Autore: Andrea Marton

  • Art. 59 D.Lgs. 79/2011 – Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero

    Art. 59 D.Lgs. 79/2011 – Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Al fine di promuovere l’offerta turistica italiana, è istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della ‘attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.

    3. L’impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell’autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.

    4. È autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l’indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell’impresa di ristorazione.

    5. È autorizzato l’inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it. articolo precedente articolo successivo

  • Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione

    In sintesi

    • L’IRAP è dovuta da chi esercita abitualmente un’attività organizzata diretta alla produzione o scambio di beni e servizi
    • Per professionisti e piccoli imprenditori il requisito chiave è l’autonoma organizzazione
    • Chi lavora senza dipendenti stabili e con beni strumentali minimi può non essere soggetto a IRAP
    • I contribuenti in regime forfettario sono esclusi per legge dall’IRAP
    • Per le società e gli enti l’autonoma organizzazione è presunta: l’IRAP è sempre dovuta
    • La verifica avviene caso per caso, esaminando beni strumentali e impiego di lavoro altrui

    Chi è obbligato a versare l'IRAP

    Una delle questioni pratiche più rilevanti dell’IRAP riguarda l’individuazione dei soggetti che sono effettivamente tenuti a pagarla. La legge istitutiva (D.Lgs. 446/1997) prevede come soggetti passivi le società di capitali e di persone, gli enti commerciali e non commerciali, le pubbliche amministrazioni, gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni. Tuttavia, per questi ultimi due gruppi non è sufficiente svolgere un’attività: è necessario che essa sia esercitata con la cosiddetta autonoma organizzazione.

    Il concetto di autonoma organizzazione è diventato nel tempo uno dei temi centrali del contenzioso tributario in materia di IRAP. L’orientamento consolidato in giurisprudenza chiarisce che il lavoratore autonomo o il piccolo imprenditore che opera con i propri soli mezzi, senza avvalersi di dipendenti o collaboratori stabili e senza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per svolgere la propria attività, non integra il presupposto dell’imposta e quindi non è soggetto a IRAP.

    Il tema è particolarmente sentito da professionisti come medici, avvocati, ingegneri, consulenti e altri lavoratori autonomi che, pur svolgendo un’attività economica rilevante, la esercitano in forma sostanzialmente individuale e personale. Capire se sussiste o meno l’autonoma organizzazione è determinante non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP.

    Soggetti passivi IRAP e autonoma organizzazione
    Categoria di soggetto Autonoma organizzazione richiesta? IRAP dovuta?
    Società di capitali (Srl, SpA, ecc.) Presunta per legge Sì, sempre
    Società di persone (Snc, Sas, ecc.) Presunta per legge Sì, sempre
    Enti commerciali e non commerciali Presunta per legge Sì, sempre
    Pubbliche amministrazioni Presunta per legge Sì, sempre
    Imprenditore individuale Va verificata caso per caso Solo se sussiste autonoma organizzazione
    Esercente arte o professione Va verificata caso per caso Solo se sussiste autonoma organizzazione
    Contribuente in regime forfettario Irrilevante: escluso per legge No, escluso per legge

    Esempio pratico

    • Tizio è un ingegnere libero professionista che opera in forma individuale. Non ha dipendenti né collaboratori stabili, utilizza un computer e un software professionale di valore contenuto e si avvale occasionalmente di un commercialista per la contabilità. In questo quadro, secondo l’orientamento consolidato, Tizio non presenta i requisiti dell’autonoma organizzazione: i beni strumentali non eccedono il minimo indispensabile e non impiega in modo non occasionale lavoro altrui. Tizio non è soggetto a IRAP e non è tenuto a presentare la relativa dichiarazione. Se invece Tizio assumesse due collaboratori a tempo indeterminato e acquistasse attrezzature rilevanti, il quadro cambierebbe e occorrerebbe rivalutare la propria posizione.

    Documenti necessari

    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – legge istitutiva dell’IRAP, artt. 2 e 3 (presupposto e soggetti passivi)
    • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modificazioni sul regime forfettario
    • Circolari dell’Agenzia delle Entrate sull’autonoma organizzazione e sui criteri di esclusione da IRAP
    • Orientamento consolidato della giurisprudenza tributaria sul requisito dell’autonoma organizzazione
    • Istruzioni al modello IRAP (aggiornate annualmente) per i soggetti tenuti alla dichiarazione

    Caso 1 – Professionista senza struttura organizzativa

    Scenario. Caio è un avvocato che esercita la professione in forma individuale nel proprio studio. Non ha segreterie, non assume dipendenti e non si avvale di collaboratori in modo stabile. Utilizza un computer, una stampante e una banca dati giuridica online.

    Come si applica. In questo scenario i beni strumentali impiegati sono quelli minimi indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale e non vi è impiego non occasionale di lavoro altrui. Secondo l’orientamento consolidato, Caio non integra il requisito dell’autonoma organizzazione. Non è quindi soggetto a IRAP e non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP. È opportuno documentare con attenzione questa situazione per poter dimostrare, in caso di verifica, l’assenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione.

    In pratica

    • Verificare che i beni strumentali utilizzati non eccedano il minimo indispensabile per l’attività
    • Accertarsi di non avere dipendenti o collaboratori impiegati in modo non occasionale e stabile
    • Conservare documentazione che attesti la struttura individuale dello studio in caso di controllo

    Caso 2 – Professionista con collaboratori e attrezzature rilevanti

    Scenario. Tizio è un medico specialista che gestisce uno studio privato. Ha assunto una segretaria a tempo indeterminato, dispone di attrezzature diagnostiche di valore significativo e si avvale in modo stabile di un’altra figura sanitaria di supporto.

    Come si applica. In questo caso la situazione è diversa: Tizio impiega lavoro altrui in modo non occasionale (la segretaria a tempo indeterminato e il collaboratore sanitario stabile) e dispone di beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile. Entrambi i criteri che l’orientamento consolidato indica come rilevanti per l’autonoma organizzazione sono presenti. Tizio è soggetto a IRAP, deve calcolare la base imponibile secondo le regole specifiche per gli esercenti arti e professioni, applicare l’aliquota regionale vigente e presentare la dichiarazione IRAP con modello autonomo.

