Autore: Andrea Marton

  • Accisa sui carburanti: benzina e gasolio nel prezzo

    In sintesi

    • L’accisa sui carburanti è un importo fisso per litro, stabilito dalla legge: non dipende dal prezzo di mercato del petrolio.
    • È una delle principali voci del prezzo alla pompa: su benzina e gasolio l’accisa pesa in modo rilevante sul totale.
    • Sull’importo già comprensivo di accisa si applica l’IVA al 22%: il consumatore paga quindi IVA anche sulla quota di accisa.
    • Il gasolio agricolo beneficia di un’aliquota ridotta rispetto al gasolio ordinario per autotrazione.
    • Le imprese di autotrasporto merci con veicoli sopra una certa soglia di peso hanno diritto a un rimborso parziale trimestrale dell’accisa.
    • La normativa di riferimento è il D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    Come è composto il prezzo alla pompa

    Quando fai il pieno, il prezzo che leggi sul display non è tutto uguale: è la somma di componenti molto diverse tra loro. La parte più visibile è il costo del carburante legato al mercato del petrolio, che cambia ogni giorno. Ma c’è una componente che rimane ferma indipendentemente dalle quotazioni internazionali: l’accisa. Si tratta di un’imposta indiretta disciplinata dal D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise) e gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    L’accisa sui carburanti è un importo fisso per ogni litro erogato, stabilito dalla legge. Questo significa che, anche se il prezzo del petrolio crolla o sale, l’accisa che paghi per ogni litro di benzina o gasolio resta invariata finché il Parlamento non decide di modificarla. È su questa base fissa che si costruisce poi il prezzo finale.

    Il meccanismo fiscale prevede che l’accisa sia tecnicamente dovuta dal depositario autorizzato (chi gestisce l’impianto o il deposito), non dal consumatore diretto. Ma il depositario incorpora questo costo nel prezzo di vendita, e quando arrivi alla pompa paghi già tutto incluso. A quel punto, sulla somma già comprensiva di accisa viene calcolata l’IVA (22% per i carburanti): è per questo che si parla di «tassa sulla tassa». Se l’accisa aumenta, sale anche la base su cui calcolare l’IVA, e quindi il rincaro finale per il consumatore è amplificato.

    Non tutti i carburanti e non tutti gli usi sono trattati allo stesso modo. La normativa prevede regimi agevolati per determinati settori – il caso più noto è il gasolio agricolo – e meccanismi di rimborso parziale per le imprese di autotrasporto. Capire come funzionano queste eccezioni è utile sia per chi gestisce un’attività sia per comprendere meglio la struttura del prezzo che tutti i giorni si legge alle stazioni di servizio.

    Struttura del prezzo del carburante alla pompa
    Voce Caratteristica Note
    Costo industriale/materia prima Variabile con il mercato Dipende dal prezzo del petrolio e dai margini di raffinazione
    Accisa Fissa per litro, stabilita per legge Importo elevato; non varia con il prezzo di mercato
    IVA (22%) Percentuale calcolata su tutto Si applica su costo + accisa: effetto 'tassa sulla tassa'
    Gasolio agricolo (usi agevolati) Aliquota ridotta Solo per usi ammessi; soggetto a controlli sull'effettiva destinazione
    Rimborso autotrasporto Recupero parziale trimestrale Per veicoli sopra la soglia di peso prevista dalla norma

    Esempio pratico

    • Caio fa il pieno con 40 litri di benzina. Il prezzo alla pompa è composto – in via illustrativa – da tre parti: una quota variabile legata al mercato, l’accisa (importo fisso per litro, di importo elevato, moltiplicato per 40) e l’IVA al 22% calcolata sull’importo totale già comprensivo di accisa. Se il prezzo del petrolio scende del 10%, la quota industriale si riduce, ma l’accisa rimane uguale. Il risultato è che il risparmio effettivo alla pompa è inferiore alla riduzione del petrolio, perché l’accisa – componente fissa e rilevante – non cambia.

    Documenti necessari

    • D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico Accise (normativa di riferimento per carburanti e aliquote)
    • Scontrino/ricevuta del distributore (per verificare il prezzo pagato)
    • Documentazione uso agricolo (per accedere all’agevolazione gasolio agricolo: contratti, visure, registri macchine)
    • Istanza trimestrale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (per il rimborso accisa autotrasporto)
    • Modello F24 (per compensare il credito rimborso accisa autotrasporto con altri debiti fiscali)

    Tizio, autotrasportatore: come recuperare parte dell'accisa

    Scenario. Tizio è titolare di un’impresa di autotrasporto merci e utilizza veicoli di massa elevata per le consegne. Ogni mese spende cifre significative di gasolio e ha sentito che esisterebbe un meccanismo di rimborso parziale dell’accisa.

