Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 41 TU Giustizia Tributaria – Trattamento economico del personale degli uffici di seg

    Art. 41 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive aree di appartenenza dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

    3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): tredicesima, quattordicesima e premi 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: tredicesima, quattordicesima e premi di risultato

    La tredicesima è garantita dal CCNL Vetro e Lampade per tutti. La quattordicesima non è contrattuale nazionale. I premi di risultato dipendono dagli accordi aziendali. Una guida pratica per sapere cosa aspettarsi in busta paga a fine anno.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade garantisce la tredicesima mensilità a dicembre per tutti i lavoratori. La quattordicesima non è prevista dal contratto nazionale per l’industria, ma può essere introdotta dalla contrattazione aziendale. I premi di risultato sono legati alla produttività aziendale e negoziati localmente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Tredicesima
    Dicembre, 1 mensilità della retribuzione globale di fatto
    Quattordicesima
    Non prevista dal CCNL nazionale; eventuale da contrattazione aziendale

    La tredicesima: come si calcola e quando si paga

    La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto contrattuale consolidato: il CCNL Vetro e Lampade la prevede per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello e dal sotto-settore. Viene erogata entro il 21-24 dicembre di ogni anno. La base di calcolo è la retribuzione globale di fatto, che comprende:

    • il minimo tabellare del livello;
    • gli scatti biennali di anzianità maturati;
    • le indennità continuative e fisse (es. indennità di turno, EDR nel meccanizzato);
    • il superminimo individuale non assorbibile (se presente).

    Non rientrano nella base di calcolo: le ore di straordinario, le indennità occasionali, i rimborsi spese.

    La proporzionalità: chi non lavora tutto l’anno

    La tredicesima è proporzionale ai mesi di servizio nell’anno solare (mese intero = almeno 15 giorni di lavoro effettivo). Un lavoratore assunto il 1° luglio matura 6/12 della tredicesima. In caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno (dimissioni o licenziamento), il lavoratore ha diritto alla quota proporzionale ai mesi lavorati: questa viene liquidata nell’ultima busta paga o nel saldo finale.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi — CCNL Vetro e Lampade (quadro riassuntivo)
    Voce Prevista dal CCNL nazionale? Scadenza / erogazione Note
    Tredicesima Entro 21-24 dicembre 1 mensilità della retribuzione globale di fatto; proporzionale
    Quattordicesima No (non prevista dal CCNL nazionale) Eventuale (giugno/luglio) Solo se prevista da accordo aziendale o prassi consolidata
    Premio di risultato (PDR) Rimandato alla contrattazione aziendale Di norma annuale (date variabili) Parametri: produttività, qualità, sicurezza; tassazione al 5% entro i limiti di legge
    EDR (Elemento Differenziale) Sì (settore meccanizzato) Mensile in busta Circa 10,33 €/mese; voce storica presente nella retribuzione

    La quattordicesima: non è contrattuale, attenzione alle false aspettative

    Il CCNL Vetro e Lampade per l’industria non prevede la quattordicesima come istituto contrattuale nazionale. Molti lavoratori la confondono con la tredicesima o la associano a settori (es. commercio, alcuni CCNL del terziario) che la prevedono. Nel settore vetro, la quattordicesima può comparire solo in due casi:

    • Accordo aziendale: alcune grandi imprese o gruppi industriali la erogano su base volontaria o per accordo sindacale di secondo livello;
    • Prassi consolidata: se il datore ha sempre erogato la quattordicesima, essa può diventare un uso aziendale vincolante (da verificare caso per caso).

    Il premio di risultato: come si negozia

    Il Premio di Risultato (PDR) è uno strumento di retribuzione variabile agganciato alle performance aziendali. Il CCNL Vetro e Lampade – come la maggior parte dei contratti industriali – non fissa un PDR nazionale, ma invita le parti aziendali a negoziarlo al secondo livello (accordo aziendale o accordo territoriale). Gli elementi tipici di un PDR nel settore vetro sono:

    • produttività (output per ora lavorata, scarti, resa del forno);
    • qualità del prodotto (reclami clienti, difettosità);
    • sicurezza (infortuni zero, near miss gestiti);
    • presenza (assenteismo).