    In pratica

    • Calcolare la base imponibile IRAP secondo le regole per i professionisti (compensi meno spese specifiche ammesse)
    • Verificare le eventuali deduzioni applicabili per il personale dipendente a tempo indeterminato
    • Presentare la dichiarazione IRAP entro i termini e versare l’imposta con F24

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è esattamente l'autonoma organizzazione ai fini IRAP?

    È il requisito che distingue il lavoratore autonomo soggetto a IRAP da quello che non lo è. Si intende una struttura organizzativa che eccede il minimo indispensabile, caratterizzata dall’impiego non occasionale di lavoro altrui (dipendenti, collaboratori stabili) o dall’utilizzo di beni strumentali di rilevanza superiore al minimo necessario per svolgere l’attività.

    Un professionista senza dipendenti è sempre escluso dall'IRAP?

    Non necessariamente. L’assenza di dipendenti è un elemento importante, ma la verifica è complessiva. Occorre valutare anche l’impiego di collaboratori stabili e la rilevanza dei beni strumentali utilizzati. La valutazione va fatta caso per caso.

    I contribuenti in regime forfettario pagano l'IRAP?

    No. I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esclusi dall’IRAP per espressa previsione di legge, indipendentemente dalla presenza o meno di autonoma organizzazione.

    Le società devono sempre pagare l'IRAP?

    Sì. Per le società di capitali (Srl, SpA) e di persone (Snc, Sas), nonché per gli enti commerciali e non commerciali e per le PA, l’autonoma organizzazione si considera integrata per definizione. L’IRAP è sempre dovuta, salvo specifiche esenzioni di legge.

    Come si dimostra di non avere autonoma organizzazione?

    Occorre documentare la struttura effettiva dell’attività: assenza di dipendenti e collaboratori stabili, utilizzo di beni strumentali di valore contenuto e limitato al minimo indispensabile. In caso di verifica fiscale, è fondamentale avere prove concrete di questa situazione (dichiarazioni, inventario dei beni, contratti).

    Se in un anno si assume un dipendente, si diventa soggetti IRAP anche per gli anni precedenti?

    No. La verifica dell’autonoma organizzazione è riferita a ciascun periodo d’imposta. Se nei periodi precedenti non sussistevano i requisiti, l’IRAP non era dovuta per quegli anni. L’assunzione di un dipendente può determinare l’insorgenza dell’obbligo dall’anno in cui avviene.

    Cosa succede se un professionista non presenta la dichiarazione IRAP pur essendo soggetto passivo?

    L’omessa dichiarazione IRAP comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, oltre agli interessi sul tributo non versato. È quindi fondamentale verificare correttamente la propria posizione e, in caso di dubbio, rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Presupposto IRAP, Lavoro autonomo e partita IVA, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, IRAP: come si calcola la base imponibile e Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%.

  • Rimborso dal sostituto o dall’Agenzia: come avviene il credito

    In sintesi

    • Con sostituto d’imposta: se hai presentato il 730 tramite datore di lavoro o CAF con sostituto, il rimborso IRPEF arriva direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione, di norma da luglio.
    • Senza sostituto: se hai presentato il 730 senza sostituto d’imposta, oppure il modello Redditi PF, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente (IBAN comunicato).
    • Prospetto di liquidazione 730-3: il documento che il CAF o il sostituto ti consegna mostra esattamente l’importo a credito o a debito e la data prevista di rimborso o trattenuta.
    • Controllo preventivo: i rimborsi sopra una certa soglia o con elementi di rischio possono essere sottoposti a una verifica dell’Agenzia prima dell’erogazione, con possibile ritardo di alcuni mesi.
    • Debito invece di credito: se dal prospetto 730-3 risulta un saldo a debito, il sostituto lo trattiene in busta paga (di solito da luglio); senza sostituto si paga con F24.
    • Lavoratori domestici: colf, badanti e baby sitter non hanno sostituto d’imposta, quindi versano direttamente l’IRPEF dovuta e ricevono eventuali rimborsi dall’Agenzia.

    Come funziona il rimborso IRPEF dopo il 730

    Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito IRPEF – cioè hai versato più imposte di quanto dovuto durante l’anno – hai diritto a riceverlo indietro. Le modalità di rimborso dipendono da come hai presentato la dichiarazione e, in particolare, da se hai o meno un sostituto d’imposta, cioè un datore di lavoro o un ente pensionistico che durante l’anno ha già trattenuto le imposte dalla tua busta paga o dal tuo cedolino pensione.

    Se hai presentato il 730 con sostituto d’imposta (la situazione più comune per i lavoratori dipendenti e i pensionati), il rimborso avviene direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione. Il prospetto di liquidazione 730-3 – il documento che il CAF o il sostituto ti consegna dopo l’elaborazione della dichiarazione – ti dice già se il saldo è a credito o a debito e l’importo esatto. Il sostituto provvede d’ufficio, di norma a partire da luglio, senza che tu debba fare nulla di ulteriore.

    Se invece non hai un sostituto d’imposta – perché sei lavoratore autonomo, sei in pensione senza ente erogante attivo, oppure sei un lavoratore domestico – il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale il cui IBAN hai comunicato in dichiarazione o tramite apposita istanza. In questo caso i tempi possono essere più lunghi rispetto al rimborso in busta paga.

