Indice
La guida
In sintesi
- Niente IVA nella fattura estera: il fornitore UE emette la fattura senza addebito di IVA del suo Paese, se tu gli hai comunicato la tua partita IVA valida per le operazioni intracomunitarie (VIES).
- Integrazione da parte dell’acquirente: sei tu, come impresa o professionista italiano, ad aggiungere l’IVA italiana al documento ricevuto, con l’aliquota prevista in Italia per quei beni.
- Doppia registrazione: l’IVA integrata si annota entro il 15 del mese successivo al ricevimento sia tra le fatture emesse (a debito) sia tra gli acquisti (a credito); con piena detrazione l’operazione è neutrale.
- Norme di riferimento: artt. 38, 46 e 47 del DL 331/1993.
- Codice TD18: l’integrazione si trasmette al Sistema di Interscambio con il tipo documento TD18, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura; il TD18 vale anche come integrazione ai fini IVA.
- INTRASTAT acquisti: dal 2026 l’elenco mensile degli acquisti di beni è dovuto solo da chi supera 2 milioni di euro di acquisti intracomunitari in almeno uno dei quattro trimestri precedenti; gli elenchi trimestrali degli acquisti non esistono più dal 2022.
Come funziona l'IVA quando compri da un fornitore UE
Quando un’impresa italiana acquista beni da un fornitore situato in un altro Paese dell’Unione Europea, l’IVA non viene addebitata dal venditore straniero ma viene applicata direttamente dall’acquirente italiano. Questo meccanismo si chiama ‘integrazione della fattura’ ed è disciplinato dall’art. 38 del DL 331/1993. In sostanza, ricevi una fattura senza IVA e sei tu a calcolare e annotare l’imposta.
Il meccanismo è una forma di inversione contabile (reverse charge): l’acquirente aggiunge sulla fattura estera l’aliquota IVA italiana applicabile a quei beni, poi registra l’importo sia tra le operazioni attive (IVA a debito) sia tra gli acquisti (IVA a credito). Se hai piena detrazione, le due voci si compensano e l’operazione è neutrale dal punto di vista finanziario. Se invece sei soggetto a limitazioni della detrazione (pro-rata, indetraibilità specifica), la quota indetraibile diventa un costo.
L’operazione va anche comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio con il tipo documento TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari): è l’adempimento che dal 1° luglio 2022 ha sostituito il vecchio esterometro per gli acquisti dall’estero. Il TD18 va inviato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura (art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015). Il modello INTRASTAT acquisti, invece, oggi riguarda solo chi compra beni da altri Paesi UE per importi molto alti (vedi più sotto).
- Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
- Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
- Documenti da preparare e date del 730/2026
| Passaggio | Cosa fare |
|---|---|
| Ricezione fattura estera | Il fornitore UE invia fattura senza IVA, con dicitura equivalente a 'reverse charge' |
| Integrazione | L'acquirente italiano aggiunge l'aliquota IVA italiana sul documento |
| Registrazione a debito | Entro il 15 del mese successivo al ricevimento, nel registro delle fatture emesse (nella dichiarazione IVA: rigo VJ9) |
| Registrazione a credito | La stessa IVA si annota nel registro degli acquisti (nella dichiarazione IVA: righi VF1-VF13 per aliquota e rigo VF28) |
| Comunicazione TD18 | Si invia il TD18 al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo al ricevimento |
| INTRASTAT acquisti | Solo se gli acquisti di beni UE superano 2 milioni di euro in un trimestre (elenco mensile) |
Esempio pratico
-
Beta Snc (Roma) acquista materie prime per 20.000 euro da un fornitore spagnolo. Il fornitore emette fattura da 20.000 euro senza IVA. Beta Snc integra la fattura aggiungendo l’IVA italiana al 22%: 4.400 euro. Registra 4.400 euro a debito nel registro delle vendite (quadro VJ) e 4.400 euro a credito nel registro degli acquisti (quadro VF). Avendo piena detrazione, il saldo netto è zero: Beta Snc non paga IVA aggiuntiva. Invia poi il TD18 al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto la fattura. Il modello INTRASTAT acquisti non è dovuto, perché i suoi acquisti di beni UE restano molto sotto i 2 milioni di euro a trimestre.
