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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di revoca parziale dell'autorizzazione IVASS puo vietare atti di disposizione sui beni per tutelare assicurati, cedenti e lavoratori.
  • Il provvedimento si applica se non gia adottato ai sensi degli artt. 221, 222, 222-bis cod. ass.
  • IVASS puo disporre vincoli sui singoli attivi a copertura delle riserve tecniche secondo le forme dell'art. 224.
  • Le misure sono comunicate alle autorita di vigilanza degli altri Stati membri per analoghe iniziative.

Testo dell'articoloVigente

Art. 225 D.Lgs. 209/2005 — Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l' IVASS , per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato ai sensi degli articoli 221, 222, 222-bis .

2. L' IVASS può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Commento

Il presupposto della revoca parziale

L'art. 225 cod. ass. presidia il momento patologico della revoca parziale dell'autorizzazione, prevista dagli artt. 242 e seguenti cod. ass. quando IVASS limita l'autorizzazione a determinati rami di attivita per gravi carenze prudenziali o organizzative. La revoca parziale e misura intermedia: non comporta la dissoluzione dell'impresa, ma la riduzione del perimetro autorizzato. Tuttavia genera comunque rischi per gli interessi tutelati: assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, imprese cedenti in riassicurazione, lavoratori dipendenti.

Lo spettro degli interessi protetti

La norma distingue tre categorie di soggetti tutelati. Gli assicurati restano titolari di posizioni contrattuali su rami soggetti alla revoca, con esigenza di garantire l'adempimento delle prestazioni promesse (rendite vita, riscatti, indennizzi). Le imprese cedenti, che hanno trasferito rischi all'impresa parzialmente revocata, hanno interesse alla solidita patrimoniale del riassicuratore. I lavoratori dipendenti subiscono effetti diretti dal ridimensionamento dell'attivita e hanno interesse alla protezione del trattamento di fine rapporto e dei crediti retributivi. Il legislatore amplia cosi il novero degli interessi che giustificano la misura cautelare.

Il rapporto con altri provvedimenti

La clausola della residualita (qualora tale provvedimento non sia gia stato adottato ai sensi degli artt. 221, 222, 222-bis) evita duplicazioni. Se il divieto di disposizione dei beni e gia stato adottato a fronte di violazione delle riserve tecniche, del SCR o del MCR, non occorre rinnovarlo ai sensi dell'art. 225. Se invece la revoca parziale e disposta per motivi diversi (per esempio inadeguatezza del sistema di governance ex art. 30 cod. ass., violazioni di condotta ex art. 183), il divieto e disposto ex art. 225 perche non vi e altro provvedimento gia in essere.

Vincolo sui singoli attivi e cooperazione

Il comma 2 attiva il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche, con le modalita operative dell'art. 224 cod. ass. (ipoteca per immobili, vincolo presso depositario per titoli, annotazione per crediti). La segregazione patrimoniale degli attivi di copertura, gia prevista dagli artt. 41-43 cod. ass., si rafforza con il vincolo formale, che la rende opponibile ai creditori chirografari dell'impresa. Il comma 3 dispone la comunicazione delle misure alle autorita di altri Stati membri dove l'impresa opera o possiede beni, con possibilita di chiedere loro analoghe iniziative, garantendo l'efficacia transfrontaliera del regime di salvaguardia.

Profili sanzionatori e impugnabilita

Il provvedimento ex art. 225 deve essere espressamente motivato ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, indicando i motivi della revoca parziale e le ragioni di salvaguardia degli interessi protetti. E impugnabile davanti al TAR Lazio ex art. 7 cod. proc. amm., con possibile richiesta di sospensiva cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. L'impresa puo contestare la sproporzione della misura, l'inadeguatezza dell'istruttoria o la mancata considerazione di soluzioni alternative meno invasive. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto a IVASS ampia discrezionalita tecnica nella valutazione della necessita delle misure di salvaguardia, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza e dell'eccesso di potere.

Casi pratici

Caso 1: Revoca parziale ramo malattia

Caso 2: Coordinamento con autorita francese

Domande frequenti

Cosa attiva l'art. 225 cod. ass.?

La revoca parziale dell'autorizzazione disposta da IVASS, che limita l'autorizzazione a determinati rami per gravi carenze prudenziali o organizzative.

Quali interessi protegge l'art. 225?

Assicurati e altri aventi diritto a prestazioni, imprese cedenti in riassicurazione e lavoratori dipendenti.

Le misure sono coordinate con autorita di altri Stati membri?

Si. IVASS le comunica alle autorita estere dove l'impresa opera o possiede beni, e puo chiedere loro analoghi provvedimenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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