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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Detta disposizioni procedurali transitorie per la transizione al regime del CPI.
  • Coordina norme processuali del CPI con quelle previgenti per giudizi pendenti.
  • Garantisce continuità della tutela giurisdizionale durante il passaggio al nuovo sistema.
  • Definisce regole sulla competenza dei tribunali e sui termini processuali in fase transitoria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 245 CPI — Disposizioni procedurali

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 , si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice. 2. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza 3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore

4. Le norme di procedura di cui all’articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l’entrata in vigore del codice.

Commento

L'articolo 245 si occupa specificamente delle disposizioni procedurali nel regime transitorio, completando il quadro con riferimento alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale. La materia processuale è di particolare delicatezza: l'errore nell'applicazione delle norme processuali può determinare conseguenze gravissime (decadenze, nullità).

Sezioni specializzate del Tribunale

Il CPI ha previsto la concentrazione della giurisdizione in sezioni specializzate dei tribunali, oggi confluite nelle sezioni del Tribunale delle Imprese istituite con d.l. 1/2012. Tale specializzazione assicura competenza tecnica dei giudici e celerità delle decisioni. Il modello è coerente con esperienze internazionali (tribunali specializzati in IP).

Giudizi pendenti

I giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore del CPI sono tipicamente trasferiti alle sezioni specializzate competenti, salvo regole specifiche per fasi avanzate (ad esempio cause in decisione). Il principio di concentrazione della giurisdizione si applica gradualmente, evitando dispersioni ma anche rotture nel corso del giudizio.

Regole processuali sostantive

Le norme processuali del CPI (art. 117 e seguenti) si applicano ai giudizi successivi, anche se relativi a diritti anteriori. Norme su descrizione, sequestro, inibitoria, pubblicazione della sentenza si applicano secondo la disciplina vigente al momento della domanda processuale. I principi del giusto processo prevalgono su qualunque arretramento procedurale.

Tutela cautelare

La tutela cautelare urgente (descrizione, sequestro, inibitoria) è strumento essenziale della tutela in materia di proprietà industriale. La disciplina del CPI ha rafforzato tali strumenti, recependo la direttiva enforcement 2004/48/CE. I giudici competenti applicano le nuove regole anche a diritti anteriori, garantendo effettività della tutela.

Risarcimento e retroversione

Il CPI ha potenziato i rimedi risarcitori, prevedendo accanto al risarcimento del danno la retroversione degli utili realizzati dal contraffattore. Tali strumenti si applicano per fatti successivi all'entrata in vigore, mentre per fatti anteriori vale la disciplina precedente. Il coordinamento è essenziale per quantificare il dovuto.

Domande frequenti

Quale tribunale è competente per le cause IP?

Le sezioni specializzate in materia di impresa, oggi denominate Tribunale delle Imprese, secondo la disciplina del d.l. 1/2012 e successive modifiche.

Le nuove regole processuali si applicano ai diritti anteriori?

Sì, per atti processuali successivi all'entrata in vigore del CPI; la disciplina sostanziale segue il momento del fatto contestato.

Quali sono le misure cautelari disponibili?

Descrizione (acquisizione di prove), sequestro, inibitoria all'uso, oggi disciplinate dagli artt. 128 e seguenti del CPI con applicazione delle nuove regole anche a diritti anteriori.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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