    Il PDR beneficia di una tassazione agevolata al 5% entro il limite di 3.000 euro annui (per redditi fino a 80.000 euro), se previsto da accordo depositato al Ministero del Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — Calcolo tredicesima con 3 scatti di anzianità
    Tizio (cat. D, settore meccanizzato) ha una retribuzione mensile globale di fatto composta da: minimo tabellare + 3 scatti biennali + EDR. La somma di queste voci è la base su cui si calcola la tredicesima. Avendo lavorato tutto l’anno, riceve l’importo pieno a dicembre. Il suo cedolino di dicembre mostra due voci distinte: la retribuzione mensile normale e la tredicesima mensilità.
    Caia — Cessazione a settembre, tredicesima proporzionale
    Caia dà le dimissioni il 30 settembre 2026 dopo 7 anni di servizio. Ha diritto a 9/12 della tredicesima (i mesi da gennaio a settembre). Il datore include questa quota proporzionale nel cedolino di fine rapporto insieme al TFR. Caia non riceverà la tredicesima a dicembre perché al quel punto non è più dipendente.
    Sempronio — Premio di risultato aziendale
    Lo stabilimento dove lavora Sempronio ha un accordo sindacale di secondo livello che prevede un PDR annuo fino a 1.200 euro legato a produttività e sicurezza. Nell’anno il reparto raggiunge tutti gli obiettivi: Sempronio riceve 1.200 euro lordi, tassati al 5% anziché con l’aliquota marginale ordinaria. Il risparmio fiscale rispetto alla tassazione ordinaria è rilevante.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Vetro e Lampade?
    La tredicesima viene erogata entro il 21-24 dicembre di ogni anno. L’importo è pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto, proporzionato ai mesi lavorati.
    Il CCNL Vetro prevede la quattordicesima?
    No, il CCNL industria del vetro non prevede la quattordicesima come istituto contrattuale nazionale. Può esistere per accordo aziendale o prassi consolidata.
    Come funziona il premio di risultato nel settore vetro?
    Il PDR non è definito nel CCNL nazionale ma è rimesso alla contrattazione aziendale. L’accordo fissa parametri, obiettivi e importi. Beneficia della tassazione agevolata al 5% entro i limiti di legge.
    La tredicesima si calcola anche sulle ore di straordinario?
    No, la tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto ordinaria: minimo tabellare, scatti di anzianità e indennità continuative. Non include le ore di straordinario, che sono occasionali.
    Se sono stato assunto a luglio, ricevo la tredicesima intera?
    No, la tredicesima è proporzionale ai mesi di servizio nell’anno solare. Un lavoratore assunto a luglio matura 6/12 della tredicesima (metà importo).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i dettagli su eventuali quattordicesime aziendali o premi di risultato si consulti l’accordo aziendale vigente, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dichiarazione IVA integrativa: come correggere gli errori

    In sintesi

    • La dichiarazione integrativa corregge una dichiarazione già validamente presentata, sia a favore del contribuente sia a sfavore (maggior debito o minor credito).
    • Va distinta dalla dichiarazione omessa (mai presentata) e da quella tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine con sanzione ridotta).
    • Per la parte a debito si applica il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): sanzione ridotta + interessi legali.
    • La dichiarazione integrativa a favore (errore che ha gonfiato il debito o ridotto il credito) si presenta per recuperare quanto versato in eccesso.
    • L’integrativa si invia in via telematica, come la dichiarazione originaria.
    • Correggere spontaneamente prima di un controllo riduce sensibilmente le sanzioni grazie al ravvedimento.

    Che cos'è la dichiarazione IVA integrativa

    Capita a tutti di accorgersi, dopo aver inviato la dichiarazione IVA, di aver commesso un errore: una fattura omessa, un’aliquota sbagliata, un dato riportato nel quadro sbagliato. La legge prevede uno strumento apposito per rimediare: la dichiarazione IVA integrativa, cioè una nuova dichiarazione che sostituisce quella già presentata correggendo l’errore.

