Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 112 D.Lgs. 141/2024 – Estinzione del reato – Cause di non punibilità

    Art. 112 D.Lgs. 141/2024 – Estinzione del reato – Cause di non punibilità

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L’estinzione del reato impedisce l’applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito e fermo restando quanto disposto dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale.

    2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l’autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, semprechè il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l’applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale.

  • Art. 1239 Codice della Navigazione – Oblazione nelle contravvenzioni marittime

    Art. 1239 Codice della Navigazione – Oblazione nelle contravvenzioni marittime

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore può, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente. Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti dell'ammenda stabilita dalla legge, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione. Il provvedimento del comandante di porto è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale l'ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento. Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato. Nei casi di competenza dell'autorità consolare, la domanda di oblazione è diretta a tale autorità, la quale provvede a norma dei comma precedenti.

  • Art. 394 DPR 495/1992 – Sequestro del veicolo

    Art. 394 DPR 495/1992 – Sequestro del veicolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.

    2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia.

    3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale è consegnata all'interessato.

    4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato.

    5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.

    6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilità relative.

    7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l' articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

    8. Non può essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui è nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato. 9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20X30 cm.

  • Art. 1242 Codice della Navigazione – Decreto di condanna

    Art. 1242 Codice della Navigazione – Decreto di condanna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti nell'articolo 506 del codice di procedura penale il comandante di porto può pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del codice di procedura penale. Sull'opposizione decide il comandante di porto. La sentenza che decide sull'opposizione è impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice di procedura penale. L'appello, nei casi in cui è ammesso, viene portato a cognizione del tribunale. 19 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."

  • Contratto preliminare o definitivo: le differenze

    Negli affari più importanti raramente si conclude tutto in un solo passaggio. Spesso le parti firmano prima un contratto preliminare, con cui si impegnano a stipulare il definitivo, e poi concludono l’atto finale. Capire la differenza è essenziale per sapere quali effetti si producono e quali tutele scattano se uno dei due si tira indietro.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Contratto preliminare Contratto definitivo
    Norma di riferimento Art. 1351 c.c.
    Funzione Obbliga a stipulare il definitivo Realizza direttamente l’operazione
    Effetti Obbligo di concludere il contratto futuro Effetto reale o traslativo immediato
    Forma Stessa forma del definitivo Forma richiesta dalla legge per quel contratto
    Tutela in caso di rifiuto Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
    Trasferimento della proprietà Non ancora prodotto Si produce con il definitivo
    Tutela del promissario acquirente Trascrizione del preliminare
    Quando si usa Per impegnarsi prima di concludere Per perfezionare l’affare

    Le caratteristiche del contratto preliminare

    Il contratto preliminare è l’accordo con cui le parti si obbligano a stipulare in un momento successivo il contratto definitivo. Non realizza ancora l’effetto finale, ma crea un vincolo a contrarre.

    • Richiede la stessa forma prevista per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.).
    • Se una parte si rifiuta di stipulare, l’altra può chiedere al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, ex art. 2932 c.c.
    • La trascrizione del preliminare tutela il promissario acquirente, rendendo opponibile la sua posizione.

    Il preliminare svolge una funzione importante nella pratica degli affari: consente di fissare per iscritto le condizioni dell’operazione e di vincolare le parti, lasciando il tempo necessario per completare verifiche, ottenere finanziamenti o compiere accertamenti sul bene prima della stipula definitiva.

    Esempio: Tizio e Caio firmano un preliminare di vendita di un immobile. Se poi Caio si rifiuta di stipulare il definitivo, Tizio può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.

    Le caratteristiche del contratto definitivo

    Il contratto definitivo è l’atto con cui l’operazione si perfeziona: produce direttamente l’effetto voluto dalle parti, senza necessità di ulteriori passaggi.

    • Realizza l’effetto tipico del contratto, ad esempio il trasferimento della proprietà.
    • Deve rispettare la forma richiesta dalla legge per quel tipo di contratto.
    • Con la sua conclusione cessa il vincolo meramente obbligatorio del preliminare.

    Mentre il preliminare crea solo l’obbligo di contrarre, il definitivo è l’atto che chiude l’operazione: una volta concluso, le parti hanno esaurito il loro impegno e l’effetto programmato si è prodotto, salvo le garanzie e gli obblighi accessori tipici di quel contratto.

