- L'art. 222 è una norma transitoria che, per un quinquennio dall'entrata in vigore del TULPS, esonerava le produzioni teatrali già rappresentate in pubblico dall'obbligo di ottenere preventivamente l'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 73.
- In luogo dell'autorizzazione, era sufficiente una comunicazione al prefetto della provincia dove la produzione veniva nuovamente rappresentata, con potere prefettizio di divieto per ragioni di morale o ordine pubblico.
- L'autorizzazione concessa dal prefetto aveva valore per tutto il Regno, garantendo uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
- Era previsto ricorso al Ministro dell'interno contro il divieto prefettizio, con decisione sentita la commissione dell'art. 73; si applicava inoltre la disciplina dell'art. 74 sulle sanzioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 222 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.
Esse saranno comunicate al prefetto della provincia – dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico – il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.
Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno.
Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.
Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 74.
Stesso numero, altri codici
- Art. 222 Cod. Amb. — raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione
- Art. 222 D.Lgs. 209/2005 — (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
- Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie
- Articolo 222 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 222 C.d.S.: Sanzioni amministrative accessorie all’accertam
- Art. 222 c.p.c.: Interpello della parte che ha prodotto la scrit
Commento
Natura e funzione della norma
L'art. 222 è una disposizione interamente transitoria e oggi priva di efficacia pratica, poiché il quinquennio ivi previsto è scaduto da quasi un secolo. La norma si collocava nel delicato passaggio dalla disciplina liberale del teatro — basata su un controllo ex ante delle produzioni originali e una sostanziale libertà per le riprese — al regime del TULPS del 1931, nel quale qualunque spettacolo pubblico richiedeva autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 73. Per evitare di paralizzare l'attività teatrale già in corso, il legislatore ha previsto un regime agevolato per le produzioni già collaudate dal pubblico.
Il rapporto con l'art. 73 TULPS
L'art. 73 del TULPS assoggettava le produzioni teatrali a un sistema di autorizzazione preventiva da parte del prefetto, che valutava il rispetto delle norme di morale pubblica e dell'ordine pubblico. L'art. 222 deroga a questo obbligo per le produzioni già rappresentate nel quinquennio, sostituendo l'autorizzazione preventiva con una mera comunicazione al prefetto. In questo modo, la produzione poteva essere ripresa senza dover affrontare nuovamente la procedura autorizzatoria, a condizione che il prefetto non intervenisse con un divieto espresso.
Il potere di divieto prefettizio e il ricorso
Nonostante l'esonero dall'autorizzazione preventiva, il prefetto conservava un potere di divieto ex post: ricevuta la comunicazione, poteva vietare la rappresentazione per ragioni di morale o di ordine pubblico. Contro tale divieto era ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'interno, che decideva sentita la commissione apposita prevista dall'art. 73. Il Ministro poteva inoltre riesaminare in qualunque momento le produzioni già ammesse, esprimendo un controllo di tipo permanente sulla moralità dello spettacolo pubblico. Questa disciplina riflette il carattere fortemente accentrato del sistema amministrativo del tempo.
Efficacia territoriale dell'autorizzazione
La norma prevedeva che l'autorizzazione concessa da un prefetto avesse efficacia su tutto il territorio del Regno. Si trattava di un principio di economia procedurale: evitare che ogni produzione teatrale in tournée dovesse ottenere un'autorizzazione per ogni singola provincia. Questo meccanismo anticipava concettualmente il principio del mutuo riconoscimento, e rispondeva alle esigenze pratiche delle compagnie teatrali itineranti.
Rilievo storico-sistematico
Pur essendo norma esaurita, l'art. 222 offre uno spaccato interessante del sistema di controllo pubblico sullo spettacolo nell'Italia del primo Novecento. Il teatro era considerato un potente mezzo di formazione dell'opinione pubblica, e il regime fascista — insediatosi di lì a pochi anni — avrebbe accentuato ulteriormente i controlli preventivi sulla produzione teatrale. La norma si inserisce in una fase di passaggio tra il liberalismo prefascista e il corporativismo culturale del ventennio. Oggi, l'art. 73 stesso è stato profondamente modificato dalla normativa sullo spettacolo dal vivo, e l'art. 222 ha solo valore storico-documentale.
Casi pratici
Caso 1: Compagnia teatrale in tournée: regime di comunicazione nel quinquennio transitorio
Tizio è il capocomico di una compagnia teatrale che, al momento dell'entrata in vigore del TULPS nel 1931, stava già portando in scena un'opera già rappresentata in pubblico. Per rappresentare l'opera in una nuova città, Tizio non deve ottenere l'autorizzazione preventiva dell'art. 73, ma è sufficiente una comunicazione al prefetto locale. Se il prefetto non interviene con un divieto, la rappresentazione può avere luogo regolarmente.
Caso 2: Divieto prefettizio: ricorso al Ministro dell'interno
Caia dirige una compagnia che ha comunicato al prefetto di una provincia meridionale l'intenzione di rappresentare un'opera già in repertorio. Il prefetto emette un divieto ritenendo la produzione contraria alla morale pubblica. Caia ricorre al Ministro dell'interno, il quale, sentita la commissione dell'art. 73, valuta se il divieto sia fondato. Se il Ministro revoca il divieto e autorizza la rappresentazione, tale autorizzazione vale per tutto il territorio del Regno.
Caso 3: Nuova rappresentazione oltre il quinquennio: applicazione ordinaria dell'art. 73
Sempronio intende riprendere un'opera già rappresentata prima del 1931, ma lo fa dopo la scadenza del quinquennio transitorio previsto dall'art. 222. In questo caso non può più avvalersi del regime agevolato: deve presentare domanda al prefetto competente ai sensi dell'art. 73, allegando il testo dell'opera e sottoponendosi al procedimento autorizzatorio ordinario, con eventuale esame da parte della commissione ministeriale.
Domande frequenti
A cosa serviva l'art. 222 TULPS?
Era una norma transitoria valida per cinque anni dall'entrata in vigore del TULPS nel 1931: consentiva di riprendere produzioni teatrali già rappresentate senza l'autorizzazione preventiva dell'art. 73, sostituendola con una semplice comunicazione al prefetto.
Cosa poteva fare il prefetto dopo aver ricevuto la comunicazione?
Poteva vietare la rappresentazione per ragioni di morale o di ordine pubblico. In assenza di divieto, lo spettacolo poteva svolgersi liberamente.
Come si impugnava il divieto prefettizio?
Con ricorso gerarchico al Ministro dell'interno, che decideva sentita la commissione prevista dall'art. 73 TULPS.
Se il prefetto autorizzava la rappresentazione, valeva solo nella sua provincia?
No: l'autorizzazione aveva efficacia per tutto il territorio del Regno, evitando alle compagnie itineranti di dover richiedere un'autorizzazione separata in ogni provincia.
L'art. 222 è ancora applicabile oggi?
No. La norma era transitoria e si è esaurita entro il 1936 (cinque anni dall'entrata in vigore del TULPS). Ha oggi esclusivo valore storico-documentale.
Vedi anche