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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi

    Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi

    Art. 490 c.p.c. – Pubblicità degli avvisi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati,

    che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio

    giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

    In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni

    immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima

    redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì

    inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o

    della data dell’incanto.

    Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la

    presentazione delle offerte o della data dell’incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali

    aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione

    nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione

    degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non

    alternativa. Sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali

    editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali

    analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è

    omessa l’indicazione del debitore.

  • Art. 489 c.p.c.: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

    Art. 489 c.p.c.: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

    Art. 489 c.p.c. – Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento.

    In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.

  • Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzione

    Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzione

    Art. 488 c.p.c. – Fascicolo dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

    Il pretore o il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o il giudice dell’esecuzione stessa puo’ autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell’originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l’originale a ogni richiesta del giudice.

  • Art. 487 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del giudice

    Art. 487 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del giudice

    Art. 487 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che puo’ essere dal giudice stesso modificata o revocata finche’ non abbia avuto esecuzione.

    Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186.

  • Art. 486 c.p.c.: Forma delle domande e delle istanze

    Art. 486 c.p.c.: Forma delle domande e delle istanze

    Art. 486 c.p.c. – Forma delle domande e delle istanze

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

  • Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati

    Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati

    Art. 485 c.p.c. – Audizione degli interessati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

    Il decreto e’ comunicato dal cancelliere.

    Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volonta’, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere da’ comunicazione alla parte non comparsa.

  • Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione

    Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione

    Art. 484 c.p.c. – Giudice dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’espropriazione e’ diretta da un giudice.

    Nei tribunali la nomina del giudice dell’esecuzione e’ fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che e’ stato formato.

    Nelle preture fornite di piu’ magistrati la nomina e’ fatta dal dirigente a norma del comma precedente.

    Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

  • Art. 483 c.p.c.: Cumulo dei mezzi di espropriazione

    Art. 483 c.p.c.: Cumulo dei mezzi di espropriazione

    Art. 483 c.p.c. – Cumulo dei mezzi di espropriazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il creditore puo’ valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge; ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione immobiliare, quando e’ iniziata anche questa, negli altri casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

  • Articolo 482 Codice di Procedura Civile: Termine ad adempiere

    Articolo 482 Codice di Procedura Civile: Termine ad adempiere

    Art. 482 c.p.c. – Termine ad adempiere

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non si puo’ iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell’ufficio competente per l’esecuzione, se vi e’ pericolo nel ritardo, puo’ autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione e’ data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

  • Art. 481 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del precetto

    Art. 481 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del precetto

    Art. 481 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del precetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e’ iniziata l’esecuzione.

    Se contro il precetto e’ proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.