Autore: Andrea Marton

  • TFR al fondo pensione: vantaggi fiscali e tassazione agevolata

    In sintesi

    • Deduzione dei contributi: i versamenti al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro all’anno.
    • TFR in azienda vs fondo: il TFR lasciato in azienda viene tassato in modo ordinario; quello conferito al fondo beneficia di aliquote agevolate in fase di erogazione.
    • Contributi del datore di lavoro: anche i versamenti del tuo datore di lavoro al fondo rientrano nel limite dei 5.164,57 euro e sono anch’essi deducibili.
    • Lavoratori di prima occupazione: chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 può recuperare, dal sesto anno in poi, i versamenti non effettuati nei primi cinque anni, con un bonus fino a 2.582,29 euro aggiuntivi l’anno.
    • Fondi in squilibrio finanziario: per i contribuenti iscritti a fondi con piano di riequilibrio approvato dal Ministero del Lavoro non esiste alcun limite di deducibilità.
    • Come dichiararlo nel 730: i contributi vanno indicati nei righi da E27 a E30 del Quadro E, a seconda del tipo di fondo e della propria situazione.

    Perché destinare il TFR al fondo pensione è una scelta fiscalmente vantaggiosa

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto, la cosiddetta ‘liquidazione’) può restare in azienda oppure essere destinato a un fondo pensione complementare. Dal punto di vista fiscale, la scelta del fondo pensione offre vantaggi che si manifestano in due momenti distinti: durante la vita lavorativa, grazie alla deduzione dei contributi versati, e al momento della pensione, grazie a una tassazione agevolata sulle somme percepite.

    Durante gli anni di lavoro, i contributi che versi al fondo pensione – sia la quota a tuo carico sia quella eventualmente versata dal tuo datore di lavoro – riducono il tuo reddito imponibile. Questo significa che paghi meno IRPEF nell’anno in cui effettui i versamenti. Il limite massimo deducibile è di 5.164,57 euro all’anno: tutto ciò che versi entro questa soglia abbassa direttamente la base su cui si calcola la tua imposta.

    Il 730/2026 (periodo d’imposta 2025) è lo strumento con cui fai valere questa deduzione. Devi compilare i righi da E27 a E30 del Quadro E, scegliendo il rigo corretto in base al tipo di fondo e alla tua situazione. Se i contributi sono stati già dedotti dal datore di lavoro in busta paga, le istruzioni guidano nella corretta compilazione per evitare duplicazioni.

    Limiti di deducibilità dei contributi ai fondi pensione complementari
    Situazione Limite annuo deducibile
    Lavoratore ordinario (rigo E27) 5.164,57 euro
    Lavoratore di prima occupazione dal 2007 – primi 5 anni 5.164,57 euro
    Lavoratore di prima occupazione dal 2007 – dal 6° al 25° anno (bonus recupero) 5.164,57 euro + fino a 2.582,29 euro aggiuntivi (max bonus = differenza tra 25.822,85 euro e versamenti effettivi dei primi 5 anni)
    Fondo in squilibrio finanziario approvato dal Ministero del Lavoro (rigo E29) Nessun limite: tutti i contributi versati sono deducibili

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito lordo di 35.000 euro e versa 4.000 euro l’anno al suo fondo pensione complementare (3.000 a suo carico + 1.000 il datore di lavoro). Nel 730/2026 indica in E27, colonna 2, i 3.000 euro non ancora dedotti in busta. Il suo reddito imponibile scende a 31.000 euro: risparmia circa 1.050 euro di IRPEF (aliquota 27% sulla parte abbattuta). Se Tizio arrivasse al limite di 5.164,57 euro il risparmio sarebbe ancora maggiore.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 411, 412, 413) rilasciata dal datore di lavoro
    • Estratto conto o rendiconto annuale del fondo pensione
    • Ricevute dei versamenti effettuati direttamente al fondo senza tramite il datore di lavoro
    • Per i lavoratori di prima occupazione: documentazione dell’anno di prima iscrizione al fondo e dei versamenti dei primi cinque anni

    Caso 1: dipendente che versa tramite il datore di lavoro

    Scenario. Caio è un lavoratore dipendente. Il suo datore di lavoro trattiene ogni mese una quota dallo stipendio e la versa al fondo pensione. A fine anno il punto 411 della Certificazione Unica riporta il codice 1 e i punti 412 e 413 mostrano rispettivamente quanto è già stato dedotto in busta e quanto resta da dedurre in dichiarazione.

