← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nei procedimenti penali a carico di persone in navigazione marittima o aerea, il tempo trascorso in navigazione non si computa ai fini dei termini perentori processuali.
  • La sospensione decorre dal giorno dell'imbarco e cessa al primo approdo in un porto o aeroporto italiano o estero con autorità consolare.
  • La norma tutela l'effettivo esercizio dei diritti processuali di chi si trova fisicamente impossibilitato a compiere atti nel termine ordinario a causa della navigazione.
  • Il meccanismo è analogo alla sospensione dei termini prevista dal codice di procedura penale per cause di forza maggiore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1244 Codice della Navigazione — Computo speciale di termini

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un aeroporto del Regno ovvero di località estera ove si trovi un'autorità consolare.

Stesso numero, altri codici

Commento

Ratio della norma: equità processuale per i naviganti

L'art. 1244 del Codice della navigazione introduce una regola speciale di computo dei termini processuali perentori, applicabile ai procedimenti penali a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea. La ratio è di immediata comprensione: chi si trova a bordo di una nave o di un aeromobile in navigazione è fisicamente impossibilitato a compiere atti processuali — presentare impugnazioni, depositare memorie, comparire avanti al giudice — e non sarebbe equo computare a suo carico il tempo trascorso in queste condizioni di oggettiva impossibilità. La norma realizza così un bilanciamento tra il principio di certezza dei termini processuali e il diritto di difesa dell'imputato, garantendo che il primo non vanifichi il secondo per ragioni indipendenti dalla volontà dell'interessato.

L'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Sul piano soggettivo, la disposizione si applica alle persone imputate nei procedimenti per reati previsti dal Codice della navigazione che si trovano in navigazione al momento in cui decorrono i termini. Non è necessario che l'imputato rivesta una particolare qualità a bordo — comandante, ufficiale o semplice marinaio — essendo sufficiente che si trovi imbarcato sulla nave o sull'aeromobile. Sul piano oggettivo, la norma riguarda i termini perentori: quei termini, cioè, la cui scadenza produce la decadenza dal potere processuale che avrebbero dovuto essere esercitato nel termine stesso. I termini ordinatori, la cui scadenza non produce decadenza, non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione, in quanto la loro inosservanza non determina conseguenze irrimediabili per l'imputato.

Il meccanismo della sospensione e la sua durata

Il meccanismo previsto dall'art. 1244 è quello della non computabilità del tempo trascorso in navigazione: il periodo che va dal giorno dell'imbarco al giorno del primo approdo in un porto o aeroporto del territorio nazionale, ovvero in una località estera in cui si trovi un'autorità consolare italiana, non si computa ai fini della decorrenza dei termini perentori. In altri termini, il termine rimane sospeso per tutta la durata del viaggio e riprende a decorrere dal giorno dell'approdo. La scelta del primo approdo — piuttosto che di qualsiasi approdo — è funzionale a garantire la certezza del momento in cui la sospensione cessa: una volta sbarcato, l'imputato recupera la possibilità materiale di accedere ai servizi giudiziari e di compiere gli atti processuali necessari.

Il raccordo con le norme generali sui termini

L'art. 1244 si inserisce in un sistema normativo più ampio che ammette la sospensione o il prolungamento dei termini processuali in presenza di cause di forza maggiore o di impossibilità oggettiva di compiere l'atto. Il principio di cui all'art. 1244 è sostanzialmente analogo a quello che il codice di procedura penale esprime per le cause di forza maggiore che impediscono l'esercizio di un'attività processuale: in entrambi i casi, il termine non corre nel periodo in cui il soggetto si trova nell'impossibilità di agire. La specificità della norma marittima sta nella tipizzazione legislativa dell'ipotesi — la navigazione — e nella precisa delimitazione del periodo di sospensione, che evita incertezze interpretative sulla durata dell'impedimento.

Coordinamento con la disciplina vigente

Nel sistema del codice di procedura penale del 1988, i principi enunciati dall'art. 1244 trovano applicazione attraverso le disposizioni generali in materia di restituzione in termini (art. 175 c.p.p.) e di rimessione in termini per causa di forza maggiore o caso fortuito. La norma speciale del Codice della navigazione mantiene tuttavia una propria autonomia applicativa, nella misura in cui identifica specificamente la condizione di navigazione come causa di sospensione, senza richiedere all'imputato di dimostrare la concreta impossibilità di compiere l'atto processuale nel singolo caso.

Casi pratici

Caso 1: Tizio non può presentare impugnazione perché è in navigazione

Tizio, comandante di un cargo, riceve la notifica di un decreto di condanna il giorno prima di salpare per una traversata di venti giorni verso il Sudamerica. Ai sensi dell'art. 1244, i venti giorni di navigazione non si computano nel termine perentorio per proporre opposizione, che riprende a decorrere dal primo approdo in un porto italiano o in un porto estero con consolato italiano.

Caso 2: Caio beneficia della sospensione per il viaggio aereo prolungato

Caio, membro dell'equipaggio di un aeromobile in un lungo volo transoceanico, deve presentare una memoria difensiva entro un termine perentorio. Il periodo trascorso in navigazione aerea, dal giorno dell'imbarco al primo atterraggio in un aeroporto italiano o in una località con autorità consolare, non si computa nel termine, consentendo a Caio di depositare l'atto al rientro senza incorrere in decadenza.

Caso 3: Sempronio approda in un porto straniero con consolato italiano

Sempronio è imputato di un reato marittimo e si trova a bordo di una nave che ha scalato diversi porti stranieri prima di tornare in Italia. Il termine perentorio per l'impugnazione era sospeso per tutto il periodo di navigazione; la sospensione cessa nel momento in cui la nave approda per la prima volta in un porto straniero in cui è presente il consolato italiano, da cui Sempronio può compiere gli atti processuali necessari.

Domande frequenti

Quali termini processuali si sospendono per i naviganti ai sensi dell'art. 1244?

Solo i termini perentori, ossia quelli la cui scadenza produce la decadenza dal potere processuale; i termini ordinatori non rientrano nell'ambito di applicazione della norma.

Quando cessa la sospensione del termine per il navigante?

Al momento del primo approdo in un porto o aeroporto del territorio italiano, oppure in una località estera in cui si trovi un'autorità consolare italiana.

La sospensione si applica solo ai marinai o a qualunque imputato a bordo?

A qualunque persona imputata di un reato del Codice della navigazione che si trovi imbarcata sulla nave o sull'aeromobile, indipendentemente dalla qualità rivestita a bordo.

L'art. 1244 è analogo alla restituzione in termini del codice di procedura penale?

Sì, il principio è simile: in entrambi i casi si tutela l'imputato nell'impossibilità oggettiva di compiere atti processuali, con la differenza che l'art. 1244 tipizza legislativamente la navigazione come causa specifica di sospensione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.