Autore: Andrea Marton

  • Art. 98 D.Lgs. 141/2024 – Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

    Art. 98 D.Lgs. 141/2024 – Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

    2. È tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell’arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.

    3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.

  • Articolo 154 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 154 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 154 CCII – Crediti pecuniari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all’archiviazione disposta ai sensi dell’articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall’articolo 153, comma 3.

    2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

    3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.

  • Art. 30 Imp. Reg. – ratifica, convalida o conferma

    Art. 30 Imp. Reg. – ratifica, convalida o conferma

    Art. 30 Imp. Reg. – Ratifica, convalida o conferma

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all’imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell’art. 22.

    2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell’acquirente, l’imposta si applica con l’aliquota propria dell’atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l’imposta stabilita per la relativa obbligazione.

    3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell’alienante è dovuta l’imposta per l’assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall’atto la somma risulti promessa o pagata.

    4. Il criterio per la determinazione dell’imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.

  • Articolo 153 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 153 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 153 CCII – Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.

    2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

    3. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

    4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell’iscrizione e della rinnovazione dell’ipoteca.

    5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall’articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonchè alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

  • Art. 141 TUEL – Articolo 141

    Art. 141 TUEL – Articolo 141

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinchè lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

    2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

    3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

    4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

    5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

    6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. 112

    8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell’interno.

  • CCNL Florovivaismo: assunzione OTD, OTI e contratti stagionali

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Nel florovivaismo coesistono operai a tempo indeterminato (OTI) e operai a tempo determinato (OTD), questi ultimi largamente maggioritari per la stagionalita del settore. I contratti OTD agricoli hanno regole speciali rispetto al D.Lgs. 81/2015 (lavoro privato): limite acausale piu ampio, proroghe e rinnovi per campagne, agevolazioni contributive. Il contratto deve essere sempre in forma scritta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Contratto nazionale operai agricoli e florovivaisti (con accordi di rinnovo periodici; ultimo aggiornamento retributivo 2024-2025)
    Vigenza
    Rinnovato con riferimento al biennio 2024-2025; integrato dai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    OTD e OTI nel florovivaismo – confronto
    Caratteristica OTD (tempo determinato) OTI (tempo indeterminato)
    Durata Limitata (campagna, stagione, ciclo colturale) Indeterminata
    Ferie Inglobate nella paga (8,33% maggiorazione) 26 gg lavorativi annui
    Contribuzione INPS Aliquota agricola ridotta (fondo INPS agricoltori) Idem, con agevolazioni OTI-zona
    Periodo di prova Di norma non previsto per campagne brevi Previsto (7-30 giorni da CCNL)
    Preavviso Non previsto alla scadenza naturale Da 8 a 30 giorni da CCNL
    TFR Liquidato a ogni cessazione Maturato e liquidato alla cessazione finale

    OTD agricolo: regole speciali

    Il contratto OTD in agricoltura beneficia di una disciplina piu flessibile rispetto al contratto a termine del settore privato (D.Lgs. 81/2015). In particolare:

    • Non si applica il limite del 20% della forza lavoro fissa per gli OTD agricoli stagionali
    • Le proroghe e i rinnovi sono ammessi con maggiore liberta, legati ai cicli produttivi
    • Non e richiesta la causale per i contratti legati alla stagione o alla campagna
    • I contributi previdenziali agricoli sono calcolati su parametri diversi (giornate di lavoro, non sui redditi mensili come nel settore industriale)

    Periodo di prova

    Per i contratti OTI il CCNL prevede un periodo di prova durante il quale entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La durata varia per qualifica:

    • Operaio comune: 7 giorni lavorativi
    • Operaio qualificato: 15 giorni lavorativi
    • Operaio specializzato: 30 giorni lavorativi

    Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale. Per i contratti OTD stagionali brevi il periodo di prova e di norma inapplicato o ridotto ai primissimi giorni.

    Obblighi di assunzione e comunicazioni

    L’assunzione deve essere comunicata al Centro per l’Impiego tramite il sistema UniLav (comunicazione obbligatoria telematica) entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (non oltre). Il contratto di lavoro deve essere consegnato per iscritto al lavoratore.

    Per le assunzioni in agricoltura, il datore deve iscrivere i lavoratori all’INPS-Gestione agricola. I contributi si versano trimestralmente sulla base delle giornate lavorate, con aliquote agevolate per le zone svantaggiate (montagna, aree meridionali).

