Autore: Andrea Marton

  • DIS-COLL nel 730: come si dichiara e quando è tassabile

    In sintesi

    • Cos’è la DIS-COLL: indennità di disoccupazione erogata dall’INPS ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) che perdono il lavoro senza averlo lasciato volontariamente.
    • È imponibile IRPEF: la DIS-COLL concorre alla formazione del reddito complessivo, esattamente come uno stipendio o una pensione.
    • Dove si dichiara: va indicata nel quadro C, sezione I del Modello 730 insieme agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, usando i dati della Certificazione Unica 2026.
    • Come trovare l’importo: l’INPS rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU) con l’ammontare erogato nel 2025 e le ritenute operate; quei dati vanno trascritti nel 730.
    • Differenza dalla NASpI: la NASpI spetta ai lavoratori subordinati (dipendenti), la DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi; entrambe sono imponibili IRPEF.
    • Detrazioni spettanti: chi percepisce la DIS-COLL ha diritto alle detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente, rapportate al periodo di corresponsione dell’indennità.

    Che cos'è la DIS-COLL e perché riguarda la tua dichiarazione

    Se nel 2025 hai lavorato come collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) e hai perso il lavoro involontariamente, probabilmente hai ricevuto la DIS-COLL: l’indennità di disoccupazione che l’INPS eroga in questi casi. Molti collaboratori si chiedono se questa somma vada dichiarata e, se sì, come. La risposta è sì, va dichiarata.

    La DIS-COLL è classificata tra i redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo significa che, ai fini fiscali, viene trattata in modo simile a uno stipendio: concorre alla formazione del tuo reddito complessivo e su di essa si calcolano le imposte. L’INPS, che eroga l’indennità, opera le ritenute d’acconto IRPEF e ti rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU) con tutti i dati necessari per compilare il 730.

    La buona notizia è che la compilazione è relativamente semplice: si tratta di trascrivere nel quadro C del 730 i dati che trovi già nella CU rilasciata dall’INPS. In questo articolo vediamo passo per passo come fare, quali sono le differenze rispetto alla NASpI e quali detrazioni puoi applicare.

    DIS-COLL nel 730: dove e come si dichiara
    Elemento Dettaglio
    Quadro del 730 Quadro C, Sezione I (redditi assimilati al lavoro dipendente)
    Codice tipo reddito (colonna 1) Codice 2 (lavoro dipendente e assimilati)
    Fonte dati Certificazione Unica 2026 rilasciata dall'INPS
    Imponibilita' IRPEF Intero ammontare percepito
    Ritenute Operate dall'INPS, indicate nella CU (punto 21 per le ritenute IRPEF)
    Detrazioni spettanti Detrazioni per redditi assimilati, rapportate al periodo

    Esempio pratico

    • Tizio, collaboratore coordinato e continuativo, ha perso il lavoro a febbraio 2025. L’INPS gli ha erogato la DIS-COLL per 8 mesi. A marzo 2026 riceve la CU 2026 dall’INPS con il totale percepito e le ritenute operate. Tizio trascrive quegli importi nei righi C1-C3 del quadro C, indicando il codice 2 in colonna 1 e il numero di giorni per i quali ha percepito l’indennita’ nel rigo C5. Chi presta l’assistenza fiscale calcola poi le detrazioni spettanti e determina se Tizio debba versare un saldo o ricevere un rimborso.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’INPS con l’importo della DIS-COLL erogata nel 2025
    • Modello 730/2026 precompilato (disponibile sul sito Agenzia delle Entrate)
    • Eventuale seconda CU se nel 2025 si sono avuti piu’ rapporti di collaborazione
    • Documentazione del numero di giorni di corresponsione dell’indennita’

    Tizio: DIS-COLL come unico reddito del 2025

    Scenario. Tizio e’ stato collaboratore co.co.co. fino a marzo 2025, poi ha perso il lavoro involontariamente e ha percepito la DIS-COLL per i restanti mesi dell’anno. Non ha avuto altri redditi nel 2025.

    Come si applica. Tizio riceve la CU 2026 dall’INPS con l’importo della DIS-COLL e le ritenute gia’ operate. Deve compilare il quadro C del 730 indicando nel rigo C1 il codice 2 in colonna 1 e l’importo indicato al punto 1 o 2 della CU in colonna 3. Nel rigo C5 indica il numero di giorni corrispondente al periodo di percezione dell’indennita’. Chi presta assistenza fiscale applica le detrazioni per redditi assimilati spettanti in base al reddito complessivo.

    In pratica

    • Recupera la CU 2026 dall’INPS (disponibile nel cassetto fiscale sul sito Agenzia delle Entrate o via app INPS)
    • Trascrivi l’importo della DIS-COLL nel rigo C1, colonna 3, con codice 2 in colonna 1
    • Indica il numero di giorni di percezione nel rigo C5, colonna 1
    • Riporta le ritenute IRPEF operate dall’INPS nel rigo C9, colonna 1

    Caio: DIS-COLL e poi nuovo rapporto di collaborazione nello stesso anno

    Scenario. Caio ha perso il lavoro a gennaio 2025 e ha percepito la DIS-COLL per 6 mesi. Da luglio 2025 ha ripreso a lavorare come co.co.co. con un nuovo committente, che gli ha rilasciato una CU distinta.