    Esempio: Caia e Tizio stipulano il contratto definitivo di compravendita; con la conclusione dell’atto la proprietà del bene passa direttamente all’acquirente.

    Quando conviene il preliminare e quando il definitivo

    Il preliminare conviene quando le parti vogliono fissare subito l’impegno reciproco ma devono ancora compiere verifiche, ottenere autorizzazioni o reperire le risorse necessarie prima di concludere. Permette di bloccare l’affare e di prendere tempo, senza rinunciare a una tutela forte in caso di ripensamento dell’altra parte.

    Il definitivo è invece il passaggio che realizza l’operazione e ne produce direttamente gli effetti, come il trasferimento della proprietà. Si stipula quando tutte le condizioni sono mature e non resta che perfezionare l’affare.

    In molte operazioni, soprattutto immobiliari, le due fasi convivono: prima il preliminare per impegnare le parti, poi il definitivo per trasferire la proprietà. La tutela ex art. 2932 c.c., che consente di ottenere una sentenza al posto del contratto rifiutato, e la trascrizione del preliminare rendono questo strumento solido per chi attende la stipula del definitivo.

    Effetti e tutele a confronto

    La differenza sostanziale tra le due figure riguarda gli effetti. Il preliminare produce un effetto meramente obbligatorio: vincola le parti a stipulare, ma non realizza ancora il risultato finale, ad esempio il passaggio della proprietà. Il definitivo, invece, produce direttamente l’effetto voluto, perfezionando l’operazione.

    Sul piano delle tutele, chi ha firmato un preliminare non resta indifeso se l’altra parte si sottrae. Oltre alla possibilità di chiedere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che produce gli effetti del contratto non concluso, il promissario acquirente può avvalersi della trascrizione del preliminare per rendere opponibile la propria posizione. Sono strumenti che rendono il preliminare molto più di una semplice intenzione di concludere.

    • Il preliminare crea un obbligo a contrarre, tutelato anche con l’esecuzione specifica.
    • Il definitivo realizza l’effetto e chiude l’operazione.

    Aspetti pratici da non trascurare

    Poiché il preliminare richiede la stessa forma del definitivo, va redatto con cura, soprattutto per i contratti che esigono forma scritta: un difetto di forma può comprometterne la validità. La trascrizione, dove ammessa, rafforza la posizione del promissario acquirente nell’attesa della stipula del definitivo.

    • Rispettare la forma del definitivo già nel preliminare, per non comprometterne la validità.
    • Valutare la trascrizione del preliminare per tutelarsi nell’attesa della stipula del definitivo.
    • Definire con precisione termini e contenuto del futuro definitivo, così da rendere effettiva l’eventuale tutela ex art. 2932 c.c.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cosa succede se una parte rifiuta di stipulare il definitivo?

    L’altra parte può chiedere al giudice, ex art. 2932 c.c., una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.

    Il preliminare deve avere la stessa forma del definitivo?

    Sì. L’art. 1351 c.c. impone al preliminare la stessa forma prevista per il contratto definitivo.

    Quando si trasferisce la proprietà?

    La proprietà si trasferisce con il contratto definitivo, che produce direttamente l’effetto; il preliminare crea solo l’obbligo di stipulare.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Art. 69 L. 633/1941

    Art. 69 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto . . . e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

    Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 144 D.Lgs. 42/2004 – Pubblicità e partecipazione

    Art. 144 D.Lgs. 42/2004 – Pubblicità e partecipazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.

    2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9 , il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

  • Art. 255 TUEL – Articolo 255

    Art. 255 TUEL – Articolo 255

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 252, comma 4, lettera b), l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

    2. Per il risanamento dell’ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall’organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell’ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell’interno.

    3. L’importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

    4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

    5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall’utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell’organo consiliare dell’ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’interno, all’assunzione di mutui integrativi per permettere all’ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l’approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell’interno, previo parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. La priorità nell’assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell’intera quota disponibile ai sensi del comma 4.

    6. Per l’assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all’assunzione dei mutui di cui all’articolo 204, comma 1.

