Art. 490 c.p.c. – Pubblicità degli avvisi
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati,
che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio
giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni
immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima
redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì
inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o
della data dell’incanto.
Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali
aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione
nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione
degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non
alternativa. Sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali
editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali
analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è
omessa l’indicazione del debitore.
