Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 245 Bis CPI – (Regime transitorio)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia, pendenti fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 , e quelle promosse dopo l’entrata in vigore dell’Accordo davanti all’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 83, paragrafo 3, dell’Accordo medesimo, sono decise in conformità alla legislazione italiana in materia.

In sintesi

  • Disciplina il regime transitorio per le cause relative al brevetto europeo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti.
  • Le cause pendenti davanti all'autorità giudiziaria italiana proseguono secondo la legislazione italiana.
  • Le cause promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, in regime transitorio (art. 83 par. 3), sono decise secondo la legislazione italiana.
  • Coordina la giurisdizione italiana con il sistema unificato europeo.
Indice dei contenuti

L'articolo 245 bis affronta una delle questioni più innovative del diritto brevettuale europeo: l'introduzione del Tribunale unificato dei brevetti (Unified Patent Court, UPC), istituito dall'Accordo del 19 febbraio 2013, ratificato in Italia con la legge 3 novembre 2016 n. 214. La norma disciplina la fase di coesistenza tra giurisdizione nazionale e giurisdizione unificata europea.

Tribunale unificato dei brevetti

Il Tribunale unificato è un'autorità giurisdizionale internazionale competente a decidere controversie su brevetti europei e brevetti europei con effetto unitario in modo uniforme per tutti gli Stati partecipanti. La sua istituzione rappresenta una svolta storica del sistema brevettuale europeo, superando la frammentazione delle giurisdizioni nazionali.

Regime transitorio dell'Accordo

L'art. 83 dell'Accordo prevede un regime transitorio di sette anni (prorogabile per altri sette) durante il quale, per i brevetti europei tradizionali, è possibile scegliere se proporre la causa davanti al Tribunale unificato o davanti all'autorità giudiziaria nazionale. I titolari possono anche optare per l'esclusione (opt-out) dalla giurisdizione del Tribunale unificato per i propri brevetti.

Cause pendenti

Le cause relative al brevetto europeo già pendenti davanti all'autorità giudiziaria italiana alla data di entrata in vigore dell'Accordo proseguono secondo la legislazione italiana, in continuità con la disciplina applicabile al momento dell'introduzione del giudizio. Tale regola tutela l'affidamento delle parti sulle regole processuali e sostanziali applicabili.

Nuove cause in regime transitorio

Le cause promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti al giudice italiano, nell'ambito della finestra transitoria dell'art. 83 par. 3, sono decise secondo la legislazione italiana. Le parti, scegliendo la giurisdizione nazionale, optano per il diritto italiano applicabile al merito; la scelta è strategica e dipende da numerosi fattori (giurisprudenza, esperienza dei giudici, costi).

Implicazioni strategiche

L'esistenza di un doppio binario di giurisdizione (nazionale e unificata) pone significativi problemi strategici per i titolari di brevetti europei e per chi voglia contestarli. La valutazione richiede consulenza specialistica e considerazione di numerosi fattori: ambito territoriale della tutela, prevedibilità della giurisprudenza, costi processuali, esecutività delle decisioni nei diversi Paesi. Il consulente assiste l'impresa nella scelta della via giurisdizionale più adeguata.

Casi pratici

Caso 1: Causa pendente al momento dell'Accordo

Tizio aveva promosso causa per contraffazione di brevetto europeo davanti al Tribunale delle Imprese italiano prima dell'entrata in vigore dell'Accordo UPC. In linea generale, la causa prosegue davanti al giudice italiano secondo la legislazione italiana, senza migrazione automatica al Tribunale unificato.

Caso 2: Scelta della giurisdizione

Caio, titolare di brevetto europeo, deve decidere se proporre causa di contraffazione davanti al Tribunale unificato o davanti al giudice italiano nel periodo transitorio. Tipicamente, la scelta tiene conto di ambito territoriale della tutela richiesta, prevedibilità degli esiti, costi e tempi; opta per il giudice italiano se l'oggetto della causa è circoscritto al territorio nazionale.

Domande frequenti

Cos'è il Tribunale unificato dei brevetti?

Un'autorità giurisdizionale internazionale, istituita dall'Accordo del 2013, competente a decidere controversie su brevetti europei uniformemente per tutti gli Stati partecipanti.

Le cause italiane proseguono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo?

Sì, le cause pendenti davanti all'autorità giudiziaria italiana proseguono secondo la legislazione italiana, senza migrazione automatica al Tribunale unificato.

Si può scegliere tra Tribunale unificato e giudice italiano?

Sì, nel periodo transitorio previsto dall'art. 83 dell'Accordo è possibile scegliere il foro; la valutazione è strategica e richiede analisi specialistica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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