    7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all’ articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

    8. L’organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all’accertamento delle entrate tributarie per le quali l’ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

    9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l’organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell’ente, avviando, nel contempo, le procedure per l’alienazione di tali beni. Ai fini dell’alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall’ articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 , e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all’organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L’ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all’articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.

    10. Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206.

    11. Per il finanziamento delle passività l’ente locale può destinare quota dell’avanzo di amministrazione non vincolato.

    12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Guida pratica alle mensilità aggiuntive e ai premi di risultato per il personale di terra degli aeroporti: come si calcolano tredicesima e quattordicesima, quando vengono pagate, cosa succede in caso di assunzione o cessazione durante l’anno, e come funzionano i premi aziendali nel settore.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo prevede tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) calcolate sulla retribuzione mensile del periodo di riferimento, maturate per dodicesimi. I premi di risultato sono negoziati a livello aziendale e possono beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5% entro i limiti di legge. Il rinnovo 2025 ha introdotto parametri di sostenibilità nei premi di risultato dei gestori.

    Dati contrattuali

    Tredicesima
    Dicembre – pari a 1 mensilità di retribuzione (paga base + contingenza + scatti)
    Quattordicesima
    Giugno – pari a 1 mensilità di retribuzione (stessa base della tredicesima)
    Premio di risultato
    Definito da contrattazione aziendale – detassato al 5% entro 3.000 €/anno
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – nuovi parametri sostenibilità nei premi
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – una tantum 1.000 € (o 1.150 € in welfare)

    Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive e premi

    Tredicesima, quattordicesima e premi di risultato – CCNL Trasporto Aereo
    Voce Quando Base di calcolo Maturazione
    Tredicesima (gratifica natalizia) Entro il 24 dicembre Retribuzione mensile di dicembre (paga base + contingenza + scatti) Per dodicesimi (gen-dic)
    Quattordicesima Entro fine giugno Retribuzione mensile di giugno (stessa base) Per dodicesimi (gen-giu)
    Premio di risultato Definito dall’accordo aziendale Indicatori aziendali (puntualità, qualità, sicurezza, sostenibilità) Solitamente annuale, con acconto o tranche
    Una tantum handlers (2023) Erogata alla firma del rinnovo 1.000 € lordi (o 1.150 € se destinata a welfare) Importo fisso una tantum
    Una tantum gestori (2025) – saldo 2023-2024 Luglio 2025 1.300 € lordi per lavoratori in forza con servizio nel biennio 2023-2024 Importo fisso una tantum
    Una tantum gestori (2025) – 1° sem. 2025 Luglio 2025 500 € lordi per lavoratori in forza al 1° luglio 2025 con servizio dal 1° gennaio 2025 Importo fisso una tantum

    Le une tantum sono importi lordi soggetti a contribuzione previdenziale e IRPEF ordinaria (salvo accordo diverso). La tredicesima e la quattordicesima rientrano nella retribuzione imponibile ai fini IRPEF e previdenziali.

    Come si calcola la tredicesima

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) corrisponde a una mensilità completa di retribuzione. La base di calcolo include: paga base tabellare + contingenza + scatti di anzianità. Non si includono, di norma, le voci variabili quali straordinari, indennità di turno, premi di produzione.

    Il calcolo per dodicesimi opera come segue: per ogni mese intero di servizio nell’anno solare si matura 1/12 della tredicesima. Un mese si considera intero se il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni. Le assenze per malattia, ferie, congedi retribuiti non incidono sulla maturazione; le assenze non retribuite (aspettativa non retribuita, sospensione per CIG) riducono proporzionalmente la maturazione.

    La quattordicesima: particolarità del settore

    La quattordicesima mensilità, da erogarsi entro giugno, ha la stessa base di calcolo della tredicesima e matura per dodicesimi nel periodo gennaio-giugno. Al lavoratore assunto il 1° gennaio e ancora in forza al 30 giugno spetta l’intera quattordicesima; a chi è assunto il 1° maggio spettano 2/12 (i mesi di maggio e giugno).

    Nel settore aeroportuale, dove molti lavoratori stagionali vengono assunti a tempo determinato per la stagione estiva (aprile-ottobre), la quattordicesima matura anche durante i contratti stagionali a tempo determinato: al termine del contratto viene liquidata unitamente al TFR.

    I premi di risultato: logica e indicatori nel settore

    Il settore aeroportuale si presta bene alla misurazione degli indicatori di produttività: la puntualità dei voli dipende anche dall’efficienza dei servizi a terra, il numero di lamentele passeggeri misura la qualità del servizio, i Near Miss (quasi-incidenti) misurano la sicurezza. Il premio di risultato viene negoziato in sede aziendale tra la direzione e la RSU/RSA, con la supervisione delle organizzazioni sindacali firmatarie (Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo).

    Il rinnovo dei gestori aeroportuali del 4 giugno 2025 ha introdotto novità significative: i parametri per il premio di risultato devono includere anche criteri di sostenibilità ambientale e sociale (emissioni CO2, percentuale di veicoli elettrici di piazzale, ore di formazione per dipendente, indice di soddisfazione dei lavoratori). Questa innovazione riflette la transizione green del settore aeroportuale verso la neutralità carbonica.

    Casi pratici

    Tizio – Quante tredicesime spettano nel primo anno di lavoro?
    Tizio viene assunto il 1° aprile 2026 come handler al 4° livello. Al 24 dicembre 2026 ha lavorato 9 mesi interi (aprile-dicembre). La sua tredicesima è pari a 9/12 della retribuzione mensile di dicembre. Con un totale mensile di 1.704,66 € la sua tredicesima parziale è di circa 1.278 € lordi. La quattordicesima del 2026, riferita al periodo gennaio-giugno, non spetta perché assunto ad aprile: riceverà solo 2/12 (maggio e giugno non sono mesi di assunzione: riceverà 3/12 per aprile, maggio, giugno, quindi 425,5 €).
    Caia – Premio di risultato e detassazione
    Caia, agente di scalo al 3° livello, riceve a novembre 2026 un premio di risultato di 1.500 € lordi definito dall’accordo aziendale. Il datore applica l’imposta sostitutiva al 5% prevista dalla legge per i premi di risultato entro 3.000 € annui (per lavoratori con reddito fino a 80.000 €). Caia versa quindi 75 € di imposta invece dei circa 350 € che sarebbero dovuti con l’aliquota IRPEF ordinaria del 23-27%: un risparmio fiscale netto di circa 275 €.
    Sempronio – Una tantum del rinnovo gestori 2025: chi ne ha diritto?
    Sempronio lavora da 4 anni come supervisor di rampa al 2B per una società di gestione aeroportuale. Ha prestato servizio continuativamente nel biennio 2023-2024 ed è in forza al 1° luglio 2025. Ha diritto a entrambe le une tantum del rinnovo gestori: 1.300 € (saldo 2023-2024) + 500 € (1° semestre 2025) = 1.800 € lordi totali, erogati con il cedolino di luglio 2025.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL aeroportuali?
    La tredicesima viene erogata entro dicembre (di norma entro il 24 dicembre). Il suo importo è pari alla retribuzione mensile comprensiva di paga base, contingenza e scatti di anzianità, maturata per dodicesimi nell’anno solare.
    Il CCNL aeroportuali prevede anche la quattordicesima?
    Sì. La quattordicesima viene erogata entro giugno con la stessa base di calcolo della tredicesima. Matura per dodicesimi nel periodo gennaio-giugno.
    Come si calcola la tredicesima in caso di assunzione a metà anno?
    Per ogni mese intero di servizio nell’anno solare si matura 1/12 della tredicesima. Un mese è considerato intero se si sono prestati almeno 15 giorni. Chi è assunto il 1° luglio matura 6/12 della tredicesima.
    Come funziona il premio di risultato nel settore aeroportuale?
    Il premio è definito dalla contrattazione aziendale, con indicatori tipicamente di puntualità, qualità, sicurezza e (dal rinnovo 2025 per i gestori) sostenibilità ambientale e sociale. Entro 3.000 € annui e con reddito fino a 80.000 €, il premio beneficia dell’imposta sostitutiva al 5%.
    Cosa succede alla tredicesima in caso di dimissioni?
    In caso di cessazione del rapporto, il lavoratore riceve la quota di tredicesima e quattordicesima maturata e non ancora erogata, calcolata per dodicesimi in base ai mesi lavorati dall’ultima erogazione. Questa quota viene liquidata con il saldo finale insieme al TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Il regime fiscale agevolato sui premi di risultato è disciplinato dalla normativa tributaria vigente (art. 1 c. 182-190 L. 208/2015) e può variare. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • DIS-COLL nel 730: come si dichiara e quando è tassabile

