Autore: Andrea Marton

  • Riforma Fornero dell’articolo 18: le quattro tutele contro il licenziamento

    Prima del 2012 l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) prevedeva una sola conseguenza per il licenziamento illegittimo nelle aziende sopra i 15 dipendenti: la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento integrale. La Legge Fornero (L. 92/2012) ha smontato questo meccanismo unico e lo ha sostituito con un sistema a quattro livelli di tutela, graduati in base al tipo di vizio del licenziamento. Capire questa scala resta essenziale, perche continua ad applicarsi ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015.

    Da una tutela unica a quattro regimi

    L’idea della riforma e semplice nella premessa ma complessa negli effetti: non tutti i licenziamenti illegittimi sono uguali, quindi non tutti devono portare alla reintegra. La Fornero, riscrivendo l’art. 18 attraverso l’art. 1, commi 37 e seguenti, della L. 92/2012, ha distinto le conseguenze a seconda che il licenziamento sia discriminatorio o nullo, privo di giustificazione nel merito oppure affetto solo da vizi formali o procedurali. Ne sono derivati quattro possibili esiti, da leggere come una scala che va dalla tutela piu forte (il rientro in azienda) a quella piu lieve (una somma di denaro contenuta).

    Il senso politico-giuridico dell’operazione era ridurre la cosiddetta «rigidita in uscita» del rapporto di lavoro: rendere cioe piu prevedibile, per il datore, il costo di un licenziamento sbagliato. La reintegra, da regola generale, e diventata l’eccezione riservata ai casi piu gravi.

    1. Tutela reintegratoria piena

    E la tutela piu forte e si applica ai casi piu gravi: licenziamento discriminatorio (art. 15 dello Statuto e normativa antidiscriminazione), nullo (per esempio intimato in forma orale, oppure durante il periodo di maternita protetto) o riconducibile a un motivo illecito determinante. In queste ipotesi il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennita risarcitoria commisurata alle retribuzioni perdute dal licenziamento all’effettiva reintegra, con un minimo garantito. Questa tutela prescinde dal numero di dipendenti dell’azienda: vale anche nelle micro-imprese, perche colpisce vizi che l’ordinamento considera intollerabili a prescindere dalle dimensioni.

    2. Tutela reintegratoria attenuata

    Si applica quando il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo soggettivo e infondato nei casi piu evidenti, ad esempio quando il fatto contestato non sussiste oppure rientra tra le condotte punibili con una semplice sanzione conservativa secondo il contratto collettivo. Qui il lavoratore viene reintegrato, ma il risarcimento e limitato (con un tetto massimo di mensilita): per questo si parla di tutela «attenuata» rispetto a quella piena. La giurisprudenza di legittimita ha chiarito che cio che conta e l’insussistenza del fatto materiale, non la sua diversa qualificazione giuridica: se il fatto e avvenuto ma il datore lo ha valutato troppo severamente, di regola si scende alla tutela indennitaria.

    3. Tutela indennitaria forte

    Quando il licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa risulta illegittimo ma non rientra nei casi piu gravi, non si torna in azienda: spetta solo un’indennita economica, di importo compreso in una forbice di mensilita determinata dal giudice in base all’anzianita e ad altri criteri. E la tutela «indennitaria forte», quella che ha segnato il vero cambio di passo rispetto al passato: il posto di lavoro non viene restituito, il rapporto si considera risolto e la lesione viene monetizzata.

    4. Tutela indennitaria ridotta

    Infine, se il licenziamento e viziato solo sul piano formale o procedurale (per esempio per difetti nella motivazione o nella procedura disciplinare dell’art. 7 dello Statuto), pur essendo sostanzialmente giustificato nel merito, al lavoratore spetta un’indennita di importo piu contenuto. E la tutela piu lieve della scala: sanziona l’errore di forma senza rimettere in discussione la legittimita sostanziale del recesso.