    Come si applica. Caio compila il rigo E27: nella colonna 1 riporta l’importo del punto 412 (già dedotto dal datore), nella colonna 2 riporta l’importo del punto 413 (da dedurre ora). Il CAF o il sostituto verificherà che la somma non superi 5.164,57 euro e calcolerà la deduzione effettiva.

    In pratica

    • Controlla i punti 411, 412 e 413 della Certificazione Unica prima di compilare.
    • Non indicare in E27 quanto è già stato dedotto dal datore: sarebbe una doppia deduzione.

    Caso 2: lavoratore autonomo con versamenti diretti al fondo

    Scenario. Sempronio è un libero professionista iscritto a una forma pensionistica individuale. Versa 5.000 euro l’anno direttamente al fondo, senza l’intermediazione di nessun datore di lavoro.

    Come si applica. Non ha una Certificazione Unica con i punti 412-413. Sempronio compila comunque il rigo E27, colonna 2, indicando i 5.000 euro versati. Il CAF calcola la deduzione sull’intero importo perché è sotto il limite di 5.164,57 euro. Il suo reddito imponibile scende di 5.000 euro.

    In pratica

    • Conserva le ricevute dei bonifici o i rendiconti del fondo: potrebbero essere richiesti in caso di controllo.
    • Se versi a più fondi o anche a sottoconti PEPP, compila più righi (E27-E30) sommando tutto entro il limite.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il limite massimo deducibile per i contributi al fondo pensione?

    Il limite è di 5.164,57 euro all’anno. Rientrano nel calcolo sia i contributi a tuo carico sia quelli versati dal datore di lavoro.

    Cosa succede se verso più di 5.164,57 euro al fondo pensione?

    La parte eccedente non è deducibile nell’anno in corso, ma non è perduta: quando riceverai la pensione complementare, quella quota sarà tassata in misura ridotta perché hai già pagato le imposte al momento del versamento.

    Dove trovo i dati da inserire nel 730 se il datore versa per me?

    I dati sono nella Certificazione Unica 2026, ai punti 411, 412 e 413. Il punto 411 indica il tipo di fondo; il 412 quanto il datore ha già dedotto; il 413 quanto resta da dedurre in dichiarazione.

    Sono un lavoratore giovane iscritto al fondo dal 2018: ho diritti particolari?

    Sì. Se nei tuoi primi cinque anni hai versato meno di 25.822,85 euro complessivi, dal sesto anno in poi puoi dedurre un importo maggiore: al limite ordinario di 5.164,57 euro si aggiunge la differenza non sfruttata, fino a un massimo di 2.582,29 euro aggiuntivi all’anno.

    Il TFR versato al fondo viene tassato anche quando lo ricevo in pensione?

    Sì, ma con un’aliquota agevolata più bassa rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF. Questo è uno dei principali vantaggi del fondo pensione rispetto al TFR lasciato in azienda, dove la tassazione separata segue aliquote medie che possono essere meno favorevoli.

    Devo compilare il 730 anche se ho già la deduzione in busta paga?

    Dipende. Se la deduzione è già stata applicata integralmente dal datore di lavoro (punto 413 della CU = zero) e non hai altri versamenti aggiuntivi, non devi compilare i righi E27-E30. In caso contrario sì.

    Vedi anche: L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga, TFR e tassazione separata, Pensioni estere, Pensione complementare, Tassazione separata e Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS.

  • Manutenzioni e riparazioni: il plafond di deducibilità in azienda

    In sintesi

    • Plafond del 5%: le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
    • Base di calcolo: si usa il costo complessivo dei beni risultante a inizio esercizio, non il valore residuo dopo ammortamenti.
    • Eccedenza dilazionata: la parte di spesa che supera il plafond non è persa; si deduce in quote costanti nei 5 esercizi successivi.
    • Riferimento normativo: la regola è fissata dall’art. 102, comma 6, del TUIR.
    • Rigo dichiarativo: l’eccedenza va indicata nel rigo RF24 del quadro RF (Redditi SC 2026); le quote pregresse rientrano nel rigo RF55 con codice 6.

    Come funziona il plafond sulle manutenzioni

    Ogni anno le imprese sostengono spese per tenere in efficienza macchinari, impianti, arredi e altri beni strumentali. Il fisco consente di dedurre queste spese, ma solo fino a un certo limite, detto plafond, cioè la soglia massima entro cui la deduzione è immediata.