Documenti necessari
- Fattura del fornitore UE (senza IVA, con dicitura reverse charge o equivalente)
- Documento di integrazione con l’IVA italiana calcolata e annotata
- Documento TD18 inviato al Sistema di Interscambio
- Numero di partita IVA comunitaria (VIES) comunicato al fornitore
- Modello INTRASTAT acquisti, solo se si supera la soglia mensile
- Registrazioni contabili a debito e a credito nei registri IVA
Quando l’acquisto è intracomunitario (e quando no)
Per l’art. 38 del DL 331/1993 c’è acquisto intracomunitario quando un soggetto passivo IVA italiano compra, a titolo oneroso, beni che il fornitore, soggetto passivo in un altro Stato UE, spedisce o trasporta in Italia (anche tramite l’acquirente o un trasportatore). Chi compra deve comunicare al fornitore la propria partita IVA abilitata alle operazioni intracomunitarie (art. 50, comma 3): senza questo dato il fornitore non può emettere la fattura senza IVA.
| Operazione | Chi applica l’IVA | Documento da inviare allo SDI |
|---|---|---|
| Beni da fornitore UE, spediti in Italia | L’acquirente italiano, integrando la fattura (art. 46 DL 331/1993) | TD18 |
| Servizi da fornitore UE (es. consulenze, software) | Il committente italiano, integrando la fattura (art. 17, secondo comma, DPR 633/1972) | TD17 |
| Beni già presenti in Italia, venduti da un fornitore non residente | Il cessionario italiano (art. 17, secondo comma) | TD19 |
| Beni da Paesi extra UE (es. Svizzera, Regno Unito) | Si paga in dogana con la bolletta doganale | Nessuno: la bolletta doganale non va comunicata |
| Privato senza partita IVA che compra da un venditore UE | Il venditore, con l’IVA del suo Paese o, per le vendite a distanza sopra soglia, con l’IVA italiana | Nessuno |
Per i dettagli su TD17 e TD19, sulle autofatture per gli acquisti di servizi e sugli acquisti da fornitori extra UE vedi la guida autofattura e integrazione per acquisti esteri: TD17, TD18 e TD19.
Integrazione della fattura intracomunitaria: come si fa e entro quando
L’art. 46, comma 1, del DL 331/1993 chiede di numerare la fattura del fornitore e di integrarla con il controvalore in euro del corrispettivo (se è in valuta estera) e con l’ammontare dell’IVA, calcolata con l’aliquota italiana dei beni. Se l’acquisto è non imponibile o esente, al posto dell’imposta si indica il titolo e la norma. L’art. 47 chiede poi di annotare la fattura integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese di ricevimento, sia nel registro delle fatture emesse sia, per detrarre l’imposta, nel registro degli acquisti.
In pratica oggi l’integrazione si fa quasi sempre in formato elettronico: il TD18 inviato allo SDI, con la data di ricevimento della fattura (o una data dello stesso mese), l’imponibile del fornitore e l’IVA calcolata dall’acquirente, assolve anche l’obbligo di integrazione. Il «timbro di integrazione» sulla fattura cartacea serve solo se l’integrazione non è fatta con il TD18. Per gli acquisti non imponibili con il plafond si indica la natura N3.5, per quelli esenti la natura N4.
| Situazione | Cosa fare | Entro quando |
|---|---|---|
| Fattura ricevuta | Integrare, annotare nei due registri e inviare il TD18 | Giorno 15 del mese successivo al ricevimento |
| Fattura non ricevuta entro il secondo mese successivo all’operazione | Emettere autofattura (TD20 con natura N3.2, poi TD18 con l’imposta) | Giorno 15 del terzo mese successivo all’operazione |
| Fattura con corrispettivo inferiore al reale | Emettere fattura integrativa | Giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria |
Le regole sulla fattura mancante o con importo inferiore sono quelle dell’art. 46, comma 5, del DL 331/1993; la sequenza TD20 più TD18 è indicata nella guida dell’Agenzia delle Entrate alla fattura elettronica.
