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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sospensione del versamento di imposte e tributi sui beni sequestrati durante la fase di sequestro.
  • Esonero parziale da IMU, TARI e altri tributi locali per i beni improduttivi.
  • Pagamento degli oneri condominiali a carico dell'amministratore giudiziario.
  • Coordinamento con il regime fiscale ANBSC dopo la confisca definitiva.
  • Disciplina antielusiva delle plusvalenze da vendita dei beni confiscati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51 D.Lgs. 159/2011 — Regime-fiscale e degli oneri economici

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .

3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 . Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. (13)

3-ter. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali , l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.

Commento

Sospensione tributaria

L'art. 51 introduce un regime di sospensione del versamento delle imposte e dei tributi sui beni sequestrati durante l'intera fase del sequestro fino alla destinazione finale. Il legislatore tutela così la massa attiva, evitando che il carico fiscale eroda il valore del bene durante la gestione giudiziaria.

Tributi locali

Per i beni improduttivi (immobili non locati, terreni incolti) opera un esonero parziale da IMU e TARI; per i beni produttivi (locati, in uso) i tributi locali sono dovuti ma differiti. Le delibere comunali possono prevedere agevolazioni ulteriori per favorire la continuità d'uso e il riuso sociale.

Oneri condominiali

Gli oneri condominiali, le utenze e le spese di custodia ordinaria sono a carico dell'amministratore giudiziario, che li imputa alla massa attiva. In caso di insufficienza, si applicano le anticipazioni statali ex art. 42. L'amministratore partecipa alle assemblee condominiali e può votare con riferimento agli interessi della gestione.

Regime post-confisca

Dopo la confisca definitiva, l'ANBSC subentra nel regime fiscale: i beni sono esenti da imposte di registro, ipotecarie e catastali per le operazioni di destinazione (D.Lgs. 159/2011, allegato). Le vendite a terzi seguono il regime ordinario, salvo agevolazioni specifiche.

Plusvalenze e antielusione

Le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni confiscati non concorrono alla formazione del reddito imponibile dello Stato. La disciplina antielusiva impedisce che i beni vengano utilizzati per veicolare benefici fiscali indebiti, mantenendo coerenza con il principio di neutralità della destinazione pubblica.

Coordinamento con la disciplina tributaria

La sospensione tributaria opera in deroga alle regole ordinarie su IMU, TARI, imposte sui redditi e altre imposte. Il regime di favore mira a proteggere la massa attiva da un onere fiscale che eroderebbe il valore destinato a successiva utilizzazione pubblica o sociale. La sospensione non opera per i tributi sui frutti effettivamente percepiti (canoni di locazione, redditi aziendali), che restano imponibili secondo le regole ordinarie.

Profili IVA e fiscali aziendali

Per le aziende sequestrate prosegue il regime IVA ordinario: l'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento. I crediti IVA maturati possono essere compensati con debiti d'imposta o richiesti a rimborso. La continuità degli adempimenti è essenziale per mantenere lo status di soggetto IVA e per non perdere agevolazioni specifiche del settore.

Esenzioni alla destinazione

Le esenzioni per i trasferimenti di destinazione (imposte di registro, ipotecarie, catastali) operano nei casi tipici previsti dalla legge. Per le destinazioni meno usuali (operazioni complesse, trasferimenti parziali, fusioni) può essere necessaria un'analisi specifica con interpello all'Agenzia delle Entrate per chiarire il regime applicabile.

Pratiche operative

L'amministratore giudiziario predispone un piano fiscale annuale che individua adempimenti, scadenze, opzioni di pianificazione tributaria. Il piano è approvato dal giudice delegato e aggiornato in base alle evoluzioni normative. La collaborazione con consulenti fiscali specializzati ex art. 41-quater è frequente nei casi di maggiore complessità.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Sospensione IMU

Caso 2: Caso 2 — Spese condominiali

Domande frequenti

Sono dovute le tasse sui beni sequestrati?

Il versamento è sospeso durante la fase di sequestro fino alla destinazione finale. Per i beni improduttivi opera esonero parziale da IMU e TARI; per i produttivi i tributi sono differiti.

Chi paga le spese condominiali?

L'amministratore giudiziario imputa oneri condominiali, utenze e spese di custodia alla massa attiva. In caso di insufficienza, intervengono le anticipazioni statali ex art. 42.

Sono dovute imposte sulla destinazione?

No: i trasferimenti per finalità di destinazione (ad enti territoriali, mantenimento allo Stato) sono esenti da imposte di registro, ipotecarie e catastali. Le vendite a terzi seguono il regime ordinario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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