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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il trattamento delle domande di proprietà industriale pendenti al momento dell'entrata in vigore del CPI.
  • Coordina le procedure secondo le nuove regole, salvi adeguamenti per il rispetto delle posizioni acquisite.
  • Garantisce continuità procedurale evitando ostacoli ai depositanti.
  • Definisce regole specifiche per le diverse tipologie di titoli (brevetti, marchi, disegni).

Testo dell'articoloVigente

Art. 244 CPI — Trattamento delle domande

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.

Commento

L'articolo 244 è norma di chiusura del sistema transitorio, dedicata alla gestione operativa delle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore del CPI. La disposizione assicura la continuità procedurale e il coordinamento tra discipline successive.

Principio di applicazione delle nuove procedure

Il principio generale è che le procedure successive all'entrata in vigore del CPI seguono le nuove regole, anche per le domande presentate sotto la disciplina previgente. Tale principio è coerente con il regime ordinario di applicazione delle norme procedurali nel tempo (tempus regit actum per gli atti successivi).

Salvezza delle posizioni acquisite

L'applicazione delle nuove procedure non può comportare pregiudizio per posizioni già acquisite dal depositante o da terzi. Ad esempio, termini già decorsi sotto la vecchia disciplina non si riaprono; documentazione già presentata non deve essere ripresentata; pagamenti già effettuati conservano efficacia.

Coordinamento con istruzioni operative

L'UIBM ha emanato istruzioni operative per la gestione della transizione, in particolare per la conversione di vecchi modelli procedurali ai nuovi, per il coordinamento dei termini, per la gestione delle controversie pendenti. Le istruzioni costituiscono guida pratica essenziale per i consulenti.

Specificità per tipologia

Le diverse tipologie di titoli pongono problemi specifici: per i brevetti, il coordinamento con esami pendenti (anche europei); per i marchi, il rapporto con domande di opposizione; per i disegni, la valutazione dei requisiti di novità modificati. Il trattamento delle domande richiede analisi tipologica.

Profili di tutela giurisdizionale

Decisioni dell'UIBM in fase transitoria sono impugnabili davanti agli organi giurisdizionali competenti, tipicamente la Commissione dei ricorsi prima e il giudice amministrativo poi. La tutela giurisdizionale garantisce che eventuali errori applicativi delle norme transitorie siano correggibili, salvaguardando i diritti dei depositanti.

Domande frequenti

Le procedure per domande anteriori al CPI seguono le vecchie o le nuove regole?

Tipicamente le nuove regole procedurali, salvi adeguamenti per non pregiudicare posizioni già acquisite; la disciplina di merito segue il momento del deposito.

I termini già decorsi si riaprono?

No, i termini già consumati sotto la vecchia disciplina restano definitivamente decorsi; le nuove regole si applicano per i termini ancora pendenti.

Decisioni transitorie sono impugnabili?

Sì, secondo le ordinarie regole di tutela giurisdizionale, davanti alla Commissione dei ricorsi e al giudice amministrativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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