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In sintesi
- Obbligo generalizzato: dal 2024 la fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SDI) è obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie di fatturato.
- Regime fiscale trasparente: il forfettario non addebita IVA in fattura; indica invece la dicitura legale di esenzione e il titolo normativo (legge 190/2014).
- Bollo virtuale: sulle fatture non soggette a IVA con importo superiore a 77,47 euro va applicata la marca da bollo di 2 euro in modo virtuale.
- Ritenuta d’acconto esclusa: i forfettari non subiscono e non applicano ritenute alla fonte, salvo quelle di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973.
- Quadro LM: i ricavi e i compensi si dichiarano nel quadro LM del Modello Redditi PF, sezione III, con il codice ATECO 2007 dell’attività svolta.
- Conservazione digitale: le fatture elettroniche devono essere conservate per almeno 10 anni in formato digitale.
Come funziona la fatturazione elettronica per i forfettari
Se hai una partita IVA in regime forfettario, dal 2024 sei obbligato a emettere le tue fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Non esistono più soglie o eccezioni: l’obbligo vale per tutti, indipendentemente dai ricavi dell’anno precedente.
La fattura elettronica del forfettario è diversa da quella di chi applica l’IVA ordinaria: non si addebita alcuna imposta sul valore aggiunto, perché il regime forfettario ne è esente. In fattura devi indicare la dicitura di non assoggettabilità all’IVA con il riferimento normativo corretto (art. 1, commi 54-89, legge n. 190 del 2014).
Un altro aspetto pratico da non dimenticare riguarda il bollo. Sulle fatture non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro si applica l’imposta di bollo di 2 euro in modalità virtuale, tramite il servizio ‘Pagamento bollo’ nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Sul fronte della dichiarazione dei redditi, i compensi e i ricavi che hai incassato nel 2025 vanno indicati nel quadro LM del Modello Redditi PF 2026, sezione III (regime forfetario). I dati fondamentali da inserire sono il codice ATECO 2007 della tua attività e l’ammontare dei ricavi percepiti.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Obbligo fattura elettronica | Sì, tramite SDI per tutti i forfettari dal 2024 |
| IVA in fattura | No — regime esente (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) |
| Bollo virtuale | 2 euro sulle fatture > 77,47 euro non soggette a IVA |
| Ritenuta d'acconto subita | Non applicata ai forfettari (salvo artt. 23-24 DPR 600/73) |
| Codice tributo acconto forfettario | 1790 (prima rata) e 1791 (seconda rata) |
| Conservazione fatture | Almeno 10 anni in formato digitale |
Esempio pratico
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Tizio è un consulente informatico forfettario con codice ATECO 62.01.09. Nel 2025 emette una fattura a un cliente privato per 500 euro. Poiché l’importo supera 77,47 euro e la fattura non riporta IVA, Tizio deve aggiungere la marca da bollo virtuale di 2 euro. La fattura viene trasmessa allo SDI; Tizio non applica ritenuta d’acconto. A fine anno i 500 euro finiscono nel rigo LM22, colonna 3, del quadro LM della sua dichiarazione Redditi PF 2026.
Documenti necessari
- Credenziali accesso a un software di fatturazione elettronica o al portale Fatture e Corrispettivi (Fisconline/SPID/CIE)
- Partita IVA e codice ATECO 2007 dell’attività
- Codice fiscale e dati anagrafici del cliente (privato o azienda)
- Documentazione pagamento bollo virtuale (F24 o addebito diretto tramite il portale AdE)
- Registro cronologico o archivio delle fatture emesse per la conservazione decennale
Caio presta servizi a un'impresa: come gestisce la ritenuta
Scenario. Caio è un grafico freelance in regime forfettario. Un’azienda cliente gli chiede di applicare la ritenuta d’acconto del 20% sulla parcella.
Come si applica. I forfettari non subiscono la ritenuta d’acconto prevista dal Titolo III del DPR n. 600/1973. Caio deve inserire in fattura la dicitura ‘Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 190/2014 — si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto.’ Il cliente è tenuto a rispettare questa indicazione. Se erroneamente la ritenuta viene applicata, Caio può recuperarla come credito in dichiarazione.
In pratica
- Inserisci sempre in fattura la dicitura di esonero dalla ritenuta d’acconto.
- Conserva copia dell’eventuale certificazione della ritenuta subita per errore.
- Il credito da ritenuta subita va indicato nel quadro LM, sezione IV, crediti d’imposta.
Sempronio emette fattura a un privato: il bollo
Scenario. Sempronio è un fotografo in forfettario. Emette una fattura a un privato per un servizio da 300 euro senza IVA.
Come si applica. Poiché la fattura non riporta IVA ed è superiore a 77,47 euro, Sempronio è tenuto ad applicare il bollo virtuale di 2 euro. Lo fa direttamente nel portale ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate, che addebita trimestralmente l’imposta di bollo maturata. Il costo del bollo può essere ribaltato contrattualmente sul cliente, oppure rimane a carico di Sempronio: la scelta va concordata in anticipo.
In pratica
- Verifica nel portale Fatture e Corrispettivi le fatture su cui risulta dovuto il bollo.
- Il pagamento avviene in automatico tramite addebito diretto o F24 in base alle scadenze trimestrali comunicate dall’AdE.
- Il bollo non è un costo deducibile nel forfettario, poiché non si deducono costi analitici.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Da quando è obbligatoria la fattura elettronica per i forfettari?
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è generalizzato: tutti i forfettari devono emettere fattura tramite SDI, senza eccezioni legate al fatturato.
Devo addebitare l'IVA nelle mie fatture?
No. I forfettari sono esenti dall’IVA e non la addebitano. Devi inserire la dicitura di esonero con il riferimento all’art. 1, commi 54-89, della legge 190/2014.
Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettario?
Il bollo di 2 euro si applica sulle fatture non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. Il pagamento avviene tramite il portale AdE con cadenza trimestrale.
Posso usare un qualsiasi software di fatturazione elettronica?
Sì, puoi usare qualsiasi software certificato per la trasmissione SDI, oppure il portale gratuito ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa scrivo nel campo IVA della fattura elettronica?
Selezioni il codice natura ‘N2.2’ (non soggetta — altri casi) e aggiungi in nota la dicitura di esonero. Il campo aliquota IVA rimane a zero.
Devo conservare le fatture elettroniche?
Sì, per almeno 10 anni. Le fatture trasmesse via SDI restano disponibili nell’area riservata del sito AdE per 5 anni; la conservazione a lungo termine è responsabilità tua o del tuo intermediario.
Vedi anche: Fattura elettronica, Bollo in fattura del forfettario, Bollo sulla fattura elettronica, Carburante, Fattura elettronica scartata, descrizione generica e data errata e Bollo da 2 euro in fattura.
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