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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il tribunale per i minorenni revoca l'affidamento preadottivo con decreto motivato quando le difficoltà di convivenza sono insuperabili, sentiti ampiamente tutti i soggetti coinvolti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 L. 184/1983 – Revoca dell’affidamento preadottivo

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile

Commento

La revoca come rimedio a un abbinamento non riuscito. L'articolo 23 disciplina l'ipotesi patologica dell'affidamento preadottivo: quando l'inserimento del minore nella famiglia designata riveli difficoltà ritenute non superabili, il tribunale per i minorenni interviene con decreto motivato di revoca. L'istituto riflette la consapevolezza del legislatore che l'abbinamento coppia-minore non sempre produce l'esito auspicato, e che l'interesse del minore impone di non protrarre una convivenza disfunzionale.

La legittimazione a chiedere la revoca spetta al pubblico ministero, al tutore e a chi esercita la vigilanza ai sensi dell'articolo 22, comma 8. Il tribunale può provvedere anche d'ufficio. Il contraddittorio è particolarmente ampio: devono essere sentiti il pubblico ministero, il minore (se ha compiuto dodici anni, o di età inferiore in considerazione della capacità di discernimento), gli affidatari, il tutore e chi ha svolto attività di vigilanza o di sostegno. Questo perimetro allargato di audizioni garantisce che la decisione di interrompere l'affidamento sia ponderata su tutti i punti di vista rilevanti.

Il comma 2 prevede l'annotazione del decreto di revoca entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18: il sistema di pubblicità interna al registro assicura la coerenza documentale dell'intero percorso. Il comma 3, infine, rimette al tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3, evitando che la revoca lasci il minore in una situazione di vuoto giuridico.

Casi pratici

Caso 1: Difficoltà insuperabili di convivenza

Il minore Sempronio, in affidamento preadottivo presso i coniugi Tizio e Caia, manifesta comportamenti di forte rifiuto nei confronti degli affidatari. I servizi sociali, nell'ambito della vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, segnalano al tribunale per i minorenni la situazione di difficoltà. Il tribunale, sentiti il pubblico ministero, Sempronio (che ha compiuto tredici anni), i coniugi affidatari e il tutore, ritiene le difficoltà non superabili e pronuncia decreto motivato di revoca dell'affidamento preadottivo. Contestualmente adotta i provvedimenti temporanei necessari nell'interesse di Sempronio.

Domande frequenti

Quando può essere revocato l'affidamento preadottivo?

Quando vengono accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili dal tribunale per i minorenni.

Chi può chiedere la revoca dell'affidamento preadottivo?

La revoca può essere chiesta dal pubblico ministero, dal tutore o da chi esercita la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8. Il tribunale può anche procedere d'ufficio.

Chi deve essere sentito prima che il tribunale revochi l'affidamento preadottivo?

Devono essere sentiti il pubblico ministero, il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto dodici anni (o anche di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento), gli affidatari, il tutore e chi ha svolto vigilanza o sostegno.

Cosa accade al minore dopo la revoca dell'affidamento preadottivo?

Il tribunale adotta opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano altresì gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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