    In sintesi

    • Cos’è la DIS-COLL: indennità di disoccupazione erogata dall’INPS ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) che perdono il lavoro senza averlo lasciato volontariamente.
    • È imponibile IRPEF: la DIS-COLL concorre alla formazione del reddito complessivo, esattamente come uno stipendio o una pensione.
    • Dove si dichiara: va indicata nel quadro C, sezione I del Modello 730 insieme agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, usando i dati della Certificazione Unica 2026.
    • Come trovare l’importo: l’INPS rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU) con l’ammontare erogato nel 2025 e le ritenute operate; quei dati vanno trascritti nel 730.
    • Differenza dalla NASpI: la NASpI spetta ai lavoratori subordinati (dipendenti), la DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi; entrambe sono imponibili IRPEF.
    • Detrazioni spettanti: chi percepisce la DIS-COLL ha diritto alle detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente, rapportate al periodo di corresponsione dell’indennità.

    Che cos'è la DIS-COLL e perché riguarda la tua dichiarazione

    Se nel 2025 hai lavorato come collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) e hai perso il lavoro involontariamente, probabilmente hai ricevuto la DIS-COLL: l’indennità di disoccupazione che l’INPS eroga in questi casi. Molti collaboratori si chiedono se questa somma vada dichiarata e, se sì, come. La risposta è sì, va dichiarata.

    La DIS-COLL è classificata tra i redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo significa che, ai fini fiscali, viene trattata in modo simile a uno stipendio: concorre alla formazione del tuo reddito complessivo e su di essa si calcolano le imposte. L’INPS, che eroga l’indennità, opera le ritenute d’acconto IRPEF e ti rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU) con tutti i dati necessari per compilare il 730.

    La buona notizia è che la compilazione è relativamente semplice: si tratta di trascrivere nel quadro C del 730 i dati che trovi già nella CU rilasciata dall’INPS. In questo articolo vediamo passo per passo come fare, quali sono le differenze rispetto alla NASpI e quali detrazioni puoi applicare.

    DIS-COLL nel 730: dove e come si dichiara
    Elemento Dettaglio
    Quadro del 730 Quadro C, Sezione I (redditi assimilati al lavoro dipendente)
    Codice tipo reddito (colonna 1) Codice 2 (lavoro dipendente e assimilati)
    Fonte dati Certificazione Unica 2026 rilasciata dall'INPS
    Imponibilita' IRPEF Intero ammontare percepito
    Ritenute Operate dall'INPS, indicate nella CU (punto 21 per le ritenute IRPEF)
    Detrazioni spettanti Detrazioni per redditi assimilati, rapportate al periodo

    Esempio pratico

    • Tizio, collaboratore coordinato e continuativo, ha perso il lavoro a febbraio 2025. L’INPS gli ha erogato la DIS-COLL per 8 mesi. A marzo 2026 riceve la CU 2026 dall’INPS con il totale percepito e le ritenute operate. Tizio trascrive quegli importi nei righi C1-C3 del quadro C, indicando il codice 2 in colonna 1 e il numero di giorni per i quali ha percepito l’indennita’ nel rigo C5. Chi presta l’assistenza fiscale calcola poi le detrazioni spettanti e determina se Tizio debba versare un saldo o ricevere un rimborso.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’INPS con l’importo della DIS-COLL erogata nel 2025
    • Modello 730/2026 precompilato (disponibile sul sito Agenzia delle Entrate)
    • Eventuale seconda CU se nel 2025 si sono avuti piu’ rapporti di collaborazione
    • Documentazione del numero di giorni di corresponsione dell’indennita’

    Tizio: DIS-COLL come unico reddito del 2025

    Scenario. Tizio e’ stato collaboratore co.co.co. fino a marzo 2025, poi ha perso il lavoro involontariamente e ha percepito la DIS-COLL per i restanti mesi dell’anno. Non ha avuto altri redditi nel 2025.