    Come si applica. La normativa prevede per le imprese di autotrasporto merci che utilizzano veicoli con massa superiore alla soglia stabilita dalla legge (e per alcuni trasporti di persone) un diritto al rimborso parziale dell’accisa sul gasolio commerciale consumato. Il rimborso non è automatico: va chiesto con istanza trimestrale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro i termini previsti. Una volta riconosciuto, il credito può essere recuperato in compensazione tramite modello F24 oppure chiesto come rimborso diretto. L’importo del beneficio dipende dalla misura vigente al momento del consumo: occorre sempre verificare il valore aggiornato.

    In pratica

    • L’istanza va presentata ogni trimestre: non presentarla significa perdere il beneficio per quel periodo.
    • Il credito riconosciuto si recupera in compensazione con F24 oppure come rimborso: la scelta è dell’impresa.
    • Conserva tutta la documentazione degli acquisti di gasolio (fatture, scontrini) per supportare la domanda di rimborso.

    Caio, agricoltore: gasolio agevolato per i trattori

    Scenario. Caio conduce un’azienda agricola di medie dimensioni e acquista gasolio per i trattori e le altre macchine agricole. Il gasolio che usa per l’autotrazione sulla strada pubblica costa come quello di qualunque automobilista, ma per l’uso nei campi esiste una via diversa.

    Come si applica. Il D.Lgs. 504/1995 e la normativa attuativa prevedono per il gasolio destinato a usi agricoli un’aliquota di accisa ridotta rispetto a quella ordinaria applicata al gasolio per autotrazione. Caio può rifornirsi di questo gasolio agevolato rispettando i requisiti normativi: l’attività deve rientrare tra quelle ammesse, i macchinari devono essere quelli previsti e occorre tenere la documentazione che attesti l’uso effettivo. L’Agenzia delle Dogane può effettuare controlli. Se il gasolio agevolato venisse usato per scopi non ammessi (es. un mezzo stradale), scatterebbero il recupero dell’accisa piena e le sanzioni.

    In pratica

    • Il gasolio agricolo ha un’accisa ridotta: il risparmio rispetto al gasolio ordinario può essere rilevante sui volumi agricoli.
    • Tieni un registro degli acquisti e degli utilizzi: in caso di controllo devi dimostrare la destinazione agricola del carburante.
    • Non usare il gasolio agricolo agevolato per veicoli stradali: il recupero dell’imposta e le sanzioni annullerebbero qualunque risparmio.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Perché il prezzo della benzina non scende quanto scende il petrolio?

    Perché la componente fiscale (accisa + IVA) è fissa e rilevante. Quando il petrolio scende, si riduce solo la parte ‘industriale’ del prezzo, che è solo una delle voci. L’accisa resta invariata finché il legislatore non la modifica, e l’IVA si calcola sull’intero importo comprensivo di accisa.

    Chi versa materialmente l'accisa al Fisco?

    Non il consumatore finale, ma il depositario autorizzato o il fornitore che immette il carburante in consumo. Il consumatore la paga economicamente attraverso il prezzo alla pompa, ma non ha obblighi di versamento diretto.

    Come faccio a sapere quanto pesa l'accisa sul prezzo che pago?

    L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica periodicamente il dettaglio della composizione del prezzo dei carburanti. Puoi consultare il sito istituzionale per vedere la ripartizione tra quota industriale, accisa e IVA in base alle aliquote vigenti.

    Il gasolio agricolo si può usare anche per l'auto?

    No. L’agevolazione è riservata agli usi agricoli previsti dalla normativa. Utilizzare gasolio con accisa ridotta per l’autotrazione stradale è una violazione che comporta il recupero dell’accisa piena, sanzioni e, nei casi gravi, conseguenze penali.

    Quanto tempo ho per chiedere il rimborso dell'accisa come autotrasportatore?

    Il rimborso va richiesto con cadenza trimestrale, entro i termini previsti dalla normativa. Non presentare l’istanza nel periodo corretto significa rinunciare al beneficio per quel trimestre. I termini esatti vanno verificati sulla normativa vigente o sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

    Le accise sui carburanti cambiano ogni anno?

    Non necessariamente ogni anno, ma le aliquote possono essere modificate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti legislativi. La struttura del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) è stabile, ma i valori per litro possono variare. Verifica sempre la misura vigente sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  • Art. 233 RD 12/1941

    Art. 233 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 120 L. 689/1981 – Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

    Art. 120 L. 689/1981 – Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli: "Art.

    32-bis. – (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). – L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio". "Art.

    32-ter. – (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni". "Art.

