Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Conto capitale o finanziamento: quale strada conviene?

Quando una SRL ha bisogno di liquidità, i soci possono intervenire in due modi radicalmente diversi: versare denaro a titolo di apporto in conto capitale (o «a fondo perduto») oppure concedere un finanziamento alla società. La scelta non è solo contabile: produce effetti fiscali, civilistici e strategici che vale la pena capire bene prima di firmare qualsiasi documento.

Il versamento in conto capitale entra nel patrimonio netto della società come riserva. Non è un debito: la società non è obbligata a restituirlo, non matura interessi e il socio potrà rientrare delle somme solo attraverso una formale delibera di riduzione del capitale o in sede di liquidazione della società. Rafforza quindi la struttura patrimoniale e può migliorare l’accesso al credito bancario.

Il finanziamento soci funziona invece come un prestito ordinario. La società lo iscrive tra i debiti, può essere fruttifero di interessi e – salvo accordo contrario – va restituito. Il punto critico è la postergazione prevista dall’art. 2467 del codice civile: se la società si trova in una situazione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, oppure in una situazione in cui sarebbe ragionevole un conferimento, il rimborso del finanziamento soci è automaticamente postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.

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La distinzione tra i due strumenti deve risultare chiara dalla documentazione societaria: delibera assembleare per il conto capitale, contratto scritto per il finanziamento. Confondere i due istituti può creare problemi in caso di controllo fiscale o di crisi aziendale.

Confronto: conto capitale vs finanziamento soci
Caratteristica Conto capitale Finanziamento soci
Natura contabile Riserva di patrimonio netto Debito della società
Obbligo di restituzione No (serve delibera formale) Sì, secondo le condizioni pattuite
Interessi No Possibili (reddito di capitale per il socio)
Deducibilità interessi per la società Non applicabile Sì, nei limiti del ROL
Postergazione art. 2467 c.c. Non applicabile Sì, in caso di squilibrio finanziario
Effetto sul patrimonio netto Aumenta il PN Non aumenta il PN

Esempio pratico

  • Alfa SRL ha un patrimonio netto di 50.000 euro e un debito bancario elevato. Il socio Tizio vuole immettere 30.000 euro. Se lo fa come conto capitale, il patrimonio netto sale a 80.000 euro, il rapporto debiti/PN migliora e la banca valuta positivamente la solidità della società. Se lo fa come finanziamento, i 30.000 euro restano un debito e – in caso di difficoltà finanziaria – Tizio sarà rimborsato solo dopo tutti gli altri creditori, in base all’art. 2467 c.c. In assenza di interessi pattuiti per iscritto, il finanziamento si presume infruttifero e nessun reddito di capitale emerge per Tizio.

Documenti necessari

  • Delibera assembleare di versamento in conto capitale (o a fondo perduto)
  • Contratto scritto di finanziamento soci con indicazione del tasso di interesse (se fruttifero) e delle condizioni di rimborso
  • Estratto conto bancario o bonifico a comprova del versamento
  • Bilancio d’esercizio con evidenza della riserva o del debito verso soci
  • Eventuale perizia o valutazione del patrimonio netto se il versamento è finalizzato a ricapitalizzare la società

Caso 1 – Tizio versa in conto capitale per rafforzare il PN

Scenario. Alfa SRL attraversa un periodo di investimenti e ha bisogno di 40.000 euro per acquistare macchinari. Il patrimonio netto è positivo ma il rapporto con i debiti è teso. Il socio Tizio decide di versare la somma a titolo di apporto in conto capitale, senza prevedere alcuna restituzione.

Come si applica. La somma entra direttamente tra le riserve di patrimonio netto. Non è un reddito per la società e non produce interessi passivi. Tizio non ha diritto alla restituzione salvo delibera di riduzione del capitale: la somma è ‘a fondo perduto’ nel senso che resta vincolata alla vita della società. In caso di futura distribuzione di utili, la riserva da versamento soci non è assimilabile a riserve di utili e la sua restituzione ai soci segue le regole fiscali dei conferimenti.

In pratica

  • Delibera assembleare scritta che qualifica espressamente il versamento come ‘conto capitale’ o ‘a fondo perduto’.
  • Nessun interesse da registrare: la società non deduce nulla, Tizio non percepisce reddito di capitale.
  • Il patrimonio netto aumenta di 40.000 euro: migliora il rating bancario e riduce il rischio di attivare gli obblighi degli artt. 2482-bis/ter c.c.

Caso 2 – Caio concede un finanziamento fruttifero

Scenario. Il socio Caio di Alfa SRL vuole mantenere la flessibilità di rientrare nei propri fondi entro due anni. Decide di concedere un finanziamento di 20.000 euro con un tasso di interesse concordato e rimborso a scadenza.

