Autore: Andrea Marton

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 21 Ipot. Cat. – Entrata in vigore e tariffa

    Art. 21 Ipot. Cat. – Entrata in vigore e tariffa

    Art. 21 Ipot. Cat. – Entrata in vigore

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991. TARIFFA Tariffa Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione di cui all’art. 5 del testo unico Nota. L’imposta si applica nella misura fissa di euro 200,00 per i trasferimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all’articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

    131. Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. 1-bis Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, ovvero che importano il trasferimento di proprietà , la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggi ati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati . Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamen te tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il trasferimento èdisposto per legge euro 200,00 3 Trascrizioni di cui al precedente per conferma o rettifica di altra iscrizione dello stesso atto, sentenza o certificato euro 200,00 4 Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all’articolo 2645 bis del codice civile, di contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, nonché di atti di regolarizzazio ne di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dalla apertura della successione Note Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall’apertura della successione si applica l’imposta proporzionale indicata dall’articolo 1. Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del codice civile euro 200,00 6 Iscrizioni e rinnovazioni Note Se trattasi di rinnovazione l’aliquota èridotta a metà. Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione euro 200,00 8 Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondent e formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l’imposta proporzionale euro 200,00 9 Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non a causa di morte; per costituzione di pegno sul credito garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo 2 10 Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario 0,50 11 Annotazioni di cui ai precedenti artt. 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata l’imposta proporzionale euro 200,00 12 Annotazioni per restrizione di ipoteca Note L’imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall’atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all’imposta di registro. Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno Note L’imposta si applica, sull’importo della somma per cui la formalità èchiesta. Dall’imposta dovuta deve essere dedotta l’imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione. Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Qualunque altra annotazione non specificament e contemplata

  • Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Quando il lavoro porta fuori dalla sede — presso clienti, utilizzatori, sedi distaccate o in mobilità sul territorio — scattano indennità di trasferta e rimborsi spese, con soglie di esenzione fiscale precise. Conoscere natura e regime di ciascuna voce evita errori in busta paga e contestazioni.

    In sintesi

    La trasferta indennizza la prestazione resa fuori dal Comune della sede: può essere rimborsata in forma forfettaria, analitica (a piè di lista) o mista, con soglie di esenzione fissate dall’art. 51 TUIR. La reperibilità compensa la disponibilità a intervenire fuori orario; l’eventuale chiamata va retribuita a parte.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Trasfertismo
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta: quando spetta e come si rimborsa

    Si ha trasferta quando il lavoratore è inviato temporaneamente a prestare attività in un luogo diverso dalla sede abituale. L’elemento che attiva il regime fiscale di favore è il superamento del confine del Comune in cui si trova la sede.

    Dentro o fuori il Comune

    La trasferta fuori dal Comune gode delle soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR; gli spostamenti dentro il Comune comportano un’indennità imponibile per intero, salvi i rimborsi documentati delle spese di trasporto.

    Trasferta e trasferimento

    La trasferta è sempre temporanea. Va distinta dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede e richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, e dalla posizione del trasfertista, che lavora abitualmente fuori sede con indennità fissa (imponibile al 50%).

    Documentare per non perdere l’esenzione

    Il corretto inquadramento del rimborso (forfettario, analitico o misto) e la conservazione dei giustificativi sono ciò che consente di mantenere l’esenzione fiscale ed evitare riprese in sede di verifica.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — trasferta di tre giorni in altra città
    Tizio è inviato per tre giorni presso una sede a 200 km. L’azienda gli rimborsa a piè di lista albergo e pasti (rimborso analitico, non imponibile) e gli riconosce una piccola indennità giornaliera. Poiché il rimborso analitico copre vitto e alloggio, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi: l’eccedenza finisce in busta paga come imponibile.
    Caia — spostamento nello stesso Comune
    Caia si reca presso un cliente nello stesso Comune della sede. Non si tratta di trasferta in senso fiscale: l’eventuale indennità riconosciuta è imponibile per intero. Restano esenti, se documentati, i soli rimborsi delle spese di trasporto sostenute.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    La trasferta dentro il Comune della sede dà diritto all’indennità esente?
    No: solo la trasferta fuori dal Comune gode dell’esenzione dell’art. 51 TUIR. Per gli spostamenti nel Comune l’eventuale indennità è imponibile, salvi i rimborsi di trasporto documentati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Articolo 61 L. 184/1983: Sostituzione dell’art. 299 c.c.: cognome dell’adottato adulto

    Art. 61 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 299 c.c.: cognome dell’adottato adulto

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 299. – Cognome dell'adottato. – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".