    Casi pratici

    Tizio – OTD: quante volte si puo rinnovare il contratto?
    Tizio e assunto ogni anno per la campagna primaverile (4 mesi) dallo stesso vivaio. Dopo 4 rinnovi annuali, il datore valuta se trasformarlo in OTI. Il contratto OTD agricolo stagionale non e soggetto al limite dei 4 rinnovi previsto dal D.Lgs. 81/2015 per il settore privato ordinario. Tuttavia, il prolungamento senza soluzione di continuita puo configurare un rapporto di fatto a tempo indeterminato.
    Caia – Periodo di prova: recesso nella prima settimana
    Caia e assunta come operaia qualificata OTI con periodo di prova di 15 giorni lavorativi. Al 10° giorno il datore decide di non confermarla. Il recesso in prova non richiede preavviso ne motivazione (salvo abuso del diritto). Caia ha diritto alla retribuzione per i 10 giorni lavorati + ratei maturati (TFR, tredicesima, ferie).
    Sempronio – Trasformazione da OTD a OTI: quando e obbligatoria?
    Sempronio lavora ininterrottamente per lo stesso datore da 11 mesi con contratti OTD mensili consecutivi. La continuita del rapporto puo far presumere un rapporto a tempo indeterminato di fatto. Il datore, su diffida del sindacato, formalizza la trasformazione in OTI, riconoscendo l’anzianita maturata e i conseguenti diritti (ferie, scatti, preavviso).

    Domande frequenti

    Qual e la differenza principale tra OTD e OTI nel florovivaismo?
    L’OTD ha un contratto a termine (stagionale o per campagna specifica), con ferie inglobate nella paga e TFR liquidato a ogni cessazione. L’OTI ha un contratto stabile, ferie separate, TFR accumulato e maggiori tutele in caso di licenziamento.
    Il contratto OTD agricolo ha un limite di rinnovi?
    Il contratto OTD agricolo stagionale non e soggetto al limite dei 4 rinnovi del D.Lgs. 81/2015. Tuttavia, contratti continuativi senza soluzione di continuita per lunghi periodi possono essere riqualificati come rapporti a tempo indeterminato.
    L'assunzione deve essere comunicata prima dell'inizio lavoro?
    Si, tramite il sistema UniLav al Centro per l’Impiego, entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro (o entro le ore 24 del giorno antecedente). L’omissione e sanzionata amministrativamente.
    Il florovivaismo ha agevolazioni contributive particolari?
    Si. I datori di lavoro agricoli in zone svantaggiate (montagna, aree meridionali) beneficiano di riduzioni contributive INPS. I lavoratori OTI in queste zone pagano aliquote ridotte rispetto al settore industriale.
    Il periodo di prova vale anche per i contratti OTD?
    Di norma per i contratti OTD stagionali brevi il periodo di prova non si applica o e molto ridotto (1-3 giorni). E previsto per contratti OTD di durata superiore ai 3-4 mesi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 97 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 97 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 97 L. Fall. – Comunicazione dell’esito del procedimento

    Comunicazione dell’esito del procedimento

  • Art. 76 L. 354/1975 – Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto

    Art. 76 L. 354/1975 – Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all’assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

  • Art. 138 TUEL – Articolo 138

    Art. 138 TUEL – Articolo 138

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. In applicazione dell’ articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d’ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.

  • Art. 360 DPR 495/1992 – Convogli militari, cortei e simili

    Art. 360 DPR 495/1992 – Convogli militari, cortei e simili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.

    2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare.

    3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.

    4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonché tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive.

    5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovrà essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA. Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento può essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA…." e "FINE GARA…." con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.

  • CCNL Chimici Industria: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria prevede preavviso di 1-4 mesi in base a categoria e anzianità. Per i livelli A-C: 1 mese fino a 5 anni, 1,5 mesi fino a 10 anni, 2 mesi oltre. Per livelli D-F: tempi più lunghi, fino a 4 mesi per Quadri senior. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. Indennità sostitutiva per mancato preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Chimica Industria per categoria e anzianità
    Categoria Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    F, E 15 giorni 1 mese 1,5 mesi
    D, C 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    B 2 mesi 3 mesi 3,5 mesi
    A3 (Quadro) 2,5 mesi 3 mesi 4 mesi
    A1, A2 (Quadri) 3 mesi 4 mesi 4 mesi

    Durante la prova: nessun preavviso. Per dimissioni: stessi termini del licenziamento (non dimezzati).

    Preavviso variabile per categoria e anzianità

    Il preavviso nel CCNL Chimica Industria si modula su due variabili: categoria e anzianità di servizio. La logica: più qualificata la mansione e più lunga la permanenza in azienda, più lungo il preavviso.

