Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

In sintesi

Tutti i lavoratori devono ricevere formazione adeguata sui rischi connessi alla propria mansione prima di essere adibiti al lavoro o in caso di cambiamento delle condizioni. La formazione va erogata in orario di lavoro a spese del datore; la sua durata minima varia in base al settore e al profilo di rischio, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 e dagli accordi successivi.

Riferimento normativo

D.Lgs. 81/2008, artt. 36-37; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Tabella riepilogativa

Durata minima della formazione sicurezza (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
Livello di rischio Formazione generale Formazione specifica Totale minimo
Basso (es. uffici, commercio) 4 ore 4 ore 8 ore
Medio (es. artigianato, PMI) 4 ore 8 ore 12 ore
Alto (es. costruzioni, industria) 4 ore 12 ore 16 ore
Aggiornamento periodico 6 ore ogni 5 anni (per tutti i livelli)

Formazione generale e formazione specifica

La formazione si articola in due moduli. La formazione generale (4 ore per tutti i livelli) riguarda i concetti base della sicurezza, i diritti e doveri dei lavoratori, il sistema istituzionale. La formazione specifica varia per durata (4, 8 o 12 ore) in base al profilo di rischio del settore ed è focalizzata sui rischi propri della mansione e del luogo di lavoro. Entrambi i moduli devono precedere l’adibizione alla mansione.

Quando è obbligatorio ripetere la formazione

La formazione va aggiornata ogni 5 anni (6 ore minime), e deve essere ripetuta ogniqualvolta cambiano le condizioni di rischio, vengono introdotte nuove attrezzature o sostanze, il lavoratore cambia mansione o rientra dopo una lunga assenza. L’aggiornamento non è una formalità: deve coprire i cambiamenti effettivamente intervenuti nel contesto lavorativo.

Come si eroga e chi la certifica

La formazione può essere erogata in presenza o in modalità e-learning per il solo modulo generale (secondo le condizioni definite dagli accordi). Il datore deve conservare il registro della formazione con le firme di presenze e le attestazioni, che possono essere richieste dagli organi ispettivi. La formazione erogata da enti accreditati rilascia attestati validi su tutto il territorio nazionale.

Casi pratici

Tizio – neo-assunto in un magazzino logistico (rischio alto)

Tizio viene assunto come operaio in un magazzino. Prima di iniziare a lavorare deve ricevere 4 ore di formazione generale più 12 ore di formazione specifica (settore logistica, rischio alto). Il datore non può adibire Tizio alle mansioni prima del completamento del percorso formativo.

Caia – impiegata amministrativa (rischio basso)

Caia lavora in ufficio: il suo profilo di rischio è basso. Le bastano 8 ore totali (4 generali + 4 specifiche). Ogni 5 anni deve aggiornare la formazione con un corso di 6 ore per mantenerla valida.

Sempronio – cambio di mansione da ufficio a laboratorio

Sempronio, già formato come impiegato (rischio basso), viene spostato a un laboratorio chimico (rischio alto). Il datore deve erogare la formazione specifica integrativa per il nuovo profilo di rischio prima che Sempronio inizi a operare nel laboratorio.

Domande frequenti

La formazione sulla sicurezza si paga di tasca propria?

No. La formazione è interamente a carico del datore di lavoro e si svolge preferibilmente durante l’orario di lavoro; il tempo impiegato è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.

È valida la formazione online?

Il modulo di formazione generale può essere erogato in e-learning secondo le condizioni definite dagli accordi Stato-Regioni. La formazione specifica, soprattutto per rischi alti, richiede invece spesso la presenza fisica o la verifica pratica.

Cosa succede se il datore non forma i lavoratori?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali (arresto o ammenda) per il datore che non adempie all’obbligo formativo. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità datoriale.

Quanto dura l'attestato di formazione?

L’attestato è valido 5 anni, dopo i quali è necessario l’aggiornamento di 6 ore. Non va confuso con i corsi specifici per figure particolari (preposto, addetto antincendio ecc.) che hanno scadenze proprie.

Il lavoratore può rifiutarsi di fare la formazione?

No. Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare alla formazione organizzata dal datore. Il rifiuto ingiustificato può essere oggetto di procedimento disciplinare.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La formazione sulla sicurezza e obbligatoria per tutti i lavoratori (D.Lgs. 81/2008, artt. 36-37).
  • Va erogata prima dell'adibizione alla mansione, in orario di lavoro e a carico del datore.
  • Si articola in formazione generale e formazione specifica, con durate legate al profilo di rischio.
  • Va aggiornata periodicamente e ripetuta quando cambiano mansione, rischi o attrezzature.
  • Il datore deve documentare e conservare le attestazioni, esibibili agli organi ispettivi.
  • Durate e contenuti puntuali derivano dagli Accordi Stato-Regioni vigenti.
Indice dei contenuti

La formazione alla sicurezza non e un adempimento burocratico, ma il presupposto stesso del lavoro sicuro. Il D.Lgs. 81/2008, agli artt. 36 e 37, costruisce un sistema in cui informazione e formazione precedono e accompagnano la prestazione: un lavoratore consapevole dei rischi e la prima difesa contro l'infortunio. Da qui il carattere preventivo e obbligatorio dell'obbligo formativo, che grava interamente sul datore.

Il fondamento negli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008

La norma distingue l'informazione, che riguarda i rischi e le misure di prevenzione, dalla formazione, che mira a far acquisire competenze e comportamenti sicuri. Entrambe sono dovute e devono essere comprensibili per il lavoratore, anche sul piano linguistico. La formazione e un diritto del lavoratore e, specularmente, un obbligo non delegabile del datore.

Formazione generale e formazione specifica

La formazione si articola in un modulo generale, comune a tutti, dedicato ai concetti di base, ai diritti e ai doveri e all'organizzazione della prevenzione, e in un modulo specifico, calibrato sui rischi propri della mansione e del settore. Le durate dei moduli sono fissate dagli Accordi Stato-Regioni in funzione del profilo di rischio e vanno verificate nella versione vigente.

Il momento dell'erogazione

La formazione deve precedere l'adibizione alla mansione: il lavoratore non puo essere messo a operare prima di aver completato il percorso formativo dovuto. Questo vincolo temporale e essenziale, perche la prevenzione perde efficacia se interviene dopo l'esposizione al rischio. Il tempo dedicato alla formazione e a tutti gli effetti orario di lavoro.

Aggiornamento e formazione integrativa

L'obbligo non si esaurisce con la formazione iniziale. E previsto un aggiornamento periodico e, soprattutto, la formazione va ripetuta o integrata ogni volta che cambiano le condizioni di rischio: nuove attrezzature o sostanze, cambio di mansione, rientro dopo lunga assenza. L'aggiornamento non e una formalita: deve coprire i mutamenti effettivamente intervenuti nel contesto lavorativo.

Modalita di erogazione e documentazione

A seconda dei moduli, la formazione puo svolgersi in presenza o, per le parti consentite, in modalita e-learning, secondo le condizioni degli Accordi. Il datore deve documentare l'attivita formativa, conservare le attestazioni e renderle disponibili agli organi di vigilanza. La tracciabilita della formazione e parte integrante dell'adempimento.

Le conseguenze dell'inadempimento

La mancata formazione e sanzionata dal D.Lgs. 81/2008 e, in caso di infortunio, aggrava la responsabilita del datore, anche sul piano penale. Non aver formato il lavoratore puo concorrere a integrare la colpa specifica per violazione delle norme antinfortunistiche. La formazione, in questa prospettiva, e anche uno strumento di tutela del datore diligente.

I doveri del lavoratore

L'obbligo formativo ha un risvolto a carico del lavoratore, tenuto a partecipare ai percorsi organizzati dal datore. Il rifiuto ingiustificato puo avere rilievo disciplinare, perche la sicurezza e un interesse comune che coinvolge l'intera organizzazione del lavoro. La collaborazione del lavoratore completa il sistema preventivo.

Domande frequenti

La formazione sulla sicurezza si paga di tasca propria?

No. E interamente a carico del datore e si svolge di norma in orario di lavoro; il tempo dedicato e considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.

Quando deve essere erogata la formazione?

Prima dell'adibizione alla mansione. Il lavoratore non puo essere messo a operare prima di aver completato il percorso formativo dovuto per il proprio profilo di rischio.

La formazione online e valida?

Alcuni moduli, come quello generale, possono essere erogati in e-learning secondo le condizioni degli Accordi Stato-Regioni. La formazione specifica, soprattutto per i rischi elevati, richiede spesso modalita in presenza o verifiche pratiche.

Quando va ripetuta o aggiornata la formazione?

E previsto un aggiornamento periodico e va integrata quando cambiano le condizioni di rischio: nuove attrezzature o sostanze, cambio di mansione, rientro dopo lunga assenza. Le cadenze puntuali derivano dagli Accordi vigenti.

Il lavoratore puo rifiutarsi di partecipare?

No. Il lavoratore ha l'obbligo di partecipare alla formazione organizzata dal datore; il rifiuto ingiustificato puo avere rilievo disciplinare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.