempronio – Fondo Colf per lunga malattia
    Sempronio è badante DS, si ammala gravemente per 4 mesi. Il comporto CCNL è esaurito dopo 180 giorni. Presenta richiesta al Fondo Colf che eroga indennità integrativa per ulteriori 2 mesi. Tutela il rapporto e il reddito durante la convalescenza.

    Domande frequenti

    Cos'è la Cas.sa.Colf?
    È la cassa sanitaria bilaterale del lavoro domestico, finanziata con € 0,03/ora dal datore. Eroga rimborsi per visite specialistiche, esami, ricoveri, cure odontoiatriche e indennità di degenza ai lavoratori in regola con i contributi.
    Come accedo alle prestazioni Cas.sa.Colf?
    Servono almeno 12-24 mesi di contributi regolari. Si presenta richiesta online o via patronato con documentazione (fatture, prescrizioni mediche). Cas.sa.Colf rimborsa entro 30-60 giorni.
    I contributi bilaterali sono obbligatori?
    Sì, € 0,06/ora (€ 0,04 datore + € 0,02 lavoratore) è OBBLIGATORIO. Il mancato versamento espone il datore a sanzioni e il lavoratore alla perdita delle prestazioni.
    Posso fare corsi gratuiti da colf?
    Sì, Ebincolf organizza corsi gratuiti per colf, badanti e babysitter: igiene domestica, primo soccorso, lingua italiana, cura degli anziani. I corsi avanzati (500h) valgono per il passaggio CS->DS.
    Quando si versano i contributi bilaterali?
    Insieme ai contributi INPS, con bollettino MAV trimestrale: scadenze 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio. Il datore versa per il trimestre precedente.
    Cosa fa il Fondo Colf?
    Eroga indennità in casi specifici: lunga malattia oltre il comporto, gravi eventi familiari, spese funerarie, sussidio disoccupazione. Tutela situazioni straordinarie non coperte dal contratto base.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 L. 24/2017 – Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

    Art. 7 L. 24/2017 – Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile , delle loro condotte dolose o colpose.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

    3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell' articolo 2043 del codice civile , salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell' articolo 590-sexies del codice penale , introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

    4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

    5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile .

  • Art. 156 Cod. Amb. – riscossione della tariffa

    Art. 156 Cod. Amb. – riscossione della tariffa

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione , in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

    2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico , sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

    3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , previa convenzione con l’Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’ articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.