    La regola è contenuta nell’art. 102, comma 6, del TUIR: le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non imputate ad incremento del bene (cioè non capitalizzate) sono deducibili nell’anno in cui vengono sostenute, ma solo fino al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, calcolato all’inizio dell’esercizio.

    Se la spesa supera questo limite, l’eccedenza non va perduta: viene rinviata e dedotta in quote costanti nei cinque esercizi successivi. È quindi fondamentale calcolare correttamente il plafond ogni anno, prima di chiudere la dichiarazione dei redditi.

    Attenzione: la base di calcolo è il costo storico dei beni (quello originariamente pagato), non il valore netto contabile dopo gli ammortamenti. Questo dettaglio spesso porta a sottostimare il plafond disponibile.

    Riepilogo regola art. 102 c.6 TUIR
    Voce Regola
    Spese incluse Manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione (non capitalizzate)
    Limite di deduzione immediata 5% del costo complessivo beni materiali ammortizzabili a inizio esercizio
    Eccedenza Deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi
    Riferimento normativo Art. 102, comma 6, TUIR
    Rigo dichiarativo eccedenza RF24 (variazione in aumento); recupero in RF55 codice 6

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha beni materiali ammortizzabili con costo storico complessivo di 800.000 euro all’inizio del 2025. Il plafond deducibile è il 5% di 800.000 = 40.000 euro. Nel corso dell’anno la società sostiene spese di manutenzione per 55.000 euro. La parte deducibile subito è 40.000 euro; l’eccedenza di 15.000 euro sarà dedotta in cinque quote costanti da 3.000 euro ciascuna negli esercizi dal 2026 al 2030. Nella dichiarazione 2025 (Redditi SC 2026) la società indica 15.000 euro nel rigo RF24 come variazione in aumento.

    Documenti necessari

    • Registro dei beni ammortizzabili (con costo storico di ciascun bene)
    • Fatture delle spese di manutenzione e riparazione sostenute nell’anno
    • Prospetto di calcolo del plafond (5% del totale beni a inizio esercizio)
    • Registro delle eccedenze pregresse in deduzione pluriennale
    • Libro degli inventari o documentazione equivalente

    Caso 1 – Spesa entro il plafond

    Scenario. Tizio è il commercialista di una piccola SRL manifatturiera. Il costo storico dei macchinari e degli impianti iscritti a registro a inizio 2025 è 300.000 euro. Nel corso dell’anno la società spende 12.000 euro per riparare due macchinari.

    Come si applica. Il plafond disponibile è il 5% di 300.000 = 15.000 euro. La spesa di 12.000 euro rientra interamente nel plafond, quindi è deducibile per intero nell’esercizio 2025. Non occorre compilare il rigo RF24, né tenere traccia di eccedenze per gli anni successivi.

    In pratica

    • Plafond: 300.000 × 5% = 15.000 euro.
    • Spesa sostenuta: 12.000 euro – interamente deducibile nel 2025.
    • Eccedenza da rinviare: zero.

    Caso 2 – Spesa superiore al plafond

    Scenario. Caio gestisce la contabilità di una società edile con beni ammortizzabili (mezzi d’opera, attrezzature) il cui costo storico complessivo a inizio 2025 è 500.000 euro. Nel 2025 la società esegue un intervento straordinario di manutenzione e revisione per 35.000 euro.

    Come si applica. Il plafond è il 5% di 500.000 = 25.000 euro. La spesa di 35.000 euro supera il plafond di 10.000 euro. Nell’esercizio 2025 si deduce 25.000 euro. I restanti 10.000 euro costituiscono l’eccedenza: saranno dedotti in cinque quote costanti da 2.000 euro negli anni 2026-2030. Il rigo RF24 della dichiarazione 2025 accoglierà 10.000 euro come variazione in aumento.

    In pratica

    • Plafond: 500.000 × 5% = 25.000 euro.
    • Spesa sostenuta: 35.000 euro – deducibili subito 25.000; eccedenza 10.000.
    • Deduzione residua: 2.000 euro/anno per 5 anni (2026-2030), da indicare in RF55 codice 6.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili'?

    È la somma dei costi storici (prezzo di acquisto o di produzione) di tutti i beni materiali soggetti ad ammortamento, risultante dal registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio. Non si usa il valore netto dopo gli ammortamenti già effettuati.

