Testo dell'articoloVigente
Art. 144 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
L’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, è sostituito dal seguente:
«L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 2008/48/CE ( *1 ) , della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 ( *2 ) , della direttiva 2013/36/UE ( *3 ) , della direttiva 2014/49/UE ( *4 ) , della direttiva 2014/92/UE ( *5 ) , della direttiva (UE) 2015/2366 ( *6 ) , del regolamento (UE) 2023/1114 ( *7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( *8 ) .
In sintesi
Indice dei contenuti
La natura della disposizione: modifica istituzionale a cascata
L'articolo 144 del Regolamento MiCA è una disposizione di raccordo istituzionale, che non introduce obblighi diretti per gli emittenti di cripto-attività o per i CASP, ma opera sul piano dell'architettura regolatoria europea, modificando il Regolamento istitutivo dell'ABE per includervi il riferimento a MiCA. Si tratta di una tecnica normativa comune nei regolamenti orizzontali europei: ogni volta che viene adottata una nuova disciplina di settore, i regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza (ESMA, ABE, EIOPA) devono essere aggiornati per riflettere l'ampliamento del loro mandato.
Comprendere il significato di questa modifica richiede un breve richiamo alla struttura del sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), istituito all'indomani della crisi finanziaria del 2008 con l'obiettivo di coordinare la vigilanza dei mercati finanziari europei attraverso tre autorità di supervisione (ESA): ESMA, ABE e EIOPA. Ciascuna di queste autorità è istituita e disciplinata da un apposito regolamento europeo che ne definisce il mandato settoriale, i poteri e le procedure.
Il Regolamento ABE (1093/2010) e il suo meccanismo di aggiornamento
Il Regolamento (UE) n. 1093/2010 istitutivo dell'ABE elenca all'articolo 1, paragrafo 2, gli atti di diritto UE nell'ambito dei quali l'Autorità è competente ad operare. Si tratta di un elenco chiuso: l'ABE esercita le proprie funzioni - elaborazione di standard tecnici vincolanti (RTS e ITS), emanazione di orientamenti e raccomandazioni, mediazione vincolante tra autorità nazionali, raccolta di dati e pubblicazione di pareri - soltanto rispetto agli atti espressamente elencati.
L'articolo 144 di MiCA modifica questo elenco, sostituendo il testo del paragrafo 2, primo comma, dell'art. 1 del Regolamento ABE con una versione aggiornata che include esplicitamente il «regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio». Questo inserimento produce un effetto giuridico preciso: da quel momento, l'ABE può esercitare tutti i poteri previsti dal proprio regolamento istitutivo in relazione agli obblighi e ai poteri che MiCA le attribuisce specificamente (in particolare, in materia di ART ed EMT significativi).
Poteri ABE nel nuovo mandato MiCA
Grazie alla modifica dell'articolo 144, l'ABE può operare con i propri strumenti istituzionali standard anche nel perimetro MiCA. I principali poteri sono:
Elaborazione di RTS e ITS: MiCA attribuisce all'ABE numerose deleghe per elaborare norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) su aspetti specifici della disciplina (p.es. il formato del White Paper per gli ART, i requisiti della riserva di attività, le procedure per la classificazione dei token significativi). Questi RTS vengono elaborati dall'ABE e presentati alla Commissione europea per l'adozione sotto forma di atti delegati, acquisendo così forza giuridica vincolante in tutta l'Unione.
Orientamenti e raccomandazioni: l'ABE può emettere orientamenti non vincolanti (ma con effetto «comply or explain» per le autorità nazionali) che specificano l'interpretazione e l'applicazione di MiCA. Questi orientamenti sono fondamentali per creare una prassi uniforme tra le autorità nazionali dei 27 Stati membri.
Mediazione vincolante: quando sorgono controversie tra autorità nazionali nell'applicazione di MiCA (p.es. su chi debba esercitare la vigilanza su un emittente che opera in più Stati), l'ABE può essere chiamata a svolgere una mediazione vincolante, imponendo la soluzione della controversia ai sensi dell'art. 19 del proprio regolamento istitutivo.
Vigilanza diretta sugli emittenti significativi: MiCA attribuisce all'ABE la vigilanza diretta sugli emittenti di ART ed EMT classificati come «significativi» ai sensi degli artt. 43 e 56. La base giuridica per questa vigilanza diretta - un'anomalia rispetto al modello standard delle ESA, che di norma non esercitano vigilanza diretta sulle entità private - è rafforzata dalla modifica dell'art. 1, par. 2 del Regolamento ABE operata dall'articolo 144 di MiCA.
Coordinamento con la modifica del Regolamento ESMA (art. 145)
L'articolo 144 va letto in parallelo con l'articolo 145 di MiCA, che modifica in modo analogo il Regolamento (UE) n. 1095/2010 istitutivo dell'ESMA, inserendo MiCA nel mandato dell'Autorità dei mercati mobiliari. La doppia modifica riflette la ripartizione di competenze tra ABE e ESMA nell'attuazione di MiCA: l'ABE per ART ed EMT (e per la componente bancaria dei CASP), l'ESMA per le cripto-attività ordinarie e per i CASP in quanto tali (esclusi gli aspetti di competenza ABE).
Questa biforcazione istituzionale è una delle peculiarità del sistema MiCA rispetto ad altri regolamenti UE sui mercati finanziari e riflette la natura ibrida delle cripto-attività, che si collocano al crocevia tra la regolazione finanziaria tradizionale (territorio ABE) e quella dei mercati mobiliari (territorio ESMA).
Implicazioni operative per gli emittenti di ART ed EMT
Per gli operatori, la modifica dell'articolo 144 non crea obblighi nuovi diretti, ma ha un'implicazione pratica rilevante: l'ABE ha ora la piena legittimazione giuridica per pubblicare RTS, orientamenti e Q&A interpretativi su tutti gli aspetti di MiCA di sua competenza. Gli emittenti di ART ed EMT (significativi e non) devono quindi monitorare sistematicamente la produzione regolamentare dell'ABE - pubblicata sul sito dell'Autorità - per adeguare tempestivamente i propri processi interni alle norme tecniche man mano che vengono adottate e ai chiarimenti interpretativi via via forniti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Perché MiCA modifica il Regolamento istitutivo dell'ABE?
Perché il Regolamento ABE n. 1093/2010 contiene un elenco chiuso degli atti di diritto UE nell'ambito dei quali l'Autorità può esercitare i propri poteri. Senza l'aggiornamento di questo elenco, l'ABE non avrebbe avuto la base giuridica formale per elaborare RTS, emettere orientamenti o esercitare vigilanza diretta nell'ambito di MiCA.
L'art. 144 di MiCA crea obblighi diretti per gli emittenti di cripto-attività?
No. L'art. 144 è una norma di raccordo istituzionale che opera sul piano dell'architettura regolatoria europea, non sul piano degli obblighi degli operatori di mercato. Gli obblighi per gli emittenti di ART ed EMT derivano dagli articoli sostanziali di MiCA (Titoli III e IV); l'art. 144 garantisce solo che l'ABE abbia la legittimazione formale per attuare tali obblighi attraverso i propri strumenti istituzionali.
Qual è la differenza tra la modifica dell'art. 144 (ABE) e quella dell'art. 145 (ESMA)?
L'art. 144 estende il mandato dell'ABE includendovi MiCA, con riferimento alla competenza ABE per ART ed EMT (e aspetti bancari dei CASP). L'art. 145 fa lo stesso per l'ESMA, con riferimento alle cripto-attività ordinarie e ai CASP in quanto tali. La doppia modifica riflette la ripartizione di competenze tra le due autorità nell'attuazione di MiCA.
Come possono gli operatori seguire la produzione normativa dell'ABE su MiCA?
Sul sito web dell'ABE (eba.europa.eu) nella sezione dedicata a MiCA: vengono pubblicati tutti gli RTS, ITS, orientamenti, raccomandazioni e Q&A elaborati dall'Autorità nell'ambito del nuovo mandato. L'ABE pubblica anche un calendario dei work programmes per anticipare le scadenze dei prossimi atti normativi.
La modifica del Regolamento ABE prevista dall'art. 144 era necessaria anche con riguardo agli istituti di moneta elettronica che emettono EMT?
Sì, almeno parzialmente. Gli istituti di moneta elettronica sono già soggetti alla vigilanza dell'ABE per la parte della loro attività coperta dalla Direttiva EMD2. L'art. 144 garantisce però che il mandato ABE si estenda specificamente agli aspetti disciplinati da MiCA (in particolare, la vigilanza sugli EMT significativi ai sensi dell'art. 117), che vanno al di là del perimetro della EMD2.