In sintesi
L'articolo 209 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina il coordinamento tra due rimedi straordinari che possono essere proposti contestualmente contro la stessa decisione definitiva della Corte dei conti: la domanda di revocazione e il ricorso per cassazione. La norma prevede che la parte che ha già depositato il ricorso per cassazione possa richiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza nell'ambito del giudizio di revocazione, dimostrando la pendenza del ricorso. Questo coordinamento evita situazioni incoerenti in cui l'esecuzione proseguisse nonostante la pendenza di due distinti rimedi diretti a rimettere in discussione la decisione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 209 D.Lgs. 174/2016 — Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’ articolo 327 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione può fare istanza di sospensione ai sensi dell’articolo 205 dimostrando di avere già depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.
Stesso numero, altri codici
- Art. 209 Cod. Amb. — rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
- Art. 209 D.Lgs. 209/2005 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
- Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
- Articolo 209 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 209 Codice della Strada: Prescrizione
- Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La concorrenza tra revocazione e ricorso per cassazione
In talune situazioni, una decisione definitiva della Corte dei conti può essere vulnerabile sia sotto il profilo della revocazione (per i vizi tassativi previsti dal Codice) sia per ragioni di giurisdizione (tramite ricorso per cassazione). Le due impugnazioni sono formalmente indipendenti e possono essere proposte cumulativamente. L'articolo 209 affronta il problema pratico del coordinamento: se entrambi i rimedi sono pendenti contemporaneamente, occorre stabilire come regolare l'esecuzione della sentenza impugnata, evitando che il condannato risulti soggetto a esecuzione pur in presenza di due procedimenti aperti che potrebbero modificare o annullare la decisione.
I presupposti della sospensione nell'ambito della revocazione
L'articolo 209 consente alla parte che ha proposto domanda di revocazione di fare istanza di sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 205, a condizione di dimostrare di aver già depositato il ricorso per cassazione contro la medesima sentenza. La dimostrazione dell'avvenuto deposito del ricorso per cassazione funge da elemento rafforzativo della richiesta di sospensione: il giudice della revocazione vede così che la sentenza e' attaccata su due fronti distinti e può valutare più attentamente l'opportunita' di sospendere l'esecuzione in attesa degli esiti di entrambi i procedimenti.
Il rinvio all'articolo 205 e le condizioni della sospensione
Il rinvio all'articolo 205 del Codice e' essenziale: la sospensione non e' automatica ma subordinata ai presupposti generali previsti da quella norma per la sospensione in pendenza di revocazione. ciò significa che il giudice della revocazione deve comunque verificare la sussistenza dei presupposti ordinari (fumus boni iuris e periculum in mora, o comunque i criteri stabiliti dall'articolo 205) e non concede la sospensione per il solo fatto che sia pendente un ricorso per cassazione. Il deposito del ricorso per cassazione e' un elemento aggiuntivo che la parte deve dimostrare, non una condizione sufficiente di per se'.
Ambito di applicazione: le decisioni «definitive» in unico grado o in appello
La norma si applica alle decisioni definitive della Corte dei conti emesse in unico grado o in appello, cioe' quelle che non sono più soggette a impugnazioni ordinarie e sono quindi in via di principio eseguibili. Il termine «definitiva» non allude necessariamente al passaggio in giudicato formale ma alla circostanza che la sentenza non sia più impugnabile con i rimedi ordinari. Tale categoria corrisponde sostanzialmente alle decisioni impugnabili per cassazione ai sensi dell'articolo 207, creando una coerenza sistematica tra le due norme.
Il termine per il ricorso per cassazione come riferimento temporale
La norma specifica che il ricorso per cassazione deve essere proposto «nel termine di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile», cioe' entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (salvo il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione). ciò significa che la facolta' di invocare la pendenza del ricorso per cassazione ai fini della sospensione nel giudizio di revocazione presuppone che il ricorso sia stato tempestivamente depositato e non sia inammissibile per tardivita'. Un ricorso tardivo non potrebbe essere utilizzato come fondamento per la sospensione prevista dall'articolo 209.
Effetti pratici sul procedimento di esecuzione
Dal punto di vista operativo, l'articolo 209 offre al condannato uno strumento per evitare che l'esecuzione della sentenza proceda mentre sono pendenti due rimedi straordinari che potrebbero portare a esiti contraddittori. Se il giudice della revocazione concede la sospensione, l'amministrazione deve attendere la definizione di entrambi i procedimenti prima di procedere al recupero forzato. Qualora invece nessuno dei due rimedi abbia esito favorevole, l'esecuzione riprende il suo corso naturale. Il meccanismo richiede pero' una gestione attenta dei tempi processuali per evitare lunghi periodi di stasi nell'esecuzione delle condanne.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Si puo' proporre contemporaneamente revocazione e ricorso per cassazione contro la stessa sentenza della Corte dei conti?
Si. I due rimedi sono cumulabili. L'articolo 209 regola proprio il coordinamento tra i due procedimenti, consentendo alla parte di sfruttare la pendenza del ricorso per cassazione nell'ambito del giudizio di revocazione.
La pendenza del ricorso per cassazione sospende automaticamente l'esecuzione nel caso dell'articolo 209?
No. E' necessario formulare istanza di sospensione nel giudizio di revocazione ai sensi dell'articolo 205 e dimostrare l'avvenuto deposito del ricorso per cassazione. La sospensione resta una misura che il giudice concede valutandone i presupposti.
Qual e' il termine entro cui deve essere depositato il ricorso per cassazione perche' si applichi l'articolo 209?
Deve essere depositato entro il termine di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, cioe' sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (o sessanta giorni dalla sua notificazione).
L'articolo 209 si applica anche alle decisioni di primo grado non soggette ad appello?
Si, la norma si applica alle decisioni definitive emesse sia in unico grado che in appello, che sono le stesse categorie indicate nell'articolo 207 come impugnabili per cassazione.
Vedi anche