    Rimborso IRPEF: chi lo eroga e come
    Situazione Chi eroga il rimborso Modalità e tempi tipici
    730 con sostituto d'imposta (lavoratore dipendente, pensionato) Datore di lavoro o ente pensionistico In busta paga o cedolino, di norma da luglio
    730 senza sostituto d'imposta Agenzia delle Entrate Sul conto corrente (IBAN), tempi più variabili
    Modello Redditi PF (autonomi, partite IVA) Agenzia delle Entrate Sul conto corrente (IBAN), tempi più variabili
    Rimborso sopra soglia o con elementi di rischio Agenzia delle Entrate (dopo controllo preventivo) Possibile ritardo di alcuni mesi per verifica
    Saldo a debito con sostituto Trattenuta in busta paga dal sostituto Di norma da luglio, in rate se l'importo è elevato

    Esempio pratico

    • Tizio è un lavoratore dipendente e ha presentato il 730/2026 tramite CAF con sostituto d’imposta (il datore di lavoro). Il prospetto di liquidazione 730-3 mostra un credito IRPEF di 420 euro. Tizio non deve fare nulla: il datore di lavoro, di norma a partire dalla busta paga di luglio, aggiunge 420 euro alla sua retribuzione netta. Caio, invece, è un lavoratore autonomo che ha presentato il modello Redditi PF: il suo rimborso di 380 euro arriverà direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente il cui IBAN ha indicato in dichiarazione, in tempi che dipendono dall’esito degli eventuali controlli preventivi dell’Agenzia.

    Documenti necessari

    • Prospetto di liquidazione 730-3 (consegnato dal CAF o dal sostituto d’imposta dopo l’elaborazione del 730)
    • Dichiarazione dei redditi presentata (730 o Modello Redditi PF) con il risultato finale
    • IBAN del conto corrente su cui si vuole ricevere il rimborso, se si è senza sostituto d’imposta
    • Certificazione Unica del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, utile per verificare le ritenute già operate
    • Eventuale istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, se il rimborso non arriva nei tempi previsti

    Caso 1 – Tizio ha il sostituto e il rimborso arriva in busta paga

    Scenario. Tizio è impiegato in un’azienda e ha presentato il 730/2026 tramite il CAF del suo sindacato, indicando il datore di lavoro come sostituto d’imposta. Il 730-3 mostra un credito IRPEF di 650 euro grazie a spese sanitarie e interessi sul mutuo della prima casa.

    Come si applica. Il CAF trasmette il risultato della liquidazione al sostituto d’imposta (il datore di lavoro di Tizio), che riceve le istruzioni per il conguaglio. A luglio, il datore di lavoro accredita i 650 euro direttamente nella busta paga di Tizio, come voce separata nel cedolino. Se l’importo fosse stato a debito, la trattenuta sarebbe avvenuta allo stesso modo. Tizio non deve presentare alcuna istanza né indicare un IBAN: il meccanismo è automatico.

    In pratica

    • Conserva il prospetto di liquidazione 730-3: ti dice esattamente quanto aspettarti in busta paga e quando. Se a fine luglio il rimborso non compare nel cedolino, contatta prima il CAF e poi il datore di lavoro.
    • Il sostituto d’imposta gestisce sia i rimborsi che le trattenute: se risulta un debito, verrà scalato dalla busta paga nello stesso periodo, di norma in più rate se l’importo è consistente.

    Caso 2 – Caio senza sostituto attende il rimborso dall'Agenzia

    Scenario. Caio è una badante che lavora per una famiglia privata. Non ha un sostituto d’imposta perché il datore di lavoro domestico privato non è obbligato a effettuare ritenute. Caio ha presentato il modello Redditi PF e dal calcolo risulta un credito IRPEF di 290 euro, che vuole recuperare.

    Come si applica. Caio riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, non in busta paga. Per farlo, deve aver indicato nella dichiarazione l’IBAN del proprio conto corrente (bancario o postale) intestato a lui. Se l’IBAN non era presente o è cambiato, può comunicarlo successivamente tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia o presentando un’apposita istanza. I tempi di rimborso sono variabili: per importi contenuti e privi di anomalie la procedura è di norma più rapida, ma l’Agenzia può disporre un controllo preventivo per importi più elevati o situazioni particolari, con un ritardo di alcuni mesi prima dell’erogazione.

    In pratica

    • Verifica che nel modello Redditi PF sia indicato il tuo IBAN corretto: è l’unico canale attraverso cui l’Agenzia effettua il bonifico del rimborso. Un IBAN errato causa il mancato accredito.
    • Se il rimborso non arriva nei tempi attesi, puoi verificarne lo stato nel cassetto fiscale (sezione ‘Rimborsi’) o contattare il numero verde dell’Agenzia delle Entrate per informazioni sulla pratica.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando arriva il rimborso del 730 in busta paga?

    Se hai il sostituto d’imposta, il rimborso viene accreditato di norma a partire dalla busta paga di luglio. I tempi esatti dipendono dal calendario di elaborazione del sostituto d’imposta e dalla data in cui il CAF o il professionista ha trasmesso il risultato della liquidazione.

    Come faccio a sapere se ho un credito o un debito dal 730?

    Lo vedi sul prospetto di liquidazione 730-3, che il CAF o il sostituto d’imposta è obbligato a consegnarti dopo l’elaborazione della dichiarazione. Il prospetto mostra in modo distinto l’importo a credito (che ti sarà rimborsato) o a debito (che ti verrà trattenuto) e le relative somme per il dichiarante e l’eventuale coniuge in caso di 730 congiunto.

    Se non ho il datore di lavoro, come ricevo il rimborso?

    Se hai presentato il 730 senza sostituto d’imposta, o il modello Redditi PF, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente (IBAN) che hai indicato in dichiarazione. Devi assicurarti che l’IBAN sia corretto e intestato a te.

    Cos'è il controllo preventivo dell'Agenzia sui rimborsi?

    L’Agenzia delle Entrate può sottoporre a verifica preventiva i rimborsi che superano una certa soglia o che presentano elementi di rischio, prima di procedere all’erogazione. In questi casi il rimborso può slittare di alcuni mesi rispetto ai tempi ordinari. La verifica avviene in modo automatico e non implica necessariamente che ci sia un errore nella dichiarazione.

    Cosa succede se dal 730 risulta un debito invece di un credito?

    Se hai il sostituto d’imposta, il debito viene trattenuto direttamente dalla busta paga o dal cedolino della pensione, di norma a partire da luglio. Se l’importo è consistente, il sostituto può suddividerlo in più rate. Se non hai il sostituto, devi versare l’importo dovuto autonomamente tramite modello F24 nei termini indicati.

    I lavoratori domestici come colf e badanti ricevono il rimborso in busta paga?

