Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

In sintesi

Che cos'è il reverse charge e perché esiste

Il reverse charge, detto anche inversione contabile, è un meccanismo IVA in cui l’obbligo di versare l’imposta si sposta dal venditore all’acquirente. In un’operazione ordinaria chi vende addebita l’IVA in fattura, la incassa dal cliente e la riversa all’Erario; con il reverse charge, invece, il venditore emette la fattura senza IVA e il cliente provvede da solo a calcolare e versare l’importo dovuto.

Lo scopo è contrastare le frodi IVA (le cosiddette frodi carosello) nei settori in cui è più facile incassare l’IVA dal cliente e poi sparire senza versarla al Fisco. Spostando l’obbligo sul cliente – che di solito è già noto all’Agenzia delle Entrate e compensa l’IVA con quella sugli acquisti – il rischio di evasione si riduce drasticamente.

La disciplina è contenuta nell’articolo 17, commi 5 e 6, e nell’articolo 74 del DPR 633/1972 (decreto IVA). I settori in cui si applica sono indicati tassativamente dalla legge: non si può estendere per accordo tra le parti né per analogia.

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Settori e operazioni soggetti a reverse charge
Ambito Riferimento normativo
Subappalti in edilizia (prestazioni tra appaltatore e subappaltatore) Art. 17, c. 6, lett. a
Pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento su edifici Art. 17, c. 6, lett. a-ter
Cessioni di oro da investimento e oro industriale Art. 17, c. 5
Rottami, cascami e materiali di recupero Art. 74, c. 7 e 8
Telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, microprocessori Art. 17, c. 6, lett. b e c (operazioni fino al 31 dicembre 2026)
Cessioni di fabbricati per cui il cedente ha optato per l’IVA nell’atto Art. 17, c. 6, lett. a-bis
Quote di emissione, certificati gas ed energia, cessioni di gas ed energia elettrica al rivenditore Art. 17, c. 6, lett. d-bis, d-ter, d-quater (operazioni fino al 31 dicembre 2026)
Appalti di servizi verso imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica Art. 17, c. 6, lett. a-quinquies (non ancora efficace: serve l’autorizzazione UE)
Acquisti intracomunitari e da soggetti non stabiliti in Italia Art. 17, c. 2 e DL 331/93

Esempio pratico

  • Alfa Srl è un’impresa edile che affida in subappalto lavori di demolizione a Beta Snc per 10.000 euro. Beta Snc emette fattura di 10.000 euro con la dicitura «inversione contabile – IVA non addebitata ai sensi dell’art. 17, c. 6, DPR 633/72». Alfa Srl integra la fattura: calcola l’IVA al 22% (2.200 euro), la registra nel registro vendite come IVA a debito e nel registro acquisti come IVA a credito. Il risultato è neutro per Alfa Srl (2.200 a debito e 2.200 a credito si compensano), mentre Beta Snc non ha IVA da versare.

Documenti necessari

  • Fattura del fornitore con dicitura ‘inversione contabile’ e indicazione dell’aliquota
  • Registro IVA vendite (per la registrazione dell’IVA integrata a debito)
  • Registro IVA acquisti (per la registrazione dell’IVA integrata a credito)
  • Contratto o ordine di lavoro che documenta il rapporto di subappalto o la tipologia di servizio
  • Documentazione del fornitore (partita IVA, iscrizione alla CCIA) per verificare la qualifica soggettiva

Reverse charge 2026: logistica, appalti e scadenze da tenere d’occhio

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 57) ha riscritto la lettera a-quinquies dell’art. 17, comma 6, e il D.L. 84/2025 (art. 9) l’ha allargata: il reverse charge riguarderà le prestazioni di servizi rese con contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti comunque denominati a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, escluse quelle verso pubbliche amministrazioni e soggetti in split payment. La norma però non è ancora efficace: serve l’autorizzazione del Consiglio UE prevista dall’art. 395 della direttiva IVA (comma 58).

Nel frattempo c’è un regime transitorio facoltativo (commi 59-62): prestatore e committente possono scegliere che l’IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, che resta solidalmente responsabile. L’opzione dura tre anni, vale per i contratti indicati e la comunica il committente all’Agenzia delle Entrate in via telematica; il versamento si fa con F24, codice tributo 6045. Le istruzioni sono nella circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025.

Un’altra data: il comma 8 dell’art. 17, nel testo in vigore, limita le lettere b, c, d-bis, d-ter e d-quater (cellulari, elettronica, quote di emissione, gas ed energia) alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. Prima di fatturare a gennaio 2027 conviene verificare la disciplina in vigore da quella data.

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Fattura elettronica: natura N6 e documento TD16

Il fornitore emette la fattura elettronica senza imposta, indicando il codice natura N6 del caso. Il cliente integra la fattura con aliquota e imposta e, se vuole che l’operazione compaia nelle bozze dei registri IVA predisposte dall’Agenzia, invia allo SdI un documento TD16 recapitato solo a sé stesso, con data nel mese di ricezione della fattura. In alternativa può integrare manualmente la fattura e conservarla, ma l’operazione non compare in quelle bozze.

