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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
I documenti vanno elencati e depositati con copie per le altre parti; i motivi aggiunti sono ammessi entro sessanta giorni solo per reagire a documenti sopravvenuti non conosciuti, con atto avente i requisiti del ricorso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 D.Lgs. 175/2024 – Produzione di documenti e motivi aggiunti

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza sono rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4.

4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 64 per quanto applicabile. Si applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3.

Commento

Quando e come ampliare le ragioni del ricorso. L'articolo 70 regola due profili spesso intrecciati: la produzione dei documenti e la proposizione dei motivi aggiunti. Quanto ai documenti, la norma impone un onere di ordine e trasparenza: essi devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati oppure, se prodotti separatamente, in un'apposita nota sottoscritta, da depositare in originale e in tante copie in carta semplice quante sono le altre parti. L'elencazione consente al giudice e alle controparti di conoscere con certezza il materiale probatorio versato in atti.

Il cuore della disposizione è però l'istituto dei motivi aggiunti, che costituisce un'eccezione al principio per cui i motivi delimitano l'oggetto del giudizio fin dal ricorso (articolo 64). L'integrazione dei motivi è ammessa solo quando sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte: non è dunque uno strumento per rimediare a difese inizialmente carenti, ma per reagire a fatti nuovi emersi dai documenti sopravvenuti. Il termine per proporli è perentorio: sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia del deposito.

La norma disciplina anche il coordinamento con la trattazione già fissata: in tal caso l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare di voler proporre motivi aggiunti non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza; la trattazione o l'udienza sono allora rinviate ad altra data per consentire i necessari adempimenti. L'integrazione dei motivi avviene mediante un atto avente i requisiti dell'articolo 64, in quanto applicabile, e seguendo le regole sulla proposizione (articolo 66), sulla costituzione (articolo 68) e sulle controdeduzioni della parte resistente (articolo 69). Si ricrea così, in scala ridotta, lo schema introduttivo del giudizio, a garanzia del contraddittorio sulle nuove censure.

Casi pratici

Caso 1: Documento depositato dall'ufficio e nuova censura

L'ente impositore deposita un documento che il ricorrente non conosceva e da cui emerge un profilo nuovo. Entro sessanta giorni dalla notizia del deposito, il ricorrente propone motivi aggiunti per contestare quanto emerso, mediante un atto redatto con i requisiti dell'articolo 64, così integrando le ragioni del ricorso.

Domande frequenti

Come vanno prodotti i documenti nel processo tributario?

Vanno elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in un'apposita nota sottoscritta da depositare in originale e in copie pari al numero delle altre parti.

Quando posso proporre motivi aggiunti?

Solo quando l'integrazione dei motivi sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte. Il termine è di sessanta giorni dalla notizia di tale deposito.

Se la trattazione è già fissata posso ancora proporre motivi aggiunti?

Sì, ma devi dichiarare, a pena di inammissibilità e non oltre la camera di consiglio o la pubblica udienza, che intendi proporli; in tal caso la trattazione è rinviata ad altra data.

Come si propongono i motivi aggiunti?

Mediante un atto con i requisiti dell'articolo 64, in quanto applicabile, seguendo le regole sulla proposizione, sulla costituzione del ricorrente e sulle controdeduzioni della parte resistente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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