Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

  • 2 euro di bollo su fatture con importi non soggetti a IVA superiori a 77,47 euro
  • Riguarda operazioni esenti, fuori campo, non imponibili e fatture dei forfettari; non riguarda l’esportazione di beni, esente per legge
  • Alternatività IVA/bollo: se la fattura espone IVA, il bollo non si applica
  • Il bollo lo appone chi emette la fattura; il forfettario di norma lo addebita al cliente
  • La soglia di 77,47 euro si riferisce all’importo complessivo della fattura non soggetto a IVA

Quando una fattura deve riportare il bollo da 2 euro

L’imposta di bollo è un tributo antico, disciplinato dal DPR 642/1972, che si applica a determinati atti e documenti. Sulle fatture non si applica quasi mai, ma esiste un caso ben preciso in cui i 2 euro diventano obbligatori: quando la fattura espone importi che non sono assoggettati all’IVA e l’importo complessivo di quelle voci supera 77,47 euro.

Il motivo è il cosiddetto principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo. In parole semplici: se una fattura porta IVA, lo Stato incassa già un tributo su quell’operazione, quindi il bollo non scatta. Quando invece l’IVA non c’è – perché l’operazione è esente, fuori campo, non imponibile o perché chi emette la fattura è un contribuente forfettario – il bollo da 2 euro prende il posto dell’IVA come tributo minimo sul documento.

Chi emette la fattura è il soggetto obbligato ad apporre il bollo. I forfettari, che per legge non addebitano IVA, sono abituati ad aggiungere in fattura una voce di rimborso spese per il bollo, scaricandone così il costo sul cliente. Capire quando il bollo è dovuto evita sia di dimenticarlo (con conseguente irregolarità) sia di apporlo inutilmente su fatture che non ne hanno bisogno.

Bollo in fattura: quadro riassuntivo
Tipo di operazione IVA in fattura Bollo dovuto (se importo > 77,47 €)
Operazione imponibile ordinaria Sì No
Operazione esente (art. 10 DPR 633/1972) No Sì – 2 euro
Operazione fuori campo IVA No Sì – 2 euro
Esportazione di beni (art. 8 DPR 633/1972) No No: fattura esente dal bollo (art. 15 Tabella B DPR 642/1972)
Altre operazioni non imponibili (es. cessioni a esportatori abituali, natura N3.5) No Sì – 2 euro, salvo esenzioni specifiche
Fattura di contribuente forfettario No Sì – 2 euro
Fattura con IVA + quota esente Sì (parziale) Solo sulla quota non soggetta, se > 77,47 €

Esempio pratico

  • Tizio è un consulente informatico in regime forfettario. A maggio emette una fattura da 1.200 euro al cliente Caio per un progetto di sviluppo software. Poiché Tizio non applica IVA, la fattura è interamente ‘fuori campo IVA’. L’importo complessivo (1.200 euro) supera abbondantemente la soglia di 77,47 euro: Tizio deve quindi aggiungere il bollo da 2 euro. Di solito scrive in fattura: ‘Imposta di bollo a norma DPR 642/1972 art. 13 Tariffa Parte I – euro 2,00’. L’importo totale che addebita a Caio diventa 1.202 euro.

Documenti necessari

  • Fattura emessa (cartacea o elettronica via SdI)
  • Ricevuta di acquisto del contrassegno telematico (marca da bollo) da 2 euro, se fattura cartacea
  • Fattura elettronica: campo «Bollo virtuale» valorizzato a SI e pagamento trimestrale dal portale «Fatture e corrispettivi» (addebito su conto) oppure con F24, codici tributo 2521-2524
  • Solo per le fatture cartacee, in alternativa alla marca: assolvimento «in modo virtuale» previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 15 DPR 642/1972), con dichiarazione annuale e versamento in F24

Tizio: libero professionista forfettario

Scenario. Tizio è un fotografo che nel 2025 opera in regime forfettario. Emette fatture senza IVA a privati e aziende per servizi fotografici. La maggior parte delle sue fatture supera i 100 euro.

Come si applica. Ogni fattura emessa da Tizio che supera 77,47 euro deve riportare il bollo da 2 euro, perché non c’è IVA e l’importo supera la soglia. Tizio sceglie di emetterle come fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI): in questo caso non attacca nessuna marca da bollo fisica, ma paga l’imposta trimestralmente con modello F24. L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto dai dati che transitano sul SdI e lo mette a disposizione nell’area riservata del portale.

