Art. 262 L. Fall. – Iscrizione nel registro delle imprese
Iscrizione nel registro delle imprese

Iscrizione nel registro delle imprese
Il CCNL Elettrici consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni, durata 36-60 mesi (60 per tecnici AT e operatori centrali). Sottoinquadramento parametrico 15-20%. Formazione 80h annue include conseguimento patentini PEI/PES/PAV, corsi specifici impianti, sicurezza. Alta formazione per laurea Ingegneria Energetica/Elettrica molto diffusa. Contributi azienda 10% ridotti.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Età ammessa | 18-29 anni |
| Durata professionalizzante operai qualificati | 36 mesi |
| Durata professionalizzante tecnici/operatori | 48-60 mesi |
| Durata professionalizzante tecnici AT | 60 mesi (con patentini) |
| Sottoinquadramento | 15-20% sotto parametro target |
| Formazione obbligatoria | 80h annue + patentini |
| Contributi INPS azienda | 10% ridotto |
| Alta formazione Ingegneria Energetica | 36-60 mesi molto diffusa |
Tutte e 3 utilizzate:
Apprendista sottoinquadrato 15-20% sotto parametro target:
Esempio operatore centrale param 180 (€2.250 atteso 2026):
80h annue retribuite + conseguimento patentini obbligatori:
Mancata formazione = conversione automatica + sanzioni.
10% azienda vs 30% standard. Esenzione 3 anni per piccole aziende (≤9 dip). Aliquota ridotta nei 12 mesi post-conferma.
L’apprendistato di alta formazione è molto diffuso nel settore:
Combinazione studio + lavoro retribuito. Al termine: laurea + qualifica + esperienza.
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1 , 2 , 3 , 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo.
Il TFR del dirigente del terziario si calcola secondo la regola generale (art. 2120 c.c.): retribuzione annua / 13,5. La destinazione e al Fondo Mario Negri (previdenza complementare obbligatoria) oppure, per la quota TFR residua, al Fondo Tesoreria INPS per le aziende con piu di 49 dipendenti. La scelta sulla destinazione del TFR influisce sul montante pensionistico complementare.
| Aspetto | Disciplina |
|---|---|
| Base di calcolo | Retribuzione annua (RGA + emolumenti fissi) / 13,5 |
| Rivalutazione annua | 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT (art. 2120 c.c.) |
| Destinazione (aziende > 49 dip.) | Fondo Mario Negri (quota previdenza) + eventuale Tesoreria INPS |
| Destinazione (aziende <= 49 dip.) | Fondo Mario Negri o accantonamento in azienda |
| Anticipo TFR | Ammesso per acquisto/ristrutturazione prima casa, spese sanitarie gravi |
| Tassazione alla cessazione | Tassazione separata IRPEF (aliquota media ultimi 5 anni) |
| TFR in caso di fallimento datore | Fondo di garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982) |
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) del dirigente del terziario segue la regola generale dell’art. 2120 c.c.: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.
La retribuzione rilevante per il calcolo comprende: RGA, tredicesima, emolumenti fissi aventi natura retributiva, valore dei fringe benefit tassabili (auto aziendale, alloggio), compensi variabili con carattere di continuita. Non si computa: rimborso spese analitiche documentate, indennita non aventi natura retributiva.
Il TFR accantonato ogni anno viene rivalutato al 31 dicembre di ciascun anno nella misura dell’1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione ISTAT. Sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17%.
Il dirigente del terziario ha l’obbligo di versare al Fondo Mario Negri (previdenza complementare) una quota della propria retribuzione, a cui si somma il contributo datoriale obbligatorio. Parte del TFR puo confluire nel Fondo Mario Negri come contribuzione aggiuntiva.
Per le aziende con piu di 49 dipendenti, la quota di TFR non destinata alla previdenza complementare confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS (art. 1, co. 755 ss., L. 296/2006). Le aziende con fino a 49 dipendenti accantonate il TFR in azienda oppure lo versano al Fondo Mario Negri per intero.
La scelta sulla destinazione del TFR spetta al lavoratore al momento dell’assunzione (entro 6 mesi): il silenzio equivale a destinazione al fondo di previdenza complementare applicabile (Fondo Mario Negri) per i dirigenti del terziario.
Il dirigente puo richiedere un anticipo del TFR maturato (fino al 70% del maturato) nelle seguenti ipotesi (art. 2120, co. 6, c.c.):
L’anticipo e concedibile una sola volta nel corso del rapporto e a condizione che il lavoratore abbia almeno 8 anni di anzianita. E tassato con tassazione separata al momento della liquidazione.
Alla cessazione del rapporto, il TFR viene liquidato con tassazione separata: aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di reddito, applicata sulla quota tassabile (al netto di eventuali rivalutazioni gia tassate con imposta sostitutiva).
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026 e guida per il dirigente del terziario.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell’aria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 , ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria.
1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dall’allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio
2029.
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 . La parte III, sezione 1, dell’allegato IX alla parte quinta del presente decreto individua i casi in cui tale controllo dei valori di emissione non è richiesto o deve essere effettuato con una diversa frequenza. Al libretto di centrale devono essere allegati altresì i documenti o le dichiarazioni che attestano l’espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale.
2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto all’autorità competente entro 24 ore dall’accertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. L’autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l’adempimento, e stabilire le condizioni per l’esercizio dell’impianto fino al ripristino. La continuazione dell’esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.
2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di centrale sono allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i seguenti atti: a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all’articolo 284, comma 2-quater; b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati; c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell’impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente; d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma
2-bis.