    La scala delle quattro tutele a colpo d’occhio

    Tutela Quando si applica Esito
    Reintegratoria piena Discriminatorio, nullo, orale, motivo illecito Rientro + risarcimento integrale (qualsiasi dimensione)
    Reintegratoria attenuata Fatto insussistente o punibile con sanzione conservativa Rientro + indennita con tetto massimo
    Indennitaria forte Giustificato motivo/giusta causa illegittimi, casi non gravi Solo indennita entro una forbice di mensilita
    Indennitaria ridotta Solo vizi formali o procedurali Indennita ridotta, nessun rientro

    Cosa e cambiato con le tutele crescenti

    Il sistema Fornero a quattro livelli si applica oggi ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015. Per chi e stato assunto dal 7 marzo 2015 e invece intervenuto il Jobs Act con il D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti: la reintegra e stata ulteriormente ristretta (in pratica confinata ai licenziamenti nulli, discriminatori e ai disciplinari con insussistenza del fatto materiale) e l’indennita era originariamente agganciata in modo rigido all’anzianita di servizio. Convivono quindi due regimi diversi a seconda della data di assunzione, spesso anche all’interno della stessa azienda.

    Su quel meccanismo rigido e intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui determinava l’indennita in misura fissa pari a due mensilita per ogni anno di servizio. La Consulta ha restituito al giudice la discrezionalita valutativa: l’anzianita resta un criterio, ma non l’unico, e l’importo va modulato anche su altri elementi del caso concreto. E la pronuncia che ha avvicinato, sul piano dell’indennita, il regime delle tutele crescenti a quello indennitario della Fornero.

    Spunti pratici

    • Verifica prima la data di assunzione. E lo spartiacque: fino al 6 marzo 2015 si ragiona sull’art. 18 a quattro tutele; dal 7 marzo 2015 sul D.Lgs. 23/2015.
    • Distingui il vizio. Discriminatorio o nullo, oppure insussistenza del fatto, aprono la strada alla reintegra; un eccesso di severita o un vizio di forma, di norma, solo all’indennita.
    • Conta le dimensioni dell’azienda per le tutele diverse da quella piena: sotto le soglie dello Statuto operano regimi generalmente solo indennitari.
    • Rispetta i termini di impugnazione del licenziamento (impugnazione stragiudiziale e successivo deposito del ricorso): la decadenza fa perdere ogni tutela, qualunque sia il vizio.

    Esempio. Tizio, assunto nel 2010 in un’azienda con 40 dipendenti, viene licenziato per un fatto disciplinare che il giudice accerta non essere mai avvenuto: opera la reintegra attenuata (rientro + indennita con tetto). Caio, assunto nel 2012, riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo poi ritenuto infondato ma non pretestuoso: scatta la tutela indennitaria forte, niente rientro. Sempronio, assunto nel 2018, e quindi soggetto alle tutele crescenti: per lui l’indennita sara liquidata dal giudice secondo i criteri ridefiniti dalla Corte costituzionale, non piu in misura automatica.

    Errori frequenti

    • Pensare che la Fornero abbia abolito la reintegra: e diventata l’eccezione, non e sparita.
    • Confondere insussistenza del fatto (reintegra) con sproporzione della sanzione (di regola indennita).
    • Credere che il regime dipenda dalla data del licenziamento: dipende dalla data di assunzione.

    Articoli di legge e risorse da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalita divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.

  • 730 o Redditi PF: quale modello devi usare

    In sintesi

    • Il Modello 730 è riservato a dipendenti, pensionati e assimilati: il rimborso arriva direttamente in busta paga o nella rata di pensione, generalmente da luglio.
    • Il Modello Redditi PF è obbligatorio per chi ha redditi d’impresa, partita IVA, redditi esteri non coperti dal quadro W, o per i non residenti in Italia.
    • Chi non ha un sostituto d’imposta può comunque usare il 730, ma il rimborso arriva dall’Agenzia delle Entrate (non dalla busta paga) e i debiti si pagano con F24.
    • Con il 730 precompilato non si effettuano controlli documentali sugli oneri già comunicati all’Agenzia, se la dichiarazione viene accettata senza modifiche.
    • La scadenza è la stessa per entrambi: 30 settembre per il 730, e per il Redditi PF presentato telematicamente.
    • Il modello 730 non permette il calcolo e il pagamento delle imposte tramite F24 in modo autonomo: è il sostituto d’imposta (o l’Agenzia) a gestire i conguagli.

    Come scegliere il modello giusto per la tua dichiarazione

    Ogni anno milioni di contribuenti si chiedono la stessa cosa: devo fare il 730 o il Modello Redditi? La risposta non è libera – dipende dal tipo di redditi che hai avuto nel 2025 e dalla tua situazione lavorativa.

    Il Modello 730 è pensato per chi ha redditi ‘semplici’: lavoro dipendente, pensione, redditi da fabbricati, alcuni redditi di capitale. Il vantaggio principale è la comodità: non devi fare calcoli, il rimborso arriva in busta paga già da luglio (per i pensionati da agosto o settembre), e se devi pagare qualcosa viene trattenuto dalla retribuzione a rate.

