- Disciplina nel regime transitorio la durata della privativa per le nuove varietà vegetali.
- Coordina i termini di tutela del CPI con quelli del sistema previgente in materia di novità vegetali.
- Consente l'adeguamento delle privative anteriori alle nuove durate massime.
- Tutela l'affidamento dei costitutori sulle durate originariamente applicabili.
Testo dell'articoloVigente
Art. 242 CPI — Durata della privativa
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Le disposizioni dell’articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 .
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 , hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l’utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novità vegetali già depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformità all’ articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 .
Commento
L'articolo 242 affronta nel regime transitorio la disciplina della durata della privativa per le nuove varietà vegetali. La materia, regolata già dalla legge 16 luglio 1974 n. 722 e successive modifiche, è stata incorporata nel CPI con adattamenti alla disciplina UE e internazionale (convenzione UPOV).
Disciplina UPOV e UE
La convenzione UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) e i regolamenti UE armonizzano la tutela delle nuove varietà vegetali a livello internazionale, prevedendo durate minime di tutela differenziate per categorie di piante. Il sistema italiano si è progressivamente adeguato a tali standard.
Durata nel CPI
Il CPI prevede durate diverse per tipologia di varietà vegetale: tipicamente venti anni dalla concessione per varietà ordinarie, durate maggiori (trent'anni) per varietà arboree, vitivinicole e altre con ciclo lungo. Il pagamento delle annualità è condizione di conservazione della privativa.
Privative anteriori
Le privative concesse prima dell'entrata in vigore del CPI seguono la disciplina vigente al momento della concessione, salvo possibilità di prolungamento per allineamento alla nuova durata massima. Il costitutore può chiedere l'estensione pagando i diritti corrispondenti, secondo modalità definite dalla norma transitoria.
Valutazione del prolungamento
La decisione di chiedere il prolungamento dipende dal valore commerciale residuo della varietà: per varietà di successo, l'estensione massimizza i ricavi; per varietà di interesse limitato, il prolungamento può non giustificare i costi. La gestione del portafoglio di privative vegetali richiede consulenza specializzata.
Coordinamento internazionale
Le privative italiane si coordinano con il sistema del privilegio comunitario delle nuove varietà vegetali, che offre tutela uniforme nell'UE attraverso l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO). I costitutori scelgono tipicamente tra protezione nazionale o comunitaria in base alle strategie commerciali, con possibilità di cumulo limitato.
Domande frequenti
Qual è la durata della privativa per le varietà vegetali?
Tipicamente venti anni dalla concessione per varietà ordinarie e trent'anni per arboree, vitivinicole e specie a ciclo lungo.
Le privative anteriori al CPI sono prorogabili?
Sì, su istanza del costitutore e con pagamento dei diritti, fino all'allineamento alla durata massima prevista dalla nuova disciplina.
Esiste un sistema UE per le varietà vegetali?
Sì, il privilegio comunitario delle nuove varietà vegetali, gestito dal CPVO, che offre tutela uniforme nell'Unione europea.
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