    Le spese capitalizzate (imputate ad incremento del bene) rientrano nel plafond?

    No. Il plafond del 5% riguarda solo le spese di manutenzione e riparazione che non vengono capitalizzate, cioè quelle addebitate direttamente a conto economico come costi dell’esercizio.

    L'eccedenza oltre il plafond è persa definitivamente?

    No. L’eccedenza non dedotta nell’anno è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Va tracciata anno per anno e indicata nel rigo RF55 (codice 6) delle dichiarazioni future.

    Come si calcola il plafond se l'impresa ha acquistato nuovi beni durante l'anno?

    Il calcolo si basa sul costo complessivo dei beni risultante a inizio esercizio. I beni acquistati nel corso dell’anno non aumentano il plafond di quell’anno, ma contribuiranno al plafond dell’anno successivo.

    Le manutenzioni su beni in leasing rientrano nel plafond?

    Le spese di manutenzione su beni in leasing che competono all’utilizzatore (locatario) rientrano normalmente nel plafond del 5%, calcolato sul costo dei beni come risultante dal contratto di leasing, nei limiti riconosciuti fiscalmente.

    Dove si riporta l'eccedenza nella dichiarazione Redditi SC 2026?

    L’eccedenza dell’anno in corso si indica come variazione in aumento nel rigo RF24. Le quote delle eccedenze di anni precedenti che diventano deducibili nell’anno corrente vanno invece indicate nel rigo RF55 con codice 6.

  • Sublocazione di un immobile nel 730: reddito diverso e quadro D

    In sintesi

    • Reddito diverso, non fondiario: il sublocatore non e’ proprietario, quindi il provento della sublocazione non e’ reddito fondiario ma reddito diverso (quadro D, codice 3 o codice 10 per le locazioni brevi).
    • Come si calcola il reddito: il reddito netto e’ pari al canone incassato meno le spese specificamente inerenti la produzione di quel reddito; il prospetto analitico delle operazioni va conservato.
    • Locazioni brevi (max 30 giorni): la sublocazione breve di immobili abitativi va indicata nel rigo D4 con codice 10; e’ possibile optare per la cedolare secca al 21% (un solo immobile) o al 26%.
    • Il proprietario non e’ coinvolto: il proprietario continua a indicare nel quadro B solo la rendita catastale dell’immobile dato in comodato; e’ il sublocatore/comodatario a dichiarare nel quadro D.
    • Ritenuta del 21% dagli intermediari: se la locazione breve passa per un portale online che interviene nel pagamento, l’intermediario trattiene una ritenuta del 21% a titolo d’acconto.
    • Limite dei 4 appartamenti: se nel 2025 hai destinato piu’ di 4 appartamenti alla locazione breve, non puoi usare il modello 730 e devi presentare il modello REDDITI PF.

    Perche' la sublocazione e' un reddito diverso

    Quando prendi un appartamento in affitto e lo sublocate a un’altra persona, non sei proprietario dell’immobile e quindi non puoi avere reddito fondiario. Il reddito che ricavi dalla sublocazione e’ classificato come reddito diverso e va dichiarato nel quadro D del modello 730, non nel quadro B riservato ai proprietari.

    La stessa regola vale per il comodatario, cioe’ chi ha ricevuto un immobile in uso gratuito e poi lo loca a terzi. Anche in questo caso il provento e’ reddito diverso del comodatario, da dichiarare nel quadro D. Il proprietario, dal suo canto, indica nel quadro B solo la rendita catastale del proprio immobile.

    Per calcolare il reddito da sublocazione da dichiarare, devi sottrarre dal canone incassato le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito. E’ obbligatorio tenere e conservare un prospetto analitico che riporti, per ogni operazione, il canone lordo, le spese inerenti e il reddito netto. Se l’Agenzia delle Entrate te lo chiede, devi essere in grado di esibirlo.

