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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

In sintesi

Tutti i lavoratori devono ricevere formazione adeguata sui rischi connessi alla propria mansione prima di essere adibiti al lavoro o in caso di cambiamento delle condizioni. La formazione va erogata in orario di lavoro a spese del datore; la sua durata minima varia in base al settore e al profilo di rischio, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 e dagli accordi successivi.

Riferimento normativo

D.Lgs. 81/2008, artt. 36-37; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Tabella riepilogativa

Durata minima della formazione sicurezza (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
Livello di rischio Formazione generale Formazione specifica Totale minimo
Basso (es. uffici, commercio) 4 ore 4 ore 8 ore
Medio (es. artigianato, PMI) 4 ore 8 ore 12 ore
Alto (es. costruzioni, industria) 4 ore 12 ore 16 ore
Aggiornamento periodico 6 ore ogni 5 anni (per tutti i livelli) –

Formazione generale e formazione specifica

La formazione si articola in due moduli. La formazione generale (4 ore per tutti i livelli) riguarda i concetti base della sicurezza, i diritti e doveri dei lavoratori, il sistema istituzionale. La formazione specifica varia per durata (4, 8 o 12 ore) in base al profilo di rischio del settore ed è focalizzata sui rischi propri della mansione e del luogo di lavoro. Entrambi i moduli devono precedere l’adibizione alla mansione.

Quando è obbligatorio ripetere la formazione

La formazione va aggiornata ogni 5 anni (6 ore minime), e deve essere ripetuta ogniqualvolta cambiano le condizioni di rischio, vengono introdotte nuove attrezzature o sostanze, il lavoratore cambia mansione o rientra dopo una lunga assenza. L’aggiornamento non è una formalità: deve coprire i cambiamenti effettivamente intervenuti nel contesto lavorativo.

Come si eroga e chi la certifica

La formazione può essere erogata in presenza o in modalità e-learning per il solo modulo generale (secondo le condizioni definite dagli accordi). Il datore deve conservare il registro della formazione con le firme di presenze e le attestazioni, che possono essere richieste dagli organi ispettivi. La formazione erogata da enti accreditati rilascia attestati validi su tutto il territorio nazionale.

Casi pratici

Tizio – neo-assunto in un magazzino logistico (rischio alto)

Tizio viene assunto come operaio in un magazzino. Prima di iniziare a lavorare deve ricevere 4 ore di formazione generale più 12 ore di formazione specifica (settore logistica, rischio alto). Il datore non può adibire Tizio alle mansioni prima del completamento del percorso formativo.

Caia – impiegata amministrativa (rischio basso)

Caia lavora in ufficio: il suo profilo di rischio è basso. Le bastano 8 ore totali (4 generali + 4 specifiche). Ogni 5 anni deve aggiornare la formazione con un corso di 6 ore per mantenerla valida.

Sempronio – cambio di mansione da ufficio a laboratorio

Sempronio, già formato come impiegato (rischio basso), viene spostato a un laboratorio chimico (rischio alto). Il datore deve erogare la formazione specifica integrativa per il nuovo profilo di rischio prima che Sempronio inizi a operare nel laboratorio.

Domande frequenti

La formazione sulla sicurezza si paga di tasca propria?

No. La formazione è interamente a carico del datore di lavoro e si svolge preferibilmente durante l’orario di lavoro; il tempo impiegato è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.

È valida la formazione online?

Il modulo di formazione generale può essere erogato in e-learning secondo le condizioni definite dagli accordi Stato-Regioni. La formazione specifica, soprattutto per rischi alti, richiede invece spesso la presenza fisica o la verifica pratica.

Cosa succede se il datore non forma i lavoratori?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali (arresto o ammenda) per il datore che non adempie all’obbligo formativo. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità datoriale.

Quanto dura l'attestato di formazione?

L’attestato è valido 5 anni, dopo i quali è necessario l’aggiornamento di 6 ore. Non va confuso con i corsi specifici per figure particolari (preposto, addetto antincendio ecc.) che hanno scadenze proprie.

Il lavoratore può rifiutarsi di fare la formazione?

No. Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare alla formazione organizzata dal datore. Il rifiuto ingiustificato può essere oggetto di procedimento disciplinare.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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