Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 240 CPI – Nullità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all’articolo 77 del presente codice. Nota all’art. 240: – Per il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , si veda la nota all’art. 237.
Vedi anche
→art. 238 PROPRIETA→art. 239 PROPRIETA→art. 241 PROPRIETA→art. 242 PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 237 CPI – Domande anteriori→Art. 243 CPI – (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca)→Art. 243 bis CPI – (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)→Art. 236 CPI – Decadenza per uso ingannevole
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 240 disciplina la nullità dei disegni e modelli nel regime transitorio. La materia è significativa perché la riforma del CPI ha modificato i requisiti sostanziali di registrabilità, introducendo nuovi standard di novità e carattere individuale, e tali modifiche pongono il problema della loro applicabilità ai titoli anteriori.
Cause di nullità nel CPI
Il CPI prevede cause di nullità del disegno per: mancanza dei requisiti di registrabilità (novità, carattere individuale), violazione delle esclusioni (forme imposte dalla funzione tecnica, contrarietà all'ordine pubblico), conflitto con diritti anteriori. La novità si valuta rispetto a quanto divulgato anteriormente in modo accessibile agli ambienti specializzati operanti nell'Unione.
Cause di nullità nel sistema previgente
Il sistema previgente prevedeva requisiti diversi per i modelli ornamentali (originalità) e per i modelli di utilità (novità e utilità). Le cause di nullità erano correlate ai diversi requisiti. La transizione al CPI ha richiesto un coordinamento per evitare disparità di trattamento.
Applicabilità ai titoli anteriori
In linea generale, i titoli anteriori al CPI sono valutati secondo i requisiti vigenti al momento della registrazione, salvi i necessari adattamenti per profili procedurali. La norma transitoria evita di travolgere registrazioni legittimamente ottenute secondo standard meno rigorosi.
Profili processuali
La nullità è dichiarata dal giudice ordinario, tipicamente sezione specializzata in materia di impresa. La legittimazione è ampia per cause di nullità assoluta, riservata ai titolari di diritti anteriori per cause di nullità relativa. La domanda di nullità può essere proposta in via principale o in via riconvenzionale, in giudizi di contraffazione.
Effetti della nullità
La nullità del disegno produce effetti ex tunc, con caducazione retroattiva del titolo. Tuttavia, atti di disposizione e contratti stipulati nel periodo intermedio possono produrre effetti, secondo le regole generali della nullità degli atti. I terzi che hanno fatto affidamento sulla validità del titolo possono trovare tutela in via risarcitoria o di salvezza degli effetti.
Casi pratici
Caso 1: Modello ornamentale anteriore
Tizio è titolare di un modello ornamentale registrato nel 2000. Successivamente Caio chiede la nullità deducendo divulgazione anteriore. In linea generale, la nullità si valuta secondo i requisiti vigenti al momento della registrazione (originalità nel vecchio sistema), eventualmente coordinati con i criteri del CPI.
Caso 2: Conflitto con disegno comunitario
Sempronio chiede nullità di un modello anteriore in conflitto con un disegno comunitario successivo. Tipicamente, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della registrazione del titolo anteriore; il diritto UE può intervenire nel coordinamento delle posizioni nel mercato unico.
Domande frequenti
Le nuove cause di nullità si applicano ai disegni anteriori?
Tipicamente solo se la causa sussisteva anche nel regime previgente; nuove fattispecie sono applicate con cautele a tutela dell'affidamento.
Chi può chiedere la nullità?
Per nullità assoluta, chiunque ne abbia interesse; per nullità relativa, i titolari di diritti anteriori (marchi anteriori, disegni anteriori, opere d'arte).
Quali effetti ha la nullità?
Effetti ex tunc, con caducazione retroattiva del titolo; atti intermedi possono conservare effetti secondo le regole generali.