  • Art. 223 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 223 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 43 Rev. Leg. – Abrogazioni e disposizioni finali e transito

    Art. 43 Rev. Leg. – Abrogazioni e disposizioni finali e transito

    Art. 43 Rev. Leg. – Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo: a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; b) la legge 13 maggio 1997, n. 132; c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99; d) la legge 8 luglio 1998, n. 222; e) la legge 30 luglio 1998, n. 266; f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233; g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; h) l’articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; i) l’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; j) l’articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; k) l’articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; l) articolo 2409-quinquies del codice civile.

    2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. […]

    3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell’articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    4. Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell’Albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

    5. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell’Albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.

    6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell’esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell’articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

    7. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l’attività di vigilanza di cui all’articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    8. Hanno diritto all’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 2 le persone fisiche e le società che, al momento dell’entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1, in un’apposita sezione dell’albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti.

    10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all’articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell’ammontare delle risorse di cui all’articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attività previste dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  • Art. 1220 Codice della Navigazione – Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell’abilitazione

    Art. 1220 Codice della Navigazione – Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell’abilitazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con l'ammenda da lire duemila a cinquemila. Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Art. 80 Imp. Reg. – altre disposizioni

    Art. 80 Imp. Reg. – altre disposizioni

    Art. 80 Imp. Reg. – Altre disposizioni

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La disposizione del comma 3 dell’art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza o quello dell’azione del contribuente per il rimborso.

    2. L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell’usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

    3. Rimangono ferme in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.

  • Sanzioni disciplinari nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: contestazione e difesa

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Sanzioni disciplinari nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: contestazione e difesa

    Nei settori a contatto con il pubblico e negli uffici un errore con il cliente, alla cassa o sull’orario può dare luogo a un provvedimento disciplinare. Prima di multa o sospensione, però, il datore deve rispettare una procedura precisa: contestazione scritta, tempo per difendersi, proporzionalità. Conoscerla è il modo migliore per far valere i propri diritti.

    In sintesi

    Nessuna sanzione disciplinare è valida senza la procedura dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta e tempestiva, almeno 5 giorni per le giustificazioni, possibile assistenza sindacale. La scala va da rimprovero verbale e scritto a multa (max 4 ore) e sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata e si impugna entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione e difesa · Scala delle sanzioni · Impugnazione
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    Anche per una contestazione su cassa, clienti o orario il datore deve rispettare l’art. 7 dello Statuto: è la procedura che rende valida la sanzione.

    1. Il codice disciplinare conoscibile

    Le mancanze sanzionabili e le relative sanzioni devono risultare da un codice disciplinare reso conoscibile ai lavoratori (di norma affisso). L’elenco di dettaglio è quello del CCNL applicato.

    2. La contestazione scritta e tempestiva

    Il datore deve contestare l’addebito per iscritto, in modo specifico e tempestivo rispetto al fatto: una contestazione tardiva o generica è viziata e la sanzione cade.

    3. I 5 giorni per difendersi

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per replicare e portare le proprie ragioni, con facoltà di farsi assistere dal sindacato. Solo dopo, e valutate le giustificazioni, il datore può decidere la sanzione.