    Dove e come dichiarare la sublocazione nel quadro D
    Tipo di sublocazione Rigo Codice Cedolare secca
    Sublocazione ordinaria (durata oltre 30 giorni) D4 3 Non applicabile
    Sublocazione breve abitativa (max 30 giorni) D4 10 21% (1 immobile) o 26%
    Locazione da comodatario (max 30 giorni) D4 10 21% (1 immobile) o 26%
    Locazione da comodatario (oltre 30 giorni) D4 3 Non applicabile

    Esempio pratico

    • Tizio prende in affitto un bilocale pagando 800 euro al mese (9.600 euro annui). Nel 2025 lo subloca per 3 mesi estivi a 1.200 euro al mese, incassando 3.600 euro. Le spese inerenti alla sublocazione ammontano a 150 euro (spese di pulizia e piccole riparazioni). Il reddito diverso da dichiarare nel quadro D, rigo D4 codice 3, e’ 3.600 – 150 = 3.450 euro. Tizio conserva il prospetto con i dettagli di ogni operazione. Non puo’ optare per la cedolare secca perche’ la sublocazione dura piu’ di 30 giorni per ogni contratto.

    Documenti necessari

    • Contratto di sublocazione o locazione (se non registrato, almeno prova scritta)
    • Ricevute o bonifici dei canoni incassati nel 2025
    • Prospetto analitico delle operazioni (canone lordo, spese inerenti, reddito netto) da conservare
    • Certificazione Unica 2026 se l’intermediario online ha applicato la ritenuta del 21%
    • Codice Identificativo Nazionale (CIN) del Ministero del Turismo se si tratta di locazioni brevi

    Sublocazione ordinaria di lunga durata

    Scenario. Caio ha un appartamento in affitto a Milano e nel 2025 lo ha sublocato a uno studente per 8 mesi a 900 euro al mese, incassando 7.200 euro. Le spese documentate inerenti la sublocazione (riparazioni, commissioni agenzia) ammontano a 600 euro.

    Come si applica. Caio dichiara nel quadro D, rigo D4, con codice 3 nella colonna ‘tipo di reddito’. Nella colonna ‘redditi’ indica 7.200 euro (canone incassato). Nella colonna ‘spese’ indica 600 euro. Il reddito netto imponibile sara’ 7.200 – 600 = 6.600 euro, che si aggiunge al suo reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie. Non puo’ optare per la cedolare secca perche’ il contratto supera i 30 giorni.

    In pratica

    • Rigo D4, codice 3 per sublocazioni ordinarie (piu’ di 30 giorni).
    • Indica le spese inerenti nella colonna apposita per ridurre il reddito imponibile.
    • Conserva il prospetto analitico delle operazioni.

    Locazione breve da comodatario con cedolare secca

    Scenario. Sempronia ha ricevuto dai genitori in comodato gratuito un appartamento al mare. Nel 2025 lo ha locato per 4 settimane a turisti (4 contratti separati, ciascuno di durata inferiore a 30 giorni), incassando in totale 4.800 euro tramite un portale online che ha applicato una ritenuta del 21%.

    Come si applica. Il reddito di Sempronia e’ reddito diverso. Dichiara nel rigo D4 con codice 10 (locazione breve da comodatario). Opta per la cedolare secca al 21% inserendo il codice ‘1’ nella colonna 2. La base imponibile e’ il 100% dei corrispettivi lordi (4.800 euro); la ritenuta subita (4.800 × 21% = 1.008 euro) va indicata nel rigo F8 del quadro F e non nella colonna ritenute del rigo D4. Il CIN assegnato dal Ministero del Turismo va indicato nella colonna 7 del rigo D4.

    In pratica

    • Comodatario che subloca brevemente: rigo D4 codice 10, cedolare secca disponibile.
    • La ritenuta dell’intermediario va nel rigo F8 del quadro F, non in D4.
    • Il CIN del Ministero del Turismo e’ obbligatorio se l’immobile e’ usato per locazioni turistiche.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove dichiaro la sublocazione nel 730?

    Nel quadro D, rigo D4. Per sublocazioni ordinarie (oltre 30 giorni) usi il codice 3; per sublocazioni brevi abitative (max 30 giorni) usi il codice 10 e puoi optare per la cedolare secca.

    Posso applicare la cedolare secca alla sublocazione?

    Solo per le locazioni brevi di immobili abitativi (max 30 giorni). In quel caso inserisci il codice 1 (aliquota 21%, applicabile a un solo immobile a scelta) o il codice 2 (aliquota 26%) nella colonna cedolare secca del rigo D4.

    Come si calcola il reddito da sublocazione ordinaria?

    Devi sottrarre dal canone incassato le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito. Le spese e i corrispettivi vanno documentati in un prospetto analitico da conservare.

    Il proprietario deve dichiarare qualcosa se ho sublocato il suo appartamento?

