leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati

    Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati

    Art. 520 c.p.c. – Custodia dei mobili pignorati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi

    colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,

    mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione

    determina.

    Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta,

    trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore;

    nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’articolo 159

    delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

  • Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento

    Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento

    Art. 519 c.p.c. – Tempo del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento non puo’ essere eseguito nei giorni festivi ne’ fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal pretore.

    Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo’ essere proseguito fino al suo compimento.

  • Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 518 c.p.c. – Forma del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui

    all’art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica

    ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di

    realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di uno stimatore da lui scelto. Se il

    pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l’ufficiale giudiziario

    ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.

    Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo

    verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta

    giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori

    indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

    Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di

    effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

    Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose

    pignorate.

    Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’art. 139

    secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette

    persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

    Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro

    ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo

    dell’esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore

    che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa,

    anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti

    informatici e teletrasmessi.

    Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il

    giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se

    ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo

    comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

  • Art. 517 c.p.c.: Scelta delle cose da pignorare

    Art. 517 c.p.c.: Scelta delle cose da pignorare

    Art. 517 c.p.c. – Scelta delle cose da pignorare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta

    liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato

    aumentato della metà.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e

    ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

  • Art. 516 c.p.c.: Cose pignorabili in particolari circostanze di

    Art. 516 c.p.c.: Cose pignorabili in particolari circostanze di

    Art. 516 c.p.c. – Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

    I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

  • Art. 515 c.p.c.: Cose mobili relativamente impignorabili

    Art. 515 c.p.c.: Cose mobili relativamente impignorabili

    Art. 515 c.p.c. – Cose mobili relativamente impignorabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere

    pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice

    dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza

    non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può

    anche permetterne l’uso sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e

    ricostituzione.

    Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al

    servizio o alla coltivazione del fondo.

    Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del

    mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di

    realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare

    sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in

    forma societaria e in ogni caso se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito

    sul lavoro.

  • Art. 514 c.p.c.: Cose mobili assolutamente impignorabili

    Art. 514 c.p.c.: Cose mobili assolutamente impignorabili

    Art. 514 c.p.c. – Cose mobili assolutamente impignorabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

    le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto

    l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie,

    gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la

    lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto

    indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili,

    meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

    i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone

    indicate nel numero precedente;

    abrogato

    le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

    le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo

    che formino parte di una collezione.

  • Art. 513 c.p.c.: Ricerca delle cose da pignorare

    Art. 513 c.p.c.: Ricerca delle cose da pignorare

    Art. 513 c.p.c. – Ricerca delle cose da pignorare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo’ ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo’ anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

    Quando e’ necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

    Il pretore, su ricorso del creditore, puo’ autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo’ direttamente disporre.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario puo’ sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

  • Art. 512 c.p.c.: Risoluzione delle controversie

    Art. 512 c.p.c.: Risoluzione delle controversie

    Art. 512 c.p.c. – Risoluzione delle controversie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo

    assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza

    di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti,

    provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.

    Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la

    distribuzione della somma ricavata.

  • Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione

    Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione

    Art. 511 c.p.c. – Domanda di sostituzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499 secondo comma.

    Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.