Testo dell'articoloVigente
Art. 72-bis L. 184/1983 – Pratiche adottive internazionali senza autorizzazione
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo
Commento
Riserva di attività agli enti autorizzati. L'articolo 72-bis completa il sistema penale in materia di adozione internazionale punendo l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione: chiunque gestisca pratiche di adozione di minori stranieri deve essere previamente autorizzato ai sensi dell'articolo 39 della legge.
La norma costruisce un sistema a tre livelli sanzionatori: il singolo operatore abusivo, i vertici degli enti non autorizzati (con pena ben più severa) e, con un trattamento attenuato, le coppie aspiranti adottanti che si rivolgono a questi soggetti. L'attenuante per queste ultime riflette la comprensibile fragilità di chi, desiderando adottare, viene indotto da terzi a percorrere canali irregolari.
Il rinvio all'art. 36, comma 4, salva dalla punibilità le coppie di cittadini italiani che abbiano soggiornato continuativamente nello Stato straniero per almeno due anni: in quel caso le procedure semplificate ivi previste possono avvenire senza ente autorizzato.
Casi pratici
Caso 1: Agenzia non autorizzata che gestisce adozioni
Sempronio è il legale rappresentante di un'associazione che, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 39, gestisce pratiche di adozione internazionale per conto di coppie italiane. Ai sensi dell'art. 72-bis, comma 2, Sempronio è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da due a sei milioni di lire.
Domande frequenti
Chi può legalmente curare le pratiche di adozione internazionale?
Solo gli enti espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 39 della legge; chi opera senza tale autorizzazione commette il reato previsto dall'art. 72-bis.
Qual è la pena per i responsabili di un'agenzia non autorizzata?
La reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da due a sei milioni di lire (valori originari in lire).
Una coppia che si è affidata inconsapevolmente a un intermediario non autorizzato rischia conseguenze penali?
Sì, ma con pena ridotta di un terzo rispetto al comma 1; la riduzione riconosce la posizione di minore colpevolezza degli aspiranti adottanti.
Vedi anche