    32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

  • Art. 223-ter D.Lgs. 209/2005 – (Piano di risanamento e piano di finanziamento)

    Art. 223-ter D.Lgs. 209/2005 – (Piano di risanamento e piano di finanziamento)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni: a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; b) le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva; c) le previsioni di bilancio; d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo; e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

    2. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.

    3. L'IVASS non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, alla quale ha richiesto ai sensi del comma 1 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 222, comma 2, o un piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis, comma 2, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli impegni contrattuali dell'impresa di riassicurazione siano a rischio.

    ))

  • Art. 222-ter D.Lgs. 209/2005 – (Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri)

    Art. 222-ter D.Lgs. 209/2005 – (Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l'impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza.

    2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata data esecuzione))

  • Art. 293 Cod. Amb. – Combustibili consentiti

    Art. 293 Cod. Amb. – Combustibili consentiti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell’allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all’allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell’Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell’articolo

    295. 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo più elevati di quelli fissati nell’Allegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento improvviso nell’approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.

    3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per esentare, anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo III dall’applicazione delle prescrizioni dell’Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.

  • Art. 222 D.Lgs. 209/2005 – (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    Art. 222 D.Lgs. 209/2005 – (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

    2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.

    2-bis. L'IVASS impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    2-ter. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.

    2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per le imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 2-ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche.

    2-quinquies. L'IVASS può chiedere all'AEAP di constatare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse.

    2-sexies. 2-sexies. L'IVASS può formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilità che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al comma 2-bis. Si è in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze: a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico; b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi; c) un evento catastrofico ad alto impatto.

    2-septies. L'IVASS collabora con l'AEAP nella valutazione sulla persistenza delle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies. La cessazione della situazione eccezionalmente avversa è dichiarata dall'AEAP, previa consultazione dell'IVASS.

    2-octies. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi all'IVASS una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso.

    2-novies. L'estensione di cui al comma 2-quater è revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

    3. L'IVASS, in casi eccezionali se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa rischi di subire ulteriori deterioramenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

    4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

    5. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'IVASS.

    ))

  • Art. 220 CPI – Procedimento disciplinare

    Art. 220 CPI – Procedimento disciplinare

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

    2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l’audizione dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.

    3. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

    4. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.

    5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall’ articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

    6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.

    7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

  • Art. 223-bis D.Lgs. 209/2005 – (Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione)

    Art. 223-bis D.Lgs. 209/2005 – (Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilità dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione))

  • Art. 81 Imp. Reg. – entrata in vigore

    Art. 81 Imp. Reg. – entrata in vigore

    Art. 81 Imp. Reg. – Entrata in vigore

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° lu- glio 1986. TARIFFA PARTE I – Atti soggetti a registrazione in termine fisso TARIFFA PARTE I ART. 1

    1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento. Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento. Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15 per cento. [Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento.]

  • CCNL Dirigenti Industria: Previndai, FASI, Assidai e previdenza complementare

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    I dirigenti industriali hanno un sistema di protezione sociale contrattuale articolato su tre fondi: Previndai (previdenza complementare), FASI (assistenza sanitaria integrativa) e Assidai (assistenza sanitaria per dirigenti aziende non aderenti a FASI). L’iscrizione e obbligatoria per le aziende aderenti a Confindustria. La contribuzione complessiva (azienda + dirigente) puo raggiungere il 15-20% della RGA.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    I tre fondi contrattuali del dirigente industriale
    Fondo Tipo Contribuzione azienda Contribuzione dirigente
    Previndai Pensione complementare ~4-6% RGA + TFR Libera (deducibile fino a 5.164,57 €/anno)
    FASI Assistenza sanitaria integrativa ~3.200-4.500 €/anno (importo fisso) ~900-1.300 €/anno (quota fissa)
    Assidai Assistenza sanitaria (alternativa FASI) Quota azienda Quota dirigente
    Principali prestazioni FASI 2026
    Prestazione Rimborso indicativo
    Ricovero ospedaliero (camera singola) Fino al 100% entro massimali
    Intervento chirurgico Fino a 15.000-25.000 € per intervento
    Visite specialistiche 80-100% entro massimale annuo
    Diagnostica (RMN, TAC) 80-100%
    Odontoiatria Parziale, entro massimale annuo
    Farmaci di fascia C Parziale

    Previndai: il fondo pensione complementare dei dirigenti

    Previndai (Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti di Aziende Industriali) e il fondo contrattuale obbligatorio per i dirigenti industriali. E’ un fondo a contribuzione definita: la prestazione pensionistica dipende dai contributi versati e dai rendimenti finanziari del fondo nel tempo.