    Come si applica. Caio si trova con due Certificazioni Uniche 2026: una dell’INPS per la DIS-COLL e una del nuovo committente per i compensi del secondo semestre. Deve compilare due righi distinti nel quadro C (da C1 a C3), uno per ciascun periodo, entrambi con codice 2 in colonna 1. Se il nuovo committente non ha effettuato il conguaglio con i redditi precedenti, e’ importante che il CAF o il professionista che presta assistenza verifichi il corretto calcolo delle detrazioni e dell’eventuale saldo IRPEF.

    In pratica

    • Procurati entrambe le CU 2026 (INPS + nuovo committente)
    • Compila due righi separati nel quadro C con gli importi di ciascuna
    • La somma dei giorni indicati in C5 non deve superare 365
    • Attenzione al conguaglio: se il committente non ha tenuto conto della DIS-COLL, potrebbe emergere un debito IRPEF

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La DIS-COLL va dichiarata nel 730?

    Si’, va dichiarata nel quadro C del Modello 730. E’ un reddito assimilato al lavoro dipendente e concorre alla formazione del reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF.

    Come faccio a sapere quanto ho percepito di DIS-COLL?

    L’INPS rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU) entro il 16 marzo 2026. Puoi scaricarla dal sito INPS (area riservata), dall’app INPS o trovarla nel 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.

    Devo pagare le tasse sulla DIS-COLL?

    Dipende dal tuo reddito complessivo. L’INPS opera gia’ una ritenuta d’acconto durante l’erogazione. Con il 730 si effettua il conguaglio: se le ritenute sono state sufficienti non paghi nulla in piu’, altrimenti potresti dover versare un saldo oppure ricevere un rimborso.

    Qual e' la differenza tra DIS-COLL e NASpI?

    La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti (rapporto di lavoro subordinato), la DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.). Entrambe sono erogate dall’INPS e sono pienamente imponibili IRPEF; entrambe si dichiarano nel quadro C del 730.

    Se ho percepito sia DIS-COLL sia altri redditi, come compilo il 730?

    Compili un rigo nel quadro C per la DIS-COLL (con la CU dell’INPS) e righi separati per gli altri redditi (stipendi, compensi, ecc.). Indica sempre il numero corretto di giorni nel rigo C5 per ogni periodo, senza contare due volte i giorni sovrapposti.

    Ho diritto alle detrazioni per lavoro dipendente se percepisco la DIS-COLL?

    Si’, hai diritto alle detrazioni previste per i redditi assimilati al lavoro dipendente, rapportate al periodo di percezione dell’indennita’. Il calcolo preciso lo effettua il soggetto che presta assistenza fiscale in base al tuo reddito complessivo.

    Vedi anche: NASpI e disoccupazione e Ritenute su dipendenti e collaboratori.

  • Come si compila e si paga un F24: guida pratica

    In sintesi

    • L’F24 è il modello unificato per versare imposte, contributi INPS, tasse locali e altri tributi: tutto in un’unica delega di pagamento.
    • Ogni tributo ha il suo codice: il codice tributo identifica esattamente che cosa stai pagando e va inserito in modo preciso.
    • Si possono compensare crediti e debiti: se hai un credito fiscale (es. rimborso IRPEF) puoi usarlo per abbattere il debito nella stessa delega.
    • Il saldo finale non può essere negativo: se i crediti superano i debiti, l’eccedenza va riportata in una delega successiva.
    • I titolari di partita IVA devono usare il canale telematico: non possono pagare l’F24 in banca o alla posta se il saldo è zero o se usano la compensazione.

    Che cos'è il modello F24 e a cosa serve

    Il modello F24 è la delega di pagamento che gli italiani usano per versare quasi tutti i tributi: IRPEF, IVA, contributi INPS, IMU, TARI e molto altro. Si chiama ‘unificato’ perché riunisce in un solo documento pagamenti che un tempo richiedevano moduli separati. Lo compilano sia i privati cittadini (per saldi e acconti IRPEF, imposte sostitutive, ecc.) sia le imprese.

    La struttura dell’F24 è divisa in sezioni, ognuna dedicata a un tipo di tributo. Per ogni voce che vuoi versare devi indicare il codice tributo (un numero di quattro cifre che identifica esattamente il tipo di imposta), il periodo di riferimento (l’anno o il mese a cui si riferisce il pagamento) e l’importo a debito. Se hai crediti fiscali puoi indicarli nella colonna ‘importi a credito’ e usarli in compensazione.

    Il pagamento si effettua tramite canali telematici: home banking, app bancaria, oppure i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (F24 web o F24 online). I titolari di partita IVA hanno l’obbligo di usare il canale telematico in tutti i casi. I privati senza partita IVA possono ancora pagare agli sportelli bancari o postali, ma molti preferiscono farlo online per comodità.

    Le sezioni del modello F24 e cosa ci va
    Sezione Cosa si versa
    Erario IRPEF, IVA, IRES, imposte sostitutive, ritenute, addizionali erariali
    INPS Contributi previdenziali (artigiani, commercianti, gestione separata, ecc.)
    Regioni Addizionale regionale IRPEF
    IMU e altri tributi locali IMU, TARI, imposta di scopo, altri tributi comunali
    INAIL Premi assicurativi INAIL (per chi ha dipendenti o è artigiano)
    Altri enti Contributi a enti previdenziali diversi da INPS (es. Casse professionali in alcuni casi)

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio è un lavoratore dipendente e deve versare il saldo IRPEF di 750 euro e la prima rata dell’acconto IRPEF di 420 euro. Ha anche un credito bonus Irpef di 100 euro che vuole compensare. Compila la sezione ‘Erario’ dell’F24 con due righe: la prima con codice tributo 4001 (saldo IRPEF), anno 2025, importo a debito 750 euro; la seconda con codice 4034 (prima rata acconto IRPEF), anno 2025, importo a debito 420 euro. Nella colonna crediti inserisce 100 euro con il codice del bonus. Il saldo finale da versare è 750 + 420 – 100 = 1.070 euro. Paga tramite home banking e conserva la ricevuta.

    Documenti necessari

    • Prospetto di liquidazione 730-3 o calcolo del sostituto (per sapere gli importi da versare)
    • Codice fiscale del contribuente
    • Tabella dei codici tributo aggiornata (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
    • Credenziali di accesso all’home banking o all’area riservata Agenzia delle Entrate
    • Documentazione a supporto della compensazione (se si usano crediti fiscali)

    Caso 1 – Tizio compila l'F24 per il saldo IRPEF in autonomia

    Scenario. Tizio ha ricevuto il prospetto di liquidazione 730-3 dal CAF. Risulta un saldo IRPEF da versare di 430 euro entro il 30 giugno. Vuole compilare e pagare l’F24 da solo tramite home banking.

    Come si applica. Tizio accede al sito della sua banca, cerca la funzione ‘Pagamento F24’ e apre il modello. Nella sezione ‘Erario’ inserisce: codice tributo 4001 (IRPEF persone fisiche – saldo), anno di riferimento 2025 (il reddito si riferisce all’anno 2025), importo a debito 430 euro. Il rigo ‘importi a credito’ rimane vuoto perché non ha crediti da compensare. Il totale da versare è 430 euro. Conferma il pagamento e scarica la ricevuta con il numero di autorizzazione. Conserva la ricevuta: è la prova del pagamento.

    In pratica

    • Il ‘periodo di riferimento’ è l’anno d’imposta, non l’anno in cui paghi: se nel 2026 paghi il saldo IRPEF 2025, scrivi 2025.
    • Il codice tributo per l’IRPEF a saldo è 4001; per gli acconti ci sono codici distinti (4033 per primo acconto, 4034 per secondo acconto): verifica sempre la tabella aggiornata.
    • Scarica e conserva la ricevuta del pagamento: in caso di contestazioni è il tuo documento principale.

    Caso 2 – Caio usa la compensazione con un credito IVA

    Scenario. Caio è un libero professionista con partita IVA. Ha un credito IVA di 800 euro dalla dichiarazione annuale e deve versare contributi INPS (gestione separata) per 600 euro. Vuole usare il credito IVA per coprire i contributi.

    Come si applica. Caio è obbligato al canale telematico: usa il servizio F24 online dell’Agenzia delle Entrate o il proprio software professionale. Nella sezione ‘Erario’ inserisce il credito IVA nella colonna ‘importi a credito’ con il codice tributo corrispondente (es. 6099 o il codice del credito IVA annuale). Nella sezione ‘INPS’ inserisce i 600 euro di contributi a debito con il codice INPS corretto. Il saldo finale è 600 – 600 = 0 euro (i 200 euro di credito residuo restano utilizzabili in futuro). Con saldo zero il pagamento è comunque obbligatorio tramite canale telematico per i titolari di partita IVA.

    In pratica

    • Con partita IVA l’F24 a saldo zero va comunque inviato telematicamente: non puoi portarlo in banca.
    • Il credito IVA in compensazione orizzontale richiede la presentazione preventiva della dichiarazione IVA annuale e, oltre certe soglie, il visto di conformità: verifica le regole vigenti.
    • Tieni traccia dei crediti utilizzati in compensazione: devono corrispondere a quelli esposti nella dichiarazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo i codici tributo da inserire nell'F24?

    Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo e aggiornato dei codici tributo, suddivisi per tipo di imposta. Puoi anche trovarli nel prospetto di liquidazione 730-3 che il CAF o il sostituto ti consegna.

    Posso pagare l'F24 in contanti all'ufficio postale?

    No. I pagamenti F24 non si effettuano in contanti: si usa il conto corrente bancario o postale tramite sportello, home banking, o i servizi telematici dell’Agenzia. I titolari di partita IVA devono sempre usare il canale telematico.

    Cos'è la compensazione nell'F24?

    La compensazione permette di usare un credito fiscale (per esempio un rimborso IRPEF o un credito IVA) per pagare altri tributi nella stessa delega. Il saldo finale dell’F24 non può essere negativo: se i crediti superano i debiti, l’eccedenza si riporta a un’altra delega.

    Posso correggere un F24 già pagato?

    Non si può ‘annullare’ un F24 già pagato, ma se hai inserito il codice tributo sbagliato (con l’importo corretto) puoi presentare un’istanza di rettifica tramite CIVIS o all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, senza pagare di nuovo.

    Quando scade il pagamento dell'F24 per il saldo IRPEF?

    Per i contribuenti che presentano il 730, il saldo IRPEF risultante scade di norma il 30 giugno (o il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Le scadenze esatte dipendono dal calendario fiscale dell’anno: verificale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    L'F24 si compila anche per l'IMU?

    Sì, l’IMU si paga tramite F24 oppure con il bollettino postale dedicato. Se usi l’F24, la sezione da compilare è quella ‘IMU e altri tributi locali’, con il codice tributo specifico per il comune e la tipologia di immobile.

    Cosa succede se non pago l'F24 entro la scadenza?

    Il versamento tardivo comporta una sanzione del 25% dell’importo non pagato (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; prima era il 30%), ridotta al 12,5% se versi entro 90 giorni. Puoi abbatterla ulteriormente con il ravvedimento operoso: più è breve il ritardo, minore è la sanzione (entro 30 giorni si paga 1/10 del 12,5%, cioè l’1,25%).

