Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Logistica: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica prevede un periodo di comporto di 6-12 mesi in base ad anzianità. Durante la malattia il lavoratore percepisce l’integrazione aziendale al 100% (l’INPS paga 50-66,66%, l’azienda integra il resto). Per gli autisti la malattia richiede comunicazione tempestiva all’azienda per riprogrammazione carichi e veicoli.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Comporto malattia CCNL Logistica
    Anzianità Comporto Note
    Fino a 6 mesi 3 mesi 180 giorni
    6 mesi – 2 anni 6 mesi
    2-10 anni 9 mesi
    Oltre 10 anni 12 mesi
    Gravi patologie Raddoppio comporto Con certificato spec.

    Comporto graduato per anzianità

    Il CCNL Logistica gradua il comporto in base all’anzianità di servizio:

    • Fino a 6 mesi: 3 mesi (90 giorni)
    • 6 mesi-2 anni: 6 mesi (180 giorni)
    • 2-10 anni: 9 mesi (270 giorni)
    • Oltre 10 anni: 12 mesi (365 giorni)

    Per gravi patologie certificate (oncologiche, cronico-degenerative): comporto raddoppiato. Superato il comporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    Retribuzione durante la malattia

    Durante la malattia il lavoratore riceve:

    • Giorni 1-3 (carenza): 100% a carico del datore
    • Giorni 4-20: INPS 50% + integrazione azienda al 100%
    • Giorni 21-180: INPS 66,66% + integrazione azienda al 100%

    L’azienda anticipa l’intero stipendio al lavoratore e si fa rimborsare dall’INPS la quota di sua competenza (sistema di “anticipazione”).

    Obblighi del lavoratore

    In caso di malattia il lavoratore deve:

    1. Comunicare tempestivamente all’azienda (entro 2h dall’inizio del turno per autisti, entro 4h per magazzino/uffici)
    2. Far visitare dal medico curante che trasmette telematicamente il certificato all’INPS
    3. Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore entro 24h
    4. Permettere visite di controllo (fasce reperibilità: 10-12 e 17-19)

    Per autisti: comunicazione tempestiva è essenziale per riprogrammazione carichi (no scaricabarile su colleghi).

    Infortunio sul lavoro per autisti

    L’infortunio sul lavoro è frequente nel settore (manovre di carico, incidenti stradali). Copertura INAIL:

    • Giorni 1-3: 100% a carico del datore
    • Giorni 4-90: INAIL 60% + integrazione azienda al 100%
    • Oltre 90 giorni: INAIL 75% + integrazione 100%

    L’infortunio in itinere (durante il tragitto casa-lavoro) è coperto dall’INAIL come infortunio sul lavoro. Per autisti: l’incidente durante la guida è quasi sempre infortunio sul lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Autista influenza 7 giorni
    Tizio è 3° Super (€1.615/mese), 4 anni anzianità. Influenza 7 giorni. INPS paga: 50% giorni 4-7 = ~€110. Azienda integra al 100%: €390 totali per la settimana. Comporto residuo: ~9 mesi – 7 gg.
    Caia – Mulettista incidente con muletto
    Caia si infortuna con il muletto in magazzino (frattura). Infortunio sul lavoro INAIL. Dal 4° al 90° giorno INAIL 60% + azienda integra al 100%. Convalescenza 4 mesi: tutto coperto. L’infortunio non consuma il comporto malattia.
    Sempronio – Autista infortunio in itinere
    Sempronio cade in moto andando al lavoro. Infortunio in itinere coperto INAIL. Dal 4° giorno: INAIL 60% + azienda 100%. Pratica aperta da medico INAIL. Sempronio percepisce intero stipendio per 2 mesi di convalescenza.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in Logistica?
    Dipende dall’anzianità: 3 mesi fino a 6 mesi di servizio, 6 mesi da 6 mesi a 2 anni, 9 mesi da 2 a 10 anni, 12 mesi oltre 10 anni. Per gravi patologie: raddoppio (es. oltre 10 anni = 24 mesi).
    Come comunico la malattia se sono autista?
    Tempestivamente, entro 2 ore dall’inizio del turno (telefonata al responsabile, SMS). È essenziale per riprogrammazione carichi e veicoli. Successivamente: certificato medico telematico INPS + numero protocollo al datore entro 24h.
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL Logistica integra al 100% l’indennità INPS (che paga 50-66,66%) per l’intero periodo di comporto. Il datore anticipa l’intero stipendio e si fa rimborsare dall’INPS la quota.
    L'incidente stradale è coperto?
    Sì, sempre come infortunio sul lavoro INAIL se l’autista è in servizio. Anche l’incidente in itinere (tragitto casa-lavoro) è coperto. Pratica aperta automaticamente dal medico del Pronto Soccorso.
    Quali sono le fasce di reperibilità?
    10-12 e 17-19, per tutti i giorni della malattia (incluse domeniche e festivi). Il medico fiscale può visitare in queste fasce. Assenza ingiustificata: sanzione (riduzione indennità).
    Dopo il comporto posso essere licenziato?
    Sì, per giustificato motivo oggettivo (impossibilità di tenere il posto). Il preavviso si applica secondo anzianità. Le tutele crescenti (Jobs Act) si applicano per assunti post-2015.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 108 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 108 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 108 L. Fall. – Poteri del giudice delegato