    4. Proporzionalità e oblio

    La sanzione va commisurata alla gravità effettiva del comportamento; le sanzioni anteriori a 2 anni non possono più essere richiamate per aggravare quelle successive.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — contestazione tardiva sull’ammanco di cassa
    A Tizio viene contestato un ammanco di cassa avvenuto due mesi prima. Poiché la contestazione non è tempestiva rispetto al fatto, il provvedimento disciplinare risulta viziato sul piano procedurale e può essere annullato, a prescindere dal merito.
    Caia — difesa con assistenza sindacale
    Caia, addetta alla vendita, riceve la contestazione di un comportamento scorretto verso un cliente. Entro 5 giorni chiede di essere sentita con l’assistenza del rappresentante sindacale e fornisce la sua versione; il datore, valutate le giustificazioni, si limita a un rimprovero scritto.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    La sanzione è valida se non mi hanno contestato nulla per iscritto?
    No. Salvo il semplice rimprovero verbale, ogni sanzione richiede una contestazione scritta, specifica e tempestiva e il rispetto dei 5 giorni per la difesa. Senza questi passaggi la sanzione è illegittima, a prescindere dal merito del fatto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Sistema del prezzo-valore: come si tassa la casa

    In sintesi

    • Base imponibile ridotta: si usa il valore catastale (rendita rivalutata ×120, o ×110 per la prima casa) invece del prezzo effettivo.
    • Solo per persone fisiche: il meccanismo vale per le cessioni di abitazioni a chi non agisce come imprenditore.
    • Su richiesta in atto: l’acquirente deve chiedere espressamente al notaio di applicare il prezzo-valore nell’atto di compravendita.
    • Onorari notarili ridotti: oltre al risparmio fiscale, spetta anche una riduzione degli onorari del notaio.
    • Aliquota invariata: si applica comunque il 9% (o il 2% per la prima casa), ma sulla base catastale più bassa.

    Che cosa è il sistema del prezzo-valore

    Quando si compra una casa tra privati, la legge impone di pagare l’imposta di registro sul valore dell’immobile. Il problema è: qual è quel valore? In linea generale sarebbe il prezzo concordato tra le parti, che di solito riflette il mercato. Ma il fisco italiano ha previsto un’alternativa più favorevole: il sistema del prezzo-valore.

    Con questo meccanismo, la base su cui si calcola l’imposta non è il prezzo scritto nel contratto, bensì il cosiddetto valore catastale: un dato fiscale, di norma molto più basso del prezzo di mercato. Il risultato è che l’imposta di registro può ridursi in modo significativo, anche di diverse migliaia di euro.

    Il valore catastale si ottiene partendo dalla rendita catastale dell’immobile (indicata nella visura catastale), rivalutandola del 5% e moltiplicandola per 120 in caso di acquisto ordinario, oppure per 110 se si tratta di prima casa. L’acquirente deve però fare esplicita richiesta al notaio di inserire nell’atto la dichiarazione per l’applicazione del prezzo-valore.

    Il beneficio non si ferma all’imposta: la legge prevede anche una riduzione degli onorari notarili quando si usa questo sistema. Si tratta quindi di un doppio vantaggio economico, accessibile però solo alle persone fisiche che acquistano per uso privato e non nell’esercizio di un’attività d’impresa.

    Calcolo del valore catastale per il prezzo-valore
    Tipo di acquisto Moltiplicatore Aliquota registro
    Abitazione ordinaria (non prima casa) Rendita +5% × 120 9%
    Prima casa Rendita +5% × 110 2% (minimo 1.000 euro)
    Pertinenze della prima casa Rendita +5% × 110 2%

    Esempio pratico

    • Tizio acquista un appartamento per 220.000 euro. La rendita catastale è 650 euro. Valore catastale: 650 × 1,05 × 120 = 81.900 euro. Imposta di registro senza prezzo-valore: 220.000 × 9% = 19.800 euro. Con prezzo-valore: 81.900 × 9% = 7.371 euro. Risparmio: oltre 12.000 euro. Se fosse prima casa: 81.900 × 2% = 1.638 euro, con un minimo di 1.000 euro da verificare.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (con rendita catastale aggiornata)
    • Atto di compravendita con richiesta espressa del prezzo-valore
    • Codice fiscale dell’acquirente (persona fisica)
    • Dichiarazione di prima casa nell’atto, se applicabile

    Tizio acquista una seconda casa

    Scenario. Tizio compra un bilocale in città come investimento per 180.000 euro. La rendita catastale è 520 euro. Non ha diritto alle agevolazioni prima casa.