    Vedi anche: Versare le ritenute con F24, Come si pagano i contributi INPS con l’F24, Come si compila la dichiarazione IVA, Codice tributo sbagliato nell’F24, F24 e senza sostituto e Compensazioni F24 e crediti fiscali.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Somministrazione

    La tredicesima mensualità aggiuntiva matura per ogni ora lavorata con un meccanismo preciso previsto dal CCNL Somministrazione. Capire come funziona è essenziale per verificare la correttezza della busta paga, soprattutto nelle missioni brevi e intermittenti.

    In sintesi

    Nel CCNL Somministrazione la tredicesima matura per ogni ora lavorata in ragione dell’8,33% della retribuzione oraria ordinaria. Se il CCNL dell’utilizzatore prevede la quattordicesima, si applica la stessa percentuale. Le quote maturate vengono liquidate mensilmente in busta paga o a fine missione se questa precede dicembre.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Calcolo tredicesima
    8,33% della retrib. oraria ordinaria per ogni ora lavorata
    Calcolo quattordicesima
    8,33% per ogni ora (se prevista dal CCNL dell’utilizzatore)

    Il meccanismo di maturazione della tredicesima

    La tredicesima mensualità è un istituto contrattuale che spetta a tutti i lavoratori dipendenti. Nei rapporti ordinari a tempo indeterminato matura in ragione di 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato nell’anno. Nella somministrazione, data la frammentazione delle missioni, il CCNL adotta un meccanismo diverso, più preciso e adatto alla discontinuità: per ogni ora retribuita viene accantonato l’8,33% della retribuzione oraria ordinaria a titolo di rateo di tredicesima.

    Il valore 8,33% deriva dal calcolo: 100% / 12 mesi = 8,33%. Questa percentuale garantisce che, sommando tutti i ratei maturati nell’anno solare, si ottenga esattamente una mensilità aggiuntiva per chi ha lavorato tutto l’anno a tempo pieno.

    Quattordicesima: quando spetta e come si calcola

    La quattordicesima mensualità non è universalmente prevista: spetta solo se il CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice la contempla. Tra i settori in cui è tipicamente presente vi sono il CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi (commercio), il CCNL Turismo, alcuni contratti dell’artigianato.

    Quando spettante, il meccanismo di calcolo è identico a quello della tredicesima: 8,33% della retribuzione oraria ordinaria per ogni ora lavorata. In base al principio di parità di trattamento, il lavoratore somministrato riceve la stessa quarta-mensualità che spetterebbe a un dipendente diretto dell’utilizzatore nello stesso livello.

    Quando vengono pagate: ratei mensili o fine missione

    Il CCNL Somministrazione prevede due modalità di erogazione:

    • Ratei mensili in busta paga: l’Agenzia può includere la quota maturata nel mese direttamente nel cedolino, senza accantonarla per la fine dell’anno. Questo è il metodo prevalente nella somministrazione a termine, per chiarezza e semplicità gestionale.
    • Liquidazione a fine missione: in alternativa, le quote vengono accantonate e liquidate nel cedolino finale della missione, insieme a eventuali ferie non godute e TFR.

    Il metodo adottato deve essere indicato nel contratto di missione. L’eventuale liquidazione mensile non esaurisce il diritto: se la missione prosegue a fine anno, nessuna ulteriore tredicesima separata viene erogata in quanto già inclusa nei cedolini.

    Tabella riepilogativa

    Calcolo tredicesima e quattordicesima nella somministrazione – esempi pratici
    Retrib. oraria ordinaria Ore lavorare nel mese Rateo tredicesima mensile Rateo quattordicesima mensile (se prevista)
    11,00 €/h 160 ore (full time) 146,08 € (160 × 11 × 8,33%) 146,08 €
    12,00 €/h 160 ore 159,36 € 159,36 €
    13,50 €/h 160 ore 179,28 € 179,28 €
    11,00 €/h 80 ore (part-time 50%) 73,04 € 73,04 €

    Nota: i valori sono puramente esemplificativi. La retribuzione oraria ordinaria effettiva dipende dal CCNL dell’utilizzatore e dal livello di inquadramento. Per i valori esatti consultare le tabelle del CCNL di settore applicato e verificare il cedolino con il proprio consulente del lavoro o con il sindacato.

    Il premio di risultato: quando spetta al somministrato

    Il premio di risultato (o premio di produttività) è un istituto di contrattazione di secondo livello, legato agli obiettivi aziendali. Per sua natura è strettamente connesso all’organizzazione e ai risultati dell’azienda utilizzatrice. Per questa ragione:

    • Il premio di risultato previsto da accordi aziendali o territoriali dell’utilizzatore non si estende automaticamente al lavoratore somministrato, salvo diversa previsione del contratto di somministrazione.
    • Il CCNL Somministrazione del 21 luglio 2025 ha introdotto la possibilità di contrattazione di secondo livello direttamente tra le Agenzie e le rappresentanze sindacali, il che apre la strada a premi aziendali anche nel settore della somministrazione.
    • L’esclusione automatica dal premio di risultato dell’utilizzatore non contrasta con il principio di parità di trattamento, in quanto tale principio riguarda il trattamento «base» e non i benefici strettamente legati alla struttura organizzativa dell’utilizzatore.