    La contribuzione aziendale obbligatoria e definita dal CCNL (tipicamente 4-6% della RGA, oltre al TFR). Il dirigente puo versare contributi volontari aggiuntivi deducibili IRPEF fino a 5.164,57 € annui. Le linee di investimento di Previndai variano dall’obbligazionario al bilanciato all’azionario, con orizzonte temporale modulabile.

    FASI: assistenza sanitaria integrativa

    Il FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Industria) e il fondo di assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali. E’ obbligatorio per le aziende aderenti a Confindustria. Copre il dirigente e (a pagamento aggiuntivo) i familiari a carico.

    La contribuzione e articolata in una quota fissa aziendale e una quota a carico del dirigente. FASI rimborsa le principali prestazioni sanitarie: ricoveri, interventi chirurgici, visite specialistiche, diagnostica, cure odontoiatriche (in parte) e farmaci di fascia C. Il piano sanitario FASI e aggiornato periodicamente dall’organo di gestione del fondo.

    Assidai e il Fondo Mario Negri

    Assidai e un’associazione di assistenza sanitaria che copre i dirigenti di aziende non aderenti a FASI (o che ne fanno specifica scelta). Offre prestazioni simili a FASI con modalita di rimborso e massimali propri.

    Il Fondo Mario Negri e invece il fondo di previdenza complementare storicamente riservato ai dirigenti del commercio (non industria): e spesso citato insieme a Previndai per i dirigenti con carriere miste industria-commercio. I dirigenti industriali afferiscono a Previndai; i dirigenti del commercio a Fondo Mario Negri (CCNL Confcommercio dirigenti).

    Casi pratici

    Tizio – Accumulo previdenziale Previndai in 20 anni
    Tizio e dirigente da 20 anni con RGA media di 85.000 €. Contribuzione azienda a Previndai: 5% = 4.250 €/anno. TFR versato: 85.000/13,5 = 6.296 €/anno. Contributo volontario Tizio: 3.000 €/anno. Totale annuo: ~13.546 €. In 20 anni, con rendimento medio 3,5%: circa 380.000-400.000 € di montante. Rendita mensile attesa (con coefficiente di conversione): circa 1.500-1.800 €/mese in aggiunta alla pensione INPS.
    Caia – FASI e rimborso ricovero
    Caia viene operata d’urgenza (appendicite) con ricovero di 3 giorni in camera singola privata. Costo totale: 8.500 €. FASI rimborsa il 100% entro il massimale per intervento (15.000 €): Caia non ha costi out-of-pocket. La richiesta di rimborso va presentata entro 180 giorni dalla dimissione tramite il portale FASI.
    Sempronio – Cambio azienda e portabilita Previndai
    Sempronio cambia azienda industriale. La posizione Previndai e portabile: il montante accumulato rimane nel fondo e la contribuzione riprende con il nuovo datore. Non e necessario chiedere il riscatto. Se la nuova azienda non e aderente a Confindustria, Sempronio puo mantenere la posizione Previndai come ‘aderente individuale’ e continuare a versare contributi volontari.

    Domande frequenti

    Previndai e obbligatorio per i dirigenti industriali?
    Si per le aziende aderenti a Confindustria: l’iscrizione del dirigente a Previndai e obbligatoria contrattualmente. Il datore versa la contribuzione e trasferisce il TFR al fondo (salvo diversa scelta del lavoratore per il TFR pre-2007).
    FASI copre anche i familiari del dirigente?
    Si, a pagamento di una quota aggiuntiva. Il dirigente puo estendere la copertura FASI al coniuge/convivente e ai figli a carico. La quota per i familiari e a carico del dirigente (o dell’azienda per accordo), oltre alla quota standard.
    I contributi a Previndai sono deducibili?
    Si: i contributi versati dal dirigente (volontari) sono deducibili IRPEF fino a 5.164,57 € annui. I contributi aziendali non sono imponibili per il dirigente. La deduzione si applica in dichiarazione dei redditi.
    Cosa succede a FASI in caso di pensionamento?
    Il dirigente pensionato puo mantenere la copertura FASI come iscritto in quiescenza, pagando una quota ridotta. La copertura sanitaria continua anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, con un piano sanitario dedicato agli ex dirigenti.
    Qual e la differenza tra Previndai e il Fondo Mario Negri?
    Previndai e il fondo complementare per i dirigenti industriali (Confindustria). Il Fondo Mario Negri e il fondo previdenziale per i dirigenti del commercio (Confcommercio). Sono fondi distinti: il dirigente industriale aderisce a Previndai; il dirigente commerciale a Fondo Mario Negri.

    Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione a Previndai.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 198 D.Lgs. 259/2003 – Servizio radioelettrico mobile aeronautico

    Art. 198 D.Lgs. 259/2003 – Servizio radioelettrico mobile aeronautico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest’ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all’uopo destinate. articolo precedente articolo successivo