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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 70 sanziona penalmente l'omessa segnalazione alla procura delle situazioni di abbandono di minori da parte di pubblici ufficiali e responsabili di istituti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 L. 184/1983 – Sanzioni penali per omessa segnalazione abbandono

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000

Commento

Presidio penale dell'obbligo di segnalazione. L'articolo 70 traduce in sanzione penale i doveri di segnalazione previsti dalla legge, in particolare dall'articolo 9, a carico di chi, in ragione del proprio ufficio, venga a conoscenza di situazioni di abbandono di minori.

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio la norma rinvia direttamente all'articolo 328 del codice penale che disciplina l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, applicando così il trattamento sanzionatorio già previsto per chi, nell'esercizio di funzioni pubbliche, omette atti dovuti.

Per gli esercenti un servizio di pubblica necessità – categoria intermedia tra il privato e il pubblico ufficiale – e per i rappresentanti degli istituti di assistenza è invece prevista una pena autonoma, con forbice edittale che va dalla reclusione fino a un anno alla multa. I valori delle sanzioni pecuniarie indicati nell'articolo sono quelli originari in lire.

La duplice fattispecie del comma 2 – omissione dell'elenco semestrale e informazioni inesatte – mira a garantire che il flusso informativo verso la procura della Repubblica sia non solo esistente ma anche veritiero, condizione essenziale per l'attivazione del procedimento di adottabilità.

Casi pratici

Caso 1: Omessa segnalazione da parte di un operatore scolastico

Un insegnante, incaricato di un pubblico servizio, viene a conoscenza che l'alunno Caio vive in una situazione di evidente abbandono materiale e morale. Non effettua alcuna segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, la sua condotta integra la fattispecie penale richiamata dall'art. 328 del codice penale.

Domande frequenti

Quale sanzione si applica al pubblico ufficiale che non segnala l'abbandono di un minore?

L'art. 70 rinvia all'art. 328 del codice penale (omissione di atti d'ufficio), che prevede la reclusione fino a un anno o la multa da euro 103 a euro 1.032.

Cosa rischia il rappresentante di un istituto di assistenza che omette l'elenco semestrale?

Rischia la reclusione fino a un anno o la multa da 500.000 a 5.000.000 di lire (valori originari in lire indicati dalla legge).

La sanzione si applica anche a chi fornisce informazioni false?

Sì: il comma 2 punisce sia l'omissione dell'elenco semestrale sia la fornitura di informazioni inesatte sui rapporti familiari dei minori ricoverati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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