    Come si applica. Tizio può chiedere al notaio di applicare il prezzo-valore. Il valore catastale è: 520 × 1,05 × 120 = 65.520 euro. L’imposta di registro sarà il 9% di 65.520, pari a circa 5.897 euro, invece di 180.000 × 9% = 16.200 euro. Il risparmio supera i 10.000 euro. L’acquisto è tra privati, quindi non c’è IVA e il prezzo-valore è applicabile.

    In pratica

    • Comunicare al notaio prima di firmare che si vuole applicare il prezzo-valore.
    • Verificare la rendita catastale sulla visura prima del rogito per stimare l’imposta.
    • Il risparmio fiscale è certo, ma l’atto deve riportare comunque il vero prezzo di vendita.

    Caio acquista la prima casa

    Scenario. Caio compra il suo primo appartamento per 150.000 euro. La rendita catastale è 480 euro. Soddisfa tutti i requisiti per l’agevolazione prima casa (residenza nel Comune entro 18 mesi, nessuna altra prima casa a suo nome).

    Come si applica. Caio applica il prezzo-valore con il moltiplicatore ridotto per la prima casa: 480 × 1,05 × 110 = 55.440 euro. L’aliquota è il 2%, quindi l’imposta è 55.440 × 2% = 1.109 euro. Senza prezzo-valore avrebbe pagato 150.000 × 2% = 3.000 euro. Oltre al risparmio fiscale, beneficia anche della riduzione degli onorari notarili prevista dalla legge.

    In pratica

    • Per la prima casa il moltiplicatore è 110 anziché 120: il valore catastale risulta ancora più basso.
    • L’imposta non può mai essere inferiore a 1.000 euro per la prima casa: verificare sempre il minimo.
    • Le pertinenze (box, cantina) dello stesso immobile seguono le stesse regole se acquistate insieme.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il prezzo-valore se compro da una società?

    No. Il sistema si applica solo alle cessioni tra privati o nei casi in cui la vendita non è soggetta a IVA. Se si compra da un’impresa con vendita soggetta a IVA, le regole sono diverse: si paga l’IVA sul prezzo e il registro diventa fisso.

    Devo dichiarare il vero prezzo in atto anche con il prezzo-valore?

    Sì, assolutamente. Il vero prezzo concordato deve sempre essere indicato nell’atto. Il prezzo-valore cambia solo la base di calcolo dell’imposta di registro, non obbliga a nascondere o modificare il corrispettivo reale.

    Cosa succede se non chiedo il prezzo-valore al momento del rogito?

    Il beneficio va richiesto espressamente nell’atto notarile. Non è possibile chiederlo in un secondo momento o a posteriori. Se si dimentica, l’imposta si calcola sul prezzo effettivo.

    La riduzione degli onorari notarili è automatica?

    Sì, quando si applica il prezzo-valore la legge prevede una riduzione degli onorari del notaio. Il notaio è tenuto ad applicarla; è utile chiedergli conferma preventiva.

    Vale anche per un appartamento ereditato che poi rivendo?

    Il prezzo-valore si applica all’acquirente che compra l’immobile, non alla provenienza dell’immobile stesso. Quel che conta è che il cedente non agisca come imprenditore e che l’acquirente sia una persona fisica privata.

    La rendita catastale influisce sull'IMU?

    Sì, la rendita catastale è la base anche per il calcolo dell’IMU. Verificarla prima del rogito è utile non solo per stimare l’imposta di registro, ma anche per capire i costi ricorrenti dell’immobile.

    Vedi anche: Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Assegnazione agevolata dei beni ai soci, Registro dei trattamenti, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni e Registro delle Imprese.