    No. I lavoratori domestici non hanno un sostituto d’imposta perché il datore di lavoro privato non è obbligato a effettuare ritenute IRPEF. Presentano la dichiarazione come lavoratori senza sostituto e, se risulta un credito, lo ricevono dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente, non in busta paga.

  • Come correggere la precompilata 730: errori e dati mancanti

    In sintesi

    • Se i dati della precompilata sono errati o incompleti, sei obbligato a modificarla prima di inviarla.
    • Puoi aggiungere spese non presenti, come le attività sportive dei figli, che l’Agenzia non conosce automaticamente.
    • Le modifiche che aumentano il credito o riducono il debito si correggono con un 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026.
    • Le modifiche che aumentano il debito richiedono invece il modello REDDITI Persone fisiche, non il 730.
    • Se accetti la precompilata senza modifiche, i controlli documentali sugli oneri comunicati da terzi non vengono effettuati.
    • I documenti della dichiarazione 2025 vanno conservati fino al 31 dicembre 2031.

    Cosa fare se la precompilata ha dati sbagliati o mancanti

    Dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato, costruito usando i dati della Certificazione Unica del tuo datore di lavoro e le informazioni che banche, assicurazioni, farmacie e altri soggetti trasmettono all’Agenzia. Questi dati nella maggior parte dei casi sono corretti, ma possono contenere errori o essere incompleti.

    Se trovi qualcosa di sbagliato – un reddito non inserito, una spesa assente, un dato impreciso – hai l’obbligo di modificare il modello prima di inviarlo. Non farlo equivarrebbe a dichiarare dati falsi. Puoi anche aggiungere oneri detraibili o deducibili che l’Agenzia non conosce: ad esempio le spese per le attività sportive dei figli, che non vengono comunicate automaticamente.

    Una volta effettuate le modifiche, viene elaborato un nuovo modello 730 e un nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-3) con i risultati aggiornati. La scelta di modificare o accettare la precompilata ha conseguenze importanti anche sui controlli che l’Agenzia può fare in seguito.

    Effetti delle modifiche sui controlli documentali
    Situazione Controlli documentali sugli oneri
    Precompilata accettata senza modifiche (diretta o tramite sostituto) Nessun controllo sugli oneri comunicati da terzi all'Agenzia
    Precompilata modificata (solo sugli oneri comunicati non modificati) Nessun controllo sugli oneri non toccati
    Precompilata modificata (sugli oneri comunicati che risultano modificati) Controlli solo sui documenti che hanno determinato la modifica
    Presentata tramite Caf o professionista senza modifiche Nessun controllo formale sugli oneri comunicati da soggetti terzi
    Presentata tramite Caf o professionista con modifiche Controlli effettuati nei confronti del Caf o professionista (eccetto spese sanitarie non modificate)

    Esempio pratico

    • Caio accetta la precompilata senza modifiche tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia non effettuerà i controlli documentali sulle spese sanitarie o sugli interessi del mutuo già comunicati. Se invece Caio aggiunge le spese per lo sport del figlio (che non erano nella precompilata), solo quei documenti aggiuntivi potranno essere oggetto di verifica.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro
    • Fatture, ricevute, scontrini delle spese da aggiungere o correggere
    • Estratto conto o documentazione del mezzo di pagamento tracciabile (per spese 19%)
    • Dichiarazione modello REDDITI dell’anno precedente (se hai crediti da riportare)
    • SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi per accedere al sito AdE

    Tizio trova un reddito mancante nella precompilata

    Scenario. Tizio ha percepito nel 2025 un compenso occasionale che il pagante avrebbe dovuto comunicare all’Agenzia, ma il dato non compare nella precompilata. Tizio se ne accorge prima di inviare la dichiarazione.

    Come si applica. Tizio deve integrare la precompilata aggiungendo il reddito mancante. La modifica incide sulla determinazione del reddito complessivo, quindi i controlli documentali potranno riguardare i dati relativi a quell’integrazione. Se l’aggiornamento genera un maggior debito rispetto alla precompilata originaria, Tizio dovrà usare il modello REDDITI Persone fisiche, non il 730 integrativo.

    In pratica

    • Reddito aggiunto = modifica che incide sull’imposta: possibili controlli sulla documentazione relativa.
    • Se la modifica genera un maggior debito, serve il modello REDDITI PF (non il 730 integrativo).
    • Il 730 integrativo si usa solo se la correzione porta a un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.

    Sempronia si accorge di un errore dopo aver già inviato il 730

    Scenario. Sempronia ha già trasmesso la precompilata accettandola senza modifiche. Poi si accorge di aver dimenticato di inserire un onere detraibile che avrebbe ridotto la sua imposta.

    Come si applica. Poiché la correzione porterebbe a un maggior credito o a un minor debito, Sempronia può presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026 (il 25 ottobre è domenica), indicando il codice 1 nella casella ‘730 integrativo’. In alternativa, può presentare un modello REDDITI Persone fisiche entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). Il 730 integrativo deve essere presentato a un Caf o professionista, anche se il 730 originario era stato presentato tramite il sostituto d’imposta.

    In pratica

    • Correzione a proprio favore (maggior credito o minor debito): 730 integrativo entro il 26 ottobre oppure REDDITI PF entro il 2 novembre 2026.
    • Il 730 integrativo va obbligatoriamente presentato a un Caf o professionista (mai al sostituto d’imposta).
    • La presentazione del 730 integrativo non sospende le operazioni avviate con il 730 originario: il datore continua a trattenere o rimborsare come da modello originale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa succede se accetto la precompilata senza modifiche?

    Non vengono effettuati i controlli documentali sugli oneri comunicati all’Agenzia da banche, assicurazioni e altri soggetti terzi. L’Agenzia può comunque verificare i requisiti soggettivi, come la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

    Posso aggiungere spese che l'Agenzia non conosce, come le attività sportive dei figli?

    Si. Puoi integrare la precompilata con oneri detraibili e deducibili non presenti, come le spese per sport dei ragazzi. In questo caso vengono elaborati un nuovo modello 730 e un nuovo prospetto 730-3.