    L’integrativa si distingue da altre due situazioni: la dichiarazione omessa (mai presentata entro il termine) e quella tardiva (presentata oltre il termine ma entro 90 giorni, con sanzione ridotta). L’omessa, dopo 90 giorni, è considerata inesistente a tutti gli effetti anche se successivamente inviata. L’integrativa, invece, presuppone che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata in tempo.

    L’errore può andare in due direzioni: hai dichiarato troppo (hai pagato più IVA del dovuto o indicato meno credito del reale) oppure hai dichiarato troppo poco (dovevi versare di più o avevi meno credito di quanto indicato). Le due situazioni si gestiscono in modo diverso, come vedrai nelle sezioni che seguono.

    Tipologie di dichiarazione IVA a confronto
    Tipo Definizione Conseguenze principali
    Tardiva Presentata entro 90 giorni dal termine Sanzione ridotta con ravvedimento operoso
    Omessa Non presentata o presentata oltre 90 giorni dal termine Omessa a tutti gli effetti; sanzioni piene; utilizzabile come base per la riscossione
    Integrativa a sfavore Corregge un errore che ha ridotto il debito o gonfiato il credito Ravvedimento operoso: sanzione ridotta + interessi legali sulla differenza
    Integrativa a favore Corregge un errore che ha gonfiato il debito o ridotto il credito Recupero del credito o rimborso; nessuna sanzione a carico del contribuente

    Esempio pratico

    • Alfa Srl si accorge a settembre di aver dimenticato di includere una fattura di acquisto da 10.000 euro + IVA 22% (2.200 euro) nella dichiarazione IVA dell’anno precedente. Quell’omissione ha gonfiato il debito: Alfa ha versato 2.200 euro in più del dovuto. In questo caso presenta una dichiarazione integrativa a favore, recuperando il credito di 2.200 euro da usare in compensazione. Nessuna sanzione perché l’errore era a suo svantaggio. Se invece avesse dimenticato una fattura di vendita con IVA a debito di 1.800 euro, il debito risultava inferiore al dovuto: deve presentare un’integrativa a sfavore, versare i 1.800 euro non pagati e applicare il ravvedimento operoso per ridurre la sanzione.

    Documenti necessari

    • Dichiarazione IVA originaria già presentata (copia del file telematico e della ricevuta)
    • Fatture o documenti che evidenziano l’errore da correggere
    • Modello F24 per il versamento della differenza a debito e degli interessi legali (se integrativa a sfavore)
    • Software o servizio telematico abilitato per l’invio della dichiarazione integrativa
    • Documentazione del ravvedimento operoso (calcolo della sanzione ridotta e degli interessi)

    Tizio: integrativa a sfavore con ravvedimento operoso

    Scenario. Tizio, titolare di una piccola impresa edile, scopre a luglio che nella dichiarazione IVA annuale ha indicato erroneamente come non imponibili alcune prestazioni che invece erano imponibili al 22%. L’errore ha ridotto il debito IVA di 3.600 euro.

    Come si applica. Tizio deve presentare una dichiarazione integrativa a sfavore (l’errore ha diminuito il debito). Prima di inviarla, versa la differenza di 3.600 euro con F24, applicando il ravvedimento operoso secondo le frazioni previste dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997: la sanzione è ridotta in proporzione al tempo trascorso dalla scadenza originaria, cui si aggiungono gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo. Presentando l’integrativa spontaneamente, prima di qualsiasi controllo, beneficia della riduzione massima consentita dal ravvedimento.

    In pratica

    • Non aspettare un avviso dell’Agenzia delle Entrate: più tempestivamente presenti l’integrativa a sfavore, minore è la sanzione ridotta da ravvedimento.
    • Versa sempre prima la differenza d’imposta e gli interessi, poi invia la dichiarazione integrativa: l’ordine è rilevante per la corretta applicazione del ravvedimento.

    Caio: integrativa a favore per credito non recuperato

    Scenario. Caio, consulente di management, ha presentato la dichiarazione IVA annuale indicando un credito di 1.500 euro. Riesaminando i registri a fine anno, scopre di aver omesso in dichiarazione un acquisto detraibile da 800 euro di IVA: il credito reale era 2.300 euro.

    Come si applica. Caio presenta una dichiarazione integrativa a favore: il credito corretto è 2.300 euro anziché 1.500 euro. Non ci sono sanzioni a suo carico perché l’errore era a suo svantaggio. Potrà utilizzare i 2.300 euro in compensazione o chiederli a rimborso secondo le regole ordinarie. Se la compensazione orizzontale supera 5.000 euro annui, ricorda che servirà il visto di conformità.

    In pratica

    • L’integrativa a favore non ha scadenza rigida ma prima la presenti, prima recuperi il credito o ottieni il rimborso.
    • Controlla sempre che i quadri della dichiarazione integrativa siano compilati integralmente, non solo per la parte modificata: la nuova dichiarazione sostituisce la precedente nel suo complesso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra dichiarazione integrativa e dichiarazione tardiva?

    La tardiva è una dichiarazione presentata fuori termine ma entro 90 giorni dalla scadenza originaria: la dichiarazione originaria non c’era. L’integrativa presuppone invece che la dichiarazione originaria sia stata presentata in tempo e validamente: si corregge un errore contenuto in essa.

    Posso presentare più di un'integrativa per lo stesso anno?

    Sì. Non c’è un limite al numero di integrative presentabili per lo stesso periodo d’imposta. Ogni nuova integrativa sostituisce la precedente e deve essere completa di tutti i quadri.

    La dichiarazione integrativa si invia con le stesse modalità di quella originaria?

    Sì. L’integrativa va trasmessa esclusivamente in via telematica, esattamente come la dichiarazione originaria. Puoi usare i software abilitati o affidarti a un intermediario (commercialista o CAF).

    Che succede se presento l'integrativa dopo che è iniziato un controllo?

    Se il controllo è già formalmente avviato, il ravvedimento operoso non è più ammesso per le annualità interessate dal controllo. È quindi fondamentale agire prima di ricevere qualsiasi atto di accertamento o comunicazione relativa a quella dichiarazione.

    Come si calcola la sanzione nel ravvedimento operoso?

    Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) riduce la sanzione ordinaria a una frazione che varia in base al tempo trascorso dalla violazione. Più si interviene in fretta, minore è la percentuale applicata. Si aggiungono gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo nel versamento.

    L'integrativa a favore mi dà diritto al rimborso?

    Se dall’integrativa emerge un credito IVA, puoi scegliere se riportarlo in detrazione nell’anno successivo, usarlo in compensazione orizzontale in F24 oppure chiedere il rimborso. Il rimborso spetta solo nei casi tassativi previsti dall’art. 30 DPR 633/1972 (ad esempio aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite, prevalenza di operazioni non imponibili, acquisto di beni ammortizzabili, cessazione attività).

    Vedi anche: Dichiarazione d’intento, Acquisti intracomunitari, Quadro VF, Quadro VE, Dichiarazione IVA omessa o tardiva e Come si compila la dichiarazione IVA.

  • Art. 297 Cod. Amb. – abrogazioni

    Art. 297 Cod. Amb. – abrogazioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, l’ articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395 , il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l’articolo 2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82 .

  • Art. 35 L. 633/1941

    Art. 35 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti: 1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica; 2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141; 3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra composizione.

    Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 93 bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)

    Art. 93 Bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. La disposizione di cui all’ articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale , come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023

  • Art. 113 D.Lgs. 141/2024 – Oblazione in materia contravvenzionale

    Art. 113 D.Lgs. 141/2024 – Oblazione in materia contravvenzionale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’oblazione, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi l’Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l’estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell’articolo 14 della citata legge n. 4 del 1929, è competente l’Agenzia qualunque sia la misura dell’ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.

  • Art. 231 D.Lgs. 209/2005 – Amministrazione straordinaria

    Art. 231 D.Lgs. 209/2005 – Amministrazione straordinaria

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali. Lo scioglimento può essere richiesto all' IVASS dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.

    4. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell' IVASS sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.

    5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l' IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: tredicesima, premi di risultato e mensilità aggiuntive

    La tredicesima mensilità è un diritto garantito dal CCNL Concia a tutti i lavoratori del settore. I premi di risultato sono invece rimessi alla contrattazione aziendale o territoriale e variano significativamente tra le diverse concerie. La guida chiarisce come si calcola la tredicesima e come funziona la contrattazione dei premi.

    In sintesi

    Il CCNL Concia prevede la tredicesima mensilità (una mensilità della retribuzione di fatto a dicembre). Non è prevista una quattordicesima contrattuale generalizzata. I premi di risultato sono definiti dalla contrattazione aziendale o territoriale e non sono uniformi tra le concerie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Tredicesima
    Una mensilità (dicembre); maturazione mensile a 1/12

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Concia
    Istituto Fonte Quando Importo
    Tredicesima mensilità CCNL nazionale Dicembre (entro il 24) 1 mensilità della retribuzione di fatto
    Quattordicesima Non prevista dal CCNL nazionale Solo se introdotta da accordo aziendale
    Premio di risultato Contrattazione aziendale/territoriale Varia (solitamente anno successivo) Variabile per azienda
    Elemento Retributivo Complessivo (ERC) CCNL (voce fissa) Ogni mese 10,33 € mensili (incluso nel minimo)

    Nota: il CCNL Concia (UNIC) prevede espressamente la tredicesima mensilità. L’assenza di una quattordicesima generalizzata è una caratteristica del comparto: a differenza di altri settori (es. commercio, edili), il contratto non la prevede come istituto nazionale. Possono esistere prassi aziendali consolidate o accordi di secondo livello che la introducono.

    La tredicesima: come si calcola

    La tredicesima è il diritto più consolidato in materia di mensilità aggiuntive. Il suo calcolo segue queste regole:

    • Base di calcolo: la retribuzione di fatto del mese di dicembre (o, se cambiata nel corso dell’anno, la media delle retribuzioni mensili).
    • Maturazione: 1/12 per ogni mese intero lavorato (o frazione superiore a 15 giorni di calendario).
    • Voci incluse: minimo tabellare + ERC + scatti di anzianità + superminimo non assorbibile.
    • Voci escluse: straordinari, indennità di trasferta, rimborsi spese, voci variabili collegate alla presenza.
    • Scadenza: il pagamento deve avvenire entro il 24 dicembre, o prima se il lavoratore cessa il rapporto in corso d’anno (in questo caso si liquida la quota maturata).

    Esempio per un operaio D2 con minimo 2.041,99 € + ERC 10,33 € + 2 scatti (2 × 12,65 € = 25,30 €): la tredicesima ammonta a 2.041,99 + 10,33 + 25,30 = 2.077,62 € lordi (se ha lavorato l’intero anno). In caso di assunzione ad aprile, matura 9/12 = 1.558,22 €.

    I premi di risultato: contrattazione aziendale

    Il CCNL Concia nazionale rinvia ai livelli decentrati (accordo aziendale o accordo territoriale) la definizione dei premi di risultato. Nelle concerie è strutturata una contrattazione di secondo livello, soprattutto nelle grandi aziende dei distretti di Arzignano, Santa Croce sull’Arno e Solofra.

    I premi di risultato generalmente:

    • Sono collegati a indicatori misurabili di produttività, redditività, qualità o efficienza.
    • Possono essere erogati in denaro o, su scelta del lavoratore, in beni e servizi welfare (con vantaggio fiscale ai sensi dell’art. 51 TUIR).
    • Se erogati in denaro, godono di una tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva IRPEF, fino a 3.000 € annui, ai sensi della L. 208/2015 e successive proroghe).
    • Sono negoziati periodicamente dall’RSU aziendale con Filctem-Cgil, Femca-Cisl o Uiltec-Uil.

    In assenza di accordo aziendale, alcune aziende applicano un premio territoriale concordato a livello di distretto. Verificare con il proprio delegato sindacale o direttamente il cedolino paga per conoscere il trattamento applicato.

    Quattordicesima: solo per accordo aziendale

    Come anticipato, il CCNL Concia (UNIC) non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. Alcune aziende del settore l’hanno introdotta tramite accordo aziendale, tipicamente erogata a giugno o luglio. Se non prevista dall’accordo aziendale o dal contratto individuale, il lavoratore non ha diritto alla quattordicesima mensilità e non può esigerla.

    Effetti della cessazione del rapporto sulla tredicesima

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensionamento, decesso) il lavoratore o i suoi eredi hanno diritto alla quota proporzionale di tredicesima maturata nell’anno in corso, calcolata in dodicesimi. Questa quota viene liquidata nell’ultima busta paga o nel conguaglio finale, insieme al TFR e alle ferie residue non godute.

    Casi pratici

    Tizio – tredicesima con anno incompleto
    Tizio viene assunto il 1° aprile. Al 31 dicembre ha lavorato 9 mesi interi (aprile-dicembre). La sua tredicesima è pari a 9/12 della retribuzione di fatto di dicembre. Con un minimo D2 di 2.041,99 € + ERC 10,33 € + 1 scatto (12,65 €) = 2.064,97 € mensili, la sua tredicesima è 2.064,97 × 9/12 = 1.548,73 € lordi.
    Caia – in maternità a dicembre
    Caia è in maternità obbligatoria dal 1° novembre al 31 marzo dell’anno successivo. Ha lavorato 10 mesi nell’anno in corso (gennaio-ottobre). La tredicesima matura anche per i mesi di maternità obbligatoria: Caia matura quindi 12/12, ossia l’intera tredicesima per l’anno, da liquidare a dicembre.
    Sempronio – premio di risultato in beni welfare
    Sempronio lavora in una grande conceria di Arzignano che ha sottoscritto un accordo aziendale con l’RSU. Il premio annuo è di 1.200 €. Sempronio sceglie di convertirlo integralmente in crediti welfare (rimborso bollette, abbonamento trasporti, rimborso spese scolastiche dei figli): non paga IRPEF sull’importo, risparmiando circa 300-350 € rispetto alla tassazione ordinaria.

    Domande frequenti

    Il CCNL Concia prevede la quattordicesima mensilità?
    No, il CCNL Concia (UNIC, Filctem-Cgil/Femca-Cisl/Uiltec-Uil) non prevede la quattordicesima come istituto nazionale. Può essere introdotta da accordo aziendale: verificare il contratto dell’azienda specifica.
    Come si calcola la tredicesima nel CCNL Concia?
    La tredicesima è una mensilità della retribuzione di fatto, maturata a ragione di 1/12 per ogni mese lavorato. Include minimo tabellare, ERC, scatti di anzianità e superminimo non assorbibile. Si liquida entro il 24 dicembre.
    Cosa comprende la retribuzione di fatto per la tredicesima?
    Include il minimo tabellare, l’ERC (10,33 €), gli scatti di anzianità e il superminimo individuale non assorbibile. Non includono gli straordinari e le voci variabili legate alla presenza effettiva.
    I premi di risultato sono previsti dal CCNL Concia?
    Il CCNL Concia nazionale non fissa premi uniformi: la loro previsione è demandata alla contrattazione aziendale. L’ammontare varia significativamente tra le concerie. In assenza di accordo aziendale, potrebbe esistere un accordo territoriale di distretto.
    La tredicesima matura durante la maternità?
    Sì, la tredicesima matura anche durante la maternità obbligatoria, i congedi retribuiti e le ferie. Non matura durante le aspettative non retribuite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Per la verifica dell’eventuale quattordicesima o dei premi aziendali, è necessario consultare il contratto aziendale applicato o rivolgersi al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 98 TU Giustizia Tributaria – Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospe

    Art. 98 D.Lgs. 175/2024 – Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

    3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

  • Art. 123 L. 689/1981 – Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

    Art. 123 L. 689/1981 – Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 35 del codice penale è inserito il seguente: "Art.

    35-bis. – (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). – La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

  • Articolo 15 TU Giustizia Tributaria – Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di gi

    Art. 15 D.Lgs. 175/2024 – Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    2. Il Consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1, relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

    3. Per le corti di giustizia tributaria di secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali corti di giustizia tributaria di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.