Come si applica. La società iscrive 20.000 euro tra i debiti verso soci. Gli interessi maturati sono un costo per la società (deducibile nei limiti del ROL) e un reddito di capitale per Caio (soggetto a ritenuta). Il rischio principale è la postergazione: se Alfa SRL si trovasse in difficoltà finanziaria con un rapporto debiti/PN squilibrato, il rimborso a Caio sarebbe automaticamente postergato rispetto agli altri creditori in forza dell’art. 2467 c.c., indipendentemente dalla scadenza pattuita.

In pratica

  • Contratto scritto di finanziamento con tasso, durata e modalità di rimborso.
  • La postergazione ex art. 2467 c.c. scatta automaticamente in caso di squilibrio finanziario: Caio sarebbe rimborsato per ultimo.
  • Gli interessi percepiti da Caio sono reddito di capitale soggetto a ritenuta; la deducibilità per la società è soggetta al limite del ROL.

Quando rivolgersi a un professionista

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Domande frequenti

Un versamento in conto capitale può essere restituito?

Sì, ma solo attraverso una formale delibera di riduzione del capitale sociale. Non è possibile restituirlo come un rimborso ordinario: serve una procedura assembleare e, se la riduzione porta il capitale sotto il minimo legale, scattano gli obblighi degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.

Il versamento in conto capitale è reddito per la società?

No. Né il versamento in conto capitale né il finanziamento soci costituiscono reddito tassabile per la SRL. Sono apporti di risorse, non ricavi.

Cosa succede al finanziamento soci in caso di fallimento o liquidazione?

In base all’art. 2467 c.c., se al momento del rimborso la società si trovava in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, il credito del socio finanziatore è postergato: viene soddisfatto solo dopo tutti gli altri creditori ordinari.

Gli interessi sul finanziamento soci sono sempre deducibili per la società?

No, la deducibilità degli interessi passivi è soggetta al limite del ROL (Risultato Operativo Lordo) previsto dalla disciplina fiscale sulla thin capitalisation. Gli interessi che eccedono il 30% del ROL non sono deducibili nell’esercizio ma possono essere riportati agli esercizi successivi.

Come si distingue contabilmente un versamento in conto capitale da un finanziamento?

Il versamento in conto capitale è iscritto nel patrimonio netto (voce ‘Riserve’ o ‘Versamenti soci in conto capitale’). Il finanziamento è iscritto tra i debiti (verso soci per finanziamenti). La qualificazione dipende dalla volontà delle parti espressa nella delibera o nel contratto: senza documentazione scritta chiara, il rischio di riqualificazione da parte del fisco è concreto.

È possibile convertire un finanziamento soci in versamento in conto capitale?

Sì, con apposita delibera assembleare che stabilisce la rinuncia del socio al credito e la sua conversione in riserva di patrimonio netto. L’operazione va documentata formalmente e iscritta in bilancio.

Domande frequenti

Un versamento in conto capitale può essere restituito?

Sì, ma solo attraverso una formale delibera di riduzione del capitale sociale. Non è possibile restituirlo come un rimborso ordinario: serve una procedura assembleare e, se la riduzione porta il capitale sotto il minimo legale, scattano gli obblighi degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.

Il versamento in conto capitale è reddito per la società?

No. Né il versamento in conto capitale né il finanziamento soci costituiscono reddito tassabile per la SRL. Sono apporti di risorse, non ricavi.

Cosa succede al finanziamento soci in caso di fallimento o liquidazione?

In base all'art. 2467 c.c., se al momento del rimborso la società si trovava in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, il credito del socio finanziatore è postergato: viene soddisfatto solo dopo tutti gli altri creditori ordinari.

Gli interessi sul finanziamento soci sono sempre deducibili per la società?

No, la deducibilità degli interessi passivi è soggetta al limite del ROL (Risultato Operativo Lordo) previsto dalla disciplina fiscale sulla thin capitalisation. Gli interessi che eccedono il 30% del ROL non sono deducibili nell'esercizio ma possono essere riportati agli esercizi successivi.

Come si distingue contabilmente un versamento in conto capitale da un finanziamento?

Il versamento in conto capitale è iscritto nel patrimonio netto (voce 'Riserve' o 'Versamenti soci in conto capitale'). Il finanziamento è iscritto tra i debiti (verso soci per finanziamenti). La qualificazione dipende dalla volontà delle parti espressa nella delibera o nel contratto: senza documentazione scritta chiara, il rischio di riqualificazione da parte del fisco è concreto.

È possibile convertire un finanziamento soci in versamento in conto capitale?

Sì, con apposita delibera assembleare che stabilisce la rinuncia del socio al credito e la sua conversione in riserva di patrimonio netto. L'operazione va documentata formalmente e iscritta in bilancio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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