    Cosa faccio se la modifica mi porta a dover pagare di più?

    Se la correzione comporta un maggior debito (o un minor credito) devi usare il modello REDDITI Persone fisiche 2026, non il 730 integrativo. Puoi presentarlo entro il 2 novembre 2026 come ‘correttiva nei termini’, con pagamento delle imposte dovute, interessi e sanzioni ridotte (ravvedimento operoso).

    Entro quando posso presentare il 730 integrativo?

    Entro il 26 ottobre 2026 (il 25 ottobre è domenica), indicando il codice appropriato nella casella ‘730 integrativo’: codice 1 se la modifica porta a un maggior credito o minor debito; codice 2 se riguarda solo i dati del sostituto; codice 3 se riguarda sia i dati del sostituto che altri dati, con esito a favore del contribuente.

    Fino a quando devo conservare i documenti della dichiarazione 2025?

    I documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2031. Non devi conservare i documenti delle spese sanitarie che non hai modificato rispetto alla precompilata originaria.

    Se presento la precompilata tramite Caf senza modifiche, devo portare i documenti?

    No, non devi esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella precompilata comunicati da soggetti terzi. Devi però portare i documenti che attestano le condizioni soggettive che danno diritto alle agevolazioni (es. certificati di disabilità, atti di proprietà).

    Da leggere insieme

  • Art. 128 T.U. Stupefacenti – Contributi comunita terapeutiche

    Art. 128 T.U. Stupefacenti – Contributi

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministero per gli affari sociali, puo' concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

    2. La concessione di detto contibuto, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunita' terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed e' subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

    3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazione dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.

    218. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n.

    457. 4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche di cui al comma 1, nonche' ogni altro intervento edificativo delle suddette comunita', necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n.

    10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere gia' realizzate, per le quali sia gia' stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

    4-ter. L'applicabilita' delle norme di cui al comma 4-bis e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attivita' connesse alle finalita' della comunita' terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo e' immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti; b) che lo statuto della comunita' terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalita' di lucro e l'attivita' della stessa sia sviluppata con modalita' residenziali.

    4-quater. Qualora la comunita' terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacita' ricettiva superiore alle duecento unita', questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali. Torna al sommario

  • Art. 263 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 263 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 263 L. Fall. – Ruolo degli amministratori giudiziari

    Ruolo degli amministratori giudiziari

  • Svalutazione dei crediti: quanto si deduce in società

    In sintesi

    • Limite annuo dello 0,5%: ogni anno si può dedurre al massimo lo 0,5% del valore nominale (o di acquisizione) dei crediti commerciali.
    • Tetto del fondo al 5%: quando il fondo svalutazione crediti supera il 5% del valore complessivo dei crediti a fine esercizio, nessuna ulteriore deduzione è ammessa.
    • Solo crediti commerciali: la regola dell’art. 106 TUIR si applica ai crediti verso clienti, non a tutti i crediti iscritti in bilancio.
    • Eccedenza indeducibile: la svalutazione in bilancio che supera il limite fiscale va ripresa a tassazione (variazione in aumento nel quadro RF).
    • Rigo dichiarativo: l’eccedenza indeducibile va indicata nel rigo RF25, colonna 2, e nel rigo RF31 con codice 41 (Redditi SC 2026).

    Come funziona la deduzione delle svalutazioni crediti

    Quando un’azienda ha il fondato timore che alcuni clienti non paghino, può accantonare in bilancio un fondo svalutazione crediti, cioè una riserva a copertura delle perdite attese. Dal punto di vista contabile è una scelta prudente; dal punto di vista fiscale, però, non tutta la svalutazione è deducibile.

    L’art. 106, comma 1, del TUIR stabilisce che le svalutazioni dei crediti commerciali sono deducibili soltanto entro il limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. Si tratta di una percentuale applicata ogni anno sull’intero portafoglio crediti verso clienti.

    Esiste però un secondo limite: la deduzione non è più ammessa quando il fondo svalutazione crediti già accantonato ha raggiunto il 5% del valore complessivo dei crediti a fine esercizio. In quel caso, anche se la svalutazione è giustificata contabilmente, non produce alcun effetto fiscale.

    Questo sistema a doppio binario – contabile e fiscale – richiede di monitorare anno per anno sia il limite percentuale annuo sia il tetto cumulato del fondo, per non ritrovarsi con variazioni in aumento inattese nella dichiarazione.

    Regola art. 106 TUIR – svalutazione crediti
    Voce Regola fiscale
    Limite di deduzione annua 0,5% del valore nominale/acquisizione dei crediti commerciali
    Tetto massimo del fondo 5% del valore complessivo dei crediti a fine esercizio
    Effetto al raggiungimento del tetto Nessuna ulteriore deduzione ammessa
    Eccedenza rispetto al limite Variazione in aumento (RF25 col.2 e RF31 cod.41)
    Riferimento normativo Art. 106, comma 1, TUIR

    Esempio pratico

    • Beta SNC chiude il 2025 con crediti verso clienti per un valore complessivo di 2.000.000 euro. Il limite annuo di deduzione è lo 0,5% di 2.000.000 = 10.000 euro. Il fondo svalutazione crediti già accantonato negli anni precedenti è 80.000 euro. Il tetto massimo del fondo è il 5% di 2.000.000 = 100.000 euro. La differenza disponibile è 100.000 – 80.000 = 20.000 euro. Poiché il limite annuo (10.000) è inferiore allo spazio residuo del fondo (20.000), la svalutazione dell’anno è interamente deducibile per 10.000 euro. Se invece il fondo fosse già a 95.000 euro, la deduzione ammessa sarebbe solo 5.000 euro (fino al tetto del 5%), e il resto costituirebbe variazione in aumento.

    Documenti necessari

    • Bilancio d’esercizio con dettaglio del fondo svalutazione crediti
    • Estratto dei crediti commerciali verso clienti a fine esercizio
    • Prospetto di calcolo del limite 0,5% e del tetto 5%
    • Registro delle svalutazioni annue e del fondo cumulato
    • Nota integrativa con criteri di valutazione dei crediti

    Caso 1 – Fondo lontano dal tetto: deduzione piena

    Scenario. Tizio è il responsabile amministrativo di Alfa SRL, che ha crediti verso clienti per 600.000 euro a fine 2025. Il fondo svalutazione crediti esistente ammonta a 15.000 euro. Nel 2025 la società effettua una svalutazione contabile di 3.000 euro.