    Il proprietario che ha concesso l’immobile in comodato indica nel quadro B solo la rendita catastale. Il reddito da locazione e’ interamente in capo al sublocatore/comodatario nel quadro D.

    Se l'intermediario online ha trattenuto la ritenuta, dove la indico?

    La ritenuta applicata dall’intermediario per le locazioni brevi (codice 10) va indicata nel rigo F8 del quadro F, nella sezione specifica delle locazioni brevi. Non va nella colonna 6 del rigo D4.

    Oltre quanti appartamenti non posso usare il 730 per le locazioni brevi?

    Dal 2021, se hai destinato alla locazione breve piu’ di 4 appartamenti nel corso del 2025, l’attivita’ si considera imprenditoriale e non puoi usare il modello 730. Devi presentare il modello REDDITI PF.

  • Assegnazione della casa coniugale: a chi spetta

    La casa coniugale è spesso il bene più importante e più conteso nella crisi di coppia. La sua assegnazione, però, non premia un coniuge a scapito dell’altro: serve a tutelare i figli, garantendo loro continuità nell’ambiente domestico. La regola è dettata dall’art. 337-sexies del codice civile. Vediamo a chi spetta, cosa accade quando la casa è di proprietà dell’altro coniuge e quando l’assegnazione viene meno.

    Il criterio: l’interesse dei figli

    Il giudice assegna la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’obiettivo è non sradicare i minori dall’ambiente in cui sono cresciuti, conservando le loro abitudini, la scuola, le relazioni. Per questo l’assegnazione segue, di regola, il collocamento dei figli: la casa va al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente.

    Se la casa è di proprietà dell’altro coniuge

    L’assegnazione può riguardare anche una casa di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: in tal caso il proprietario non perde la proprietà, ma vede compresso il proprio diritto di godimento finché dura l’assegnazione, nell’interesse dei figli. Il valore di questo sacrificio viene comunque considerato nella determinazione complessiva dei rapporti economici. Per essere opponibile ai terzi (ad esempio a un acquirente o a un creditore), il provvedimento di assegnazione va trascritto.

    Cosa succede senza figli

    Se la coppia non ha figli, o se i figli sono ormai economicamente autosufficienti e non più conviventi, viene a mancare la ragione di tutela dell’assegnazione. In questi casi, di regola, la casa non viene assegnata: ciascuno fa valere il proprio titolo (proprietà, comproprietà, locazione). L’assegnazione, in altre parole, non è uno strumento di mantenimento del coniuge, ma di protezione dei figli.

    Quando cessa l’assegnazione

    Il diritto di abitazione derivante dall’assegnazione viene meno se l’assegnatario:

    • non abita più stabilmente nella casa o cessa di abitarvi;
    • convive more uxorio con un nuovo partner;
    • contrae nuove nozze.

    Inoltre l’assegnazione perde ragione quando i figli diventano autosufficienti e lasciano la casa. La cessazione va comunque accertata dal giudice, che adotta i conseguenti provvedimenti.

    Assegnazione della casa e mutuo

    Un nodo pratico frequente riguarda il mutuo. L’assegnazione della casa non sposta gli obblighi verso la banca: chi ha sottoscritto il mutuo continua a doverlo pagare secondo il contratto, indipendentemente da chi abita la casa. La ripartizione delle rate tra i coniugi è una questione da regolare negli accordi di separazione o divorzio, ma non è opponibile alla banca.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    A chi viene assegnata la casa coniugale?

    Di regola al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente, perché il criterio guida è l’interesse dei figli. Senza figli, o con figli autosufficienti, di norma la casa non si assegna e prevale il titolo di proprietà.

    Posso essere assegnatario della casa di proprietà del mio ex?

    Sì, se vi è il collocamento dei figli. Il proprietario conserva la proprietà ma non può goderne finché dura l’assegnazione. Per opporre il diritto ai terzi il provvedimento va trascritto.

    L’assegnazione della casa dura per sempre?

    No. Cessa se l’assegnatario non vi abita più, convive con un nuovo partner o si risposa, e quando i figli diventano autosufficienti e lasciano l’abitazione.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 138 D.Lgs. 42/2004 – (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

    Art. 138 D.Lgs. 42/2004 – (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

    2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

    3. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.