Fattura intracomunitaria con IVA esposta: cosa fare
Se un fornitore di un altro Paese UE addebita la propria IVA nazionale a un’impresa italiana che ha comunicato una partita IVA valida, la fattura non è coerente con un acquisto intracomunitario: quell’imposta estera non entra nella liquidazione IVA italiana, che riguarda solo l’IVA italiana. La strada è chiedere al fornitore di stornare la fattura e di riemetterla senza IVA, verificando prima che la propria partita IVA risulti nel VIES. Se invece chi compra è un privato senza partita IVA, l’IVA del Paese del fornitore è normale: non c’è nulla da integrare.
Codice tributo per l’integrazione IVA: non ne serve uno
L’IVA integrata non si versa con un F24 a parte. Entra nella liquidazione periodica del mese (o del trimestre) di ricevimento, sia a debito sia a credito: con piena detrazione le due voci si annullano. Si versa solo l’eventuale saldo a debito della liquidazione, con i codici ordinari dell’IVA mensile (6001-6012) o trimestrale (6031-6033). Le scadenze sono spiegate nella guida alla liquidazione IVA mensile e trimestrale.
INTRASTAT acquisti 2026: chi deve presentarlo
| Acquisti | Elenco mensile obbligatorio se | Sotto la soglia |
|---|---|---|
| Beni (modello INTRA 2bis) | Acquisti di beni UE pari o superiori a 2.000.000 di euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (dagli elenchi da inviare entro il 25 febbraio 2026) | Nessun elenco |
| Servizi ricevuti (modello INTRA 2quater) | Acquisti di servizi pari o superiori a 100.000 euro a trimestre in almeno uno dei quattro trimestri precedenti | Nessun elenco |
Gli elenchi trimestrali degli acquisti non sono più richiesti per i periodi dal 1° gennaio 2022. La soglia dei beni era di 350.000 euro fino al 2025: l’ha portata a 2 milioni la determinazione ADM del 3 febbraio 2026. Gli elenchi delle cessioni intracomunitarie (vendite) seguono regole proprie.
Sanzioni se non si integra la fattura
Chi non integra e non registra un acquisto intracomunitario è punito con una sanzione da 500 a 10.000 euro; se l’operazione non risulta neppure dalla contabilità, la sanzione sale al 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro (art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997). La violazione si può regolarizzare con il ravvedimento operoso, integrando la fattura, presentando il TD18 e versando la sanzione ridotta. Il quadro completo delle sanzioni è nella guida alle sanzioni IVA 2026.
Caso 1 – Beta Snc acquista macchinari dalla Germania con piena detrazione
Scenario. Beta Snc riceve una fattura da 30.000 euro da un fornitore tedesco per l’acquisto di un macchinario. L’impresa ha piena detrazione IVA perché svolge solo operazioni imponibili.
Come si applica. Beta Snc integra la fattura tedesca calcolando l’IVA al 22% (6.600 euro) e la registra sia a debito che a credito. Il saldo netto è zero: l’operazione non genera esborso IVA. Il macchinario viene registrato al costo di 30.000 euro. Si invia il TD18 al Sistema di Interscambio. In dichiarazione IVA annuale l’acquisto compare nel rigo VJ9 (imposta a debito) e nel quadro VF (imposta detraibile e rigo VF28).
In pratica
- Con piena detrazione il meccanismo è neutrale: non si paga IVA aggiuntiva, ma integrazione, registrazione e TD18 vanno eseguiti ugualmente.
- Controllare che l’aliquota applicata sia quella italiana corretta per quella categoria di beni, non quella del Paese del fornitore.
Caso 2 – Tizio acquista beni da un fornitore francese con pro-rata di detrazione
Scenario. Tizio gestisce uno studio che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti. Il suo pro-rata di detrazione per l’anno è del 60%. Acquista attrezzature per 10.000 euro da un fornitore francese.
Come si applica. Tizio integra la fattura con l’IVA italiana al 22% (2.200 euro). A debito registra 2.200 euro; a credito può detrarre solo il 60%, cioè 1.320 euro. La differenza di 880 euro (il 40% indetraibile) diventa un costo che si somma al prezzo delle attrezzature. Non è un errore: è la corretta applicazione del pro-rata. Integrazione e TD18 restano obbligatori anche in questo caso.
In pratica
- Se sei soggetto a pro-rata o a indetraibilità specifica, la quota non detraibile è un costo reale che incide sul prezzo finale dell’acquisto.