    Il Modello Redditi PF (ex UNICO) è invece obbligatorio per chi ha una partita IVA, redditi d’impresa, redditi provenienti dall’estero non gestibili con il 730, o per chi non è residente in Italia nel 2025 o nel 2026. Con questo modello gestisci tutto in autonomia: calcoli le imposte, paghi con F24 entro le scadenze.

    Se ti trovi in una situazione di confine – per esempio sei un dipendente ma hai anche un piccolo affitto all’estero – è importante sapere dove cade il confine, perché usare il modello sbagliato può portare a dichiarazioni incomplete.

    Modello 730 vs Redditi PF: confronto pratico
    Aspetto Modello 730 Modello Redditi PF
    Chi può usarlo Dipendenti, pensionati, assimilati; anche senza sostituto d'imposta Tutti; obbligatorio per P.IVA, imprenditori, non residenti
    Rimborso In busta paga o pensione da luglio (o da agosto/settembre per pensionati) Dall'Agenzia delle Entrate tramite bonifico su IBAN comunicato
    Pagamento debiti Trattenuto dalla retribuzione/pensione (anche a rate) Con modello F24 entro le scadenze (giugno/luglio, novembre per acconti)
    Redditi d'impresa o P.IVA Non ammessi: obbligo di usare Redditi PF Ammessi e obbligatori
    Redditi esteri Solo quadro W (IVAFE/IVIE/cripto): per altri redditi esteri serve Redditi PF Tutti i redditi esteri dichiarabili
    Scadenza presentazione 30 settembre (al sostituto, CAF o professionista) 30 settembre (telematicamente all'Agenzia)
    Calcolo imposte Lo fa chi presta assistenza fiscale (CAF, sostituto, professionista) Lo fa il contribuente (o il commercialista)

    Esempio pratico

    • Tizio è un dipendente con reddito di 28.000 euro. Affitta un appartamento in Italia per 6.000 euro e ha un conto corrente in Germania (IVAFE). Può usare il 730: il reddito da affitto va nel Quadro B, il conto estero nel Quadro W. Se invece Tizio avesse anche un piccolo reddito d’impresa (per es. una ditta individuale), dovrebbe obbligatoriamente presentare il Modello Redditi PF, perché il 730 non gestisce i redditi d’impresa.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico
    • Documentazione degli oneri detraibili e deducibili (scontrini, fatture, ricevute)
    • Attestati di versamento con modello F24 (acconti versati autonomamente)
    • Contratti di locazione e dati catastali degli immobili posseduti
    • Documentazione sui conti esteri, investimenti esteri (per quadro W)
    • Dichiarazione REDDITI dell’anno precedente (per eventuali crediti da riportare)

    Tizio: pensionato con fabbricato locato – usa il 730

    Scenario. Tizio è un pensionato con pensione di 18.000 euro annui e possiede un appartamento che affitta a 5.400 euro l’anno con cedolare secca. Non ha altri redditi.

    Come si applica. Tizio rientra perfettamente nel Modello 730: ha solo reddito da pensione (gestito dalla CU dell’INPS) e reddito da fabbricato. Presenta il 730 al CAF o direttamente online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Il sostituto d’imposta (INPS) gestisce i conguagli: se emerge un rimborso, lo riceve nella rata di pensione di agosto o settembre. Se deve pagare qualcosa, viene trattenuto dalla pensione a rate.

    In pratica

    • Tizio non deve fare calcoli: li fa chi presta assistenza fiscale (CAF o sostituto).
    • I documenti da portare: CU dell’INPS, dati catastali dell’immobile, contratto di locazione.
    • Conserva la documentazione fino al 31 dicembre 2031.

    Caio: freelance con partita IVA – deve usare il Redditi PF

    Scenario. Caio è un consulente informatico con partita IVA in regime ordinario. Ha guadagnato 45.000 euro di compensi nel 2025 e possiede un appartamento affittato.

    Come si applica. Caio non può usare il 730 perché ha redditi di lavoro autonomo con partita IVA (obbligatori nel Modello Redditi PF). Deve presentare il Modello Redditi PF entro il 30 settembre in via telematica. Calcola le imposte da solo (o con il commercialista), versa il saldo IRPEF e il primo acconto entro giugno/luglio con F24, e il secondo acconto a novembre. Non c’è un sostituto d’imposta che lo aiuta con le trattenute.

