- Un modello GPAI (per finalità generali) è classificato «con rischio sistemico» se presenta capacità di impatto elevato, valutate tramite strumenti tecnici e parametri di riferimento, oppure se la Commissione lo decide su iniziativa propria o su segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici.
- Si presume che il modello abbia capacità di impatto elevato quando la quantità cumulativa di calcolo usata per l'addestramento supera 1025 operazioni in virgola mobile (FLOP).
- La Commissione può modificare queste soglie tramite atti delegati per adeguarle all'evoluzione tecnologica (efficienza algoritmica, hardware).
- I modelli GPAI con rischio sistemico sono soggetti a obblighi aggiuntivi rispetto agli altri modelli GPAI (artt. 53-55), tra cui valutazione avversariale, segnalazione incidenti gravi e misure di sicurezza informatica.
- Le regole sui GPAI si applicano dal 2 agosto 2025; i modelli già immessi prima di tale data hanno tempo fino al 2 agosto 2027 per conformarsi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 51 Reg. (UE) 2024/1689 — Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. Un modello di IA per finalità generali è classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico se soddisfa una delle condizioni seguenti:
a) presenta capacità di impatto elevato valutate sulla base di strumenti tecnici e metodologie adeguati, compresi indicatori e parametri di riferimento;
b) sulla base di una decisione della Commissione, ex officio o a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici, presenta capacità o un impatto equivalenti a quelli di cui alla lettera a), tenendo conto dei criteri di cui all'allegato XIII.
2. Si presume che un modello di IA per finalità generali abbia capacità di impatto elevato a norma del paragrafo 1, lettera a), quando la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per il suo addestramento misurata in operazioni in virgola mobile è superiore a 10 25 .
3. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 97 per modificare le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nonché per integrare parametri di riferimento e indicatori alla luce degli sviluppi tecnologici in evoluzione, quali miglioramenti algoritmici o una maggiore efficienza dell'hardware, ove necessario, affinché tali soglie riflettano lo stato dell'arte.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 51 L. 184/1983: Revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato
- Art. 51 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 51 D.Lgs. 159/2011 — Regime-fiscale e degli oneri economici
- Art. 51 D.Lgs. 209/2005 — (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri)
- Art. 51 D.Lgs. 42/2004 — Studi d'artista
- Art. 51 CAD — Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e de...
Commento
I modelli GPAI nel sistema dell'AI Act: una disciplina autonoma
Il Regolamento (UE) 2024/1689 dedica agli artt. 51-56 una disciplina autonoma per i modelli di IA per finalità generali (GPAI — General Purpose AI Models). Si tratta dei grandi modelli linguistici e multimodali che possono essere impiegati in un'ampia varietà di compiti, senza essere progettati per un'applicazione specifica. La loro caratteristica distintiva è la generalità: a differenza dei sistemi di IA «ad uso speciale», i GPAI possono alimentare innumerevoli applicazioni a valle, ciascuna con il proprio profilo di rischio.
Questa caratteristica ha imposto al legislatore europeo di costruire un sistema di classificazione specifico, complementare ma distinto da quello per i sistemi ad alto rischio. Il punto di partenza è l'art. 51, che individua la soglia critica oltre la quale un modello GPAI non è più solo un modello con obblighi standard (art. 53) ma diventa un modello GPAI con rischio sistemico, soggetto a obblighi rafforzati (art. 55).
La soglia computazionale: il criterio dei 1025 FLOP
Il par. 2 introduce il principale criterio di classificazione quantitativo: si presume che un modello GPAI abbia «capacità di impatto elevato» quando la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per il suo addestramento — misurata in operazioni in virgola mobile (FLOP, floating point operations) — supera 1025. Questo valore è espresso in notazione scientifica: si tratta di dieci milioni di miliardi di miliardi di operazioni, una soglia che attualmente corrisponde approssimativamente ai più grandi modelli commercialmente disponibili (come i modelli della famiglia GPT-4 o equivalenti).
La scelta di un criterio computazionale ha motivazioni pratiche: la potenza di calcolo impiegata per l'addestramento è misurabile, verificabile e documentabile oggettivamente. È meno soggetta a controversie interpretative rispetto a criteri qualitativi come «capacità avanzate di ragionamento» o «comprensione del linguaggio naturale». Non è tuttavia un criterio perfetto: l'efficienza algoritmica e i progressi hardware possono consentire in futuro di addestrare modelli molto capaci con quantità di calcolo inferiori, rendendo la soglia obsoleta. Per questo il par. 3 prevede il potere della Commissione di aggiornare le soglie tramite atti delegati.
È importante notare che il criterio dei 1025 FLOP è una presunzione, non un criterio assoluto. Il par. 1, lett. a) prevede la possibilità di una classificazione basata su «capacità di impatto elevato valutate sulla base di strumenti tecnici e metodologie adeguati, compresi indicatori e parametri di riferimento»: la Commissione può quindi classificare come modello con rischio sistemico anche un modello che non supera la soglia computazionale, se la valutazione tecnica ne rivela le capacità.
La classificazione su decisione della Commissione
Il par. 1, lett. b) prevede un meccanismo alternativo di classificazione: la Commissione può decidere d'ufficio (ex officio) o su segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici che un modello presenta capacità o impatto equivalenti a quelli del par. 1, lett. a), tenendo conto dei criteri dell'allegato XIII. Il gruppo di esperti scientifici è istituito dall'art. 68 e ha, tra le proprie funzioni, quella di monitorare i modelli GPAI e segnalare alla Commissione quelli che potrebbero presentare rischi sistemici.