    Come si applica. Il limite annuo è lo 0,5% di 600.000 = 3.000 euro. Il tetto del fondo è il 5% di 600.000 = 30.000 euro. Il fondo attuale è 15.000, ben al di sotto del tetto. La svalutazione di 3.000 euro rientra esattamente nel limite annuo ed è interamente deducibile. Non occorre alcuna variazione in aumento nella dichiarazione.

    In pratica

    • Limite 0,5%: 600.000 × 0,5% = 3.000 euro – rispettato.
    • Fondo cumulato post-svalutazione: 18.000 euro, sotto il tetto di 30.000.
    • Deduzione 2025: 3.000 euro – integralmente deducibili, nessuna variazione in aumento.

    Caso 2 – Fondo vicino al tetto: deduzione parziale

    Scenario. Caio gestisce la contabilità di una trading company con crediti verso clienti per 1.000.000 euro a fine 2025. Il fondo svalutazione esistente è 48.000 euro. Nell’anno la società effettua una svalutazione contabile di 8.000 euro.

    Come si applica. Il tetto del fondo è il 5% di 1.000.000 = 50.000 euro. Il fondo attuale è 48.000 euro: mancano solo 2.000 euro al raggiungimento del tetto. Il limite annuo sarebbe lo 0,5% di 1.000.000 = 5.000 euro, ma il fondo può crescere al massimo di 2.000 euro prima di toccare il tetto. Quindi la deduzione fiscalmente ammessa è solo 2.000 euro. I restanti 6.000 euro (8.000 – 2.000) costituiscono una variazione in aumento da indicare nel rigo RF25 col. 2 e RF31 cod. 41.

    In pratica

    • Tetto fondo: 1.000.000 × 5% = 50.000 euro; fondo attuale 48.000 – spazio residuo 2.000.
    • Svalutazione contabile: 8.000 euro – deducibile solo 2.000 euro.
    • Variazione in aumento: 6.000 euro (RF25 col.2, RF31 cod.41).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il limite dello 0,5% si calcola su tutti i crediti aziendali?

    No. L’art. 106 TUIR riguarda i crediti commerciali verso i clienti. Non rientrano, ad esempio, i crediti verso soci, verso il fisco o di natura finanziaria.

    Cosa succede se in bilancio si svaluta più dello 0,5%?

    La parte eccedente il limite fiscale non è deducibile nell’anno. Va indicata come variazione in aumento nel rigo RF25, colonna 2, e nel rigo RF31 con codice 41, del quadro RF della dichiarazione Redditi SC 2026.

    Il tetto del 5% si calcola sui crediti a inizio o a fine esercizio?

    Sul valore complessivo dei crediti a fine esercizio, secondo le indicazioni dell’art. 106, comma 1, TUIR.

    Se il fondo svalutazione supera già il 5%, posso comunque fare svalutazioni in bilancio?

    Sì, puoi farlo per ragioni contabili e prudenziali, ma quelle svalutazioni non produrranno alcun effetto fiscale: andranno interamente riprese come variazione in aumento nella dichiarazione.

    Le perdite su crediti seguono le stesse regole della svalutazione?

    No. Le perdite su crediti sono disciplinate dall’art. 101, comma 5, del TUIR e seguono regole proprie (elementi certi e precisi, procedure concorsuali, modesta entità). La svalutazione generica preventiva è invece regolata dall’art. 106.

    Dove trovo le istruzioni per la compilazione nella dichiarazione Redditi SC 2026?

    Le istruzioni al quadro RF indicano che l’eccedenza rispetto al limite deducibile va riportata nel rigo RF25, colonna 2, e nel rigo RF31 con codice 41 come variazione in aumento.

  • CCNL Elettrici: ferie 28 gg, permessi, congedi

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il CCNL Elettrici prevede 28 giorni di ferie lavorativi annui (4,67 settimane), 96 ore di ROL (~12 giorni), 32 ore di ex-festività, permessi retribuiti per eventi familiari. Pianificazione concordata con RSU per turnisti centrali. Fruizione entro 18 mesi. Buona quantità complessiva di permessi retribuiti (~50 giorni/anno tra ferie+ROL+festività).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2022 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2025 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Elettrici
    Voce Durata
    Ferie annuali 28 giorni lavorativi
    ROL 96 ore (~12 giorni)
    Ex-festività 32 ore (4 giorni)
    Permesso matrimonio 15 giorni di calendario
    Lutto 1° grado 3 giorni
    Lutto 2° grado 1 giorno
    Donazione sangue 1 giorno
    Permessi L. 104 3 gg/mese o 2h/giorno
    Permessi studio (150h) 150h triennio
    Termine fruizione ferie 18 mesi dalla maturazione

    28 giorni di ferie annue

    L’art. 47 del CCNL prevede 28 giorni lavorativi di ferie annue (4,67 settimane su 6 giorni). Le ferie sono irrinunciabili.

    Per i turnisti delle centrali, la pianificazione è concordata con RSU all’inizio dell’anno: il datore garantisce 2 settimane continuative estive.

    ROL: 96 ore annue

    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 96 ore annue (~12 giornate), maturazione 8 ore/mese.

    Si possono utilizzare in giornate intere o frazioni. Convertibili in banca ore con maggiorazione 25%.

    I turnisti centrali fruiscono frequentemente i ROL per recuperare turni festivi e notti.

    Ex-festività: 32 ore

    Le 4 ex-festività (32 ore):

    • San Giuseppe (19 marzo)
    • Ascensione
    • Corpus Domini
    • SS. Pietro e Paolo (29 giugno)

    Fruibili come permesso retribuito o pagate in busta paga.