    In pratica

    • Con partita IVA o redditi d’impresa, il Redditi PF è l’unico modello possibile.
    • Caio deve pianificare la liquidità: non ci sono trattenute automatiche, deve mettere da parte i soldi per le scadenze F24.
    • Il reddito da affitto di Caio confluisce nel Redditi PF come reddito fondiario: stesse regole (cedolare secca o IRPEF) che per il 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un lavoratore dipendente può usare il Modello Redditi PF invece del 730?

    Sì, è una scelta libera. Chi può usare il 730 può comunque optare per il Redditi PF. Il 730 però è più comodo: niente calcoli, rimborsi in busta paga. Il Redditi PF ha senso sceglierlo solo se hai esigenze particolari (es. rateizzare diversamente o compensare crediti con F24).

    Cosa succede se uso il 730 quando avrei dovuto usare il Redditi PF?

    La dichiarazione è considerata incompleta o irregolare. In questi casi occorre presentare una dichiarazione integrativa o correttiva. Meglio verificare prima con un CAF o un professionista.

    Il 730 precompilato è già corretto? Devo solo accettarlo?

    Non necessariamente. Controlla attentamente i dati: l’Agenzia inserisce le informazioni che riceve (CU, spese sanitarie, interessi mutuo), ma potrebbero mancare dati che solo tu conosci (affitto, spese per figli, ecc.). Se accetti senza verificare e ci sono errori, sei comunque responsabile.

    Chi non ha un sostituto d'imposta può usare il 730?

    Sì: esiste il ‘730 senza sostituto’. Si presenta direttamente all’Agenzia delle Entrate o tramite CAF. Se emerge un credito, il rimborso arriva dall’Agenzia; se emerge un debito, si paga con F24.

    Qual è la differenza tra 730 precompilato e 730 ordinario?

    Il 730 precompilato è quello che l’Agenzia ti mette già pronto (con i dati che ha ricevuto da terzi) nell’area riservata del sito. Il 730 ordinario è quello che compili da zero o fai compilare da un CAF. Entrambi vanno presentati entro il 30 settembre.

    Se ho redditi esteri posso comunque usare il 730?

    Dipende dal tipo di redditi esteri. Il 730 gestisce il quadro W per immobili e conti finanziari esteri (IVAFE, IVIE, criptoattività). Se hai redditi di lavoro, impresa o altri redditi prodotti all’estero non gestibili dal 730, devi usare il Redditi PF.

  • Art. 137 D.Lgs. 42/2004 – Commissioni regionali

    Art. 137 D.Lgs. 42/2004 – Commissioni regionali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.

    2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali . Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.

    3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

  • Art. 221 CPI – Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine

    Art. 221 CPI – Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell’ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all’interessato.

    2. Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell’operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

  • Art. 295 Cod. Amb. – Combustibili per uso marittimo

    Art. 295 Cod. Amb. – Combustibili per uso marittimo

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell’Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l’applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.

    2. È vietata l’immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.

    3. È vietata l’immissione sul mercato di oli diesel marini con tenore di zolfo superiore all’1,50% in massa .

    4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all’interno di aree di controllo delle emissioni di SO “X”(, ovunque ubicate, è vietato, a bordo di una nave battente bandiera italiana, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa . La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.

    5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all’area del Mar Baltico … all’area del Mare del Nord, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate.

    6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell’Unione europea, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,50% in massa . La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano. Il divieto si applica fino all’entrata in vigore dei più restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1 .

    6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all’esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo all’allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%.

    6-ter. Il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o dall’armatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55 .

    8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietato l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa su navi all’ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo l’ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve avvenire il più tardi possibile prima della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti di cui al comma

    10. 9. Il comma 8 non si applica : a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55 ; b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore; c) alle navi all’ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.

    10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell’inventario di cui agli articoli 174 , 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo.

    11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell’armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.

    12. È tenuto, presso ciascuna autorità marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorità portuale, un apposito registro che riporta l’elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell’area di competenza, con l’indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2014, N. 112 . Le variazioni dei dati. sono comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi fornitori è comunicata in via preventiva. I registri devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le autorità che detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative annuali circa la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dal presente articolo nell’area di competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega alla relazione prevista all’articolo 298, comma 2-bis. 12-bis. Al fine di assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle autorità marittime e, ove istituite, delle autorità portuali, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste all’ articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 . A tali fini, i gestori degli impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano preventivamente alle autorità marittime e, ove istituite, alle autorità portuali le situazioni in cui può verificarsi una significativa riduzione della disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.