In pratica

  • Nessuna marca da bollo fisica sulle fatture elettroniche: il bollo si paga via F24 ogni trimestre.
  • L’importo dovuto è già calcolato dall’Agenzia: basta verificare e pagare entro la scadenza trimestrale.
  • Se il bollo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro il versamento può slittare al 30 settembre; se primo e secondo trimestre insieme non superano 5.000 euro, al 30 novembre.

Caio: medico con prestazioni esenti IVA

Scenario. Caio è un medico di base che emette ricevute e fatture per prestazioni sanitarie. Le prestazioni mediche sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. Caio emette ancora fatture cartacee.

Come si applica. Le fatture di Caio non riportano IVA perché le prestazioni sono esenti: questo significa che il bollo da 2 euro scatta se l’importo supera 77,47 euro. Caio deve acquistare dal tabaccaio il contrassegno telematico (la ‘marca da bollo’) da 2 euro e applicarlo sulla fattura cartacea prima di consegnarla al paziente. In alternativa, se emette molti documenti soggetti a bollo, potrebbe richiedere all’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione all’assolvimento virtuale e liquidare l’imposta con una dichiarazione annuale, versandola in F24.

In pratica

  • Prestazioni esenti IVA sopra 77,47 euro: la marca da bollo da 2 euro è obbligatoria sulla fattura cartacea.
  • Il bollo va applicato prima di consegnare il documento al paziente o al cliente.
  • Per grandi volumi di fatture cartacee, l’assolvimento in modo virtuale (autorizzazione, dichiarazione annuale, F24) evita la marca su ogni documento.

Marca da bollo 2 euro su fatture estere, export e autofatture: quando non serve

La regola di base è quella dell’alternatività IVA/bollo: la fattura che documenta operazioni assoggettate a IVA è esente dal bollo (art. 6 Tabella B allegata al DPR 642/1972). Se l’IVA non è evidenziata, l’esenzione vale a condizione che il documento indichi che si riferisce a corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA. Oltre a questo ci sono tre situazioni che il lettore incontra spesso.

  • Fattura a un cliente estero senza IVA perché l’operazione non è territorialmente rilevante in Italia (natura N2.1): è una fattura emessa in Italia con importi non soggetti a IVA. L’Agenzia, quando controlla le fatture elettroniche, considera infatti le nature N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 e N4: se l’importo supera 77,47 euro e manca l’indicazione del bollo, la inserisce nell’elenco B delle fatture da regolarizzare.
  • Esportazione di beni: le fatture emesse in relazione a esportazioni di merci sono esenti dal bollo (art. 15 Tabella B). L’Agenzia precisa che l’esenzione vale per l’esportazione vera e propria, non per le operazioni solo assimilate alle esportazioni ai fini IVA, salvo il caso, riconosciuto in prassi, delle provviste e dotazioni di bordo (risposta n. 45 del 19 febbraio 2024). Non rientrano tra le nature controllate dall’Agenzia né N3.1 (esportazioni) né N3.2 (cessioni intracomunitarie). Per capire quando una cessione è un’esportazione leggi operazioni non imponibili e art. 8 DPR 633/1972.
  • Autofatture e integrazioni TD16, TD17, TD18, TD19: sono escluse dal controllo automatico sul bollo (guida dell’Agenzia, giugno 2026). Se l’integrazione espone l’IVA, resta valida l’alternatività; per i casi senza IVA le fonti consultate non danno una risposta esplicita, quindi la verifica va fatta sul singolo documento. Il quadro dei tipi documento è in TD17, TD18, TD19.

Come si indica il bollo nella fattura elettronica

Si valorizza a SI il campo «Bollo virtuale» del tracciato XML. L’importo dovuto è comunque di 2 euro per fattura, qualunque cifra sia scritta nel campo «Importo bollo». Per le operazioni forfettarie si usa la natura N2.2, per le esenti la N4. Se invece il bollo non è dovuto per legge (documenti assicurativi, del terzo settore, tra banca e correntista) si indica nel campo «Tipo dato» dei dati gestionali il valore NB1, NB2 o NB3, e per questo serve la fattura ordinaria, non quella semplificata.

Chi dimentica l’indicazione non perde il diritto di sistemare: per ogni trimestre l’Agenzia mette nel portale «Fatture e corrispettivi» l’elenco A (fatture con bollo indicato) e l’elenco B (fatture che sembrano soggette a bollo ma senza indicazione). L’elenco B si può modificare entro il termine; senza modifiche si intende confermato (guida dell’Agenzia, giugno 2026).

