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Art. 12 TUPI: Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro ( Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999 , aggiunto dall' art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998 ) 1.
Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.
Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
Fonte: Normattiva.it.
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