  • Articolo 111 TU Giustizia Tributaria: Domande ed eccezioni nuove

    Art. 111 D.Lgs. 175/2024 – Domande ed eccezioni nuove

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

    2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

  • Donazioni a università ed enti di ricerca: deduzione integrale nel 730

    In sintesi

    • Deduzione integrale: le donazioni a università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici e parchi regionali/nazionali sono deducibili dal reddito complessivo senza una percentuale fissa.
    • Limite: 10% del reddito complessivo: il CAF o il professionista applica la deduzione fino al 10% del reddito complessivo (che comprende anche i redditi da cedolare secca), comunque non oltre 70.000 euro.
    • Fondazioni e associazioni per beni culturali o ricerca: anche le erogazioni a fondazioni e associazioni riconosciute con scopo di tutela di beni artistici/storici o promozione della ricerca scientifica rientrano nella stessa agevolazione, con identico limite.
    • Incompatibilità: se scegli questa deduzione non puoi usare per le stesse erogazioni altre agevolazioni fiscali (detrazioni o deduzioni) previste da altre leggi.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: le donazioni devono avvenire tramite versamento bancario/postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate o assegni bancari e circolari.
    • Dove indicarla nel 730: rigo E26, colonna 1 con il codice ‘9’ per università ed enti di ricerca, oppure codice ‘8’ per fondazioni con scopo di ricerca o tutela di beni culturali.

    Come funziona la deduzione per donazioni a università e ricerca

    Se nel 2025 hai fatto una donazione a un’università pubblica, a una fondazione universitaria, a un ente di ricerca vigilato dal Ministero dell’Istruzione o a un parco naturale regionale o nazionale, puoi abbattere il tuo reddito imponibile esattamente per quell’importo – fino a certi limiti.

    Si tratta di una ‘deduzione’, non di una ‘detrazione’: non riduce l’imposta calcolata ma il reddito su cui l’imposta è calcolata. Il vantaggio concreto dipende dalla tua aliquota IRPEF marginale. Per chi si trova nello scaglione al 35% o 43%, il risparmio è rilevante.

    Il limite applicato dal CAF o dal professionista è il 10% del reddito complessivo, con un massimo assoluto di 70.000 euro. Se la tua donazione supera questo tetto, la parte eccedente non è deducibile. La stessa regola vale per le donazioni a fondazioni riconosciute che si occupano di ricerca scientifica o di tutela del patrimonio artistico-storico (codice ‘8’ nel 730).

    Erogazioni liberali a università ed enti di ricerca: limiti e codici 730
    Beneficiario Codice rigo E26 Limite deducibile
    Università statali e fondazioni universitarie 9 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro
    Istituzioni universitarie pubbliche 9 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro
    Enti di ricerca pubblici e vigilati dal MUR (inclusi ISS e INAIL ricerca) 9 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro
    Enti parco regionali e nazionali 9 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro
    Fondazioni/associazioni riconosciute per ricerca scientifica (D.P.C.M. 9/10/2023) 8 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro
    Fondazioni/associazioni per tutela beni culturali e paesaggistici 8 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro

    Esempio pratico

    • Tizia ha un reddito complessivo di 40.000 euro e nel 2025 ha donato 5.000 euro all’Università statale di cui è ex studentessa, tramite bonifico bancario. Nel 730/2026 indica in E26, colonna 1 il codice ‘9’ e in colonna 2 l’importo di 5.000 euro. Il 10% di 40.000 euro è 4.000 euro: il CAF può dedurre solo 4.000 euro (il 10% del reddito), non l’intero importo donato. Se Tizia avesse donato 3.000 euro, li avrebbe dedotti per intero perché inferiori al tetto del 10%.

    Documenti necessari

    • Ricevuta del bonifico bancario o postale con causale della donazione
    • Estratto conto o conferma di addebito in caso di pagamento con carta di credito o di debito
    • Eventuale lettera di ringraziamento o ricevuta dell’ente beneficiario che attesta la liberalità
    • Per fondazioni (codice ‘8’): verifica che siano incluse nel D.P.C.M. del 9 ottobre 2023 (G.U. n. 209 del 17 novembre 2023)

    Caso 1: donazione a un'università statale

    Scenario. Caio ha un reddito complessivo di 60.000 euro e nel 2025 ha donato 4.000 euro all’Università degli Studi dove si è laureato, tramite bonifico bancario intestato al fondo ricerca dell’ateneo.

