Testo dell'articoloVigente
Art. 51 D.Lgs. 175/2024 – Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa corte di giustizia tributaria designato dal suo presidente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 51 D.Lgs. 504/1995 — Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente
- Articolo 51 L. 184/1983: Revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato
- Art. 51 Reg. (UE) 2024/1689 — Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
- Art. 51 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 51 D.Lgs. 159/2011 — Regime-fiscale e degli oneri economici
- Art. 51 D.Lgs. 209/2005 — (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri)
Commento
Astensione e ricusazione nel processo tributario: la tutela dell'imparzialità del giudice. L'articolo 51 tutela il principio fondamentale dell'imparzialità del giudice tributario attraverso due strumenti classici: l'astensione (atto volontario del giudice che si autoesclude) e la ricusazione (atto di parte che chiede l'esclusione del giudice). La disciplina primaria è quella del codice di procedura civile — che elenca le cause di astensione obbligatoria e facoltativa — applicata in quanto compatibile con le peculiarità del processo tributario.
La norma introduce una causa specifica di astensione obbligatoria e di ricusazione per il processo tributario, assente nel c.p.c.: i rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. Questa previsione è particolarmente rilevante nella giustizia tributaria, considerata la composizione «mista» dell'organo giudicante: i giudici tributari del ruolo unico provengono spesso da professioni liberali (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro) e potrebbero avere o aver avuto rapporti professionali con i contribuenti che compaiono dinanzi alla stessa corte. Il riferimento all'articolo 139, comma 2, del D.P.R. 115/2002 introduce un'ulteriore causa di incompatibilità connessa al pagamento del contributo unificato.
La procedura di ricusazione è disciplinata con una soluzione equilibrata: decide il collegio al quale appartiene il componente ricusato, privato però del voto del diretto interessato. Per garantire la composizione valida del collegio, il presidente della corte designa un altro membro della stessa corte in sostituzione del ricusato per la durata del procedimento incidentale.
Casi pratici
Caso 1: Astensione per pregresso rapporto professionale
Un giudice tributario, già commercialista prima di assumere l'incarico, si accorge che tra le parti del giudizio a lui assegnato vi è un'impresa per la quale ha prestato consulenza fiscale in passato. Pur essendo cessato il rapporto, il giudice decide di astenersi per il pregresso rapporto di lavoro autonomo con una delle parti, come previsto dall'articolo 51, comma 2. Il presidente della corte provvede alla sostituzione e alla reintegrazione del collegio.
Domande frequenti
Quando un giudice tributario deve astenersi?
Nei casi previsti dal codice di procedura civile per l'astensione obbligatoria, e inoltre quando abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.
Chi decide sulla ricusazione di un componente della corte tributaria?
Il collegio al quale appartiene il componente ricusato, senza la sua partecipazione, integrato da un altro membro della stessa corte designato dal presidente.
La ricusazione è ammessa solo per i casi previsti dal c.p.c.?
No, è ammessa anche per il caso di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione (attuali o pregressi) del giudice tributario con una delle parti del giudizio.
Vedi anche