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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 208 individua l'ufficio incaricato della gestione della riscossione per i diversi riti.
  • Nel civile, amministrativo e tributario è l'ufficio presso il magistrato che ha emesso il provvedimento.
  • Nel penale è l'ufficio presso il giudice dell'esecuzione.
  • In tutti gli altri casi è la Corte d'appello di Roma.
  • I termini del D.Lgs. 112/1999 non si riferiscono a questi uffici.

Testo dell'articoloVigente

Art. 208 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. 1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo … e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L) b-bis) in tutte le altre ipotesi è quello presso la corte d'appello di Roma

2. Negli articoli 6 , 15 , 16 , 18 , 22 , 38 , 39 , 47 , 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.

Commento

L'articolo 208 risolve un problema di competenza fondamentale: quale ufficio gestisce il recupero crediti, considerando che il processo coinvolge spesso più gradi e magistrati. La norma fissa criteri chiari per ciascuna giurisdizione, evitando conflitti di attribuzione e ritardi.

Processo civile, amministrativo e tributario

Per questi riti la competenza spetta all'ufficio presso il magistrato (diverso dalla Cassazione) il cui provvedimento è passato in giudicato. Se il provvedimento di primo grado è confermato in appello, è la corte d'appello a gestire il recupero. La Cassazione è esclusa dalla competenza diretta per ragioni di sovraccarico.

Processo penale

Nel penale la competenza è dell'ufficio presso il giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 665 e ss. c.p.p. È il giudice del luogo dove la pena è da eseguire, che già conosce la posizione del condannato e può coordinare le diverse fasi esecutive.

Clausola residuale: Corte d'appello di Roma

In tutte le altre ipotesi (giurisdizioni speciali, casi particolari) la competenza è radicata presso la Corte d'appello di Roma. È clausola di chiusura che garantisce sempre l'individuazione di un ufficio, anche in casi anomali o di provvedimenti non riconducibili alle categorie ordinarie.

Esclusione dei termini del D.Lgs. 112/1999

Il comma 2 chiarisce che termini come 'ente creditore' o 'soggetti creditori' contenuti nel D.Lgs. 112/1999 (concessionario della riscossione) non si riferiscono agli uffici recupero crediti della giustizia. È nota tecnica per evitare confusione fra fasi amministrative del recupero giudiziale e quelle esattoriali.

Coordinamento operativo

L'ufficio competente predispone il ruolo, lo trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, monitora gli incassi e gestisce eventuali sospensioni o dilazioni. È nodo essenziale per il buon funzionamento del recupero erariale.

Aspetto pratico: l'individuazione corretta dell'ufficio competente è essenziale per la regolarità della notifica dell'invito al pagamento. Un atto notificato da ufficio incompetente è viziato e può essere impugnato con successo. Per il debitore, verificare la competenza dell'ufficio mittente è prima difesa da opporre. La giurisprudenza ha distinto fra incompetenza assoluta (vizio insanabile) e relativa (sanabile per acquiescenza), con effetti diversi sui rimedi esperibili. La clausola residuale a favore della Corte d'appello di Roma è stata oggetto di critiche dottrinali per il rischio di sovraccarico, ma il legislatore l'ha mantenuta per garantire sempre un foro determinato. In sede applicativa, è prassi che l'ufficio recupero centrale di Roma collabori con gli uffici periferici per la concreta gestione delle procedure.

Un'ulteriore semplificazione potrebbe derivare dall'estensione del PCT alla fase di recupero, ipotesi già in sperimentazione presso alcuni uffici pilota, con generazione automatizzata di inviti al pagamento partendo dai dispositivi di condanna registrati nei sistemi di cancelleria.

Casi pratici

Caso 1: Tizio sentenza confermata in Cassazione

Caso 2: Caio condannato in penale

Domande frequenti

Se la sentenza civile è confermata in Cassazione, chi gestisce il recupero?

L'ufficio presso il magistrato di merito che ha emesso il provvedimento confermato dalla Cassazione. La Cassazione resta esclusa per ragioni di carico, e la competenza torna alla corte d'appello o al tribunale che ha pronunciato.

Nel penale il giudice dell'esecuzione coincide con il giudice di merito?

Non sempre. Il giudice dell'esecuzione ex art. 665 c.p.p. è individuato in base al luogo di esecuzione della pena, che può differire dalla sede del processo di merito. È spesso il tribunale del luogo di detenzione.

La Corte d'appello di Roma riceve molte pratiche di recupero?

Sì, perché la clausola residuale fa confluire a Roma i casi anomali: provvedimenti di giudici speciali, decreti di organi non incardinati nella struttura ordinaria, situazioni di competenza dubbia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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