    Casi pratici

    Tizio – Missione di 3 mesi in un supermercato (CCNL Commercio con quattordicesima)
    Tizio lavora 160 ore/mese a 12,00 €/ora. Ogni mese in busta paga gli vengono accreditati: 159,36 € di rateo tredicesima e 159,36 € di rateo quattordicesima (il CCNL Commercio prevede la quattordicesima). Nei 3 mesi di missione matura complessivamente 478,08 € di rateo tredicesima e 478,08 € di quattordicesima, liquidati mensilmente e poi come saldo nel cedolino finale.
    Caia – Missione breve di 30 giorni (20 giorni lavorativi)
    Caia lavora 160 ore (20 giorni × 8 ore) a 11,50 €/ora. Il rateo tredicesima è: 160 × 11,50 × 8,33% = 153,07 €. Non c’è quattordicesima perché l’utilizzatore applica il CCNL Metalmeccanici che non la prevede. Il rateo viene incluso nel cedolino finale della missione, insieme alle ferie non godute (almeno 1 giorno) e al TFR.
    Sempronio – Verifica cedolino: tredicesima «inclusa»
    Sempronio riceve un cedolino in cui la voce «tredicesima/gratifica natalizia» non appare come voce separata. Verificando il contratto di missione scopre che i ratei vengono già inclusi nella retribuzione mensile come quota liquidata mensilmente. Questo è corretto e conforme al CCNL Somministrazione. Sempronio non riceverà un’ulteriore tredicesima a dicembre: la riceve già in ogni cedolino.

    Domande frequenti

    Come si calcola la tredicesima per un lavoratore somministrato?
    Per ogni ora di lavoro retribuita viene accantonata una quota di tredicesima pari all’8,33% della retribuzione oraria ordinaria. Questa quota viene sommata a ogni cedolino mensile e liquidata a fine anno o a fine missione se questa precede dicembre.
    La quattordicesima spetta sempre?
    La quattordicesima spetta solo se prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in base al principio di parità di trattamento. Se il CCNL dell’utilizzatore la prevede (es. CCNL Commercio), si calcola con lo stesso metodo dell’8,33% per ogni ora lavorata.
    Se la missione termina prima di dicembre, la tredicesima viene pagata?
    Sì. Le quote di tredicesima maturate durante la missione vengono liquidate nel cedolino finale, insieme alle altre competenze di fine rapporto. Non è necessario aspettare dicembre.
    Il somministrato ha diritto al premio di risultato dell’utilizzatore?
    Non automaticamente. I premi di risultato aziendali definiti da accordi di secondo livello dell’utilizzatore non si estendono di per sé al lavoratore somministrato, salvo diversa previsione nel contratto di somministrazione.
    Come si calcola la tredicesima se ho lavorato part-time?
    Per il lavoratore part-time il calcolo è identico: 8,33% della retribuzione oraria ordinaria per ogni ora effettivamente lavorata. Il risultato è proporzionalmente inferiore rispetto al tempo pieno, ma il meccanismo è lo stesso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ricorso al giudice di pace contro la multa

    Il ricorso al giudice di pace, previsto dall’articolo 204-bis del Codice della Strada, è la via giudiziaria per contestare una multa. Comporta una spesa, il contributo unificato, ma offre un esame più completo della vicenda e la possibilità di chiedere la sospensione della sanzione.

    Che cos’è il ricorso al giudice di pace

    È un vero e proprio giudizio davanti a un giudice ordinario. Il ricorrente espone i motivi per cui ritiene illegittima la multa e il giudice, sentite le parti, decide con sentenza.

    Rispetto al prefetto, qui il contraddittorio è più ampio: si possono allegare prove, chiedere testimonianze e discutere il merito della violazione.

    Il termine di 30 giorni

    Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica del verbale (60 giorni per i residenti all’estero, salvo i casi previsti). È un termine perentorio: scaduto, la sanzione diventa definitiva.

    Il ricorso si propone al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

    Il contributo unificato

    A differenza del ricorso al prefetto, davanti al giudice di pace si paga il contributo unificato, il cui importo è proporzionato al valore della sanzione. È una spesa contenuta per le multe di importo modesto, ma va comunque messa in conto.

    In caso di accoglimento, il giudice può disporre sulle spese a favore del ricorrente.

    La richiesta di sospensione

    Con il ricorso si può chiedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Se concessa, evita che la multa diventi esecutiva in attesa della decisione, scongiurando iscrizioni a ruolo e cartelle nel frattempo.

    La sospensione non è automatica: il giudice la valuta in base ai motivi addotti e all’eventuale danno.

    Costituirsi di persona o con avvocato

    Per le sanzioni di importo minore è possibile costituirsi di persona, senza l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Questo riduce i costi, ma richiede di conoscere bene la procedura e i motivi giuridici da far valere.

    Per controversie più complesse o di valore elevato può essere opportuno farsi assistere da un professionista.

    Esempio concreto

    Caia riceve una multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox e sospetta che lo strumento non fosse tarato. Presenta ricorso al giudice di pace entro 30 giorni, paga il contributo unificato e chiede la sospensione. In giudizio chiede di verificare la documentazione di omologazione e taratura. Il giudice, valutati gli atti, decide con sentenza se annullare o confermare la multa.

    Prefetto o giudice di pace?

    Le due strade sono alternative: non si possono attivare entrambe sulla stessa multa nello stesso momento. Il giudice di pace è preferibile quando serve un’istruttoria più ricca, quando si vogliono allegare prove tecniche o quando si teme il raddoppio dell’importo che caratterizza il rigetto del prefetto.

