Art. 260 L. Fall. – Concordato preventivo
Concordato preventivo
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Concordato preventivo
Un credito IRES (Imposta sul Reddito delle Società) si forma quando la società ha versato più imposte di quante ne doveva. Accade tipicamente quando gli acconti versati durante l’anno superano l’imposta effettivamente calcolata sulla dichiarazione annuale, oppure quando si applicano deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta che riducono il debito fiscale al di sotto di quanto già pagato.
Il credito emerge nel quadro RX del Modello Redditi SC. Qui la società indica quanto vuole richiedere a rimborso e quanto invece preferisce usare in compensazione per ridurre altri tributi dovuti (IVA, ritenute, contributi) tramite il modello F24.
Capire la differenza tra rimborso e compensazione – e sapere quando serve il visto di conformità – aiuta a scegliere la strada più conveniente e a evitare intoppi.
| Caratteristica | Rimborso | Compensazione F24 |
|---|---|---|
| Velocità di recupero | Più lenta (istruttoria AdE) | Più rapida (immediata) |
| Possibili garanzie richieste | Sì, per importi elevati | No |
| Visto di conformità | Non richiesto per il rimborso in sé | Richiesto sopra le soglie di legge |
| Utilizzo | Accredito bancario | Riduzione di altri tributi F24 |
| Dove si indica | Quadro RX della dichiarazione | Quadro RX della dichiarazione |
Esempio – Alfa SRL. Alfa SRL ha versato acconti IRES per 30.000 euro nel corso del 2025. Alla chiusura del periodo d’imposta, l’IRES dovuta risulta di 22.000 euro. Emerge quindi un credito di 8.000 euro nel quadro RX. Alfa SRL può indicare 8.000 euro come importo da compensare in F24 nel 2026 (ad esempio per abbattere il versamento IVA trimestrale), oppure chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate. Se sceglie la compensazione e l’importo supera la soglia di legge, il commercialista di Alfa SRL dovrà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.
Scenario. Alfa SRL ha un credito IRES di 5.000 euro. Ha anche versamenti IVA periodici da fare nei mesi successivi e vuole usare subito il credito.
Come si applica. Nel quadro RX, Alfa SRL indica 5.000 euro come importo destinato alla compensazione. Nei mesi seguenti, quando esegue i versamenti IVA tramite F24, inserisce il codice tributo corrispondente al credito IRES e lo scala dall’IVA dovuta. La compensazione non richiede attese: il credito è subito disponibile dopo la presentazione della dichiarazione, salvo la verifica del visto di conformità se l’importo supera la soglia prevista.
Scenario. Alfa SRL ha un credito IRES di 12.000 euro ma è in fase di liquidazione e non prevede altri versamenti futuri. Preferisce rientrare del denaro in modo diretto.
Come si applica. Nel quadro RX, Alfa SRL indica 12.000 euro come importo a rimborso. L’Agenzia delle Entrate avvierà una procedura di liquidazione del credito: per importi elevati può richiedere una garanzia (ad esempio una polizza fideiussoria) a tutela dell’erario. I tempi di erogazione variano a seconda del carico istruttorio dell’ufficio. Il rimborso viene accreditato sul conto corrente della società indicato in dichiarazione.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Nella dichiarazione Redditi SC, nel quadro RX, si indica l’importo che si vuole ricevere a rimborso. Non serve presentare un’istanza separata: la scelta espressa in dichiarazione avvia automaticamente la procedura.
I tempi dipendono dall’Agenzia delle Entrate e dall’eventuale istruttoria. Non esiste un termine fisso: in generale la compensazione in F24 è più rapida, perché non richiede attese da parte dell’ufficio.
Il visto di conformità è necessario quando l’importo da compensare in F24 supera le soglie stabilite dalla legge. Va apposto dal professionista abilitato (commercialista, CAF, ecc.) direttamente sulla dichiarazione.
Sì. Nel quadro RX si possono indicare importi distinti: una quota a rimborso e una quota da compensare. La somma non può superare il credito totale risultante dalla dichiarazione.
No. Se non si indica né rimborso né compensazione, il credito viene riportato all’anno successivo e si potrà usare nella prossima dichiarazione o nei versamenti F24 dell’anno seguente.
Se il visto era obbligatorio e manca, la compensazione può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente recupero del tributo compensato e applicazione di sanzioni. È importante verificare le soglie vigenti prima di procedere.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.
Testo vigente – articolo abrogato.
Stato: Articolo abrogato dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11.
Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza sono rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 64 per quanto applicabile. Si applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3.
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nel Regno il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato. Se, prima dell'approdo nel Regno, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave . . . , su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato. Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
L’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, è sostituito dal seguente:
«L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 2008/48/CE ( *1 ) , della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 ( *2 ) , della direttiva 2013/36/UE ( *3 ) , della direttiva 2014/49/UE ( *4 ) , della direttiva 2014/92/UE ( *5 ) , della direttiva (UE) 2015/2366 ( *6 ) , del regolamento (UE) 2023/1114 ( *7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( *8 ) .
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell’esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell’esercizio successivo, il consiglio dell’ente presenta per l’approvazione del Ministro dell’interno, entro il termine di cui al comma 1, un’ipotesi di bilancio che garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente, l’ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio.
1-quater. L’ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all’Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all’allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. L’eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2. L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l’attivazione delle entrate proprie, l’ente provvede con le modalità di cui all’articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all’acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all’articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell’ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l’adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l’ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili. L’ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
6. L’ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’articolo 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per l’approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell’interno. L’ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell’ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all’ente il mantenimento dell’importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell’ente, a consolidare l’esposizione debitoria dell’ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell’ambito della medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l’ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all’insediamento dell’organo esecutivo.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.
Il preavviso CCNL Gas-Acqua varia da 30 gg (livello 1-2) a 180 gg (Quadri) in base a livello e anzianità. Dimissioni dimezzate. Giusta causa senza preavviso (es. violazione grave sicurezza, scarico abusivo reflui, falsificazione registri).
| Livello | ≤5 anni | 5-10 anni | >10 anni |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
| 3-4 | 45 gg | 60 gg | 90 gg |
| 5-6 | 60 gg | 90 gg | 120 gg |
| 7 | 120 gg | 150 gg | 180 gg |
| Q | 180 gg | 180 gg | 180 gg |
Dimissioni del lavoratore: preavviso dimezzato.
Dipende da livello, anzianità (3 fasce), direzione recesso (dimissioni dimezzano).
Datore o lavoratore sceglie. Indennità sostitutiva include base + indennità + ratei 13ª/14ª/ferie.
Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS. Preavviso dimezzato. Revocabili entro 7 gg.
Senza preavviso per: violazione grave sicurezza (rischio esplosione/inondazione), scarico abusivo reflui non depurati, falsificazione registri analisi acque, furto, lavoro sotto sostanze, atti violenti.
Soggettivo (con preavviso) o oggettivo (es. cessazione gestione comunale). Aziende >15 dip: tentativo conciliazione ITL.
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Tredicesima a dicembre e gratifica estiva nel settore ceramica sono le mensilità aggiuntive garantite dal contratto artigiano. Ecco come si calcolano, quando si pagano e cosa cambia in caso di rapporto inferiore all’anno.
Il CCNL prevede la tredicesima mensilità (1 mensilità intera, entro il 20 dicembre) per tutti i settori. Il settore ceramica-terracotta-gres prevede anche una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione, corrisposta a giugno-luglio. Non esiste una quattordicesima generalizzata nel settore chimica. Entrambe le voci maturano pro quota e concorrono al calcolo del TFR.
| Voce | Importo | Scadenza pagamento | Settore |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità | 1 mensilità di retribuzione globale di fatto | Entro il 20 dicembre | Tutti (chimica e ceramica) |
| Gratifica estiva | 50 ore di retribuzione tabellare | Giugno o luglio (in uso) | Ceramica / Terracotta / Gres |
| Premio di risultato | Variabile (definito da accordi territoriali/aziendali) | Secondo accordo | Dove previsto dalla contrattazione decentrata |
Nota: la «retribuzione globale di fatto» per la tredicesima include il minimo tabellare, gli scatti di anzianità e il superminimo individuale non assorbito, ma esclude le voci variabili (straordinari, indennità saltuarie). La gratifica estiva del settore ceramica si calcola sulla retribuzione oraria tabellare × 50 ore.
La tredicesima è la gratifica natalizia prevista dal CCNL per tutti i lavoratori del settore chimica-ceramica artigianato. Deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno ed è pari a una mensilità intera della retribuzione globale di fatto.
La base di calcolo comprende:
Sono escluse dalla base di calcolo: le ore di straordinario, le indennità variabili, i rimborsi spese e le prestazioni occasionali.
Per i lavoratori che hanno prestato servizio per un’intera annata (1° gennaio – 31 dicembre) spetta la tredicesima intera. Per chi ha lavorato meno di 12 mesi, la tredicesima matura pro quota: 1/12 per ogni mese intero di servizio nell’anno solare, con l’arrotondamento al mese intero per le frazioni superiori a 15 giorni.
Per le imprese artigiane del settore ceramica-terracotta-gres il CCNL prevede una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione, corrisposta in concomitanza con le ferie estive (generalmente a giugno o luglio, secondo la prassi aziendale). Si calcola moltiplicando la retribuzione oraria tabellare (minimo + scatti) per 50.
Anche la gratifica estiva matura pro quota in base ai mesi di servizio nell’anno di maturazione. In caso di cessazione del rapporto prima del pagamento, la quota maturata va corrisposta nel cedolino dell’ultimo mese.
Il CCNL nazionale non prevede un premio di risultato standardizzato. La possibilità di introdurre premi collegati alla produttività, agli utili o alla qualità è demandata alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o accordi territoriali di categoria). Nei settori artigiani i premi di risultato sono meno diffusi rispetto all’industria, ma alcune realtà maggiori o associazioni territoriali li hanno definiti.
I premi di risultato eventualmente concordati beneficiano della detassazione IRPEF al 10% (entro il limite di 3.000 € annui, con soglia di reddito fino a 80.000 €) ai sensi della L. 208/2015 e successive proroghe, se previsti da accordo di secondo livello depositato.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani).