Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

In sintesi

Come funziona il bollo sulle istanze alla PA

Ogni volta che presenti una domanda a un ufficio pubblico – al Comune, alla Questura, a un ministero – potresti dover versare l’imposta di bollo. Si tratta di un tributo previsto dal DPR 642/1972 che colpisce determinati atti, documenti e registri indicati in un’apposita tariffa allegata al decreto.

Il meccanismo è semplice: per le istanze e i documenti rivolti alla pubblica amministrazione (PA) il bollo ammonta a 16 euro ogni 4 facciate, e comunque ogni 100 righe. Quindi una domanda di una sola pagina sconta 16 euro; se il documento supera le 4 facciate, l’importo si moltiplica.

Il modo più comune per pagarlo è la marca da bollo, chiamata contrassegno telematico: si acquista dal tabaccaio o online e si applica sul documento prima di consegnarlo all’ufficio. Esistono però anche il bollo a punzone – usato ad esempio negli studi notarili – e il sistema virtuale, di cui parleremo nell’articolo dedicato.

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Attenzione: non tutti i documenti rivolti alla PA sono tassati. La legge prevede numerose esenzioni, alcune assolute (l’atto non paga mai il bollo), altre condizionate (l’atto è esente solo in certi casi). Conoscerle può farti risparmiare un tributo non dovuto.

Quando l’istanza è soggetta a bollo: il criterio della tariffa

Il bollo non si paga su qualsiasi lettera inviata a un ufficio pubblico. L’art. 3 della tariffa allegata al DPR 642/1972 colpisce le istanze, le petizioni e i ricorsi diretti agli uffici e agli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro enti, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Il foglio, ai fini dell’imposta, è composto da quattro facciate (art. 5 del decreto). Il bollo si paga una sola volta per ogni foglio: 16 euro per ogni gruppo di quattro facciate.

Istanza inviata per PEC o in via telematica: 16 euro forfettari

Per le istanze trasmesse per via telematica la tariffa prevede un importo di 16 euro dovuto a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, comma 1-bis, e nota 5): il conteggio per facciate vale per l’istanza cartacea.

Domanda di contributo o di bando: serve il bollo?

Dipende dal bando e dalla natura dell’aiuto. Molti bandi richiamano il bollo da 16 euro sulla domanda. L’allegato B esenta le domande «per il conseguimento di sussidi»: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 37 del 2021, ha ritenuto che la domanda per un contributo a fondo perduto destinato a imprese danneggiate dall’emergenza Covid potesse rientrare in questa esenzione, richiamando l’interpretazione ampia del termine «sussidi» data dal Consiglio di Stato. Non è una regola generale: va verificata sul singolo bando.

Bollo su istanze e documenti alla PA: importi ed esenzioni principali
Tipo di atto/documento Bollo Riferimento
Istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici pubblici per ottenere un provvedimento o un certificato 16 euro per foglio (4 facciate); 16 euro forfettari se trasmesse per via telematica Tariffa, art. 3; art. 5 DPR 642/1972
Atti e provvedimenti rilasciati dalla PA, certificati, copie 16 euro per foglio Tariffa, art. 4
Certificati, copie ed estratti dei registri dello stato civile (ad esempio il certificato di morte) Esenti Tariffa, art. 4, nota 2, lett. c
Domande di partecipazione a pubblici concorsi e documenti allegati Esenti Tariffa, art. 3, nota 2
Atti del processo penale (esclusi i certificati penali); atti del processo civile, amministrativo e tributario soggetti al contributo unificato Esenti Art. 18 DPR 115/2002
Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari Esenti Allegato B, art. 9
Atti della tutela dei minori e procedimenti di adozione speciale e di affidamento Esenti Allegato B, art. 13
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di tributi, con i documenti allegati Esenti Allegato B, art. 5
Atti e documenti scambiati tra amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni Esenti Allegato B, art. 16
Domande per ottenere sussidi Da verificare caso per caso Allegato B, art. 8; AdE, risposta n. 37/2021

Esempio pratico

  • Tizio deve presentare al Comune una domanda di autorizzazione commerciale di 3 pagine. Poiché il documento ha meno di 4 facciate, sconta una sola marca da bollo da 16 euro. Se la domanda fosse di 5 pagine (cioè più di 4 facciate), sarebbero dovuti 32 euro (due marche da 16 euro). Il contrassegno va applicato sulla prima pagina dell’istanza prima della consegna allo sportello.

Documenti necessari

  • Documento o istanza originale da presentare all’ufficio
  • Marca da bollo telematica da 16 euro (acquistabile dal tabaccaio)
  • Eventuale ricevuta di acquisto del contrassegno (per il proprio archivio)
  • Copia dell’atto se si vuole conservare la prova dell’invio

Caso 1 – Tizio presenta una domanda al Comune

Scenario. Tizio vuole ottenere dal Comune un certificato di destinazione urbanistica per il suo terreno. L’ufficio tecnico richiede una domanda scritta con allegati.

Come si applica. La domanda scritta rivolta alla PA rientra nella regola generale del DPR 642/1972: bollo da 16 euro ogni 4 facciate. Se la domanda con gli allegati supera le 4 facciate, Tizio deve applicare una marca aggiuntiva da 16 euro per ogni gruppo ulteriore di 4 facciate. Il certificato rilasciato dal Comune potrebbe a sua volta scontare il bollo, salvo che l’ufficio non lo rilasci in esenzione (dipende dalla materia e dall’uso dichiarato).

In pratica

  • Compra la marca da bollo da 16 euro dal tabaccaio prima di andare allo sportello.
  • Applica il contrassegno sulla prima pagina della domanda; annullalo con la data e la firma.
  • Se il documento supera 4 facciate, prevedi una seconda marca da 16 euro.

Caso 2 – Caio ricorre al TAR: esenzione dal bollo

Scenario. Caio ha ricevuto un diniego dalla Questura e vuole presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Si chiede se deve apporre marche da bollo sui suoi atti processuali.

Come si applica. Gli atti e i provvedimenti del processo amministrativo, del processo civile e del processo tributario soggetti al contributo unificato non scontano l’imposta di bollo (art. 18 DPR 115/2002), così come gli atti del processo penale, esclusi i certificati penali. Il ricorso al TAR è quindi esente da bollo, ma Caio deve versare il contributo unificato nella misura prevista. Le istanze presentate da terzi e gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, restano invece soggetti alla disciplina ordinaria, a meno che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali al processo.

In pratica

  • Nessuna marca da bollo sugli atti depositati in giudizio nei processi soggetti a contributo unificato: si paga però il contributo unificato.
  • L’esenzione riguarda gli atti e i provvedimenti del processo, compresi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
  • Se invece Caio chiede alla Questura un documento fuori dal procedimento (es. un certificato), il bollo ordinario potrebbe tornare a essere dovuto.

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Domande frequenti

Quanto costa il bollo su una domanda alla PA?

L'importo ordinario è 16 euro ogni 4 facciate (o ogni 100 righe). Per un'istanza di una sola pagina è quindi sufficiente una marca da bollo da 16 euro.

Dove si compra la marca da bollo?

Il contrassegno telematico (la cosiddetta marca da bollo) si acquista in tabaccheria oppure attraverso alcuni servizi online abilitati. L'importo è fisso e il contrassegno va applicato sul documento prima della consegna all'ufficio.

Quali atti rivolti alla PA sono esenti dal bollo?

Le esenzioni sono nella tabella allegata al DPR 642/1972 (allegato B). Tra le altre: gli atti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari, la tutela dei minori e le procedure di adozione speciale e affidamento, le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento dei tributi, gli atti scambiati tra amministrazioni pubbliche. Non pagano il bollo neppure gli atti del processo penale e quelli dei processi soggetti a contributo unificato (art. 18 DPR 115/2002).

Il bollo si paga anche sul certificato che rilascia la PA?

Di norma sì: anche il certificato o l'attestazione rilasciata dall'ufficio pubblico sconta il bollo da 16 euro ogni 4 facciate, salvo esenzioni specifiche previste dalla legge.

Posso non apporre la marca se dimentico?

No: la mancata apposizione del bollo costituisce un'infrazione fiscale. L'ufficio può rifiutare di ricevere l'atto o segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate, che può irrogare sanzioni e recuperare l'imposta non versata.

Il bollo si paga anche sulle istanze inviate via PEC alla PA?

Sì, se l'istanza è soggetta a bollo. Per le istanze trasmesse per via telematica la tariffa prevede un'imposta di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3 della tariffa, comma 1-bis e nota 5). Il contrassegno non si applica fisicamente: si segue la modalità di assolvimento indicata dall'ente destinatario.

Serve il bollo per la domanda di un concorso pubblico o per un certificato di morte?

No in entrambi i casi. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare l'imposta non è dovuta (art. 3 della tariffa, nota 2). I certificati, le copie e gli estratti desunti dai registri dello stato civile sono esenti (art. 4 della tariffa, nota 2, lettera c).

Serve il bollo da 16 euro sulla domanda per un bando di contributi?

Dipende dal bando. Molti avvisi lo richiedono sulla domanda. L'allegato B esenta le domande per ottenere sussidi e l'Agenzia delle Entrate (risposta n. 37/2021) ha riconosciuto l'esenzione per la domanda di un contributo a fondo perduto regionale destinato a imprese danneggiate dall'emergenza Covid. Non è una regola generale: controlla il bando e, nel dubbio, chiedi all'ente che lo gestisce.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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