Quando si versa il bollo sulle fatture elettroniche: scadenze

Versamento del bollo sulle fatture elettroniche
Trimestre Scadenza ordinaria Date nel calendario 2026-2027
1° (gennaio-marzo) 31 maggio lunedì 1° giugno 2026, perché il 31 maggio era domenica
2° (aprile-giugno) 30 settembre mercoledì 30 settembre 2026
3° (luglio-settembre) 30 novembre lunedì 30 novembre 2026
4° (ottobre-dicembre) 28 febbraio lunedì 1° marzo 2027, perché il 28 febbraio è domenica

Se il bollo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro si può pagare entro il 30 settembre; se primo e secondo trimestre insieme non superano 5.000 euro, entro il 30 novembre. I codici tributo F24 sono 2521, 2522, 2523 e 2524 per i quattro trimestri, 2525 per le sanzioni e 2526 per gli interessi. Per il terzo trimestre 2026 gli elenchi sono disponibili dal 15 ottobre, l’elenco B si corregge entro il 31 ottobre e l’importo dovuto compare dal 15 novembre. Il dettaglio operativo sta in bollo sulla fattura elettronica: come si paga, mentre per chi è in regime forfettario c’è bollo in fattura del forfettario: chi lo paga.

Se il versamento è omesso, insufficiente o tardivo l’Agenzia invia una comunicazione alla PEC con l’imposta dovuta, la sanzione dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 ridotta a un terzo e gli interessi. Entro trenta giorni si possono dare chiarimenti tramite il servizio CIVIS. In caso di ritardo il portale calcola da solo sanzione e interessi del ravvedimento operoso.

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Domande frequenti

Qual è la soglia oltre la quale scatta il bollo da 2 euro?

Il bollo scatta quando l’importo complessivo della fattura non soggetto a IVA supera 77,47 euro (nota 2 all’art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/1972). Se la fattura è inferiore o uguale a questa cifra, il bollo non è dovuto.

Se la fattura ha sia una parte con IVA sia una parte esente, come funziona?

Il bollo si applica solo se la somma dei corrispettivi non soggetti a IVA supera 77,47 euro: l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 98/E del 2001. Se quella somma è inferiore o uguale, non scatta.

Chi paga il bollo: chi emette o chi riceve la fattura?

L’obbligo di assolvere il bollo è di chi emette la fattura. Chi emette, in particolare i forfettari, di norma addebita i 2 euro al cliente come rimborso, indicandolo in fattura. Lo stesso vale per la ricevuta di una prestazione occasionale: oltre 77,47 euro il documento è soggetto a bollo (l’art. 13 comprende anche ricevute e quietanze) e chi ne sostiene il costo lo stabiliscono le parti.

I forfettari devono sempre mettere il bollo in fattura?

Sì, ogni volta che la fattura supera 77,47 euro, perché i forfettari non applicano IVA e le loro fatture elettroniche riportano la natura N2.2, tra quelle su cui l’Agenzia verifica il bollo.

Serve il bollo sulla fattura di un’esportazione o su una fattura a un cliente estero?

Per l’esportazione di beni no: l’art. 15 della Tabella B esenta le fatture emesse in relazione a esportazioni di merci. Una fattura a un cliente estero senza IVA per mancanza di territorialità (natura N2.1) è invece una fattura con importi non soggetti a IVA: sopra 77,47 euro il bollo è dovuto.

Come si indica e quando si paga il bollo sulla fattura elettronica?

Si imposta a SI il campo «Bollo virtuale»; l’imposta è sempre di 2 euro per fattura. Si versa ogni trimestre dal portale «Fatture e corrispettivi» o con F24 (codici 2521-2524), entro il 31 maggio, il 30 settembre, il 30 novembre e il 28 febbraio, con slittamento al giorno lavorativo successivo se la data è festiva.

Cosa succede se dimentico di mettere il bollo?

Per le fatture elettroniche l’Agenzia lo rileva dai dati di SdI e, se il bollo manca, lo propone nell’elenco B del trimestre: puoi confermarlo e pagarlo. Se il versamento è omesso o tardivo arriva una comunicazione con imposta, sanzione ridotta a un terzo e interessi; in alternativa il ravvedimento operoso si calcola dal portale.

Il bollo da 2 euro è deducibile o detraibile?

Per il professionista che lo addebita al cliente come rimborso spese, il bollo è una partita di giro. Per il cliente che lo paga, dipende dal tipo di attività: in generale è un costo documentato, ma la deducibilità segue le regole generali delle spese d’impresa.

Vedi anche: Bollo in fattura del forfettario, Bollo sulla fattura elettronica, Deposito fiscale, Ritenuta d’acconto, Reverse charge IVA e Regime IOSS.

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