    Permessi per eventi familiari

    Permessi retribuiti:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario
    • Lutto coniuge/figli/genitori: 3 giorni
    • Lutto fratelli/nonni/suoceri: 1 giorno
    • Donazione sangue: giornata completa
    • Esami medici: visite con esonero retribuito (certificato)

    Permessi L. 104 e studio

    I lavoratori con L. 104/1992:

    • 3 giorni/mese di permesso retribuito
    • 2 ore al giorno alternative
    • Esonero notturno (su richiesta)

    Per turnisti centrali: i permessi vengono organizzati con la RSU per coprire turni.

    Permessi studio (150h): nel triennio per scuola serale o università. Settore favorisce formazione tecnica (laurea ingegneria, master energia).

    Casi pratici

    Tizio – Ferie estive 21 gg in centrale
    Tizio (operatore centrale) chiede 21 gg ferie continuative ad agosto. RSU + azienda concordano rotazione. Tizio fruisce 21 gg + 7 gg residue a Natale.
    Caia – L.104 cura padre disabile
    Caia (tecnica AT) fruisce 3 gg/mese L.104 + esonero notti. Sostituzione organizzata in equipe per turni notturni reperibilità.
    Sempronio – Permessi studio Ingegneria Energia
    Sempronio (manutentore) studia Ingegneria Energetica. Fruisce 150h permessi studio nel triennio per esami universitari. Azienda finanzia anche corsi di specializzazione.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Elettrici?
    28 giorni lavorativi annui (4,67 settimane su 6 giorni). Pianificazione concordata con RSU. Datore garantisce 2 settimane consecutive estive. Termine fruizione 18 mesi dalla maturazione.
    Cosa sono i ROL nel CCNL Elettrici?
    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 96 ore annue (~12 giorni) di permesso retribuito. Maturazione 8h/mese. Fruibili in giorni o ore. Turnisti centrali frequente uso per recuperare turni festivi/notturni.
    I permessi L.104 sono compatibili con i turni centrali?
    Sì, 3 gg/mese di permesso retribuito (o 2h/giorno alternative). Sostituzione organizzata con altro turnista. Indennità INPS con anticipo aziendale. Esonero notturno su richiesta.
    Posso studiare ingegneria con il CCNL Elettrici?
    Sì, con 150 ore di permessi studio nel triennio (scuola serale, università). Settore favorisce formazione tecnica. Molte aziende (Enel, Terna) finanziano anche master e corsi specializzazione.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto, infortunio elettrico e prova per parametro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 294 Cod. Amb. – Prescrizioni per il rendimento di combustione

    Art. 294 Cod. Amb. – Prescrizioni per il rendimento di combustione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall’allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall’articolo 272, comma

    1.

    2. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell’articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.

    3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. 3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell’aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore. 136

  • Art. 221 D.Lgs. 209/2005 – Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura

    Art. 221 D.Lgs. 209/2005 – Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies e 37 e sulle attività a copertura delle medesime di cui agli articoli 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

    ))

    2. L' IVASS , nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L' IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

    3. 3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l' IVASS può: a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni; b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, con gli effetti di cui all'articolo 167; c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

    4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato nel bollettino.

  • Bilancio e dichiarazione fiscale: perché non coincidono

    In sintesi

    • Bilancio civile e reddito fiscale non coincidono mai: la dichiarazione parte dall’utile del conto economico e lo corregge con variazioni fiscali.
    • Variazioni in aumento: costi civilisticamente corretti ma fiscalmente indeducibili (o deducibili solo in parte) aumentano la base imponibile.
    • Variazioni in diminuzione: proventi esclusi da IRES (es. dividendi al 95%) o deduzioni extracontabili riducono la base imponibile.
    • Principio di competenza: vale per quasi tutti i componenti, ma con deroghe importanti (compensi agli amministratori, dividendi, interessi di mora: cassa).
    • Il risultato finale è il reddito imponibile, su cui si calcola l’IRES. Se negativo si configura una perdita fiscale riportabile.

    Perché l'utile del bilancio non è il reddito su cui si paga l'IRES

    Quando si chiude l’esercizio, i soci di una SRL leggono un utile netto nel bilancio. Spesso si aspettano che quella cifra coincida con la base su cui l’Agenzia delle Entrate calcola l’imposta. Non è così: tra bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi esiste quasi sempre un divario, a volte significativo.

    Il motivo è che il Codice Civile e il TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) seguono regole diverse. Il bilancio obbedisce ai principi contabili: rappresentazione veritiera e corretta, competenza economica, prudenza. Il fisco ha le sue regole: alcune spese sono deducibili solo in parte, certi proventi sono esclusi, alcune deduzioni non transitano affatto dal conto economico.

    La dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC per le società di capitali) parte dall’utile civile e applica variazioni in aumento e variazioni in diminuzione per arrivare al reddito imponibile. Capire questa meccanica aiuta il titolare di Alfa SRL a non sorprendersi della fattura fiscale e a pianificare con anticipo.

    In questo articolo vediamo le variazioni più frequenti, con esempi concreti tratti dalle regole TUIR in vigore per il periodo d’imposta 2025.

    Principali variazioni bilancio → reddito fiscale (periodo d'imposta 2025)
    Componente Regola civilistica Regola fiscale (TUIR) Tipo di variazione
    Spese di rappresentanza Costo pieno a conto economico Deducibili entro 1,5% ricavi (fino a 10 mln), 0,6% sulla fascia 10-50 mln, 0,4% oltre 50 mln In aumento per la parte eccedente
    Dividendi da partecipazioni Provento pieno a conto economico Concorre al reddito solo per il 5% (95% escluso – art. 89 TUIR) In diminuzione del 95%
    Plusvalenza PEX Plusvalenza piena Esente al 95% se ricorrono i requisiti art. 87 TUIR In diminuzione del 95%
    Compensi amministratori Competenza (maturazione) Deducibili per cassa (quando pagati) In aumento se non ancora pagati
    Svalutazione crediti commerciali Secondo prudenza Deducibile max 0,5% dei crediti; stop al 5% del fondo (art. 106 TUIR) In aumento per l'eccedenza
    IMU immobili strumentali Costo pieno Deducibile al 100% per cassa dal 2022 Nessuna variazione (allineamento)

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL, esercizio 2025. Il conto economico mostra ricavi per 5.000.000 euro e un utile ante imposte di 300.000 euro. Nel corso dell’anno la società ha sostenuto spese di rappresentanza per 120.000 euro e ha incassato dividendi da una partecipata per 80.000 euro.