    Chi punta sulla gratuità e ha un vizio evidente può invece scegliere il prefetto.

    Come si svolge il giudizio

    Depositato il ricorso, il giudice fissa l’udienza e dà avviso alle parti. All’udienza il ricorrente può illustrare i propri motivi, mentre l’amministrazione può difendere il verbale. Il giudice può acquisire documenti, disporre verifiche e, dove necessario, ascoltare testimoni.

    Al termine il giudice decide con sentenza, che può annullare la multa, ridurne l’importo o confermarla. La pronuncia può essere a sua volta impugnata nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

    Per questo è importante presentarsi preparati, con i documenti utili e una chiara esposizione dei motivi: in genere è il modo migliore per far valere le proprie ragioni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto costa il ricorso al giudice di pace?

    Occorre pagare il contributo unificato, proporzionato all’importo della sanzione. Per le multe di valore modesto la spesa è contenuta. In caso di accoglimento il giudice può porre le spese a carico dell’amministrazione.

    Posso fare ricorso al giudice di pace senza avvocato?

    Sì, per le sanzioni di importo minore è possibile costituirsi di persona. Per controversie più complesse può essere utile l’assistenza di un avvocato.

    Posso evitare che la multa diventi esecutiva durante il giudizio?

    Sì, con il ricorso puoi chiedere la sospensione del provvedimento. Se il giudice la concede, la multa non produce effetti esecutivi in attesa della decisione.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Articolo 31 TU Giustizia Tributaria: Ufficio del massimario nazionale

    Art. 31 D.Lgs. 175/2024 – Ufficio del massimario nazionale

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

    2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'Ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

    3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.

    4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

    5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.

    6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 40 e dei servizi informatici del sistema informativo della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

    7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.

  • Art. 392 DPR 495/1992 – Versamenti all’Ufficio del registro

    Art. 392 DPR 495/1992 – Versamenti all’Ufficio del registro

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.

    2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione garantisce 14 mensilità: la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a luglio. Con gli scatti di anzianità biennali, la retribuzione cresce nel tempo in modo prevedibile.

    In sintesi

    Il CCNL prevede tredicesima (entro il 16 dicembre, pari alla retribuzione di novembre) e quattordicesima (entro la prima decade di luglio). Gli scatti di anzianità sono 5 biennali, da circa 22 a 31 euro per scatto a seconda del livello. Non esiste un premio di risultato nazionale: eventuali premi sono definiti dalla contrattazione aziendale.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Artt. 107-109 CCNL

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e scatti di anzianità – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Istituto Importo Data di pagamento Pro-quota
    Tredicesima Retribuzione globale novembre Entro 16 dicembre Sì (dodicesimi)
    Quattordicesima Retribuzione globale al 30 giugno Entro 1ª decade luglio Sì (dodicesimi)
    Scatti anzianità (max 5) Da 22,21 € (6°) a 30,99 € (Quadri) per scatto Maturazione biennale N/A

    La tredicesima: calcolo e componenti

    La tredicesima mensilità è erogata entro il 16 dicembre di ogni anno. L’importo è pari alla retribuzione globale mensile del mese di novembre, che comprende:

    • minimo tabellare del livello di inquadramento;
    • EPA (Elemento Professionale d’Area);
    • scatti di anzianità maturati;
    • superminimo individuale (se non esclusivamente legato alle presenze);
    • eventuali indennità continuative (es. indennità di cassa).

    Sono escluse dalla base di calcolo: le indennità per spese di trasferta, i rimborsi chilometrici, le indennità di montagna o di alloggio, le spese di vitto e alloggio e le somme erogate a titolo di rimborso spese.

    Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, la tredicesima è frazionata per dodicesimi. Frazioni di mese inferiori a 15 giorni non contano; frazioni pari o superiori a 15 giorni contano come mese intero.

    La quattordicesima: un’ulteriore mensilità a luglio

    La quattordicesima mensilità è erogata entro la prima decade di luglio. L’importo è pari alla retribuzione globale in vigore al 30 giugno dell’anno in corso, con gli stessi criteri di calcolo della tredicesima.

    La quattordicesima è frazionata per dodicesimi con gli stessi criteri della tredicesima. Essendo erogata a luglio, il periodo di maturazione va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.

    Gli scatti di anzianità biennali

    Il CCNL prevede 5 scatti biennali di anzianità: ogni 2 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a un aumento mensile fisso che si aggiunge al minimo tabellare. Gli importi per scatto (lordi mensili) sono:

    Scatti di anzianità biennali per livello – importo lordo mensile per scatto
    Livello Importo per scatto Totale dopo 5 scatti (10 anni)
    Quadri 30,99 € 154,95 €
    29,44 € 147,20 €
    26,86 € 134,30 €
    3° Super 24,79 € 123,95 €
    3° Super Junior 24,22 € 121,10 €
    24,27 € 121,35 €
    23,24 € 116,20 €
    4° Junior 22,34 € 111,70 €
    22,21 € 111,05 €

    L’importo per il 6° livello non è disponibile nelle fonti consultate: verificare la tabella ufficiale aggiornata disponibile su confetra.com o contrattotrasporti.it. Gli scatti si maturano dalla data di assunzione nel livello e si aggiungono cumulativamente.