3. Ai fini del campionamento, dell’analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 .
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L’estinzione del reato impedisce l’applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito e fermo restando quanto disposto dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale.
2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l’autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, semprechè il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l’applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore può, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente. Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti dell'ammenda stabilita dalla legge, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione. Il provvedimento del comandante di porto è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale l'ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento. Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato. Nei casi di competenza dell'autorità consolare, la domanda di oblazione è diretta a tale autorità, la quale provvede a norma dei comma precedenti.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.
2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia.
3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale è consegnata all'interessato.
4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato.
5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.
6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilità relative.
7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l' articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
8. Non può essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui è nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato. 9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20X30 cm.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nei casi previsti nell'articolo 506 del codice di procedura penale il comandante di porto può pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del codice di procedura penale. Sull'opposizione decide il comandante di porto. La sentenza che decide sull'opposizione è impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice di procedura penale. L'appello, nei casi in cui è ammesso, viene portato a cognizione del tribunale. 19 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."
Negli affari più importanti raramente si conclude tutto in un solo passaggio. Spesso le parti firmano prima un contratto preliminare, con cui si impegnano a stipulare il definitivo, e poi concludono l’atto finale. Capire la differenza è essenziale per sapere quali effetti si producono e quali tutele scattano se uno dei due si tira indietro.
| Profilo | Contratto preliminare | Contratto definitivo |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 1351 c.c. | – |
| Funzione | Obbliga a stipulare il definitivo | Realizza direttamente l’operazione |
| Effetti | Obbligo di concludere il contratto futuro | Effetto reale o traslativo immediato |
| Forma | Stessa forma del definitivo | Forma richiesta dalla legge per quel contratto |
| Tutela in caso di rifiuto | Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. | – |
| Trasferimento della proprietà | Non ancora prodotto | Si produce con il definitivo |
| Tutela del promissario acquirente | Trascrizione del preliminare | – |
| Quando si usa | Per impegnarsi prima di concludere | Per perfezionare l’affare |
Il contratto preliminare è l’accordo con cui le parti si obbligano a stipulare in un momento successivo il contratto definitivo. Non realizza ancora l’effetto finale, ma crea un vincolo a contrarre.
Il preliminare svolge una funzione importante nella pratica degli affari: consente di fissare per iscritto le condizioni dell’operazione e di vincolare le parti, lasciando il tempo necessario per completare verifiche, ottenere finanziamenti o compiere accertamenti sul bene prima della stipula definitiva.
Esempio: Tizio e Caio firmano un preliminare di vendita di un immobile. Se poi Caio si rifiuta di stipulare il definitivo, Tizio può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.
Il contratto definitivo è l’atto con cui l’operazione si perfeziona: produce direttamente l’effetto voluto dalle parti, senza necessità di ulteriori passaggi.
Mentre il preliminare crea solo l’obbligo di contrarre, il definitivo è l’atto che chiude l’operazione: una volta concluso, le parti hanno esaurito il loro impegno e l’effetto programmato si è prodotto, salvo le garanzie e gli obblighi accessori tipici di quel contratto.
Esempio: Caia e Tizio stipulano il contratto definitivo di compravendita; con la conclusione dell’atto la proprietà del bene passa direttamente all’acquirente.
Il preliminare conviene quando le parti vogliono fissare subito l’impegno reciproco ma devono ancora compiere verifiche, ottenere autorizzazioni o reperire le risorse necessarie prima di concludere. Permette di bloccare l’affare e di prendere tempo, senza rinunciare a una tutela forte in caso di ripensamento dell’altra parte.
Il definitivo è invece il passaggio che realizza l’operazione e ne produce direttamente gli effetti, come il trasferimento della proprietà. Si stipula quando tutte le condizioni sono mature e non resta che perfezionare l’affare.
In molte operazioni, soprattutto immobiliari, le due fasi convivono: prima il preliminare per impegnare le parti, poi il definitivo per trasferire la proprietà. La tutela ex art. 2932 c.c., che consente di ottenere una sentenza al posto del contratto rifiutato, e la trascrizione del preliminare rendono questo strumento solido per chi attende la stipula del definitivo.
La differenza sostanziale tra le due figure riguarda gli effetti. Il preliminare produce un effetto meramente obbligatorio: vincola le parti a stipulare, ma non realizza ancora il risultato finale, ad esempio il passaggio della proprietà. Il definitivo, invece, produce direttamente l’effetto voluto, perfezionando l’operazione.
Sul piano delle tutele, chi ha firmato un preliminare non resta indifeso se l’altra parte si sottrae. Oltre alla possibilità di chiedere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che produce gli effetti del contratto non concluso, il promissario acquirente può avvalersi della trascrizione del preliminare per rendere opponibile la propria posizione. Sono strumenti che rendono il preliminare molto più di una semplice intenzione di concludere.
Poiché il preliminare richiede la stessa forma del definitivo, va redatto con cura, soprattutto per i contratti che esigono forma scritta: un difetto di forma può comprometterne la validità. La trascrizione, dove ammessa, rafforza la posizione del promissario acquirente nell’attesa della stipula del definitivo.
L’altra parte può chiedere al giudice, ex art. 2932 c.c., una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.
Sì. L’art. 1351 c.c. impone al preliminare la stessa forma prevista per il contratto definitivo.
La proprietà si trasferisce con il contratto definitivo, che produce direttamente l’effetto; il preliminare crea solo l’obbligo di stipulare.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto . . . e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Fonte: Normattiva.it.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9 , il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.