    13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano: a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l’accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta; b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite in mare; c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave è imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purché si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l’incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno è dovuto a dolo o colpa del comandante o dell’armatore; d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis; e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell’utilizzo.

    14. Con decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati , su navi battenti bandiera italiana o nelle acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni , nel corso dei quali è ammesso l’utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dai commi da 1 a 8 . Tale autorizzazione, la cui durata non può eccedere i diciotto mesi, è rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi: a) la descrizione del metodo e, in particolare, del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonché la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per effetto della sperimentazione, e la descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l’esperimento ; b) la stima che, a parità di condizioni, le emissioni previste di ossido di zolfo saranno costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni ; c) la stima che, a parità di condizioni, le emissioni previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e, comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni; d) uno studio diretto a dimostrare la compatibilità dell’impatto dell’esperimento sull’ambiente marino, con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilità; lo studio include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti dall’esperimento sull’ambiente marino; e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi durante l’esperimento; e-bis) la descrizione degli strumenti a prova di manomissione di cui le navi saranno dotate per le misurazioni in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni; e-ter) la descrizione dei sistemi diretti a garantire una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione. 15. L’autorizzazione di cui al comma 14 è rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell’idoneità delle descrizioni, delle stime e dello studio ivi contenuti. Al rilascio ed all’istruttoria provvede la Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta salva l’istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14, lettere d) ed e-ter), curata rispettivamente dalle Direzioni del predetto Ministero competenti in materia di tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell’istruttoria il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell’ISPRA.

    16. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 è immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall’autorità di cui all’articolo 296, comma 9: a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati; b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure effettuate, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione; c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti del monitoraggio previsti dall’autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.

    17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in acque sotto giurisdizione di altri Stati dell’Unione europea o da navi battenti bandiera di altri Stati dell’Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune modalità di cooperazione nel procedimento autorizzativo.

    18. Almeno sei mesi prima dell’inizio di ciascun esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ne informa la Commissione europea e l’eventuale Stato estero avente giurisdizione sulle acque in cui l’esperimento è effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 . 18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni che prevedono l’utilizzo di sistemi, dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave, nel corso dei quali è ammesso l’utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio dell’autorizzazione sono stabiliti con uno o più decreti ai sensi dell’articolo 281, comma

    5. A tale autorizzazione si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18.

    19. In alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso, nei porti, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell’Unione europea, l’utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , e successive modificazioni, o che, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 .

    20. Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, l’uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione delle emissioni in alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso ove si disponga degli atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità all’ Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che: a) le emissioni di anidride solforosa sono costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni; ai fini della valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi dell’allegato X, parte I, sezione 4, alla Parte Quinta; b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione delle emissioni, all’allegato X, parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.

    20-bis. Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta dell’autorità competente.

  • Art. 391 DPR 495/1992 – Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente

    Art. 391 DPR 495/1992 – Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo 207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo 387 è allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell' articolo 200, comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3 dello stesso articolo

    387. 2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice. Della restituzione se ne dà atto con apposito verbale di cui una copia è consegnata all'interessato.

    3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria è introitata in luogo della riscossione prevista ai sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi effetti.

    4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il documento è trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che lo tiene a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del codice. Il Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.

  • Art. 118 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 19 del codice penale , in materia di pene accessorie – Specie

    Art. 118 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 19 del codice penale , in materia di pene accessorie – Specie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    I primi due commi dell' articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

  • Articolo 126 TU Giustizia Tributaria – Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del

    Art. 126 D.Lgs. 175/2024 – Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado; d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

    2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

    4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.

    5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2.

    6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 106.

    7. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 127.

    8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del comma 2.

    9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

  • Art. 248 RD 12/1941

    Art. 248 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1230 Codice della Navigazione

    Art. 1230 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 85 L. 354/1975 – Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale

    Art. 85 L. 354/1975 – Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Alla lettera e) dell’articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le parole “istituita o autorizzata a norma di legge”.

  • Art. 21 L. 68/1999 – Relazione al Parlamento

    Art. 21 L. 68/1999 – Relazione al Parlamento

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso. articolo precedente articolo successivo