    Poteri del giudice delegato

  • Art. 193 D.P.R. 115/2002

    Art. 193 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

    2. 2. Con la convenzione sono stabiliti: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

  • Art. 180 Cod. Amb. – (Prevenzione della produzione di rifiuti)

    Art. 180 Cod. Amb. – (Prevenzione della produzione di rifiuti)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.

    2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che: a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili; b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione; e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza; f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili; g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il

    2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l’impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 ; h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari; i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio; m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento acquatico di ogni tipo; o) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.

    3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell’ articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , trasmette le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell’ articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE . L’attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.

    4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l’attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma

    2. 5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell’ articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE , valuta l’attuazione delle misure sul riutilizzo.

    6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell’ articolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE .

  • Art. 3 D.Lgs. 42/2004 – Tutela del patrimonio culturale

    Art. 3 D.Lgs. 42/2004 – Tutela del patrimonio culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

    2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura .

  • Art. 147 bis TUEL – Articolo 147-bis

    Art. 147 Bis TUEL – Articolo 147-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

    2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

    3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

  • Art. 207 D.P.R. 115/2002

    Art. 207 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

  • Art. 107-bis D.Lgs. 209/2005 – (Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa)

    Art. 107-bis D.Lgs. 209/2005 – (Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti: a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all' articolo 1, comma 1, lettere t) e cc ), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività; b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109; c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109; d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies.)) ((45))

  • Art. 30 T.U.IVA: Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccede

    Art. 30 T.U.IVA: Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccede

    Art. 30 T.U.IVA – Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza.

    In vigore dal 01/01/2015 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “(Comma soppresso)

    Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e’ superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita’.

    Il contribuente puo’ chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all’atto della presentazione della dichiarazione:

    a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita’ che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonche’ a norma dell’articolo 17-ter;

    b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

    c) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonche’ di beni e servizi per studi e ricerche;

    d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;

    e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17.

    Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma puo’ chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo’ essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

    Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all’attivita’ esercitata, hanno determinato il verificarsi dell’eccedenza di cui si chiede il rimborso.

    Agli effetti della norma di cui all’articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti”

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  • Art. 34 Cont. Trib. – discussione in pubblica udienza

    Art. 34 Cont. Trib. – discussione in pubblica udienza

    Art. 34 Cont. Trib. – Discussione in pubblica udienza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

    2. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.

    3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l’art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

  • Art. 110 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche

    Art. 110 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all' articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale , per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo quanto previsto dall' articolo 166 del codice penale ; c) non essere stata dichiarata fallita, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;(45) d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni; e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

    2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali sulle materie individuate dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su tali aree tematiche.L'IVASS, con regolamento, detta anche disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro, determinando altresì le modalità di svolgimento della prova di idoneità . (45)

    3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. (45)

    3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. (45)

  • Art. 146 TUEL – Articolo 146

    Art. 146 TUEL – Articolo 146

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

    2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.