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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 500 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’intervento

    Articolo 500 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’intervento

    Art. 500 c.p.c. – Effetti dell’intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a

    partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene

    pignorato e a provocarne i singoli atti.

  • Articolo 499 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Articolo 499 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Art. 499 c.p.c. – Intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato

    su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un

    sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da

    pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture

    contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.

    Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o

    l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del

    titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di

    residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se

    l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo

    comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle

    medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

    Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i

    dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile

    attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.

    Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare,

    con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del

    debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo

    esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti,

    senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il

    termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di

    distribuzione.

    Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 il

    giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi

    di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la

    data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

    All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo

    gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa

    misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto

    luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli

    effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore

    partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del

    credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati

    viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’art. 510, terzo comma,

    all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e

    dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma,

    l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.

  • Articolo 498 Codice di Procedura Civile: Avviso ai creditori iscritti

    Articolo 498 Codice di Procedura Civile: Avviso ai creditori iscritti

    Art. 498 c.p.c. – Avviso ai creditori iscritti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

    A tal fine e’ notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

    In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo’ provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.

  • Art. 497 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del pignoramento

    Art. 497 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del pignoramento

    Art. 497 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.

  • Articolo 496 Codice di Procedura Civile: Riduzione del pignoramento

    Articolo 496 Codice di Procedura Civile: Riduzione del pignoramento

    Art. 496 c.p.c. – Riduzione del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati e’ superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo’ disporre la riduzione del pignoramento.

  • Articolo 495 Codice di Procedura Civile: Conversione del pignoramento

    Articolo 495 Codice di Procedura Civile: Conversione del pignoramento

    Art. 495 c.p.c. – Conversione del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, il debitore può

    chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione,

    all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi

    e delle spese.

    Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non

    inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei

    creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere

    data prova documentale. La somma e’ depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal

    giudice.

    La somma da sostituire al bene pignorato e’ determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le

    parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

    Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre,

    se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di

    diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso

    convenzionale pattuito, ovvero, in difetto, al tasso legale.

    Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma,

    ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto

    comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il Giudice dell’esecuzione, su richiesta del

    creditore procedente o creditore intervenuto munito del titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di

    questi ultimi.

    Con l’ordinanza che ammette la sostituzione il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal

    pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal

    pignoramento con il versamento dell’intera somma.

    L’istanza può essere avanzata, una sola volta a pena di inammissibilità.

  • Art. 494 c.p.c.: Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Art. 494 c.p.c.: Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Art. 494 c.p.c. – Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il debitore puo’ evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.

    All’atto del versamento si puo’ fare riserva di ripetere la somma versata.

    Puo’ altresi’ evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

    Articolo cosi’ sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.

  • Art. 493 c.p.c.: Pignoramenti su istanza di piu’ creditori

    Art. 493 c.p.c.: Pignoramenti su istanza di piu’ creditori

    Art. 493 c.p.c. – Pignoramenti su istanza di piu’ creditori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Piu’ creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

    Il bene sul quale e’ stato compiuto un pignoramento puo’ essere pignorato successivamente su istanza di uno o piu’ creditori.

    Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e’ unito ad altri in unico processo.

  • Articolo 492 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 492 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che

    l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito

    esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

    Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del

    giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del

    circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza

    ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive

    notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

    Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’art. 495, può

    chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al

    creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese,

    oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in

    cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la

    relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui

    è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di

    intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

    Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono

    insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario

    invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le

    generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

    Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate

    cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti

    dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo

    in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in

    altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se

    sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera

    perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito

    custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale

    quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o

    restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e

    seguenti.

    Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il

    creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi

    ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad

    esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o

    indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori

    intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe

    tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei

    cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di

    ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere

    l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

    Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo

    comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a

    indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato

    ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del

    presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il

    professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché

    sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati

    nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre

    l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita

    relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato,

    che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti

    non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della

    relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

    Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo

    esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione

    prevista nell’articolo 488 secondo comma.

  • Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione

    Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione

    Art. 491 c.p.c. – Inizio dell’espropriazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento.