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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 480 Codice di Procedura Civile: Forma del precetto

    Articolo 480 Codice di Procedura Civile: Forma del precetto

    Art. 480 c.p.c. – Forma del precetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procedera’ a esecuzione forzata.

    Il precetto deve contenere a pena di nullita’ l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e’ fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando e’ richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

    Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e’ stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

    Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

  • Art. 479 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 479 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in

    forma esecutiva e del precetto.

    La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e

    seguenti.

    Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la

    notificazione sia fatta alla parte personalmente.

  • Articolo 478 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Articolo 478 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Art. 478 c.p.c. – Prestazione della cauzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se l’efficacia del titolo esecutivo e’ subordinata a cauzione, non si puo’ iniziare l’esecuzione forzata finche’ quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.

  • Art. 477 c.p.c.: Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Art. 477 c.p.c.: Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Art. 477 c.p.c. – Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo’ loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

    Entro un anno dalla morte, la notificazione puo’ farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

  • Art. 476 c.p.c.: Altre copie in forma esecutiva

    Art. 476 c.p.c.: Altre copie in forma esecutiva

    Art. 476 c.p.c. – Altre copie in forma esecutiva

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

    Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo

    dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu

    formato.

    Sull’istanza si provvede con decreto.

    Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo e’

    condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell’ufficio o del presidente

    del tribunale competente a norma del secondo comma.

  • Articolo 475 Codice di Procedura Civile: Spedizione in forma esecutiva

    Articolo 475 Codice di Procedura Civile: Spedizione in forma esecutiva

    Art. 475 c.p.c. – Spedizione in forma esecutiva

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

    La spedizione del titolo in forma esecutiva puo’ farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale e’ spedita.

    La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: “comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

  • Articolo 474 Codice di Procedura Civile: Titolo esecutivo

    Articolo 474 Codice di Procedura Civile: Titolo esecutivo

    Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed

    esigibile.

    Sono titoli esecutivi:

    le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia

    esecutiva;

    le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse

    contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa

    efficacia;

    gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

    L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai

    numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo

    480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

  • Articolo 473 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 473 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 473 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 471 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 471 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 471 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 470 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 470 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 470 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.