    La contrattazione di secondo livello e i premi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione non prevede un premio di risultato nazionale. La contrattazione di secondo livello – accordi aziendali o territoriali stipulati tra l’azienda (o le associazioni datoriali locali) e le rappresentanze sindacali (RSA/RSU affiliate a Filt-Cgil, Fit-Cisl o Uiltrasporti) – può introdurre:

    • premi di produttività legati a indicatori (volumi di spedizione, puntualità delle consegne, riduzione degli errori di smistamento);
    • premi una tantum legati ai risultati annuali aziendali;
    • forme di partecipazione agli utili o di welfare aggiuntivo.

    Questi accordi variano significativamente da azienda ad azienda e non sono disciplinati dal contratto nazionale. In assenza di contrattazione di secondo livello, non esiste alcun diritto individuale a un premio aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo tredicesima con 3 scatti di anzianità
    Tizio è al livello 3S con 6 anni di servizio (3 scatti × 24,79 euro = 74,37 euro di scatti). La retribuzione di novembre è: minimo tabellare + EPA di 2.000,37 euro + scatti 74,37 euro = 2.074,74 euro lordi. La tredicesima erogata il 16 dicembre è di 2.074,74 euro lordi (al netto di eventuali assenze non retribuite nel mese di novembre, da defalcare proporzionalmente).
    Caia – Pro-quota quattordicesima per assunzione a febbraio
    Caia è stata assunta il 10 febbraio 2026. Alla prima decade di luglio 2026 matura la quattordicesima pro-quota. Il periodo di maturazione che compete è: febbraio (21 giorni = meno di 15 giorni nel 1° mese, ma siccome sono 21 conta come mese intero), marzo, aprile, maggio, giugno = 5 mesi. La quattordicesima è: retribuzione globale al 30 giugno × 5/12.
    Sempronio – Maturazione del 5° scatto di anzianità
    Sempronio è al 1° livello da 10 anni presso la stessa azienda. Ha maturato tutti e 5 gli scatti di anzianità: 5 × 29,44 euro = 147,20 euro mensili aggiuntivi rispetto al minimo tabellare. La sua retribuzione base mensile è: 2.411,46 euro (minimo tabellare + EPA) + 147,20 euro (5 scatti) = 2.558,66 euro, prima di eventuali superminimi. Gli scatti entrano nel calcolo di tredicesima, quattordicesima, TFR e straordinario.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Logistica?
    La tredicesima è erogata entro il 16 dicembre. L’importo è pari alla retribuzione globale del mese di novembre (minimo, EPA, scatti di anzianità, superminimo), esclusi rimborsi e indennità occasionali.
    Esiste la quattordicesima nel CCNL Logistica?
    Sì. La quattordicesima è erogata entro la prima decade di luglio ed è pari alla retribuzione globale in vigore al 30 giugno. Come la tredicesima, è frazionabile per dodicesimi in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno.
    Come si calcola la tredicesima per chi è stato assunto a metà anno?
    Per dodicesimi, in proporzione ai mesi di servizio: frazioni sotto 15 giorni non contano, quelle pari o superiori contano come mese intero. Un lavoratore assunto il 1° settembre matura 4/12 della tredicesima.
    Gli scatti di anzianità entrano nel calcolo della tredicesima?
    Sì. La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale mensile, che include gli scatti di anzianità già maturati. Il lavoratore con 3 scatti al 3° livello ha 72,81 euro di scatti inclusi nella base di calcolo.
    Esiste un premio di risultato nel settore?
    Il CCNL non prevede un premio di risultato nazionale. Eventuali premi sono definiti dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali), che variano da azienda ad azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Le cifre degli scatti di anzianità si riferiscono alle tabelle vigenti; l’importo per il 6° livello deve essere verificato sulle tabelle ufficiali (confetra.com, contrattotrasporti.it). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 140 D.Lgs. 42/2004 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

    Art. 140 D.Lgs. 42/2004 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro . . . sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico . . . degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 .

    ((

    2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

    3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

    4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

    ))

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63 .

  • Art. 125 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere

    Art. 125 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: "6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".

  • Art. 45 L. 633/1941

    Art. 45 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

    Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica.

    Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • 730 precompilato online: come accedere e inviare con SPID o CIE

    In sintesi

    • Accesso con identita digitale: puoi entrare nell’area riservata usando SPID, CIE (Carta d’identita elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
    • Disponibile dal 30 aprile: ogni anno l’Agenzia delle Entrate mette online il 730 precompilato a partire dal 30 aprile.
    • Tre passi principali: controlla i dati precompilati, accetta o modifica, poi invia direttamente dal sito.
    • Modalita semplificata: e disponibile anche una versione guidata con linguaggio piu chiaro, che riporta automaticamente le modifiche nel modello.
    • Scadenza unica: il 730 precompilato va presentato entro il 30 settembre, sia online che tramite Caf o sostituto d’imposta.
    • Ricevuta online: dopo l’invio, la ricevuta e disponibile nell’area dedicata e nella sezione ‘Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia’.

    Come funziona il 730 precompilato online

    Ogni anno, a partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 gia in parte compilato sul proprio sito web. Si chiama ‘730 precompilato’ perche contiene gia molti dati che l’Agenzia ha raccolto da altri soggetti: il datore di lavoro, la banca, le strutture sanitarie, i fondi pensione. Il tuo compito e controllare che siano giusti, eventualmente correggerli o aggiungere informazioni mancanti, e poi inviare tutto online.

    Per accedere al servizio, ti serve una delle tre identita digitali riconosciute: SPID (il Sistema pubblico d’identita digitale), la CIE (Carta d’identita elettronica) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). L’Agenzia delle Entrate non rilascia piu credenziali proprie ai cittadini, salvo casi particolari previsti dalla normativa (DL n. 76/2020).