      Variazione in aumento: il plafond rappresentanza è 1,5% × 5.000.000 = 75.000 euro. Le spese eccedenti (120.000 − 75.000 = 45.000 euro) non sono deducibili → +45.000 alla base imponibile.

      Variazione in diminuzione: i dividendi incassati sono già inclusi nell’utile civilistico, ma fiscalmente concorrono al reddito solo per il 5%. La quota esclusa è 80.000 × 95% = 76.000 euro → −76.000 dalla base imponibile.

      Reddito imponibile: 300.000 + 45.000 − 76.000 = 269.000 euro. Diverso dall’utile di bilancio.

    Documenti necessari

    • Bilancio d’esercizio approvato (conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa)
    • Registro fatture attive e passive dell’anno
    • Documentazione spese di rappresentanza (fatture, registro omaggi con valore unitario)
    • Distinta dei dividendi percepiti con data valuta (per la regola di cassa)
    • Delibere di compenso agli amministratori con data certa e documentazione dei pagamenti effettivi
    • F24 di versamento dell’IMU sugli immobili strumentali (per la deduzione per cassa)

    Caso 1: spese di ospitalità a clienti

    Scenario. Alfa SRL organizza una cena di fine anno con i propri clienti. Il costo è 8.000 euro, regolarmente fatturato e pagato. Il commercialista la classifica come spesa di rappresentanza.

    Come si applica. Nel bilancio la spesa rientra per intero tra i costi. In dichiarazione bisogna calcolare se il plafond di rappresentanza è già capiente. Se i ricavi dell’anno sono 1.000.000 euro, il plafond è 1,5% × 1.000.000 = 15.000 euro. Se le altre spese di rappresentanza dell’anno ammontano a 10.000 euro, restano 5.000 euro di capienza: 5.000 euro della cena sono deducibili, i restanti 3.000 euro generano una variazione in aumento di 3.000 euro. Nota: gli omaggi a clienti di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili e non consumano il plafond.

    In pratica

    • Tieni separato il registro degli omaggi sotto i 50 euro: sono deducibili al 100% e non intaccano il plafond.
    • Classifica correttamente pubblicità (100% deducibile) e rappresentanza: la differenza non è estetica, è fiscale.
    • Se il plafond è esaurito, la variazione in aumento riduce direttamente la perdita fiscale o aumenta l’IRES.

    Caso 2: compenso all'amministratore deliberato ma non pagato

    Scenario. Alfa SRL delibera un compenso annuale di 60.000 euro all’amministratore Tizio. Al 31 dicembre 2025 ne ha pagati 50.000 euro; i restanti 10.000 euro vengono corrisposti a gennaio 2026.

    Come si applica. Nel bilancio 2025 il costo è 60.000 euro per competenza. Ma il TUIR (art. 95, comma 5) stabilisce che i compensi agli amministratori sono deducibili per cassa, cioè nell’esercizio in cui vengono effettivamente pagati. Quindi nel 2025 sono deducibili 50.000 euro. I 10.000 euro non ancora pagati generano una variazione in aumento nel modello Redditi SC 2026 (relativo al 2025). Quei 10.000 euro diventeranno deducibili nel 2026, quando verranno pagati, creando una variazione in diminuzione nella dichiarazione del 2027.

    In pratica

    • Verifica sempre, entro il 31 dicembre, quali compensi sono stati materialmente accreditati: solo quelli rilevano ai fini fiscali 2025.
    • Tieni traccia degli acconti corrisposti nel corso dell’anno e del saldo pagato: la documentazione bancaria è la prova della cassa.
    • Lo stesso principio vale per il TFM (trattamento di fine mandato): deducibile per competenza solo se il diritto risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa sono le variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi?

    Sono importi che si aggiungono all’utile civilistico per calcolare il reddito imponibile. Si producono quando un costo è già nel conto economico ma il fisco non lo ammette in deduzione (o lo ammette solo in parte), oppure quando un provento non è stato contabilizzato per competenza ma rileva per cassa.

    Cosa sono le variazioni in diminuzione?

    Riducono la base imponibile rispetto all’utile di bilancio. Le più frequenti riguardano i dividendi da partecipazioni (tassati solo al 5%, quindi il 95% genera una variazione in diminuzione) e le plusvalenze in regime PEX (esenti al 95% se si rispettano i requisiti dell’art. 87 TUIR).

    I dividendi incassati da Alfa SRL da una partecipata italiana sono tassati per intero?

    No. Per le società di capitali i dividendi da partecipazioni concorrono al reddito solo per il 5% del loro ammontare. Il 95% è escluso da imposizione per evitare la doppia tassazione economica (l’imposta è già stata pagata dalla società che ha distribuito gli utili).

    Come funziona la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione?

    Sono deducibili fino al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante a inizio esercizio. L’eventuale eccedenza non va persa: è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi. Tieni quindi traccia delle eccedenze pregresse che potrebbero ancora essere deducibili.

    Quando una perdita fiscale emerge dalla dichiarazione, cosa succede?

    Le perdite fiscali delle società di capitali sono riportabili senza limiti di tempo. Possono però essere usate in ciascun esercizio solo fino all’80% del reddito imponibile di quell’anno. Fanno eccezione le perdite dei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, riferite a una nuova attività: quelle sono utilizzabili al 100%.

    La svalutazione dei crediti iscritta in bilancio è sempre deducibile?

    No. Il TUIR (art. 106) ammette la deduzione delle svalutazioni creditizie solo entro lo 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali. La deduzione si azzera quando il fondo svalutazione ha raggiunto il 5% del valore complessivo dei crediti. L’eccedenza genera variazione in aumento.

  • Art. 250 TUEL – Articolo 250

    Art. 250 TUEL – Articolo 250

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, , comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 83

    2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all’esame dell’organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.