    ))

  • Art. 70 TUPI – Articolo 70

    Art. 70 TUPI – Articolo 70

    Art. 70 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 70

    In vigore dal 9/5/2001

    Norme finali ( Art. 73, commi 1 , 3 , 4 , 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993 , come modificati dall' art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993 , successivamente sostituiti dall' art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall' art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997 , dall' art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall' art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998 ; art. 45, commi 1 , 2 , 7 , 10 , 11 , 21 , 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998 , come modificati dall' art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998 , dall' art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall' art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000 )

    1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale dì posti nel pubblico impiego.

    2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 – esclusi gli articoli 10 e 13 – sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall' art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 .

    3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

    4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 , e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio

    1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma

    3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .

    5. Le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 .

    6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

    7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

    8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 . Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

    9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

    11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (72) ((79))

    12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma sì applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , in posizione di comando, dì fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

    13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

  • Art. 220-decies D.Lgs. 209/2005 – (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie)

    Art. 220-decies D.Lgs. 209/2005 – (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.

    ))

  • Articolo 24 L. 184/1983: Reclamo alla Corte d’appello sul preadottivo

    Art. 24 L. 184/1983 – Reclamo alla Corte d’appello sul preadottivo

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

  • Art. 222-bis D.Lgs. 209/2005 – (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)

    Art. 222-bis D.Lgs. 209/2005 – (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

    2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.

    3. L'IVASS può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

    4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224))

  • Risoluzione e proroga dell’affitto: l’imposta di registro

    In sintesi

    • La risoluzione anticipata del contratto va comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI
    • La proroga e la cessione del contratto scontano anch’esse l’imposta fissa di 67 euro
    • Il termine per comunicare ogni variazione è 30 giorni dall’evento
    • Con la cedolare secca l’imposta fissa di 67 euro rimane dovuta per le variazioni
    • Nessuna delle parti può ignorare queste comunicazioni: entrambe sono solidalmente responsabili
    • La stessa regola si applica a qualsiasi modifica del contratto che incida sui suoi elementi essenziali

    Cosa succede quando il contratto cambia prima della scadenza

    Un contratto di affitto non sempre segue il suo corso naturale: a volte le parti concordano di risolvere anticipatamente il rapporto (cioè di interrompere l’affitto prima della scadenza prevista), oppure decidono di prorogarlo oltre il termine originario, o ancora il locatore cede il contratto a un terzo. Tutte queste variazioni hanno conseguenze fiscali e devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate.

    La regola di base è semplice: ogni volta che il contratto viene modificato nella sua struttura essenziale – durata, parti, canone – occorre inviare un nuovo modello RLI entro 30 giorni dall’evento. Non farlo espone entrambe le parti a sanzioni, esattamente come avviene per la mancata registrazione iniziale.

    Sul piano economico, la buona notizia è che queste variazioni non comportano il calcolo proporzionale che si applica alla prima registrazione. Per la risoluzione anticipata, la proroga e la cessione del contratto si versa un’imposta fissa di 67 euro, indipendentemente dal valore del canone o dalla durata residua. Fa eccezione il caso in cui la base imponibile proporzionale risulti superiore: si applica allora quella regola specifica, ma si tratta di ipotesi particolari.

    Vale la pena notare che questa imposta fissa di 67 euro è dovuta anche quando si è optato per la cedolare secca. La cedolare azzera il registro sulla prima registrazione e sulle annualità ordinarie, ma non esonera dal pagamento dell’imposta fissa in caso di variazioni straordinarie del contratto.

    Variazioni del contratto di locazione: imposta e adempimenti
    Tipo di variazione Imposta dovuta Modello Termine
    Risoluzione anticipata Fissa 67 euro RLI 30 giorni dall'evento
    Proroga del contratto Fissa 67 euro RLI 30 giorni dall'evento
    Cessione del contratto Fissa 67 euro RLI 30 giorni dall'evento
    Prima registrazione (regime ordinario) 2% canone annuo (min 67 €) RLI 30 giorni dalla decorrenza
    Prima registrazione (cedolare secca) Non dovuta RLI 30 giorni dalla decorrenza

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio firmano un contratto di affitto di 4 anni, ma dopo 2 anni decidono di comune accordo di scioglierlo anticipatamente. Tizio invia il modello RLI entro 30 giorni dalla data di risoluzione e versa l’imposta fissa di 67 euro. Se invece decidessero di prorogare il contratto di altri 2 anni, dovrebbero di nuovo inviare l’RLI e versare gli stessi 67 euro.