    Come si applica. Tizio riceve la CU 2026 dall’INPS con l’importo della DIS-COLL e le ritenute gia’ operate. Deve compilare il quadro C del 730 indicando nel rigo C1 il codice 2 in colonna 1 e l’importo indicato al punto 1 o 2 della CU in colonna 3. Nel rigo C5 indica il numero di giorni corrispondente al periodo di percezione dell’indennita’. Chi presta assistenza fiscale applica le detrazioni per redditi assimilati spettanti in base al reddito complessivo.

    In pratica

    • Recupera la CU 2026 dall’INPS (disponibile nel cassetto fiscale sul sito Agenzia delle Entrate o via app INPS)
    • Trascrivi l’importo della DIS-COLL nel rigo C1, colonna 3, con codice 2 in colonna 1
    • Indica il numero di giorni di percezione nel rigo C5, colonna 1
    • Riporta le ritenute IRPEF operate dall’INPS nel rigo C9, colonna 1

    Caio: DIS-COLL e poi nuovo rapporto di collaborazione nello stesso anno

    Scenario. Caio ha perso il lavoro a gennaio 2025 e ha percepito la DIS-COLL per 6 mesi. Da luglio 2025 ha ripreso a lavorare come co.co.co. con un nuovo committente, che gli ha rilasciato una CU distinta.

    Come si applica. Caio si trova con due Certificazioni Uniche 2026: una dell’INPS per la DIS-COLL e una del nuovo committente per i compensi del secondo semestre. Deve compilare due righi distinti nel quadro C (da C1 a C3), uno per ciascun periodo, entrambi con codice 2 in colonna 1. Se il nuovo committente non ha effettuato il conguaglio con i redditi precedenti, e’ importante che il CAF o il professionista che presta assistenza verifichi il corretto calcolo delle detrazioni e dell’eventuale saldo IRPEF.

    In pratica

    • Procurati entrambe le CU 2026 (INPS + nuovo committente)
    • Compila due righi separati nel quadro C con gli importi di ciascuna
    • La somma dei giorni indicati in C5 non deve superare 365
    • Attenzione al conguaglio: se il committente non ha tenuto conto della DIS-COLL, potrebbe emergere un debito IRPEF

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La DIS-COLL va dichiarata nel 730?

    Si’, va dichiarata nel quadro C del Modello 730. E’ un reddito assimilato al lavoro dipendente e concorre alla formazione del reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF.

    Come faccio a sapere quanto ho percepito di DIS-COLL?

    L’INPS rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU) entro il 16 marzo 2026. Puoi scaricarla dal sito INPS (area riservata), dall’app INPS o trovarla nel 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.

    Devo pagare le tasse sulla DIS-COLL?

    Dipende dal tuo reddito complessivo. L’INPS opera gia’ una ritenuta d’acconto durante l’erogazione. Con il 730 si effettua il conguaglio: se le ritenute sono state sufficienti non paghi nulla in piu’, altrimenti potresti dover versare un saldo oppure ricevere un rimborso.

    Qual e' la differenza tra DIS-COLL e NASpI?

    La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti (rapporto di lavoro subordinato), la DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.). Entrambe sono erogate dall’INPS e sono pienamente imponibili IRPEF; entrambe si dichiarano nel quadro C del 730.

    Se ho percepito sia DIS-COLL sia altri redditi, come compilo il 730?

    Compili un rigo nel quadro C per la DIS-COLL (con la CU dell’INPS) e righi separati per gli altri redditi (stipendi, compensi, ecc.). Indica sempre il numero corretto di giorni nel rigo C5 per ogni periodo, senza contare due volte i giorni sovrapposti.

    Ho diritto alle detrazioni per lavoro dipendente se percepisco la DIS-COLL?

    Si’, hai diritto alle detrazioni previste per i redditi assimilati al lavoro dipendente, rapportate al periodo di percezione dell’indennita’. Il calcolo preciso lo effettua il soggetto che presta assistenza fiscale in base al tuo reddito complessivo.

    Vedi anche: NASpI e disoccupazione e Ritenute su dipendenti e collaboratori.

  • Come si compila e si paga un F24: guida pratica

    In sintesi

    • L’F24 è il modello unificato per versare imposte, contributi INPS, tasse locali e altri tributi: tutto in un’unica delega di pagamento.
    • Ogni tributo ha il suo codice: il codice tributo identifica esattamente che cosa stai pagando e va inserito in modo preciso.
    • Si possono compensare crediti e debiti: se hai un credito fiscale (es. rimborso IRPEF) puoi usarlo per abbattere il debito nella stessa delega.
    • Il saldo finale non può essere negativo: se i crediti superano i debiti, l’eccedenza va riportata in una delega successiva.
    • I titolari di partita IVA devono usare il canale telematico: non possono pagare l’F24 in banca o alla posta se il saldo è zero o se usano la compensazione.

    Che cos'è il modello F24 e a cosa serve

    Il modello F24 è la delega di pagamento che gli italiani usano per versare quasi tutti i tributi: IRPEF, IVA, contributi INPS, IMU, TARI e molto altro. Si chiama ‘unificato’ perché riunisce in un solo documento pagamenti che un tempo richiedevano moduli separati. Lo compilano sia i privati cittadini (per saldi e acconti IRPEF, imposte sostitutive, ecc.) sia le imprese.

    La struttura dell’F24 è divisa in sezioni, ognuna dedicata a un tipo di tributo. Per ogni voce che vuoi versare devi indicare il codice tributo (un numero di quattro cifre che identifica esattamente il tipo di imposta), il periodo di riferimento (l’anno o il mese a cui si riferisce il pagamento) e l’importo a debito. Se hai crediti fiscali puoi indicarli nella colonna ‘importi a credito’ e usarli in compensazione.

    Il pagamento si effettua tramite canali telematici: home banking, app bancaria, oppure i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (F24 web o F24 online). I titolari di partita IVA hanno l’obbligo di usare il canale telematico in tutti i casi. I privati senza partita IVA possono ancora pagare agli sportelli bancari o postali, ma molti preferiscono farlo online per comodità.

    Le sezioni del modello F24 e cosa ci va
    Sezione Cosa si versa
    Erario IRPEF, IVA, IRES, imposte sostitutive, ritenute, addizionali erariali
    INPS Contributi previdenziali (artigiani, commercianti, gestione separata, ecc.)
    Regioni Addizionale regionale IRPEF
    IMU e altri tributi locali IMU, TARI, imposta di scopo, altri tributi comunali
    INAIL Premi assicurativi INAIL (per chi ha dipendenti o è artigiano)
    Altri enti Contributi a enti previdenziali diversi da INPS (es. Casse professionali in alcuni casi)

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio è un lavoratore dipendente e deve versare il saldo IRPEF di 750 euro e la prima rata dell’acconto IRPEF di 420 euro. Ha anche un credito bonus Irpef di 100 euro che vuole compensare. Compila la sezione ‘Erario’ dell’F24 con due righe: la prima con codice tributo 4001 (saldo IRPEF), anno 2025, importo a debito 750 euro; la seconda con codice 4034 (prima rata acconto IRPEF), anno 2025, importo a debito 420 euro. Nella colonna crediti inserisce 100 euro con il codice del bonus. Il saldo finale da versare è 750 + 420 – 100 = 1.070 euro. Paga tramite home banking e conserva la ricevuta.

    Documenti necessari

    • Prospetto di liquidazione 730-3 o calcolo del sostituto (per sapere gli importi da versare)
    • Codice fiscale del contribuente
    • Tabella dei codici tributo aggiornata (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
    • Credenziali di accesso all’home banking o all’area riservata Agenzia delle Entrate
    • Documentazione a supporto della compensazione (se si usano crediti fiscali)

    Caso 1 – Tizio compila l'F24 per il saldo IRPEF in autonomia

    Scenario. Tizio ha ricevuto il prospetto di liquidazione 730-3 dal CAF. Risulta un saldo IRPEF da versare di 430 euro entro il 30 giugno. Vuole compilare e pagare l’F24 da solo tramite home banking.

    Come si applica. Tizio accede al sito della sua banca, cerca la funzione ‘Pagamento F24’ e apre il modello. Nella sezione ‘Erario’ inserisce: codice tributo 4001 (IRPEF persone fisiche – saldo), anno di riferimento 2025 (il reddito si riferisce all’anno 2025), importo a debito 430 euro. Il rigo ‘importi a credito’ rimane vuoto perché non ha crediti da compensare. Il totale da versare è 430 euro. Conferma il pagamento e scarica la ricevuta con il numero di autorizzazione. Conserva la ricevuta: è la prova del pagamento.