    Una volta dentro, puoi scegliere la modalita di compilazione ordinaria oppure quella semplificata e guidata: quest’ultima propone le informazioni con un linguaggio piu accessibile e trasferisce automaticamente le modifiche nei campi del modello 730. In entrambi i casi, dopo aver controllato e confermato i dati, puoi inviare la dichiarazione direttamente dal sito senza muoverti di casa.

    Strumenti di accesso e canali di presentazione del 730 precompilato
    Canale Cosa fare
    SPID Accesso diretto all'area riservata AdE con identita digitale personale
    CIE (Carta d'identita elettronica) Accesso diretto tramite lettore o app CieID
    CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Accesso diretto con smart card e pin
    Sostituto d'imposta (datore di lavoro) Consegna delega di accesso + modello 730-1 in busta chiusa
    Caf o professionista abilitato Consegna delega + 730-1; il Caf ottiene e trasmette il modello
    Scadenza presentazione Entro il 30 settembre (prorogato se cade di sabato o festivo)

    Esempio pratico

    • Tizio, lavoratore dipendente, accede il 15 maggio al sito www.agenziaentrate.gov.it con le sue credenziali SPID. Trova il 730 gia compilato con i redditi certificati dal datore di lavoro e le spese sanitarie comunicate dalla farmacia. Nota che mancano le spese scolastiche dei figli: le aggiunge tramite la modalita guidata. Il sistema aggiorna il prospetto di liquidazione mostrando un rimborso a suo favore. Tizio conferma e invia. La ricevuta appare subito nell’area riservata.

    Documenti necessari

    • Credenziali SPID, CIE o CNS per accedere all’area riservata
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico
    • Scontrini, ricevute e fatture delle spese da aggiungere o modificare
    • Modello 730-1 (scheda 8/5/2 per mille), se si presenta tramite sostituto o Caf
    • Delega scritta di accesso al 730 precompilato, se si utilizza un intermediario

    Chi accetta il 730 senza modifiche

    Scenario. Caia e una pensionata. Apre il 730 precompilato con la sua CIE e vede che tutti i dati sono corretti: pensione, interessi sul conto corrente, nessuna spesa aggiuntiva da inserire.

    Come si applica. Poiche non apporta modifiche, Caia puo accettare il modello cosi com’e e inviarlo con un clic. Non deve esibire documenti: l’Agenzia delle Entrate non effettuera i controlli documentali sugli oneri gia comunicati da soggetti terzi.

    In pratica

    • Accetta il 730 precompilato senza modifiche: nessun documento da conservare per i controlli sugli oneri gia precompilati.
    • Il rimborso eventuale arrivera direttamente nella rata di pensione, di norma a partire da agosto o settembre.
    • La ricevuta dell’invio e disponibile nell’area riservata del sito AdE.

    Chi modifica il 730 e lo invia direttamente

    Scenario. Sempronio ha un figlio che pratica sport. L’Agenzia non ha ricevuto quelle spese, quindi non compaiono nel precompilato. Sempronio vuole aggiungerle prima di inviare.

    Come si applica. Sempronio entra con SPID, aggiunge le spese sportive del figlio tramite la modalita guidata e il sistema ricalcola il prospetto di liquidazione. Invia il 730 modificato entro il 30 settembre. Poiche ha modificato dati che incidono sull’imposta, l’Agenzia potra controllare solo i documenti relativi a quelle modifiche specifiche, non tutti gli oneri precompilati.

    In pratica

    • Conserva le ricevute delle spese che hai aggiunto o modificato: potrebbero essere richieste in caso di controllo.
    • Gli oneri precompilati che non hai toccato restano esenti da controllo documentale.
    • Se dopo l’invio ti accorgi di un errore, puoi presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre o usare il modello REDDITI.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso ancora usare le credenziali Fisconline?

    L’Agenzia delle Entrate non rilascia piu credenziali proprie ai nuovi utenti. Chi le aveva gia puo continuare a usarle per accedere ai servizi telematici, ma per i nuovi accessi e necessario SPID, CIE o CNS.

    Entro quando devo inviare il 730 precompilato?

    Entro il 30 settembre. Se quella data cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza e prorogata al primo giorno feriale successivo.

    Cosa succede se non modifico nulla e invio il 730 cos'i com'e?

    Se presenti il 730 precompilato senza modifiche direttamente online o tramite il sostituto d’imposta, l’Agenzia non effettuera i controlli documentali sugli oneri gia comunicati da terzi (es. spese sanitarie, interessi sul mutuo).

    Posso delegare qualcuno ad accedere al mio 730 precompilato?

    Si. Puoi autorizzare una persona di fiducia a operare nel tuo interesse seguendo le modalita descritte sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, puoi consegnare apposita delega al tuo Caf, professionista o sostituto d’imposta.

    Cosa faccio se mi accorgo di un errore dopo aver inviato il 730?

    Puoi presentare un Mod. 730 integrativo entro il 26 ottobre (se l’integrazione ti e favorevole o l’imposta resta invariata) oppure il modello REDDITI Persone fisiche 2026 entro il 2 novembre se emerge un maggior debito.

    Il 730 senza sostituto funziona allo stesso modo?

    Si, puoi presentare il 730 precompilato senza sostituto direttamente online o tramite Caf. Se emerge un debito, paghi con F24; se emerge un credito, il rimborso e erogato dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal mese di dicembre.

  • Art. 104 L. 633/1941

    Art. 104 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

    Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

    Fonte: Normattiva.it.