    Come si applica. Caio compila il rigo E26 del 730: colonna 1 con codice ‘9’, colonna 2 con 4.000 euro. Il CAF verifica il limite: il 10% di 60.000 euro è 6.000 euro. Poiché 4.000 < 6.000, l'intera donazione è deducibile. Il reddito imponibile di Caio scende a 56.000 euro: con aliquota marginale al 35%, risparmia 1.400 euro di IRPEF.

    In pratica

    • Conserva la ricevuta del bonifico con la causale che richiama la donazione all’ente.
    • Ricorda che se hai fatto donazioni analoghe anche ad altri beneficiari dello stesso codice ‘9’, il limite del 10% vale per il totale complessivo.

    Caso 2: donazione a una fondazione per la ricerca scientifica

    Scenario. Sempronio, con reddito di 30.000 euro, ha donato 2.000 euro nel 2025 a una fondazione privata riconosciuta che si occupa di ricerca oncologica, inclusa nella lista del D.P.C.M. 9 ottobre 2023.

    Come si applica. Sempronio compila il rigo E26: colonna 1 con codice ‘8’, colonna 2 con 2.000 euro. Il limite del 10% sul suo reddito è 3.000 euro: la donazione di 2.000 euro è interamente deducibile. Attenzione: scegliendo questa deduzione, Sempronio non può usare per la stessa donazione nessun’altra agevolazione fiscale (ad esempio la detrazione del 19% o altre deduzioni previste da leggi speciali).

    In pratica

    • Verifica che la fondazione sia inclusa nel D.P.C.M. 9 ottobre 2023 (G.U. n. 209 del 17 novembre 2023): solo queste fondazioni danno diritto alla deduzione con il codice ‘8’.
    • Il regime è alternativo ad altre agevolazioni: non puoi cumularlo con la detrazione del 19% o con l’Art Bonus sulle stesse somme.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Fino a quanto posso dedurre una donazione all'università?

    Puoi dedurre fino al 10% del tuo reddito complessivo, con un massimo assoluto di 70.000 euro. Se la tua donazione supera questo limite, la parte eccedente non è deducibile.

    Come devo pagare la donazione per avere diritto alla deduzione?

    Con versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. I pagamenti in contanti non danno diritto alla deduzione.

    Posso dedurre una donazione a un ente di ricerca privato?

    Solo se si tratta di un ente vigilato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) o incluso nel D.P.C.M. del 9 ottobre 2023. Una fondazione privata ordinaria non elencata non rientra nell’agevolazione con il codice ‘9’. Potrebbe però rientrare nel codice ‘8’.

    Ho donato sia a un'università (codice '9') sia a una fondazione per la ricerca (codice '8'): ho due limiti separati?

    No, il limite del 10% del reddito è unico. Le istruzioni precisano che chi usa la deduzione del codice ‘8’ non può usare per le stesse liberalità altre agevolazioni. Se usi entrambi i codici, il limite si calcola separatamente per ciascun beneficiario, ma attenzione al tetto assoluto di 70.000 euro.

    E se la donazione supera il 10% del mio reddito? Posso riportarla agli anni successivi?

    No. A differenza di alcune altre categorie di erogazioni liberali, per il codice ‘9’ e ‘8’ le istruzioni non prevedono il riporto agli anni successivi dell’eccedenza non dedotta.

    Posso dedurre anche una donazione a un parco naturale?

    Sì. I parchi regionali e nazionali rientrano esplicitamente tra i beneficiari del codice ‘9’, con le stesse condizioni: pagamento tracciabile, limite del 10% del reddito complessivo, massimo 70.000 euro.

    Vedi anche: Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Aumento stipendio personale tecnico-amministrativo università 2022-2024, Università non statali, Detrazione 19% spese istruzione e università, Alloggi per studenti universitari e Borse di studio universitarie.