    In pratica

    • Il ‘periodo di riferimento’ è l’anno d’imposta, non l’anno in cui paghi: se nel 2026 paghi il saldo IRPEF 2025, scrivi 2025.
    • Il codice tributo per l’IRPEF a saldo è 4001; per gli acconti ci sono codici distinti (4033 per primo acconto, 4034 per secondo acconto): verifica sempre la tabella aggiornata.
    • Scarica e conserva la ricevuta del pagamento: in caso di contestazioni è il tuo documento principale.

    Caso 2 – Caio usa la compensazione con un credito IVA

    Scenario. Caio è un libero professionista con partita IVA. Ha un credito IVA di 800 euro dalla dichiarazione annuale e deve versare contributi INPS (gestione separata) per 600 euro. Vuole usare il credito IVA per coprire i contributi.

    Come si applica. Caio è obbligato al canale telematico: usa il servizio F24 online dell’Agenzia delle Entrate o il proprio software professionale. Nella sezione ‘Erario’ inserisce il credito IVA nella colonna ‘importi a credito’ con il codice tributo corrispondente (es. 6099 o il codice del credito IVA annuale). Nella sezione ‘INPS’ inserisce i 600 euro di contributi a debito con il codice INPS corretto. Il saldo finale è 600 – 600 = 0 euro (i 200 euro di credito residuo restano utilizzabili in futuro). Con saldo zero il pagamento è comunque obbligatorio tramite canale telematico per i titolari di partita IVA.

    In pratica

    • Con partita IVA l’F24 a saldo zero va comunque inviato telematicamente: non puoi portarlo in banca.
    • Il credito IVA in compensazione orizzontale richiede la presentazione preventiva della dichiarazione IVA annuale e, oltre certe soglie, il visto di conformità: verifica le regole vigenti.
    • Tieni traccia dei crediti utilizzati in compensazione: devono corrispondere a quelli esposti nella dichiarazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo i codici tributo da inserire nell'F24?

    Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo e aggiornato dei codici tributo, suddivisi per tipo di imposta. Puoi anche trovarli nel prospetto di liquidazione 730-3 che il CAF o il sostituto ti consegna.

    Posso pagare l'F24 in contanti all'ufficio postale?

    No. I pagamenti F24 non si effettuano in contanti: si usa il conto corrente bancario o postale tramite sportello, home banking, o i servizi telematici dell’Agenzia. I titolari di partita IVA devono sempre usare il canale telematico.

    Cos'è la compensazione nell'F24?

    La compensazione permette di usare un credito fiscale (per esempio un rimborso IRPEF o un credito IVA) per pagare altri tributi nella stessa delega. Il saldo finale dell’F24 non può essere negativo: se i crediti superano i debiti, l’eccedenza si riporta a un’altra delega.

    Posso correggere un F24 già pagato?

    Non si può ‘annullare’ un F24 già pagato, ma se hai inserito il codice tributo sbagliato (con l’importo corretto) puoi presentare un’istanza di rettifica tramite CIVIS o all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, senza pagare di nuovo.

    Quando scade il pagamento dell'F24 per il saldo IRPEF?

    Per i contribuenti che presentano il 730, il saldo IRPEF risultante scade di norma il 30 giugno (o il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Le scadenze esatte dipendono dal calendario fiscale dell’anno: verificale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    L'F24 si compila anche per l'IMU?

    Sì, l’IMU si paga tramite F24 oppure con il bollettino postale dedicato. Se usi l’F24, la sezione da compilare è quella ‘IMU e altri tributi locali’, con il codice tributo specifico per il comune e la tipologia di immobile.

    Cosa succede se non pago l'F24 entro la scadenza?

    Il versamento tardivo comporta una sanzione del 25% dell’importo non pagato (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; prima era il 30%), ridotta al 12,5% se versi entro 90 giorni. Puoi abbatterla ulteriormente con il ravvedimento operoso: più è breve il ritardo, minore è la sanzione (entro 30 giorni si paga 1/10 del 12,5%, cioè l’1,25%).

    Vedi anche: Versare le ritenute con F24, Come si pagano i contributi INPS con l’F24, Come si compila la dichiarazione IVA, Codice tributo sbagliato nell’F24, F24 e senza sostituto e Compensazioni F24 e crediti fiscali.