    Esempi tipici:

    • Operaio F con 2 anni: 15 giorni
    • Operaio D con 7 anni: 1,5 mesi
    • Impiegato B con 12 anni: 3,5 mesi
    • Quadro A1 con 15 anni: 4 mesi

    Decorrenza e modalità

    Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione. I giorni sono di calendario (sabato, domenica e festivi inclusi).

    Le comunicazioni di licenziamento o dimissioni devono essere:

    • Scritte (raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con firma)
    • Motivate per il licenziamento (giustificato motivo o giusta causa)
    • Telematiche all’INPS per le dimissioni (modulo telematico INPS, NON serve raccomandata se telematica)

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Chi recede senza rispettare il preavviso deve all’altra parte l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso.

    Esempio: impiegato B con 8 anni di anzianità, stipendio €2.400. Preavviso dovuto: 3 mesi. Se il datore licenzia con effetto immediato: deve pagare €2.400 × 3 = €7.200 di indennità sostitutiva, oltre a TFR, ferie, 13ª maturate.

    Tutele in caso di licenziamento illegittimo

    Il licenziamento nel CCNL Chimica è soggetto alle tutele dello Statuto dei Lavoratori e del Jobs Act:

    • Aziende >15 dipendenti, assunti pre-2015: art. 18 – reintegra o indennizzo (12-24 mensilità)
    • Aziende >15 dipendenti, assunti post-2015: tutele crescenti – indennizzo 6-36 mensilità per anzianità
    • Aziende <=15 dipendenti: 2,5-6 mensilità di indennizzo

    NASpI: spetta in caso di disoccupazione involontaria (licenziamento non per giusta causa). Durata variabile per anzianità.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento operaio D con 8 anni
    Tizio è D, 8 anni anzianità. Il datore lo licenzia con preavviso di 1,5 mesi. Stipendio €1.870. Tizio lavora i 45 giorni di preavviso, poi cessa. TFR, ferie, 13ª maturate. Riceve anche NASpI per disoccupazione involontaria.
    Caia – Dimissioni Quadro A2 senza preavviso
    Caia è Quadro A2 da 7 anni (€2.950/mese). Si dimette per nuova offerta immediata. Preavviso dovuto: 4 mesi. Senza preavviso: deve €2.950 × 4 = €11.800 di indennità all’azienda. Soluzione: rinuncia al preavviso d’accordo con il datore (esonero).
    Sempronio – Licenziamento per giusta causa
    Sempronio è D, sorpreso a rubare materiale aziendale. Licenziamento per giusta causa senza preavviso, senza indennità sostitutiva (la giusta causa esonera dal preavviso). Riceve solo TFR, ferie e 13ª. Non spetta NASpI.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Stesso preavviso del licenziamento, NON dimezzato come in altri CCNL. Es. operaio D con 5 anni: 1 mese. Impiegato B con 10 anni: 3 mesi. Quadro A1: 3-4 mesi.
    Posso dimettermi via PEC?
    No, per le dimissioni serve la procedura telematica INPS (eccezione: i lavoratori domestici sono esclusi). Si compila il modulo telematico sul sito INPS o tramite patronato. Senza procedura telematica le dimissioni sono nulle.
    Cos'è la NASpI?
    Indennità di disoccupazione INPS spettante in caso di disoccupazione involontaria (licenziamento, fine contratto, dimissioni per giusta causa). Durata: max 24 mesi, importo decrescente. Per chimici con stipendio €1.870: ~€1.100/mese.
    Posso essere licenziato senza giusta causa?
    Dipende dal tipo di tutela: per assunti post-2015 in aziende >15 dipendenti si applicano le “tutele crescenti” (indennizzo 6-36 mensilità). Per assunti pre-2015 si applica l’art. 18 (reintegra possibile).
    Cos'è l'indennità sostitutiva del preavviso?
    È la somma dovuta da chi recede senza rispettare il preavviso, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso. Es. 3 mesi non rispettati = 3 mensilità di indennità.
    Le dimissioni per giusta causa danno NASpI?
    Sì, sono equiparate al licenziamento per la NASpI: giusta causa è ad esempio mancato pagamento dello stipendio per più mesi, molestie sul lavoro, demansionamento illegittimo. Servono prove documentate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 58 D.Lgs. 198/2006 – Disposizioni finanziarie

    Art. 58 D.Lgs. 198/2006 – Disposizioni finanziarie

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità Baccini, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Berlusconi, Ministro della salute (ad interim) Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli articolo precedente