I criteri dell'allegato XIII includono: il numero di parametri del modello, la qualità o l'efficienza del modello valutata con parametri di riferimento o altri metodi riconosciuti, il numero di utenti o sistemi integrati a valle, i rischi per i diritti fondamentali, la sicurezza o le infrastrutture critiche, la capacità del modello di ragionare, pianificare o agire in modo autonomo. Questo meccanismo consente alla Commissione di adattare la classificazione ai progressi tecnologici anche prima dell'adozione di atti delegati.
Obblighi specifici per i modelli GPAI con rischio sistemico
La classificazione come modello GPAI con rischio sistemico comporta l'applicazione degli obblighi aggiuntivi dell'art. 55, che si aggiungono a quelli dell'art. 53 (comuni a tutti i modelli GPAI). In sintesi, i fornitori di modelli GPAI con rischio sistemico devono:
Si tratta di obblighi sostanzialmente più onerosi rispetto a quelli degli altri modelli GPAI: la valutazione avversariale, in particolare, richiede risorse tecniche e organizzative significative. I fornitori di modelli GPAI di piccole dimensioni che rientrano nella soglia dovrebbero pianificare l'adeguamento con anticipo rispetto all'entrata in vigore degli obblighi.
Tempistiche di applicazione e regime transitorio
Le regole sui modelli GPAI — inclusa la classificazione dell'art. 51 — si applicano a partire dal 2 agosto 2025 (art. 113, par. 3, lett. b)). I modelli GPAI già immessi sul mercato prima di tale data hanno tempo fino al 2 agosto 2027 per conformarsi agli obblighi del regolamento (art. 111, par. 3). Questo regime transitorio è rilevante per i fornitori di modelli già disponibili: hanno due anni dal 2 agosto 2025 per adeguarsi, ma devono avviare subito la pianificazione, dati i tempi tecnici necessari per la valutazione dei modelli, la produzione della documentazione e l'eventuale adeguamento architetturale.
La dinamica evolutiva delle soglie
Il par. 3 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare le soglie di classificazione e integrare nuovi parametri di riferimento, tenendo conto degli «sviluppi tecnologici in evoluzione, quali miglioramenti algoritmici o una maggiore efficienza dell'hardware». Questa clausola di adattamento è essenziale per la tenuta del sistema nel tempo: nel settore dell'IA, le capacità tecnologiche si evolvono con una velocità difficilmente comparabile ad altri settori industriali, e una soglia rigida fissata nel 2024 rischia di diventare obsoleta in pochi anni. I fornitori devono monitorare non solo il testo attuale del regolamento, ma anche gli atti delegati che la Commissione adotterà per aggiornare i criteri di classificazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si calcola la quantità cumulativa di calcolo per verificare se supero la soglia dei 10<sup>25</sup> FLOP?
La soglia si riferisce al calcolo totale (cumulativo) utilizzato per addestrare il modello, misurato in operazioni in virgola mobile. In pratica, si moltiplica il numero di FLOP per iterazione di addestramento per il numero totale di iterazioni. Gli strumenti per il calcolo dei FLOP sono integrati nei principali framework di machine learning (PyTorch, TensorFlow). Il regolamento prevede che la Commissione specifichi metodologie di misurazione adeguate tramite orientamenti o atti delegati.
Se il mio modello GPAI non supera la soglia dei 10<sup>25</sup> FLOP, sono esente da tutti gli obblighi GPAI?
No. Tutti i modelli GPAI — anche quelli sotto la soglia — sono soggetti agli obblighi dell'art. 53: documentazione tecnica, politica di utilizzo accettabile, trasparenza verso i deployer e cooperazione con i deployer che costruiscono sistemi di IA a valle. La classificazione come modello con rischio sistemico aggiunge gli obblighi più onerosi dell'art. 55 (valutazione avversariale, segnalazione incidenti gravi, sicurezza informatica). Inoltre, anche un modello sotto la soglia può essere classificato con rischio sistemico dalla Commissione se ne valuta l'impatto elevato tramite i criteri dell'allegato XIII.
La soglia dei 10<sup>25</sup> FLOP può cambiare nel tempo?
Sì. Il par. 3 attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare le soglie tramite atti delegati per riflettere i progressi tecnologici, inclusi i miglioramenti algoritmici e l'efficienza hardware. È possibile che la soglia venga abbassata in futuro se i progressi tecnici consentono di addestrare modelli molto capaci con meno calcolo. I fornitori devono monitorare gli aggiornamenti della Commissione.
Da quando si applicano le regole sui modelli GPAI, inclusa la classificazione dell'art. 51?
Le regole sui modelli GPAI si applicano dal 2 agosto 2025 (art. 113, par. 3, lett. b)). I modelli già immessi sul mercato prima di quella data hanno tempo fino al 2 agosto 2027 per conformarsi (art. 111, par. 3). Attenzione: questo non significa che ci si possa occupare della conformità solo nel 2027; i tempi tecnici per le valutazioni avversariali e l'adeguamento documentale possono richiedere mesi.
Qual è la differenza tra un modello GPAI 'standard' e uno con rischio sistemico in termini di obblighi concreti?
Un modello GPAI standard (art. 53) deve avere documentazione tecnica, trasparenza verso i deployer e una politica di utilizzo accettabile, cooperare con la catena del valore a valle. Un modello GPAI con rischio sistemico (art. 55) aggiunge: valutazione del modello con metodi standardizzati e test avversariali, valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, segnalazione degli incidenti gravi all'Ufficio per l'IA e alle autorità nazionali, misure adeguate di sicurezza informatica.
Vedi anche