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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi sono recuperate secondo le regole comuni.
  • Il regime si estende ai detenuti in custodia cautelare nei casi previsti dal c.p.p.
  • L'importo giornaliero è fissato annualmente con decreto del Ministero della giustizia.
  • Comprende vitto, alloggio, vestiario e cure ordinarie negli istituti penitenziari.
  • Il recupero opera in caso di sentenza definitiva di condanna.

Testo dell'articoloVigente

Art. 206 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale , dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.

Commento

L'articolo 206 disciplina una voce di costo significativa per l'erario: le spese di mantenimento dei detenuti. La regola di fondo è che il condannato deve rifondere lo Stato per il costo della propria detenzione, secondo importi fissati annualmente per ragioni di uniformità.

Ambito soggettivo

La norma copre i detenuti definitivi (in espiazione di pena dopo sentenza irrevocabile) e quelli in custodia cautelare nei casi previsti dal codice di procedura penale (quando la custodia sia poi computata nella pena definitiva). Resta escluso chi sia assolto: in quel caso lo Stato si fa carico del costo, senza recupero.

Determinazione dell'importo

Il Ministero della giustizia fissa annualmente la misura giornaliera del costo di mantenimento, calcolato sulla base delle spese effettive degli istituti penitenziari per vitto, alloggio, vestiario e cure mediche ordinarie. L'importo è tipicamente di poche euro al giorno, ma cumulato su periodi lunghi diventa rilevante.

Regole comuni di recupero

Si applicano le procedure ex artt. 211-215: quantificazione da parte del funzionario, invito al pagamento, iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento, esecuzione esattoriale tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Non opera vincolo di solidarietà.

Coordinamento con l'ordinamento penitenziario

La L. 354/1975 e il DPR 230/2000 disciplinano l'ordinamento penitenziario e definiscono il contenuto del trattamento. Il costo di mantenimento è funzionale a garantire la dignità del detenuto e l'esecuzione della pena in condizioni umane, come imposto dall'art. 27, comma 3, Cost.

Profili di equità

La norma è temperata dal principio di sospensione in caso di mancanza di mezzi del condannato. L'ufficio recupero verifica le condizioni economiche e può sospendere l'iscrizione a ruolo fino al ripristino della capacità contributiva. Il debito non si estingue ma resta in attesa.

Profilo umano: il dato sul mantenimento esiste per ricordare al condannato che la propria detenzione ha un costo per la collettività. Tuttavia la sospensione per indigenza fa sì che molti debiti restino in sospeso per anni, con cancellazione contabile ex art. 210 dopo il discarico automatico. La giurisprudenza CEDU sull'art. 3 Cedu ha contribuito a contenere applicazioni rigorose della norma in casi di estrema vulnerabilità economica del condannato. Sotto altro profilo, va ricordato che il computo delle giornate di detenzione effettiva esclude i periodi di lavoro intramurario retribuito secondo l'art. 22 ord. pen., perché in quel caso il costo è coperto dalle retribuzioni trattenute. Per il detenuto è importante verificare la correttezza del computo, eventualmente con assistenza del difensore di fiducia o d'ufficio.

La trasparenza sulla quantificazione delle spese di mantenimento è anche presidio contro il rischio di sovrastima, particolarmente delicato in un sistema penitenziario sottoposto a costanti pressioni di efficienza budgetaria e di rispetto degli standard CEDU sulla dignità del trattamento.

Domande frequenti

Quanto costa al giorno il mantenimento in carcere?

L'importo è fissato annualmente con decreto ministeriale e si aggira tradizionalmente su cifre modeste (alcune euro al giorno), che cumulati su anni di detenzione diventano rilevanti.

Anche il detenuto assolto deve rifondere le spese?

No. Il recupero opera solo per il condannato in via definitiva. La custodia cautelare di chi è poi assolto resta integralmente a carico dello Stato, con possibile diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Il debito per mantenimento si prescrive?

Sì, in dieci anni come gli altri crediti erariali, salvo atti interruttivi (notifica di invito al pagamento, iscrizione a ruolo, cartella esattoriale).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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