    Documenti necessari

    • Atto di risoluzione o accordo di proroga firmato da entrambe le parti
    • Modello RLI compilato con i dati della variazione
    • Ricevuta del versamento dell’imposta fissa di 67 euro (F24 Elide o pagamento telematico)
    • Copia della registrazione originale del contratto (con numero di registrazione)
    • Eventuale documentazione attestante la data effettiva della variazione

    Tizio e Caio risolvono il contratto prima della scadenza

    Scenario. Tizio aveva affittato casa a Caio per 4 anni. Dopo 18 mesi, Caio trova lavoro in un’altra città e i due si accordano per terminare il contratto in anticipo. Vogliono sapere cosa devono fare dal punto di vista fiscale.

    Come si applica. La risoluzione anticipata va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI entro 30 giorni dalla data concordata di risoluzione. L’imposta dovuta è quella fissa di 67 euro: né Tizio né Caio devono calcolare nessuna percentuale sul canone residuo. La somma di 67 euro si ripartisce di norma al 50% (33,50 euro ciascuno), salvo diverso accordo. Dopo l’invio dell’RLI, il contratto è formalmente chiuso agli occhi del fisco.

    In pratica

    • Stipula un accordo scritto di risoluzione con la data precisa
    • Invia l’RLI entro 30 giorni da quella data
    • Versa 67 euro di imposta fissa (di norma 33,50 euro a testa)

    Caio proroga il contratto per altri due anni

    Scenario. Caio vive nell’appartamento di Tizio da 3 anni e il contratto scade tra qualche mese. Entrambi sono soddisfatti e vogliono rinnovarlo per altri 2 anni alle stesse condizioni.

    Come si applica. La proroga va comunicata con il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza originaria del contratto. Anche qui l’imposta è quella fissa di 67 euro, indipendentemente dalla durata della proroga. Se Tizio aveva scelto la cedolare secca per il contratto originario, questa imposta fissa rimane comunque dovuta: la cedolare azzera il registro ordinario ma non l’imposta fissa sulle variazioni. Se invece Caio e Tizio non comunicano la proroga, rischiano sanzioni per omessa registrazione della variazione.

    In pratica

    • Invia l’RLI entro 30 giorni dalla scadenza del contratto originario
    • Paga 67 euro di imposta fissa anche se hai scelto la cedolare secca
    • Metti per iscritto la proroga: serve come documento per l’RLI

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si paga per la risoluzione anticipata di un contratto di affitto?

    L’imposta di registro è fissa: 67 euro, indipendentemente dal valore del canone o dalla durata residua del contratto. Va versata contestualmente alla comunicazione tramite modello RLI.

    E per la proroga del contratto di affitto?

    Anche per la proroga si paga l’imposta fissa di 67 euro. La stessa regola vale per la cessione del contratto a un terzo.

    Con la cedolare secca si evita l'imposta sulle variazioni?

    No. La cedolare secca azzera l’imposta di registro sulla registrazione iniziale e sulle annualità ordinarie, ma l’imposta fissa di 67 euro per risoluzione, proroga e cessione è comunque dovuta.

    Entro quando bisogna comunicare la risoluzione del contratto?

    Entro 30 giorni dalla data di risoluzione. Se si supera il termine, si va incontro a sanzioni per ritardata registrazione della variazione.

    Cosa succede se non si comunica la proroga?

    Il mancato invio dell’RLI per la proroga è equiparato alla mancata registrazione di una variazione contrattuale: entrambe le parti rischiano sanzioni amministrative. Anche se la proroga avviene automaticamente per legge (come nel caso dei contratti 4+4), la comunicazione fiscale rimane obbligatoria.

    La cessione del contratto di locazione richiede un atto scritto?

    Sì. La cessione del contratto deve risultare da un accordo scritto tra cedente, cessionario e, di norma, il consenso del locatore (salvo diversa previsione contrattuale). Solo dopo si comunica la variazione con il modello RLI e si versa l’imposta fissa di 67 euro.

    Vedi anche: Registrare un contratto di affitto, Imposta di registro sul comodato, Imposta di registro sull’affitto, Detrazioni inquilini, IVA sulle locazioni e Locazione immobili commerciali e strumentali.

  • Art. 249 TUEL – Articolo 249

    Art. 249 TUEL – Articolo 249

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni , nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati .

  • Art. 63 D.Lgs. 79/2011 – Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero

    Art. 63 D.Lgs. 79/2011 – Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. È istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all’estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese. articolo precedente articolo successivo