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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS vieta atti di disposizione sui beni in Italia di imprese UE quando richiesto dalle autorita di origine.
  • Le disposizioni del codice si applicano alle imprese di Stati terzi per violazioni della sede secondaria stabilita in Italia.
  • Per violazioni del SCR da parte di imprese di Stati terzi stabilite in piu Stati UE, IVASS coopera con le autorita di vigilanza coinvolte.
  • La norma assicura l'effettivita della vigilanza prudenziale anche su soggetti non italiani operanti sul mercato interno.

Testo dell'articoloVigente

Art. 226 D.Lgs. 209/2005 — (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'IVASS adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224.

2. L'IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.

3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilità ed è posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilità venga demandato ad altra Autorità ai sensi dell'articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'IVASS.

))

Commento

Il principio della home country control

L'art. 226 cod. ass. disciplina le misure cautelari nei confronti di imprese con sede in altri Stati membri o in Stati terzi, in attuazione del principio della vigilanza dello Stato di origine (home country control) sancito dalla direttiva Solvency II. Quando le autorita di vigilanza dello Stato membro di origine adottano misure corrispondenti a quelle italiane degli artt. 221, 222, 222-bis, 225, 240, 242 cod. ass., IVASS pone il divieto di atti di disposizione sui beni esistenti in Italia su loro richiesta, indicando gli attivi specifici da vincolare. L'attivazione e su impulso dell'autorita di origine, non d'ufficio.

L'estensione del vincolo agli attivi di copertura

La seconda parte del comma 1 estende la cooperazione al vincolo specifico sulle singole attivita patrimoniali a copertura delle riserve tecniche, secondo le modalita dell'art. 224 cod. ass. La cooperazione non e una mera assistenza formale: implica l'attivazione del procedimento di vincolo da parte di IVASS, che opera come longa manus dell'autorita estera per garantire l'efficacia transnazionale della misura cautelare. Il vincolo italiano sugli attivi protegge gli assicurati italiani che hanno sottoscritto polizze con l'impresa UE.

Imprese di Stati terzi: sede secondaria in Italia

Il comma 2 disciplina le imprese con sede legale in Stati terzi che hanno stabilito sede secondaria in Italia ai sensi dell'art. 23 cod. ass. In caso di violazioni poste in essere dalla sede secondaria italiana, IVASS applica integralmente le disposizioni del Capo (artt. 221 e ss.), come se si trattasse di impresa italiana. La sede secondaria di Stato terzo opera infatti su autorizzazione specifica e con un proprio set di requisiti prudenziali individuati per il segmento italiano, distinti da quelli applicabili nello Stato di origine.

Cooperazione multilaterale per imprese di Stati terzi UE-attive

Il comma 3 si occupa dell'ipotesi di violazione del SCR da parte di impresa di Stato terzo stabilita in Italia ma operante in piu Stati membri. IVASS attiva la cooperazione con le altre autorita di vigilanza coinvolte, per coordinare le misure di intervento. La cooperazione cross-border e funzionale a evitare arbitraggi e a garantire un trattamento omogeneo dell'impresa di Stato terzo nei vari Stati UE in cui opera, in coerenza con il principio di equivalenza di vigilanza che governa i rapporti UE-Stati terzi.

Profili applicativi e mercato interno

L'art. 226 trova applicazione tipica nelle ipotesi di crisi di imprese assicurative UE che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) o di stabilimento (LS), e nelle crisi di branch italiane di imprese di Stati terzi. La cooperazione con l'autorita di origine UE e tipicamente strutturata attraverso i colleges of supervisors, mentre per gli Stati terzi opera attraverso MoU bilaterali. La rapidita della reazione e essenziale, dato che gli assicurati italiani potrebbero non avere consapevolezza immediata della crisi dell'impresa estera. Le linee guida EIOPA sui colleges in fase di crisi forniscono protocolli operativi per la gestione coordinata, con scadenze stringenti per l'attivazione delle misure cautelari da parte delle autorita ospitanti.

Casi pratici

Caso 1: Vincolo su impresa UE su richiesta dell'autorita di origine

Caso 2: Sede secondaria di Stato terzo e violazione SCR

Domande frequenti

Quando IVASS vieta atti di disposizione su imprese UE?

Quando le autorita di vigilanza dello Stato membro di origine adottano misure corrispondenti agli artt. 221, 222, 222-bis, 225, 240, 242 cod. ass. e ne fanno richiesta a IVASS.

Come si trattano le imprese di Stati terzi con sede secondaria in Italia?

IVASS applica integralmente le disposizioni del codice in caso di violazioni della sede secondaria, come se si trattasse di impresa italiana.

Cosa accade se l'impresa di Stato terzo opera in piu Stati UE?

IVASS coopera con le altre autorita di vigilanza coinvolte per coordinare le misure di intervento, evitando arbitraggi e garantendo trattamento omogeneo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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