- L’obbligo di integrare la fattura e di inviare il TD18 vale indipendentemente dal tuo diritto alla detrazione.
Quando rivolgersi a un professionista
I casi meno lineari (triangolazioni, beni in conto lavoro o in conto vendita, depositi IVA, fornitori con partita IVA italiana) richiedono di ricostruire con precisione il flusso dei beni e dei documenti. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- DL 331/1993, art. 38 (acquisti intracomunitari), art. 46 (integrazione e autofattura) e art. 47 (registrazione)
- D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis (comunicazione delle operazioni con l’estero)
- D.Lgs. 471/1997, art. 6, comma 9-bis (sanzioni)
- Agenzia delle Entrate, guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (TD17, TD18, TD19, TD20)
- Istruzioni del modello IVA 2026 (righi VJ9 e VF28)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, determinazione del 3 febbraio 2026 (soglia INTRASTAT acquisti)
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Domande frequenti
Devo emettere una fattura per integrare quella estera?
No, non emetti una fattura a te stesso nel senso classico. Integri il documento ricevuto aggiungendo i dati IVA italiani (aliquota e importo), lo numeri e lo annoti sia tra le fatture emesse sia tra gli acquisti. Oggi l’integrazione si fa di solito con il TD18 inviato al Sistema di Interscambio. Serve invece un’autofattura se la fattura del fornitore non arriva entro il secondo mese successivo all’operazione.
Entro quando va integrata e registrata la fattura intracomunitaria?
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’hai ricevuta, con riferimento al mese di ricevimento (art. 47 del DL 331/1993). Entro lo stesso termine va inviato il TD18 al Sistema di Interscambio.
Cosa cambia tra acquisto intracomunitario e acquisto da un fornitore extra-UE?
Per i beni che arrivano da Paesi fuori dalla UE (per esempio Svizzera o Regno Unito) l’IVA si paga in dogana con la bolletta doganale, che non va comunicata con il TD18. Per gli acquisti intracomunitari non c’è dogana: sei tu ad applicare l’IVA italiana integrando la fattura.
Cos’è il codice TD18 e quando si usa?
TD18 è il tipo documento che si invia al Sistema di Interscambio per integrare la fattura di un acquisto di beni da un fornitore di un altro Paese UE. Dal 1° luglio 2022 sostituisce l’esterometro per questi acquisti e vale anche come integrazione ai fini IVA. Per i servizi da fornitori UE si usa il TD17.
Sono obbligato a presentare il modello INTRASTAT acquisti?
Solo sopra soglia. Dagli elenchi da inviare entro il 25 febbraio 2026 l’elenco mensile degli acquisti di beni è dovuto se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti gli acquisti di beni UE hanno raggiunto 2 milioni di euro; per i servizi ricevuti la soglia è di 100.000 euro a trimestre. Sotto queste soglie non si presenta nulla: gli elenchi trimestrali degli acquisti sono stati aboliti dal 2022.
Il fornitore UE mi ha addebitato la sua IVA: posso detrarla?
No, nella liquidazione italiana si detrae solo l’IVA italiana. Se sei un soggetto passivo e hai comunicato una partita IVA valida nel VIES, chiedi al fornitore di stornare la fattura e di riemetterla senza IVA, poi la integri. Se compri come privato, l’IVA del Paese del fornitore è corretta.
Quale codice tributo si usa per l’integrazione IVA?
Nessuno specifico. L’IVA integrata entra nella liquidazione periodica sia a debito sia a credito; si versa solo l’eventuale saldo a debito della liquidazione, con i codici ordinari (6001-6012 per i mensili, 6031-6033 per i trimestrali).
Cosa succede se dimentico di integrare la fattura estera?
È punito con una sanzione da 500 a 10.000 euro; se l’acquisto non risulta neppure dalla contabilità, con il 5% dell’imponibile e un minimo di 1.000 euro (art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997). Si può regolarizzare con il ravvedimento operoso, integrando la fattura e inviando il TD18.
Vedi anche: Registri IVA, Fattura elettronica, Fattura immediata o differita, Cessioni intracomunitarie, Quadro VF e Dichiarazione IVA integrativa.