Codici natura per l’inversione contabile interna
Codice Operazione
N6.1 Cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Cessione di oro e argento
N6.3 Subappalto nel settore edile
N6.4 Cessione di fabbricati
N6.5 Cessione di telefoni cellulari
N6.6 Cessione di prodotti elettronici
N6.7 Prestazioni del comparto edile e settori connessi
N6.8 Operazioni del settore energetico
N6.9 Altri casi

Per gli acquisti dall’estero si usano altri tipi documento: TD17 per i servizi acquistati dall’estero, TD18 per i beni intracomunitari, TD19 per i beni acquistati da un non residente ai sensi dell’art. 17, comma 2.

Subappalto edile: come si gestisce la fattura

Scenario. Tizio è titolare di un’impresa di costruzioni (appaltatore) e subappalta i lavori di installazione degli impianti idraulici a Caio (subappaltatore). Caio fattura a Tizio 5.000 euro per la prestazione.

Come si applica. Caio emette fattura da 5.000 euro senza IVA, con la dicitura ‘inversione contabile’. Tizio integra la fattura aggiungendo l’IVA al 22% (1.100 euro), la registra come debito nel registro vendite e come credito nel registro acquisti. Se Tizio ha piena detrazione, l’operazione è neutra: non versa 1.100 euro aggiuntivi. L’IVA rimane nella sua contabilità come partita di giro.

In pratica

  • Il subappaltatore Caio non addebita IVA e non deve versarla: la sua esposizione fiscale su questa operazione è zero.
  • L’appaltatore Tizio deve integrare la fattura, registrarla su entrambi i registri e conservare la documentazione per eventuali verifiche.
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Acquisto di telefonini all'ingrosso: reverse charge B2B

Scenario. Alfa Srl, distributore di elettronica, acquista 100 smartphone da Beta Snc (grossista) per rivendita. Il valore della cessione è 20.000 euro.

Come si applica. Beta Snc emette fattura da 20.000 euro senza IVA (dicitura ‘inversione contabile’ ex art. 17, c. 6, lett. b). Alfa Srl integra la fattura con l’IVA al 22% (4.400 euro), la registra a debito tra le vendite e a credito tra gli acquisti. Al momento della rivendita ai dettaglianti Alfa Srl emetterà fattura con IVA ordinaria, riprendendo il ciclo normale.

In pratica

  • Il reverse charge si applica solo tra soggetti passivi (B2B): se Alfa Srl vendesse direttamente al consumatore finale, la vendita al dettaglio tornerebbe con IVA ordinaria.
  • Alfa Srl deve controllare che la fattura di Beta Snc riporti la dicitura corretta; in mancanza, ha l’obbligo di autofatturare per regolarizzare l’operazione.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Vedi anche: Reverse charge e autofattura, Aliquote IVA 22, 10, 5 e 4%, IVA presupposti applicativi, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA e Ritenuta d’acconto.

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Domande frequenti

Chi deve integrare la fattura in reverse charge, il venditore o l'acquirente?

È sempre l'acquirente (il cliente) a integrare la fattura ricevuta senza IVA, calcolando l'imposta e registrandola sia a debito sia a credito nei propri registri IVA.

Il reverse charge si applica ai privati consumatori?

No. Il meccanismo si applica solo nelle operazioni tra soggetti passivi IVA (imprese e professionisti, B2B). I consumatori finali non hanno obblighi di integrazione e il venditore deve emettere fattura con IVA ordinaria.

Cosa succede se il fornitore addebita per errore l'IVA in una fattura soggetta a reverse charge?

Se l'operazione rientrava nel reverse charge ma il fornitore ha applicato l'IVA in modo ordinario e l'ha versata, il cliente conserva il diritto alla detrazione e non deve versare di nuovo l'imposta. Si applica una sanzione da 250 a 10.000 euro, di cui risponde in solido anche il fornitore (art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997). La regola non vale se il cliente era consapevole di un intento di evasione o di frode.

Il reverse charge è neutro per chi ha piena detrazione?

Sì, in linea di principio. Chi ha diritto alla detrazione integrale dell'IVA registra importi uguali a debito e a credito, senza un esborso effettivo. Chi invece applica il pro-rata o ha limitazioni alla detrazione subisce un costo reale.

Come si documenta un acquisto intracomunitario con reverse charge?

L'acquirente italiano riceve la fattura del fornitore UE senza IVA italiana, la integra con l'aliquota italiana e la trasmette al Sistema di Interscambio come file in formato fattura elettronica con codice TD18 (acquisto intracomunitario di beni).

Esiste un registro specifico per le operazioni in reverse charge?

No, non esiste un registro separato obbligatorio. Le operazioni vanno annotate nei registri IVA ordinari (registro vendite per il debito, registro acquisti per il credito). Nella dichiarazione IVA annuale le operazioni in inversione contabile trovano spazio nel quadro VJ.

Quali codici si usano nella fattura elettronica in reverse charge?

Il fornitore indica il codice natura N6 del caso (da N6.1 a N6.9, per esempio N6.3 per il subappalto edile e N6.7 per il comparto edile e i settori connessi). Il cliente integra con il documento TD16 inviato allo SdI; per l'estero si usano TD17 (servizi), TD18 (beni UE) e TD19 (beni ex art. 17, comma 2).

Il reverse charge si applica già agli appalti nella logistica?

Non ancora. La lettera a-quinquies dell'art. 17 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio UE. Nel frattempo prestatore e committente possono optare, per tre anni, perché l'IVA sia versata dal committente per conto del prestatore con F24 e codice tributo 6045 (circolare n. 14/E del 2025).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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